Sentenza 19 dicembre 2007
Massime • 1
Allorché la condanna in esecuzione sia riferita a una pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali ostativi all'espulsione prevista, come sanzione alternativa alla detenzione, dall'art. 16, comma quinto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione), è consentita, in sede esecutiva, la scissione del cumulo al fine di verificare l'avvenuta espiazione della parte di pena imputabile ai reati ostativi e la conseguente possibilità di far luogo alla predetta espulsione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2007, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 19/12/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 4078
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 019021/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OK LI N. IL 25/04/1972;
avverso ORDINANZA del 20/03/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Delehaye (concl. conf.). La Corte:
OSSERVA
Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha confermato il provvedimento del M.S. di Avellino con cui era stata respinta la richiesta di AR IL, alias RI ON, volta ad ottenere l'espulsione dal territorio dello Stato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 16, comma 5, come sostituito dalla L. n. 189 del 2002, art. 15, sul rilievo che la condanna in esecuzione riguardava, tra l'altro, il reato di cui all'art. 628 c.p.p., comma 3, incluso nell'elenco di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), e come tali preclusivo, ai sensi del comma
3, dell'art. citato, dell'accoglibilità dell'istanza, non essendo consentito procedere allo scioglimento del cumulo per verificare l'avvenuta espiazione della parte di pena imputabile al predetto reato ostativo;
visto i distinti ricorsi con cui il difensore e l'interessato denunciano vizio motivazionale in punto di ritenuta inscindibilità del cumulo, sul rilievo dell'avvenuta espiazione, da parte del condannato, della parte di pena ascrivibile al reato di rapina aggravata;
ritenuta la fondatezza del ricorso, in base al principio, applicabile anche al caso di specie, di cui a Cass., S.U., 5.10.1999, Ronga, che ha ritenuto la scindibilità del cumulo onde verificare se risulti espiata la parte di pena inflitta per il reato ostativo;
rilevato che detta soluzione, adottata in materia di concessione di benefici penitenziari, appare estensibile all'ipotesi in esame per la sostanziale assimilabilità dell'espulsione in questione, qualificata dal legislatore come sanzione alternativa alla detenzione, ad un beneficio penitenziario;
considerato che l'ordinanza impugnata va, pertanto annullata con rinvio per la verifica dell'avvenuta espiazione della parte di pena imputabile al reato ostativo nonché dell'ulteriore condizione prevista dall'art. 16, comma 5 cit., consistente nell'avvenuta identificazione del soggetto, allo stato indicato con duplici generalità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al T.S. di Napoli.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2008