Sentenza 10 gennaio 1992
Massime • 1
Il giudice ordinario può conoscere dell'illegittimità di un atto amministrativo, al fine di disapplicarlo, quando la illegittimità consista nella insussistenza di un presupposto la cui rilevazione possa essere oggetto di un mero accertamento di fatto. (Nella specie tale presupposto di fatto era il decorso del termine di cinquant'anni dalla esecuzione dell'opera, ex art. 1, secondo comma, legge 20 giugno 1909, n. 364 (oggi l. 1 giugno 1939, n. 1089), e la Corte ha ritenuto erronea la disapplicazione compiuta dal giudice di merito dell'atto di vincolo di Villa Ruspoli di Firenze (del 6 ottobre 1936) perché aveva per oggetto il giardino di impianto ottocentesco, indipendentemente dalle opere di abbellimento eseguite successivamente, alla fine del secolo XIX e ai primi del secolo XX).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/1992, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 1992 |
Testo completo
1 080
M. REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 10.1.1992
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE SENTENZA N.N. 43 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Presidente Battimelli Gabriele
1. Dott. Consigliere REGISTRO GENERALE Papillo Bruno
2. N. 16123/91
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3.
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4. » ON DE
5.3-92
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZION I
UFFICIO COPIE sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Re- Rilasciate copia esperitive SIG. Pasalacqua pubblica presso la Corte d'Appello di Firenze;
20,000+8 per diritti 9FEB.1993 Del Buono NN TT, AN Manes, Gi- IL CANCELLIERE gliola TT SE CO parti civili-
IO ET, SI RL, UB Alessan-
CORTE dro, MO UM.
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze
3000074 in data 21 maggio 1991
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Rilacciata al Weetthecalle Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere the A. Spin - 1 Mod. 82
IL CELLIERE
Udito, per la parte civile l'avv. Honica Passalac un che he concluso per l'accoglimento del ricorso.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Carlucci Giulio
che ha concluso per la inammissibilità del ricorso del
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di
Firenze, l'annullamento delle sentenza impugnata in accoglimento del ricorso delle parti civili e il
I
rigetto dei ricorsi degli imputati. Udit i difensor dei ricorrenti e le conclusioni relative all'accoglimento dei ricorsi e rigetto di quello delle parti civili Ritenuto in fatto
Con sentenza del 19 giugno. 1990 il Pretore di Firen-
ze dichiarava IO ET, OM ER, Cubat-
toli SS e MO UM colpevoli:a)del reato di cui all'art.733 c.p. per avere dteriorato il parco costituito dal giardino di Villa Ruspoli
provocoando il sovvertimento dell'impianto origina: 3
rio e deturpandolo in maniera irreversibile recando nocumento al patrimonio storico artistico naziona le;
b) della contravvenzione di cui all'art.20 lett.
C) della legge n.47 del 1985 per avere eseguito in zona sottoposta a vincolo storico artistico in ast senza di concessione lavori consistiti in lavori di sistemazione esterna;
c) della contravvenzione.
di cui all'art.20 lett.B) della legge n.47 del 1985.
per avere proseguito lavori nonostante l'ordine di sospensione da parte del sindaco di Firenze;
li con-
dannava, previa unificazione dei reati con il vinco-
lo della continuazione e concessione delle attenuan-
ti generiche ritenute equivalenti alldaggravante di cui all'art.20 lett.C) della legge n.47 del 1985
alla pena di giorni quindici di arresto e lire II
milioni di ammenda;
al risarcimento dei danni in fe vore delle parti civili, con ordine di demolizione delle opere abusive e con i benefici della sospen-
sione condizionale e della non menzione della condan-
na li assolveva dalla contravvenzione di cui all'art. 18 delle legge n.1089 del 1939 consistente nella esecuzione di lavori in detto parco (realizzazione dü e di una vasca in muratura una platea esagonale in calcestruzzo cordonato in bonze di pietra), senza avere sottoposto alla Sovrintendenza di Firenze i W
relativi progetti, perchè estinta per amnistia.Da
decisione veniva perzialmente riformata con senten-
za del21 maggio 1991 dalla Corte d'Appello di Fi- J
renze che assolveva gli imputati dell'imputacione I
Cianzi indicete con la lett.C) perchè il fatto non costituisce reato e dichiarava estinta per amnistia ha contravvenzione dienzi indicata con la lett.B),
determineva le pene per il residuo reato previsto dell'art.733 c.p. in lire 4.000.000 di ammenda per OM, UB e MO e in lire 3.000.
000 di ammenda per la IO ET;
eliminavao
16 sanzione della demolizione;
confermave nel resto.
Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la medesima Corte che successivamen-
te ha rinunciato all'impugnazione, nonche le parti civili e gli imputati.Le parti civili con il primo motivo hanno denunciato violazione e falsa applice-
zione delle leggi n.384 del 1909 e n.1089 del 1939
dedcendo che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che gli interventi di manutenzione straor-
dinaria e di amppiamento del giardino della villa
Raposli abbiano sottratto alla tutela storico-arti stica il medesimo giardino quale imposta con atto notificato nel 1936; tale atto amministrativo non avrebbe potuto essere disapplicato in quanto i pre-
detti interventi del fine secolo XIX e inizio XX non potevano incidere nulla identità di giardino storicizzato nell'impiato originario il cui pregio era stato valutato dalle Autorità amministrativa di tale entità da imporre il vincolo con l'atto del
1936; con il secondo motivo hanno denunciato la vio-
lazione dei principi in tema di consolidamento di atti mministrativi e di acquiescenza agli stessi;
violazione del giudicato formatosi sul provvediment to notificato nel 1936; deducevano, che, con, nota del
25 luglio 1986, la Svrintendenza aveva rinnovato la valutazione rià effettuata nel 1936 ribadendo la esistenza e la validità del vincolo sicchè non pote-
va ad essa attribuirsi, come ha fatto il giudice di appello, mera natura di atto ricognitivo;
d'altra par-
te il vincolo originario si era comunque consolidato,
sia con riferimento al lungo tempo trascorso sia per l'acquiescenza manifestata dagli imputati,sia con la formazione del giudicato conseguente al giu dizio instaurato del UB per conto della so-
cietà RY davanti al giudice amministrativo;
con il terzo motivo hanno denunciato la illegittimi -
tà della disapplicazione dell'atto ammnistrativo del 1936 essendo sottratta all'autorità giudiziarial ordinaria tale potere nel caso specifico.
IO EL BE ha denunciato errata interpretaj ¡zione dell'art.733 e difetto o illegicità della mo-
tivazione, deducendo che la Corte fiorentina avrebbe dovuto motivere se la creazione di aiuole sui rese- di delle villa äveva determinato un relle denneg giamento del parco in maniera irreversibile anche elle luce del nulla osta concesso dal Sovrintendentie
i Beni Culturali di Firenze a wh o allo scheme del progetto di sistemazione verde del giardino perfettamente corrispondenti al-
le opere eseguito e contestate;
la motivazione è ca rente anche in ordine alla sussistenze delle condi-
izioni di procedi bilità in relazione al nocumento
......
el patrimonio storico, archealogico e artistico na-
zionale; Questo ultimo motivo è prospettato anche degli altri ricorren ti MO, AT e Toma-
sini che hanno lamentato che il giudice di appllo non ha motivato che il nocumento investa ilipatri-
.
monio nazionale;
la OM ha con ulteriore motivo denunciato difetto di motivazione sull'assunzione della qualità di direttrice dei lavori non essendovi elcuna traccia in atti di tale qualificazione.
Considerato in diritto
Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ri-
corso del Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Firenze per rinuncia all'impugnazione fatta con atto formale.
Quanto agli altri ricorsi va presa in esame per pri-
ma,per ragioni di priorità processuale e logica, la impugnazione proposta dalle parti civili il cui int.
teresse si incentra sull'accertamento, posto a base della sentenza impugnata, relativo alla illegittimi tà per violazione di legge, del vincolo storico-arti-
stico imposto sul Giardino della Villa Ruspoli in
Firenze, "nel suo tutto insieme e nelle singole part ti e per i suoi annessi e decorazioni che lo corre-
dano", con atto notificato il 6 ottobre 1936.Il ri-
corso è fondato.La Corte d'Appello ha ritenuto la illegittimità del vincolo argomentando che allorchè
esso fu imposto non fosse ancora trascorso il cin-
quantennio dalla esecuzione dell'opera prevosto dal-
l'art.I secondo comma della legge n.364 del 1909;
ha quindi disapplicato l'atto di imposizione del vincolo.La medesima Corte ha accertato nel merito,
sulla base delle risultanze dell'indagine peritale, e che "l'interesse primario storico-artistico del com-
plesso è quello del giardino romantico che si cres nel periodo che va dal 1812 alla metà del secolo,
quando lo ritroviamo completo con il piazzale inghia-
iato,i gruppi marmorei, la vasca, i prati e i vialetti";
il giardino ha assunto la fisionomia "attuale" nel corso del tempo e attraverso i levori che si sono 8
protratti quasi un secolo, conservando sostansiel-
mente l'aspetto del giardino romantico che si era creato grasie gli interventi commissionati da Te-
resa Minerbetti Santini e da LI Gonucci LI Tas-
si, vale a dire gli interventi sopre sintetizzati, co-
locati entro la prima metà del secolo XIX".No he tratto la conclusione che "il giardino dell Ville
Ruspoli è la risultante di una serie di interventi
..
successivi eseguiti nel corso del XIX secolo e fino elle soglie del XX" e ha assunto in tale ultime epo-
ca la fisionomia "definitive" e "attuale" alle quale loccorre fere riferimento con la conseguenze che nel
1936, data in cui è stato imposto il vincolo, il perie-
do di cinquanta anni della esecuzione dell'opera non era trascorso.Did premesso, la prima questione che in ordine di priorità logica viene in rilievo, è quel-
la relative alle esistenza del potere, nelle fatti-
specie, di disapplicazione incidentale dell'atto am-
ministrativo del 6 ottobre 1936. ' 20quisito nelle consolid ta giurisprudenza delle Sezioni Unite Civi-
11 di questa Corte che la giurisdizione spetta al giudice ordinario non soltanto nell'ipotesi in cui si denunzi la insussistenza di olomenti o presuppo-
sti che attengono sotto il profilo soggettivo all'an-
partenenza del potere "ma enche nel caso in cui si lleghi la insussistenza di presupposti o la inos- Servanze di limiti che, pur non riferendosi all'astrat-
ta attribuzione o configurazione del potere, siano contemplati de norme di relazione ai fini della spe-
cifica tutela del diritto soggettivo: anche questi presupposti e limiti, invero, data la loro funzione,
anzicchè inerire al "modo di esercizio del potere"
condizionano pur sempre in modo assoluto la concre-
ta"possibilità di esercizio del potere".Consegue
che il giudice ordinario può conoscere dell'illegit-
timità di un atto amministrativo, al fine di disapplli-
carlo,quando la illegittimità consista nella insus-
sistenza di un presupposto preciso la cui rilevazio ne possa essere oggetto di un mero accertamento di fatto. La disapplicazione dell'atto amministrativo da parte della Corte d'Appello è fondata proprio sulla inesistenza del presupposto o limite legale costituito dal decorso del termine di cinquantanni dalle esecuzione dell'opera prevista dalla legge sulla tutela delle cose di interesse storico ed pre-artistico; ed è proprio sulla esistenza di tale supposto che sorge controversia. Nè il potere di disapplicazione può essere negato, come sostengono le parti civili, in considerazione della insindacabi- lità dell'attività tecnico-amministrativa, quale estrinsecasione del potere della Pubblica amministra 0.
1
zione,di imposizione del vincolo. Non è necessario esaminare funditus se spetta al giudice ordinario tale sindacato, ( per l'affermativa la giurispruden--
za costante delle Sezioni Unite Civili di questaCor-
te basata sulla distinzione tra discrezionalità am--
indindacabile ministrativa pura e semplicève discrezionalità tecni-
co-amministrativa) sindacabile), in quanto la Còrte-
florentine ha disapplicato l'atto amministrativo per legittimità consistente nella mancanza di un presupposto legale e non per mancanza di pregio artistico o per illegittimità valutazione del pre-
(Ciò posto rilevasi che gio del giardino della Villa Ruspolita Corte ha erroneamente disapplicato l'atto vincolistico in quanto non sussiste la illegittimità nel senso da.
essa ritenuto.Non è il bene, quale si è "attualizza to" con opere di abbellimento realizzate ai primi
☐ del 900, oggetto del vindlo storico-artistico ma il giardino di impianto ottocentesco, quale è indicato nell'atto vincolistico e la cui "storicità" è indi-
pendente dalle opere di abbellimento eseguite alla fine del secolo XIX e ai primi del secolo XX. E xa
L'errore di prospettiva giuridica in cui è incorso la Corte di Appello è ditale evi-
denza che non ha bisogno di approfondite considers 2
zioni;deve ritenersi giuridicamente privo di consi- stenza il criterio valutativo della Corte fiorenti-
na in quanto esso finisce per negare che un dato bene artistico possa assumere in un determinato mo-
mento storico i caratteri della tutelabilità e che l'Autorità amministrativa abbia il potere di fissare nel tempo la dignità "storico-artistica"
del bene come tale tutelabile. Neè il sindacato di questa Corte si traduce in una verifica del merito perchè, come si è detto dianzi,la esistenza del giar-
dino "storico"ossia dell'impianto ottocentesco,quale
è indicato nell'atto vincolistico, era un dato di ammesso dello fattore stesso giudice di appello che ha espressa-
mente riconosciuto che il giardino romantico si è
formato nel periodo che va dal 1812 alla metà del secolo, completo con il piazzale inghiaiato,i gruppi marmorei, la vasca, i prati e i vialetti e quindi allor-
chè era trascorso quasi un secolo dalla esecuzione dell'opera. Pertanto va affermata, ai fini della tu- la tela degli interessi civili, la esistenza evlegitti-
mità del vincolo storico-artistico imposto con atto notificato il 6 ottobre 1936 sul giardino della Vil-
la Ruspoli in Firenze;
conseguentemente avendo il giudice di appello dichiarato estinto per amnistia il reato edilizio per difetto del vincolo la senten-
za impugnata va per tale capo annullata con rinvio 2 1
al giudice civile competente in grado di appello. esso è ancorato
Quanto al ricorso proposto dagli imputativul motivo comune relativo al difetto di motivazione sul nocu-
mento al patrimonio artistico nazionale;
in partico-
lare lamentano i ricorren ti che non è sufficiente il rilevante pregio artistico manomesso ma è neces-
sario che il patrimonio culturale nazionale sia ri-
masto pregiudicato in maniera irreversibile. La do-
glianza è priva di fondamento.La Corte fiorentina ha considerato la perdita della individualità del parco e dell'armonia del complesso per effetto del
" la parcellizzazione" del giardino in tre giardini autonomi e delle "brutture",determinate dalla esecu-
zione dei lavori, tali da alterare le caratteristiche essenziali dell'insieme, i suoi spazi e le sue pro-
spettive; l'eccezionale gravità del nocumento àl pa-
trimonio culturale nazionale è colta nella motiva-
zione della sentenza con lapidarie espressioni, eg-
sendo peraltro notorio l'appartenenza alla cultura nazionale del giardino per la sua dignità storica,
oggetto della tutela amministrativa. Nè può assumersi in contrario che il frazionamento del giardino non
è stato formalmente contestato sia perchè è una del-
le modalità del"sovvertimento dell'impianto origi-
nario"del giardino contestato nel capo di imputazio- 13
nė sierperchè esso è stato accertato con la senten+
è stato za de primo grado e oggetto di discussione nel giut dizio di appello.Quanto al motivo perticolare pro-
spettato dalla ricorrente OM RL secondo cui non sarebbe stato fornita alcuna motivazione della sua qualità di direttrice dei lavori il vizi.
denunciato non assume alcuna rilevanza essendo stato accertato come da contestazione, dal giudice di merito, serima.
sto insindacato, il contributo causele della stessa.
imputata al danneggiamento e deterioramento del giar-
dino quale progettista dei lavori. degli imputati Il rigetto del ricorsive Iacooglimento dell'impu-
gnazione delle parti m ano le conseguen-
ze processuali relatif Soccombenza.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore
Generale; annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 20 lett.0) della legge n. 47
del 1985 e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze
in sede civile;
rigetta i ricorsi degli imputati che condanna in solido alle spese processuali e ciascuno floversamento di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione in favore delle parti civili delle spese e onorari che si liquidano comples- 14
sivamente in lire 2.000.000.
Cosi deciso in Roma in data 15 gennaio 1992
Il Presidente
(Dott. Gabriele Bettimelli)
Il Consigliere est.
(Dott. NA ZA) for flows
IL CANCELLIERE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
it -7 FEB 1992
IL COLL@@nning UI CANCELLERIA