CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 13041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13041 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 144/2026 UP - 27/01/2026 R.G.N. 32664/2025 sui ricorsi proposti da: AG AT nato a [...] il [...] VA CE nato a [...] il [...] ON OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luca Sciarretta, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili e alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena, con riferimento alla posizione di ON OR, ed il rigetto dei ricorsi di AG AT e VA CE. Udito l'avv. Andrea Bianchi, difensore degli imputati AG e VA, il quale ha insistito nell'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. Uditi gli avv. Piermario Rossini e Francesco Romanò, nell'interesse dell'imputato ON OR, i quali hanno insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 5 Num. 13041 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 27/01/2026 1.Con sentenza dell'l aprile 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di NZ che aveva condannato a pena di giustizia AT AG, CE VA e OR ON per plurime condotte di bancarotta fraudolenta distrattive, in danno della società AV s.r.I., dichiarata fallita nel luglio 2014, della quale AG e ON erano stati, in diversi periodi, amministratori di diritto e la VA amministratrice di fatto ( dal marzo 2008 ) oltre che consigliere di amministrazione (dal dicembre 2009 e fino al dicembre 2013). Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dalle sentenze di merito è emerso che la società fallita, costituita nel marzo 2008 da AT AG e dalla moglie CE VA, e da altro soggetto ( nipote del AG e titolare di una minima quota), aveva di fatto proseguito l'attività della società TI s.r.l. ( già TI s.a.$), avendo lo stesso oggetto sociale ed operato con personale di quest'ultima; le due società erano riconducibili ad un medesimo centro d'interessi, di cui facevano parte tutti e tre gli imputati;
OR ON era subentrato nel Consiglio di amministrazione della TI, nel dicembre 2009; e AG AT e VA CE, originari proprietari della medesima società, nell'autunno del 2008, avevano sottoscritto con il suddetto ON un contratto di mandato fiduciario avente ad oggetto le loro quote della società, della quale ON è diventato formalmente proprietario e amministratore, sia pure continuando a rimanere legato ai suddetti AG e VA, nella veste di loro mandatario fiduciario. Le condotte distrattive erano state realizzate in tale contesto di totale cointeressenza tra i tre imputati le cui strategie imprenditoriali erano state volte ad asservire la società fallita (newco) al risanamento della preesistente TI s.r.l. (badco). In particolare, tutti gli imputati sono stati ritenuti responsabili, in concorso, della distrazione della somma complessiva di euro 250.000, corrispondente ai canoni di locazione pattuiti, e in parte corrisposti, per l'affitto del capannone commerciale della TI s.r.l. da parte della società fallita, essendo stata ritenuta la fittizietà del contratto di locazione convenuto, in quanto concluso al fine di giustificare la corresponsione di risorse dalla società AV alla società TI per consentirle di ripianare la situazione debitoria ( capo f). Inoltre, gli imputati AG e VA sono stati condannati per la distrazione: di beni mobili anche di arredo, formalmente acquistati dalla società fallita e non rinvenuti in sede di inventario (capo a); della somma di euro 11.700,00 utilizzata per il pagamento di una polizza assicurativa stipulata dalla società fallita ad esclusivo beneficio della VA (capo b). Il solo ON OR è stato condannato per la distrazione della somma di euro 43.234,18 oggetto di bonifici bancari, in uscita dai conti correnti della società 7 fallita e confluiti su conto corrente personale dell'imputato, a titolo di pagamento di canoni locatizi ( capo c); per la distrazione della somma di euro 16.500, confluita su conto corrente personale della compagna convivente (capo d); per la distrazione della somma di euro 4.758,30 prelevata dall'imputato a mezzo bonifico, a titolo di compenso quale amministratore dal febbraio all'aprile 2014, in assenza di delibera assembleare (capo e). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso OR ON con atto a firma del suo difensore. 2.1. Con primo motivo denuncia violazione di norma penale processuale, vizio di mancata assunzione di prova decisiva oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deduce che: all'udienza del 21 dicembre 2023, l'accusa aveva modificato l'imputazione "aggiungendo" anche la condotta di cui alla lettera e), concernente la distrazione della somma di euro 4.758,30, ritenuta prelevata dall'imputato a titolo di compenso senza giustificazione;
il Tribunale aveva respinto la richiesta di concessione di un termine a difesa oltre che la richiesta di escussione della teste Borgonovo, violando gli articoli 516, 517 e ss. cod. proc. pen.; la Corte di appello, con motivazione illogica, aveva ritenuto configurabile "un errore materiale privo di alcuna lesività". 2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto resa in violazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 192 cod. proc. pen. Con riferimento alla condotta distrattiva di cui al capo f), deduce che la società fallita aveva deciso autonomamente di acquisire il pacchetto dell'attività produttiva della società TI, che aveva mantenuto i suoi debiti tanto da venire successivamente posta in liquidazione;
il contratto di locazione del capannone era stato effettivo, il pagamento dei canoni non era stato simulato e lo stesso canone era stato concordato in misura congrua;
le risultanze della perizia estimativa, a firma di OP SO, erroneamente erano state ritenute assertive ed astratte;
la riduzione del canone locatizio, successiva di due anni alla stipula del contratto di locazione, non era suscettibile di comprovare, di per sé, la fittizietà del rapporto di locazione considerato che l'effettività del credito, rimasto insoluto, era stata accertata in sede civile;
sarebbe erronea la qualifica data al teste di p.g., Micarelli, quale "teste tecnico". Con riferimento alle condotte di cui ai capi c) e d), deduce che il carattere distrattivo dei versamenti eseguiti per l'importo complessivo di euro 59.734,18 (a titolo di pagamento di canoni locatizi) era stato ritenuto negando il diritto della società TI di indicare soggetti terzi, quali destinatari dei pagamenti dovuti ed effettuati dalla società fallita. Con riferimento alla condotta di cui al capo e), deduce che il ricorrente, nel periodo in cui è stato amministratore unico della società fallita, era stato quotidianamente impegnato e q che la somma ritenuta distratta aveva costituito un rimborso spese e non un compenso. 2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per l'omessa riqualificazione, a titolo di bancarotta preferenziale, dei fatti contestati. Si duole, in particolare, che la Corte d'appello abbia riferito la richiesta di riqualificazione alla sola condotta di cui al capo e), mentre in appello la richiesta era stata formulata riguardo a tutte le condotte distrattive ascritte all'imputato. Con particolare riferimento alle somme imputate a titolo di compenso, ha richiamato precedenti insegnamenti di questa Corte che hanno ritenuto configurabile la fattispecie di bancarotta preferenziale, e non di bancarotta fraudolenta per distrazione. Deduce che il diritto al pagamento di un congruo compenso deve essere collegato all'art. 36 comma 1, Cost. e l'erroneità e contraddittorietà della motivazione rispetto al rigetto della richiesta di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. 2.4. Con quarto motivo denuncia violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione, in ordine alla mancata determinazione della pena base in misura corrispondente al minimo edittale oltre che al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.5. Con quinto motivo denuncia violazione di norma processuale a vizio di motivazione in ordine alla mancata revoca delle statuizioni civili considerato che la curatela fallimentare aveva revocato la propria costituzione di parte civile. 2.6. Con sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena rilevando che la misura presuppone la pronuncia di due sentenze irrevocabili e che, inoltre, nel caso in esame, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di NZ, che aveva concesso il beneficio oggetto di revoca, era stata emessa il 4 Marzo 2019 ( e divenuta irrevocabile dal 28 giugno 2019), mentre le condotte sub iudice erano antecedenti e risalivano a luglio 2014. 3. Ha proposto ricorso AG AT con atto a firma del suo difensore. 3.1. Con primo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento alla condotta di bancarotta distrattiva di cui alla lettera f) dell'imputazione. Deduce che l'ipotesi accusatoria è stata smentita dalle prove dichiarative acquisite che hanno confermato che la società fallita aveva effettivamente svolto la propria attività d'impresa presso il capannone oggetto di locazione, come dichiarato anche dai dipendenti;
il canone di locazione sarebbe stato erroneamente ritenuto eccessivo in mancanza di una perizia estimativa sul punto e, a tale proposito, non si è tenuto conto della consulenza a firma dell'ingegnere OP il quale aveva ritenuto congruo un canone mensile pari ad euro 4.500/4.7000, considerata la funzionalità del bene;
sarebbe irrilevante l'intervenuto successivo dimezzamento 4 del canone di locazione e non comprensibile la ragione per cui tale rinegoziazione dovrebbe essere intesa come dimostrativa della fittizietà dell'operazione in quanto collegata ad una finalità di illecito drenaggio di denaro dalla società fallita alla società TI s.r.I.; tale dimezzamento, peraltro, si sarebbe risolto in un'agevolazione per la società fallita e non in una sua penalizzazione;
il pagamento dei canoni di locazione da parte della società fallita è stato un atto dovuto, essendo i crediti saldati assistiti da privilegio speciale, ai sensi dell'art. 2764 cod. civ. 3.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc.pen., con riferimento alla condotta di cui alla lett. f), per la mancata valutazione delle prove emerse in sede di istruttoria dibattimentale. 3.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla condotta distrattiva di cui alla lettera a) dell'imputazione. Deduce che non sarebbe provato che i beni oggetto della distrazione siano stati destinati ad arredare l'abitazione dell'imputato e della moglie VA;
inoltre il reato di bancarotta dovrebbe essere configurato come reato di evento richiedendosi che il dissesto sia conseguenza della commissione dei fatti;
peraltro, non sussisterebbe prova che la sparizione dei beni sia imputabile al ricorrente, potendo anche essere ricondotta all'azione di ignoti malfattori ovvero anche all'azione dello stesso coimputato ON. 3.4. Con quarto motivo denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla condotta distrattiva di cui alla lettera b) della rubrica, richiamando le medesime argomentazioni spese con il motivo precedente. 3.5. Con quinto motivo denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dei doppi benefici di legge, ovvero della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Il rigetto della richiesta di sospensione condizionale era stato deciso senza dare rilievo al risarcimento del danno, in favore del curatore fallimentare, oltre che senza considerare l'avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate e che il ricorrente è un soggetto di età avanzata che, dal 2016, svolge regolare attività lavorativa ed è percettore di reddito. 4. Ha proposto ricorso VA CE, con atto a firma del suo difensore. 4.1. Con primo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento alla condotta di bancarotta distrattiva di cui alla lettera f) della rubrica, proponendo censure sovrapponibili a quelle espresse nel ricorso proposto nell'interesse di AT AG. 5 4.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc.pen., con riferimento alla medesima condotta di cui alla lett. f) della rubrica, stante la mancata valutazione delle prove emerse in sede di istruttoria dibattimentale. 4.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art.192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla condotta distrattiva di cui alla lettera b) dell'imputazione, concernente la sottoscrizione di una polizza assicurativa intestata personalmente alla ricorrente, pagata con denaro dalla società fallita. Deduce che, in particolare, la Corte territoriale non avrebbe reso alcuna motivazione sul dolo;
peraltro, non si sarebbe considerato che il reato di bancarotta è reato di evento, dovendo il dissesto essere conseguenza della commissione delle condotte accertate. 4.4. Con quarto motivo denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dei doppi benefici di legge, ovvero della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Il rigetto della richiesta di sospensione condizionale è stato effettuato senza considerare che la ricorrente aveva risarcito il danno in favore della curatela del fallimento;
la medesima, inoltre, aveva ottenuto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti contestate;
non aveva mai svolto un ruolo di guida all'interno della compagine societaria, oltre ad avere un'età avanzata e risultare inserita in una stabile attività lavorativa. 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili e alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena con riferimento alla posizione di ON OR, ed il rigetto nel resto dei ricorsi. I difensori degli imputati hanno insistito nell'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di ON OR è fondato solo limitatamente alla revoca delle statuizioni civili e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso con precedente sentenza. 1.1.11 primo motivo con cui la difesa si duole della nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale, in data 21 dicembre 2023, è infondato. Dalla lettura degli atti processuali, consentita in ragione della natura procedurale del rilievo, risulta che, all'udienza del 21 dicembre 2023, il Pubblico Ministero ha chiesto «La correzione dell'errore materiale del capo di imputazione inserendo la 6 parentesi alla lettera e presente al rigo uno di pagina due». Il Tribunale autorizzava la correzione, nel senso che dopo la lettera e) dovesse intendersi apposta una parentesi, ritenendo che la richiesta dal Pubblico Ministero non rappresentasse una modifica del capo di imputazione «ma una mera integrazione grafica di ciò che è comprensibile dalla lettura complessiva del capo di imputazione», rilevando l'evidenza della autonoma contestazione indicata alla predetta lettera e), oltre che la sua immediata riferibilità al ON. Sul punto, appare, pertanto, logica ed immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata che, nel respingere analoga doglianza a quella articolata in ricorso, ha escluso ogni violazione dei diritti della difesa, sottolineando che la condotta ascritta al punto e) era stata contestata, fin dall'inizio, in modo dettagliato e puntuale oltre che corrispondente all'attuale formulazione, essendo risultato l'intervento del Pubblico Ministero finalizzato soltanto ad ottenere una più precisa scansione dei punti della rubrica per porre rimedio alla mancata originaria indicazione della parentesi dopo la lettera e). 1.2. Il secondo motivo con cui la difesa deduce violazione di legge in relazione alla erronea applicazione dei canoni di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc.pen., è infondato. Occorre, innanzitutto, ricordare che questa Corte ha affermato, in tema di ricorso per cassazione, che la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza;
pertanto, essa può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, Sentenza n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196). Nella fattispecie, non sussiste, inoltre, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione che risulta esente da contraddittorietà o manifesta illogicità. Le censure difensive sono frutto di una lettura selettiva delle evidenze acquisite e prescindono dal considerare le ragioni esposte dalla Corte di appello a sostegno della ritenuta natura fittizia del contratto di locazione stipulato tra la società fallita e la società TI s.r.I., avente ad oggetto la locazione, da parte della prima, di un capannone ad uso industriale di proprietà della seconda, in quanto considerato stipulato con la « finalità di drenare denaro in favore della società TI s.r.l. per ripianarne i debiti» ( pag. 3 della sentenza impugnata). In particolare, le deduzioni 7 difensive prescindono dal considerare che entrambe le società erano riconducibili ad un unico centro di interessi, stante l'identità soggettiva nella compagine sociale oltre che amministrate dai medesimi soggetti, AG e ON: ON OR ha agito quale amministratore della società fallita, nei periodi indicati in imputazione, oltre che come socio accomandatario della TI s.a.s ( dal gennaio al dicembre 2010) e, successivamente, quale liquidatore della TI s.r.l. dal dicembre 2010 in poi, oltre che quale fiduciario delle quote della TI s.a.s.( successivamente TI s.r.I.), in virtù di mandato fiduciario conferitogli dal AG nel settembre 2008; AT AG quale amministratore della società fallita nei periodi indicati in imputazione, oltre che titolare del 90% delle quote sociali della TI s.r.I., oggetto di mandato fiduciario a OR ON;
CE VA quale amministratore di fatto della società fallita e titolare del 10% delle quote sociali della suindicata società TI s.r.I.. Proprio la ricostruzione di tale contesto restituisce la cornice nella quale sono state realizzate le azioni degli imputati, ritenute espressione di una strategia unitaria secondo la quale la società AV, newco, subentrando alla TI e proseguendone l'attività, con il medesimo oggetto sociale e personale, oltre che nell'ambito degli stessi locali presi in locazione, è stata asservita al risanamento della vecchia società, bad company, in quanto destinata a rivitalizzarla, anche attraverso l'operazione locatizia in questione («La New co AV pagò, finché potè farlo, un esoso canone proprio per rivitalizzare la TI che, infatti, fu risollevata, sgravata dai propri debiti e implementata» pag.13). La sentenza di primo grado ha sottolineato che« l'operazione avente a oggetto la locazione dell'immobile di proprietà della società TI s.r.l. alla società fallita, ascrivibile in concorso a tutti gli imputati, si è rivelata un'operazione volta a movimentare denaro da una società all'altra per coprire le difficoltà economiche della società proprietaria dell'immobile»; in ordine al disposto dimezzamento del canone locatizio (da euro 60.000 ad euro 35.000), concordato dopo due anni, è stato, inoltre, considerato che l'individuazione, ab origine, di un canone esoso costituisce indice rivelatore « di un'operazione a danno della società fallita», essendosi ritenuto irrilevante il fatto che l'attività della società fallita si sia svolta effettivamente nel capannone in locazione ( pag.7 della sentenza di primo grado). A sostegno della tesi della strumentalità dell'operazione, anche la Corte di appello ha sottolineato il dato del deliberato dimezzamento dell'originario canone pattuito, dopo appena due anni (pag.13); inoltre, ha evidenziato - a smentire la fondatezza della doglianza difensiva legata alla presunta mancata valutazione della consulenza tecnica di parte-che il consulente di parte non aveva saputo spiegare le ragioni del dimezzamento del canone, in quanto si era limitato a sostenere, in modo indimostrato, uno stato di degrado dell'immobile, senza 8 alcuna obiettiva giustificazione, e senza fornire, peraltro, alcuna giustificazione rispetto alla negoziazione di un canone iniziale esoso (pag.13). Le doglianze difensive non riescono ad intaccare la logicità della motivazione, espressa dalla Corte territoriale, secondo cui le vaghe giustificazioni fornite dal consulente di parte sarebbero insufficienti a fare vacillare la ricostruzione del Tribunale. Anche rispetto alli ulteriore doglianza legata alla effettività del credito collegato ai canoni di locazione, in quanto oggetto di accertamento in sede civile, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi, ha evidenziato che l'accertamento in sede civile del credito non può fare stato nella distinta sede penale in cui si controverte sull'origine del credito e su ulteriori profili. Ad ulteriore conferma della fittizietà dell'operazione, è stato, altresì, anche dato risalto al fatto che i flussi di denaro dalla società fallita alla società TI hanno avuto «come destinatario ON OR che ha ricevuto plurimi bonifici sul proprio conto personale» (pag.7). Sono, altresì, inconferenti le censure espresse rispetto alle dichiarazioni rese dal teste di p.g. Micarelli -il quale avrebbe confermato il successivo omesso pagamento del canone da parte della società fallita- in quanto non corredate da dati obiettivi idonei a sconfessarne il contenuto: la difesa si è limitata a censurare le considerazioni espresse dalla Corte territoriale, in ordine alla qualifica del teste come teste "tecnico" e non "esperto" a sottolineatura della mancanza di profili valutativi nelle dichiarazioni del medesimo teste, senza addurre, tuttavia, alcuna censura legata ad un eventuale travisamento di prova, unica consentita in sede di legittimità, non essendo in questa sede possibile la mera prospettazione di una diversa, e più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U,n.12 del 31/05/2000,Rv. 216260; Sez. U,n. 47289 del 24/09/2003,Rv. 226074-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 - 01). 1.2.1. Sono, altresì, infondate le doglianze difensive espresse riguardo alle condotte ascritte ai capi c) e d). La Corte territoriale ha ritenuto provata la distrazione della complessiva somma di euro 59.734,18, versata dalla società fallita e contabilizzata dalla società TI s.r.I., a titolo di "acconto canone", ma di fatto confluita, in parte, nel conto personale di ON OR, e in parte in quello della sua compagna. Con motivazione logica ed immune da vizi, la Corte d'appello ha ritenuto, altresì, l'irrilevanza della tesi difensiva sulla natura non distrattiva dai versamenti, legata alla configurabilità di un diritto per la società creditrice, la TI s.r.I., di indicare terzi soggetti quali destinatari delle rimesse, essendo stato evidenziato che risultano difettare i presupposti, sia astratti che concreti, di un'eventuale delegazione attiva di pagamento o di una cessione di credito. 1.2.2. Sono generiche e ripetitive anche le doglianze espresse relativamente alla condotta di cui al capo e), consistita nell'indebito prelievo dai conti societari della somma di euro 4.758,30. La tesi difensiva, secondo cui il prelievo della suddetta somma sarebbe stato effettuato a titolo di compenso o di rimborso spese dovuto all'imputato in quanto amministratore, è generica e, comunque, slegata dalla considerazione che non risulta alcuna delibera assembleare di autorizzazione al prelievo del compenso in favore dell'amministratore nè risulta in alcun modo prodotta documentazione contabile a sostegno della dedotta inerenza dei prelievi effettuati a spese sostenute nell'interesse della società. 1.3.È infondato il terzo motivo con cui la difesa si duole della mancata derubricazione della condotta in termini di bancarotta preferenziale. La Corte d'appello, nel riportare per sintesi i motivi di appello, ha correttamente riferito la doglianza difensiva a tutti i pagamenti riferiti all'imputato contestati come condotta distrattiva, pur focalizzando la motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto non praticabile la diversa qualificazione suggerita dalla difesa soprattutto con riferimento ai prelievi effettuati e ricondotti dall'imputato al compenso spettante per l'attività svolta in qualità di amministratore della società fallita, o quantomeno a titolo di rimborso spese. Sotto tale profilo deve ritenersi immune da vizi logici o giuridici la motivazione resa secondo cui, in mancanza di dati documentali certi sui pretesi esborsi, oltre che in mancanza di una delibera assembleare che autorizzasse l'imputato a prelevare somme a titolo di compenso, la tesi difensiva risulta priva di supporto logico e manifestamente infondata. La sentenza impugnata si colloca nell'alveo del maggioritario orientamento di questa Corte secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, solo genericamente indicate nello statuto, in quanto la previsione di cui all'art. 2389 cod.civ. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali deve essere determinata con delibera assembleare (Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767 - 01; Sez. 5, n. 50836 del 3 novembre 2016, Barbato, Rv. 268433; Sez. 5, n. 11405/15 del 12 giugno 2014, Clerici e altro, Rv. 263056). Sussiste il reato di bancarotta distrattiva nel caso in cui tali compensi siano solo genericamente indicati nello statuto, e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, dovendo il credito considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum" (Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025, Rv. 288204 - 01; Sez. 5, n. 38328 del 30/05/2023, Rv. 285303 - 01; Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767), atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che 10 giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica (Sez. 5 n. 25183 del 13/05/2025 RV 288204-01; Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115 - 01). Sotto altro profilo dove considerarsi che, implicitamente, le circostanze evidenziate a sostegno della natura distrattiva degli ulteriori pagamenti di somme, prelevate dai conti correnti societari e fatte confluire su conti personali dell'imputato, senza titolo giustificativo e con finalità depauperativa, si pongono come inconciliabili con la pretesa natura preferenziale degli stessi: la mancanza di liquidità e di esigibilità del credito, che il ricorrente ha opposto a giustificazione dell'impossessamento delle somme incassate per conto della fallita, si oppone alla qualificazione giuridica della condotta in termini di bancarotta preferenziale, nel senso auspicato dalla difesa, configurabile solo quando si eseguano pagamenti, o vengano simulati titoli di prelazione, allo scopo di favorire, a danno di altri creditori, alcuni di essi in violazione della par condicio creditorum, con l'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori, punito siccome funzionale a soddisfare con precedenza rispetto agli altri un creditore effettivo, ma che non abbia titolo preferenziale (come puntualmente ricostruito da Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, OL e altri, Rv. 260221 — 01). È, altresì, generica e manifestamente infondata la censura collegata al rigetto della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., preclusa dall'editto sanzionatorio previsto per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche dopo l'entrata in vigore della più favorevole disciplina dell'art. 131-bis cod. pen. (ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022), calibrata su un limite minimo di pena (e non più, come in precedenza, sul massimo) non superiore ai due anni, limite da cui il delitto di cui all'art. 216 I. fall. esorbita. 1.4.È infondato il quarto motivo con cui la difesa si duole della mancata determinazione della pena in misura corrispondente al minimo edittale nonché della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. Appare immune da censura la motivazione espressa dalla Corte territoriale che ha fatto leva sulla mancanza di elementi positivi da valorizzare per la giustificazione delle circostanze attenuanti generiche, sottolineando il mancato versamento di alcuna somma a titolo risarcitorio, in favore della curatela fallimentare, a differenza di quanto effettuato dagli altri imputati, considerato che la dichiarazione successiva di revoca della costituzione di parte civile in favore dell'imputato non fa alcun riferimento alla corresponsione di somme a titoli risarcitorio da parte dell'imputato. 11 La difesa si duole della mancata considerazione della condotta dell'imputato che ha, nel corso di un'assemblea, specificamente contestato ai coimputati le incongruenze rilevate nell'amministrazione nella società. La Corte territoriale ha, tuttavia, in proposito considerato che tale contestazione, "a seguito del sopraggiunto dissidio insorto" con gli altri coimputati e della minore entità delle distrazioni personali ai medesimi riferibili, è irrilevante, e tale motivazione - in quanto priva di illogicità e, comunque, espressione di una valutazione di merito, legata ad una fedele lettura della piattaforma fattuale, prerogativa del giudice di merito - è insindacabile in questa sede. La motivazione resa appare esaustiva ed immune da censure, dovendosi, peraltro, considerare che la pena base si è attestata al di sotto del medio edittale che, per l'ipotesi consumata, giunge, nel massimo, ad anni dieci di reclusione e che, nell'ipotesi di pena inferiore al medio edittale, l'irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato (Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, Rv. 278788; Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016, Rv. 267949; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283). 1.5.È fondato il quinto motivo con cui la difesa si duole della mancata revoca delle statuizioni civili nei confronti del ricorrente. Invero, in data 25 marzo 2005, la difesa aveva depositato una dichiarazione del procuratore speciale della curatela fallimentare di revoca della costituzione di parte civile anche nei confronti del ricorrente, della quale la Corte di appello non risulta avere tenuto conto. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con conseguente caducazione delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado e confermate dalla sentenza impugnata. 1.6.È, altresì, fondato il sesto motivo con cui la difesa si duole della disposta revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Giudice delle indagini preliminari di NZ del 4 Marzo 2019 (irrevocabile dal 28 giugno 2019) ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2) cod. pen. L'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen. prevede che, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, «nei termini stabiliti», il condannato «riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.». La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in 12 giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333). Il presupposto dell'anteriorità del reato successivamente giudicato, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, va determinato con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (ex multis, Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724; Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056). Per l'applicabilità della norma dell'art. 168, comma primo, n. 2, è essenziale, dunque, accertare le date di irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna, in quanto la causa di revoca prevista dalla norma in esame è rappresentata da una condanna ulteriore, per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che concesse il beneficio, che, tuttavia, intervenga nei termini stabiliti dall'art. 163 cod. pen. per il compimento della prova sottesa alla sospensione condizionale. La revoca del precedente beneficio presuppone, pertanto, che intervenga una condanna irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza (Sez. 5, n. 25529 del 17/03/2023, Rv. 284930 - 02). Nel caso del ricorrente, tale presupposto è insussistente in quanto l'irrevocabilità della pronuncia pregiudicante interviene solo all'esito della decisione odierna del Collegio, quando il termine di cinque anni di cui al combinato disposto degli artt. 168, comma primo, n. 2 e 163 cod. pen. (relativamente alla condanna per delitto) è già decorso (il 28 giugno 2024), avuto riguardo alla data di irrevocabilità della sentenza ( del 28 giugno 2019) con cui è stato concesso il beneficio. La revoca del beneficio, pertanto, in quanto disposta in violazione dei criteri normativi suindicati, deve essere eliminata, poiché i giudici di merito avrebbero potuto valutare solo la non meritevolezza della concessione ulteriore del beneficio, ma non procedere alla rimozione del beneficio già concesso. La Corte può procedere direttamente alla eliminazione della statuizione errata, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen., mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto. 2. Il ricorso proposto da AG AT è infondato. Il ricorso proposto da VA CE è fondato limitatamente alla sospensione condizionale della pena ed infondato negli ulteriori motivi che possono essere esaminati congiuntamente a quelli proposti nell'interesse di AG AT, in quanto sovrapponibili. 2.1. Sono infondati il primo e secondo motivo di entrambi i ricorsi con cui la difesa contesta la ritenuta natura distrattiva della condotta di cui alla lettera f) della rubrica. La difesa sostiene la manifesta illogicità e carenza motivazionale 13 della sentenza impugnata e deduce l'inidoneità degli argomenti utilizzati dai giudici di merito a sostegno della tesi accusatoria della natura fittizia del contratto di locazione del capannone di proprietà della TI s.r.I., in favore della società fallita, e della natura distrattiva dei pagamenti dei relativi canoni locatizi corrisposti. Rileva come l'eccessività del canone originariamente pattuito ed il suo successivo dimezzamento in corso di locazione, dopo soli due anni, non sarebbero idonei a fornire prova della fittizietà del rapporto di locazione tanto più considerato che dalle dichiarazioni rese dai testimoni assunti è emerso che l'attività lavorativa della società fallita è proseguita proprio nel capannone oggetto di locazione, in cui precedentemente la società TI s.r.l. era operativa. Rispetto a tali deduzioni vanno richiamate le considerazioni espresse a proposito dell'imputato ON OR nel paragrafo 1.2. 2.2. È infondato il terzo motivo, nell'interesse di AT AG con cui la difesa si duole del giudizio di penale responsabilità espresso in ordine alla condotta distrattiva di cui alla lettera a). Le doglianze difensive non evidenziano alcuna falla nell'iter logico giuridico seguito dalla Corte territoriale, nel ritenere la natura distrattiva della condotta riferita ai beni materiali (tendaggi frigorifero e altri beni di arredo) finiti nella immediata disponibilità privata degli imputati AG e VA, senza alcuna contropartita per la società fallita che ne aveva sostenuto il costo. La Corte d'appello, rispondendo ad analoga doglianza difensiva, ha sottolineato che la prova della distrazione dei beni deve ricavarsi, oltre che dal mancato rinvenimento degli stessi ad opera della curatela, dall'indicazione rinvenuta sulla stessa fattura in cui era individuata, quale luogo di destinazione degli arredi, l'abitazione degli imputati. Inoltre, del tutto ragionevolmente, sono state ritenute generiche le deduzioni difensive secondo cui gli stessi beni avrebbero potuto in teoria essere stati appresi da «ignoti malfattori o dall'amministratore di fatto ON» in quanto frutto di una ricostruzione ipotetica e versata sul piano delle astratte possibilità. È manifestamente infondata, infine, la deduzione difensiva legata ad un'asserita natura del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva quale reato di evento in contrasto con il costante e consolidato insegnamento di questa Corte che lo configura come reato di pericolo. Occorre ricordare che, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, è sufficiente, nel caso di imprese sociali, qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari, compiuta da chi abbia avuto in concreto l'effettivo potere di gestione della società poi dichiarata fallita, in quanto tale depauperamento si risolve in un pregiudizio per i creditori della società all'atto del fallimento (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106 - 01; Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655). 14 2.3. Sono manifestamente infondati il quarto motivo di ricorso proposto da AT AG ed il terzo motivo di ricorso proposto da VA CE con cui la difesa si duole del presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla condotta distrattiva di cui alla lettera b), ribadendo la mancata incidenza causale della condotta ascritta rispetto all'evento del reato. Trattasi di doglianze palesemente infondate, che non tengono conto della natura di reato di pericolo della fattispecie di reato ascritta e che omettono di confrontarsi con la motivazione espressa dalla Corte territoriale che ha sottolineato, a sostegno della ritenuta natura distrattiva dell'operazione, la totale estraneità della stessa rispetto all'oggetto sociale e la mancanza di qualsiasi delibera autorizzativa che possa ammantare di legittimità l'operazione, escludendone la natura dolosa. 2.4.È fondato il quarto motivo del ricorso di VA relativamente alla sospensione condizionale della pena. Dalla lettura del certificato penale in atti risulta che l'imputata ha riportato una sola precedente condanna per un reato commesso nel maggio 1999, per cui ha riportato condanna alla pena di venti giorni di reclusione e non risulta avere mai fruito del beneficio. La motivazione della sentenza impugnata, legata alla formulazione di un giudizio prognostico sfavorevole, senza l'indicazione degli elementi su cui detto giudizio è stato fondato, considerata la sussistenza di un unico risalente precedente, risulta, pertanto, carente e censurabile in questa sede. Ne consegue l'accoglimento del motivo e l'annullamento della sentenza impugnata sul punto. 2.5.È, invece, manifestamente infondato il quinto motivo di AG AT volto a censurare il mancato riconoscimento della sospensione condizionale in quanto omette di considerare che l'imputato ha già usufruito del beneficio, concesso con sentenza del Tribunale di Lecco in relazione alla pena di mesi tre di reclusione, e che, pertanto, non potrebbe ulteriormente usufruirne ex art. 164, comma 4, cod. pen. in quanto la pena odierna, di due anni di reclusione, cumulata con quella precedente supererebbe i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. 3.In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di ON OR limitatamente alle statuizioni civili e alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena, nonché nei confronti di VA CE limitatamente al rigetto della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. Devono essere rigettati, nel resto, i ricorsi del ON e della VA ed il ricorso di AG AT, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
15 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ON OR limitatamente alle statuizioni civili e alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena. Annulla la medesima sentenza nei confronti di VA CE limitatamente al rigetto della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. Rigetta nel resto i ricorsi del ON e della VA. Rigetta, altresì, il ricorso di AG AT, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 27/01/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luca Sciarretta, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili e alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena, con riferimento alla posizione di ON OR, ed il rigetto dei ricorsi di AG AT e VA CE. Udito l'avv. Andrea Bianchi, difensore degli imputati AG e VA, il quale ha insistito nell'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. Uditi gli avv. Piermario Rossini e Francesco Romanò, nell'interesse dell'imputato ON OR, i quali hanno insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 5 Num. 13041 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 27/01/2026 1.Con sentenza dell'l aprile 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di NZ che aveva condannato a pena di giustizia AT AG, CE VA e OR ON per plurime condotte di bancarotta fraudolenta distrattive, in danno della società AV s.r.I., dichiarata fallita nel luglio 2014, della quale AG e ON erano stati, in diversi periodi, amministratori di diritto e la VA amministratrice di fatto ( dal marzo 2008 ) oltre che consigliere di amministrazione (dal dicembre 2009 e fino al dicembre 2013). Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dalle sentenze di merito è emerso che la società fallita, costituita nel marzo 2008 da AT AG e dalla moglie CE VA, e da altro soggetto ( nipote del AG e titolare di una minima quota), aveva di fatto proseguito l'attività della società TI s.r.l. ( già TI s.a.$), avendo lo stesso oggetto sociale ed operato con personale di quest'ultima; le due società erano riconducibili ad un medesimo centro d'interessi, di cui facevano parte tutti e tre gli imputati;
OR ON era subentrato nel Consiglio di amministrazione della TI, nel dicembre 2009; e AG AT e VA CE, originari proprietari della medesima società, nell'autunno del 2008, avevano sottoscritto con il suddetto ON un contratto di mandato fiduciario avente ad oggetto le loro quote della società, della quale ON è diventato formalmente proprietario e amministratore, sia pure continuando a rimanere legato ai suddetti AG e VA, nella veste di loro mandatario fiduciario. Le condotte distrattive erano state realizzate in tale contesto di totale cointeressenza tra i tre imputati le cui strategie imprenditoriali erano state volte ad asservire la società fallita (newco) al risanamento della preesistente TI s.r.l. (badco). In particolare, tutti gli imputati sono stati ritenuti responsabili, in concorso, della distrazione della somma complessiva di euro 250.000, corrispondente ai canoni di locazione pattuiti, e in parte corrisposti, per l'affitto del capannone commerciale della TI s.r.l. da parte della società fallita, essendo stata ritenuta la fittizietà del contratto di locazione convenuto, in quanto concluso al fine di giustificare la corresponsione di risorse dalla società AV alla società TI per consentirle di ripianare la situazione debitoria ( capo f). Inoltre, gli imputati AG e VA sono stati condannati per la distrazione: di beni mobili anche di arredo, formalmente acquistati dalla società fallita e non rinvenuti in sede di inventario (capo a); della somma di euro 11.700,00 utilizzata per il pagamento di una polizza assicurativa stipulata dalla società fallita ad esclusivo beneficio della VA (capo b). Il solo ON OR è stato condannato per la distrazione della somma di euro 43.234,18 oggetto di bonifici bancari, in uscita dai conti correnti della società 7 fallita e confluiti su conto corrente personale dell'imputato, a titolo di pagamento di canoni locatizi ( capo c); per la distrazione della somma di euro 16.500, confluita su conto corrente personale della compagna convivente (capo d); per la distrazione della somma di euro 4.758,30 prelevata dall'imputato a mezzo bonifico, a titolo di compenso quale amministratore dal febbraio all'aprile 2014, in assenza di delibera assembleare (capo e). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso OR ON con atto a firma del suo difensore. 2.1. Con primo motivo denuncia violazione di norma penale processuale, vizio di mancata assunzione di prova decisiva oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deduce che: all'udienza del 21 dicembre 2023, l'accusa aveva modificato l'imputazione "aggiungendo" anche la condotta di cui alla lettera e), concernente la distrazione della somma di euro 4.758,30, ritenuta prelevata dall'imputato a titolo di compenso senza giustificazione;
il Tribunale aveva respinto la richiesta di concessione di un termine a difesa oltre che la richiesta di escussione della teste Borgonovo, violando gli articoli 516, 517 e ss. cod. proc. pen.; la Corte di appello, con motivazione illogica, aveva ritenuto configurabile "un errore materiale privo di alcuna lesività". 2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto resa in violazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 192 cod. proc. pen. Con riferimento alla condotta distrattiva di cui al capo f), deduce che la società fallita aveva deciso autonomamente di acquisire il pacchetto dell'attività produttiva della società TI, che aveva mantenuto i suoi debiti tanto da venire successivamente posta in liquidazione;
il contratto di locazione del capannone era stato effettivo, il pagamento dei canoni non era stato simulato e lo stesso canone era stato concordato in misura congrua;
le risultanze della perizia estimativa, a firma di OP SO, erroneamente erano state ritenute assertive ed astratte;
la riduzione del canone locatizio, successiva di due anni alla stipula del contratto di locazione, non era suscettibile di comprovare, di per sé, la fittizietà del rapporto di locazione considerato che l'effettività del credito, rimasto insoluto, era stata accertata in sede civile;
sarebbe erronea la qualifica data al teste di p.g., Micarelli, quale "teste tecnico". Con riferimento alle condotte di cui ai capi c) e d), deduce che il carattere distrattivo dei versamenti eseguiti per l'importo complessivo di euro 59.734,18 (a titolo di pagamento di canoni locatizi) era stato ritenuto negando il diritto della società TI di indicare soggetti terzi, quali destinatari dei pagamenti dovuti ed effettuati dalla società fallita. Con riferimento alla condotta di cui al capo e), deduce che il ricorrente, nel periodo in cui è stato amministratore unico della società fallita, era stato quotidianamente impegnato e q che la somma ritenuta distratta aveva costituito un rimborso spese e non un compenso. 2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per l'omessa riqualificazione, a titolo di bancarotta preferenziale, dei fatti contestati. Si duole, in particolare, che la Corte d'appello abbia riferito la richiesta di riqualificazione alla sola condotta di cui al capo e), mentre in appello la richiesta era stata formulata riguardo a tutte le condotte distrattive ascritte all'imputato. Con particolare riferimento alle somme imputate a titolo di compenso, ha richiamato precedenti insegnamenti di questa Corte che hanno ritenuto configurabile la fattispecie di bancarotta preferenziale, e non di bancarotta fraudolenta per distrazione. Deduce che il diritto al pagamento di un congruo compenso deve essere collegato all'art. 36 comma 1, Cost. e l'erroneità e contraddittorietà della motivazione rispetto al rigetto della richiesta di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. 2.4. Con quarto motivo denuncia violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione, in ordine alla mancata determinazione della pena base in misura corrispondente al minimo edittale oltre che al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.5. Con quinto motivo denuncia violazione di norma processuale a vizio di motivazione in ordine alla mancata revoca delle statuizioni civili considerato che la curatela fallimentare aveva revocato la propria costituzione di parte civile. 2.6. Con sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena rilevando che la misura presuppone la pronuncia di due sentenze irrevocabili e che, inoltre, nel caso in esame, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di NZ, che aveva concesso il beneficio oggetto di revoca, era stata emessa il 4 Marzo 2019 ( e divenuta irrevocabile dal 28 giugno 2019), mentre le condotte sub iudice erano antecedenti e risalivano a luglio 2014. 3. Ha proposto ricorso AG AT con atto a firma del suo difensore. 3.1. Con primo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento alla condotta di bancarotta distrattiva di cui alla lettera f) dell'imputazione. Deduce che l'ipotesi accusatoria è stata smentita dalle prove dichiarative acquisite che hanno confermato che la società fallita aveva effettivamente svolto la propria attività d'impresa presso il capannone oggetto di locazione, come dichiarato anche dai dipendenti;
il canone di locazione sarebbe stato erroneamente ritenuto eccessivo in mancanza di una perizia estimativa sul punto e, a tale proposito, non si è tenuto conto della consulenza a firma dell'ingegnere OP il quale aveva ritenuto congruo un canone mensile pari ad euro 4.500/4.7000, considerata la funzionalità del bene;
sarebbe irrilevante l'intervenuto successivo dimezzamento 4 del canone di locazione e non comprensibile la ragione per cui tale rinegoziazione dovrebbe essere intesa come dimostrativa della fittizietà dell'operazione in quanto collegata ad una finalità di illecito drenaggio di denaro dalla società fallita alla società TI s.r.I.; tale dimezzamento, peraltro, si sarebbe risolto in un'agevolazione per la società fallita e non in una sua penalizzazione;
il pagamento dei canoni di locazione da parte della società fallita è stato un atto dovuto, essendo i crediti saldati assistiti da privilegio speciale, ai sensi dell'art. 2764 cod. civ. 3.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc.pen., con riferimento alla condotta di cui alla lett. f), per la mancata valutazione delle prove emerse in sede di istruttoria dibattimentale. 3.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla condotta distrattiva di cui alla lettera a) dell'imputazione. Deduce che non sarebbe provato che i beni oggetto della distrazione siano stati destinati ad arredare l'abitazione dell'imputato e della moglie VA;
inoltre il reato di bancarotta dovrebbe essere configurato come reato di evento richiedendosi che il dissesto sia conseguenza della commissione dei fatti;
peraltro, non sussisterebbe prova che la sparizione dei beni sia imputabile al ricorrente, potendo anche essere ricondotta all'azione di ignoti malfattori ovvero anche all'azione dello stesso coimputato ON. 3.4. Con quarto motivo denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla condotta distrattiva di cui alla lettera b) della rubrica, richiamando le medesime argomentazioni spese con il motivo precedente. 3.5. Con quinto motivo denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dei doppi benefici di legge, ovvero della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Il rigetto della richiesta di sospensione condizionale era stato deciso senza dare rilievo al risarcimento del danno, in favore del curatore fallimentare, oltre che senza considerare l'avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate e che il ricorrente è un soggetto di età avanzata che, dal 2016, svolge regolare attività lavorativa ed è percettore di reddito. 4. Ha proposto ricorso VA CE, con atto a firma del suo difensore. 4.1. Con primo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento alla condotta di bancarotta distrattiva di cui alla lettera f) della rubrica, proponendo censure sovrapponibili a quelle espresse nel ricorso proposto nell'interesse di AT AG. 5 4.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc.pen., con riferimento alla medesima condotta di cui alla lett. f) della rubrica, stante la mancata valutazione delle prove emerse in sede di istruttoria dibattimentale. 4.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art.192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla condotta distrattiva di cui alla lettera b) dell'imputazione, concernente la sottoscrizione di una polizza assicurativa intestata personalmente alla ricorrente, pagata con denaro dalla società fallita. Deduce che, in particolare, la Corte territoriale non avrebbe reso alcuna motivazione sul dolo;
peraltro, non si sarebbe considerato che il reato di bancarotta è reato di evento, dovendo il dissesto essere conseguenza della commissione delle condotte accertate. 4.4. Con quarto motivo denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dei doppi benefici di legge, ovvero della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Il rigetto della richiesta di sospensione condizionale è stato effettuato senza considerare che la ricorrente aveva risarcito il danno in favore della curatela del fallimento;
la medesima, inoltre, aveva ottenuto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti contestate;
non aveva mai svolto un ruolo di guida all'interno della compagine societaria, oltre ad avere un'età avanzata e risultare inserita in una stabile attività lavorativa. 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili e alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena con riferimento alla posizione di ON OR, ed il rigetto nel resto dei ricorsi. I difensori degli imputati hanno insistito nell'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di ON OR è fondato solo limitatamente alla revoca delle statuizioni civili e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso con precedente sentenza. 1.1.11 primo motivo con cui la difesa si duole della nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale, in data 21 dicembre 2023, è infondato. Dalla lettura degli atti processuali, consentita in ragione della natura procedurale del rilievo, risulta che, all'udienza del 21 dicembre 2023, il Pubblico Ministero ha chiesto «La correzione dell'errore materiale del capo di imputazione inserendo la 6 parentesi alla lettera e presente al rigo uno di pagina due». Il Tribunale autorizzava la correzione, nel senso che dopo la lettera e) dovesse intendersi apposta una parentesi, ritenendo che la richiesta dal Pubblico Ministero non rappresentasse una modifica del capo di imputazione «ma una mera integrazione grafica di ciò che è comprensibile dalla lettura complessiva del capo di imputazione», rilevando l'evidenza della autonoma contestazione indicata alla predetta lettera e), oltre che la sua immediata riferibilità al ON. Sul punto, appare, pertanto, logica ed immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata che, nel respingere analoga doglianza a quella articolata in ricorso, ha escluso ogni violazione dei diritti della difesa, sottolineando che la condotta ascritta al punto e) era stata contestata, fin dall'inizio, in modo dettagliato e puntuale oltre che corrispondente all'attuale formulazione, essendo risultato l'intervento del Pubblico Ministero finalizzato soltanto ad ottenere una più precisa scansione dei punti della rubrica per porre rimedio alla mancata originaria indicazione della parentesi dopo la lettera e). 1.2. Il secondo motivo con cui la difesa deduce violazione di legge in relazione alla erronea applicazione dei canoni di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc.pen., è infondato. Occorre, innanzitutto, ricordare che questa Corte ha affermato, in tema di ricorso per cassazione, che la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza;
pertanto, essa può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, Sentenza n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196). Nella fattispecie, non sussiste, inoltre, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione che risulta esente da contraddittorietà o manifesta illogicità. Le censure difensive sono frutto di una lettura selettiva delle evidenze acquisite e prescindono dal considerare le ragioni esposte dalla Corte di appello a sostegno della ritenuta natura fittizia del contratto di locazione stipulato tra la società fallita e la società TI s.r.I., avente ad oggetto la locazione, da parte della prima, di un capannone ad uso industriale di proprietà della seconda, in quanto considerato stipulato con la « finalità di drenare denaro in favore della società TI s.r.l. per ripianarne i debiti» ( pag. 3 della sentenza impugnata). In particolare, le deduzioni 7 difensive prescindono dal considerare che entrambe le società erano riconducibili ad un unico centro di interessi, stante l'identità soggettiva nella compagine sociale oltre che amministrate dai medesimi soggetti, AG e ON: ON OR ha agito quale amministratore della società fallita, nei periodi indicati in imputazione, oltre che come socio accomandatario della TI s.a.s ( dal gennaio al dicembre 2010) e, successivamente, quale liquidatore della TI s.r.l. dal dicembre 2010 in poi, oltre che quale fiduciario delle quote della TI s.a.s.( successivamente TI s.r.I.), in virtù di mandato fiduciario conferitogli dal AG nel settembre 2008; AT AG quale amministratore della società fallita nei periodi indicati in imputazione, oltre che titolare del 90% delle quote sociali della TI s.r.I., oggetto di mandato fiduciario a OR ON;
CE VA quale amministratore di fatto della società fallita e titolare del 10% delle quote sociali della suindicata società TI s.r.I.. Proprio la ricostruzione di tale contesto restituisce la cornice nella quale sono state realizzate le azioni degli imputati, ritenute espressione di una strategia unitaria secondo la quale la società AV, newco, subentrando alla TI e proseguendone l'attività, con il medesimo oggetto sociale e personale, oltre che nell'ambito degli stessi locali presi in locazione, è stata asservita al risanamento della vecchia società, bad company, in quanto destinata a rivitalizzarla, anche attraverso l'operazione locatizia in questione («La New co AV pagò, finché potè farlo, un esoso canone proprio per rivitalizzare la TI che, infatti, fu risollevata, sgravata dai propri debiti e implementata» pag.13). La sentenza di primo grado ha sottolineato che« l'operazione avente a oggetto la locazione dell'immobile di proprietà della società TI s.r.l. alla società fallita, ascrivibile in concorso a tutti gli imputati, si è rivelata un'operazione volta a movimentare denaro da una società all'altra per coprire le difficoltà economiche della società proprietaria dell'immobile»; in ordine al disposto dimezzamento del canone locatizio (da euro 60.000 ad euro 35.000), concordato dopo due anni, è stato, inoltre, considerato che l'individuazione, ab origine, di un canone esoso costituisce indice rivelatore « di un'operazione a danno della società fallita», essendosi ritenuto irrilevante il fatto che l'attività della società fallita si sia svolta effettivamente nel capannone in locazione ( pag.7 della sentenza di primo grado). A sostegno della tesi della strumentalità dell'operazione, anche la Corte di appello ha sottolineato il dato del deliberato dimezzamento dell'originario canone pattuito, dopo appena due anni (pag.13); inoltre, ha evidenziato - a smentire la fondatezza della doglianza difensiva legata alla presunta mancata valutazione della consulenza tecnica di parte-che il consulente di parte non aveva saputo spiegare le ragioni del dimezzamento del canone, in quanto si era limitato a sostenere, in modo indimostrato, uno stato di degrado dell'immobile, senza 8 alcuna obiettiva giustificazione, e senza fornire, peraltro, alcuna giustificazione rispetto alla negoziazione di un canone iniziale esoso (pag.13). Le doglianze difensive non riescono ad intaccare la logicità della motivazione, espressa dalla Corte territoriale, secondo cui le vaghe giustificazioni fornite dal consulente di parte sarebbero insufficienti a fare vacillare la ricostruzione del Tribunale. Anche rispetto alli ulteriore doglianza legata alla effettività del credito collegato ai canoni di locazione, in quanto oggetto di accertamento in sede civile, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi, ha evidenziato che l'accertamento in sede civile del credito non può fare stato nella distinta sede penale in cui si controverte sull'origine del credito e su ulteriori profili. Ad ulteriore conferma della fittizietà dell'operazione, è stato, altresì, anche dato risalto al fatto che i flussi di denaro dalla società fallita alla società TI hanno avuto «come destinatario ON OR che ha ricevuto plurimi bonifici sul proprio conto personale» (pag.7). Sono, altresì, inconferenti le censure espresse rispetto alle dichiarazioni rese dal teste di p.g. Micarelli -il quale avrebbe confermato il successivo omesso pagamento del canone da parte della società fallita- in quanto non corredate da dati obiettivi idonei a sconfessarne il contenuto: la difesa si è limitata a censurare le considerazioni espresse dalla Corte territoriale, in ordine alla qualifica del teste come teste "tecnico" e non "esperto" a sottolineatura della mancanza di profili valutativi nelle dichiarazioni del medesimo teste, senza addurre, tuttavia, alcuna censura legata ad un eventuale travisamento di prova, unica consentita in sede di legittimità, non essendo in questa sede possibile la mera prospettazione di una diversa, e più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U,n.12 del 31/05/2000,Rv. 216260; Sez. U,n. 47289 del 24/09/2003,Rv. 226074-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 - 01). 1.2.1. Sono, altresì, infondate le doglianze difensive espresse riguardo alle condotte ascritte ai capi c) e d). La Corte territoriale ha ritenuto provata la distrazione della complessiva somma di euro 59.734,18, versata dalla società fallita e contabilizzata dalla società TI s.r.I., a titolo di "acconto canone", ma di fatto confluita, in parte, nel conto personale di ON OR, e in parte in quello della sua compagna. Con motivazione logica ed immune da vizi, la Corte d'appello ha ritenuto, altresì, l'irrilevanza della tesi difensiva sulla natura non distrattiva dai versamenti, legata alla configurabilità di un diritto per la società creditrice, la TI s.r.I., di indicare terzi soggetti quali destinatari delle rimesse, essendo stato evidenziato che risultano difettare i presupposti, sia astratti che concreti, di un'eventuale delegazione attiva di pagamento o di una cessione di credito. 1.2.2. Sono generiche e ripetitive anche le doglianze espresse relativamente alla condotta di cui al capo e), consistita nell'indebito prelievo dai conti societari della somma di euro 4.758,30. La tesi difensiva, secondo cui il prelievo della suddetta somma sarebbe stato effettuato a titolo di compenso o di rimborso spese dovuto all'imputato in quanto amministratore, è generica e, comunque, slegata dalla considerazione che non risulta alcuna delibera assembleare di autorizzazione al prelievo del compenso in favore dell'amministratore nè risulta in alcun modo prodotta documentazione contabile a sostegno della dedotta inerenza dei prelievi effettuati a spese sostenute nell'interesse della società. 1.3.È infondato il terzo motivo con cui la difesa si duole della mancata derubricazione della condotta in termini di bancarotta preferenziale. La Corte d'appello, nel riportare per sintesi i motivi di appello, ha correttamente riferito la doglianza difensiva a tutti i pagamenti riferiti all'imputato contestati come condotta distrattiva, pur focalizzando la motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto non praticabile la diversa qualificazione suggerita dalla difesa soprattutto con riferimento ai prelievi effettuati e ricondotti dall'imputato al compenso spettante per l'attività svolta in qualità di amministratore della società fallita, o quantomeno a titolo di rimborso spese. Sotto tale profilo deve ritenersi immune da vizi logici o giuridici la motivazione resa secondo cui, in mancanza di dati documentali certi sui pretesi esborsi, oltre che in mancanza di una delibera assembleare che autorizzasse l'imputato a prelevare somme a titolo di compenso, la tesi difensiva risulta priva di supporto logico e manifestamente infondata. La sentenza impugnata si colloca nell'alveo del maggioritario orientamento di questa Corte secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, solo genericamente indicate nello statuto, in quanto la previsione di cui all'art. 2389 cod.civ. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali deve essere determinata con delibera assembleare (Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767 - 01; Sez. 5, n. 50836 del 3 novembre 2016, Barbato, Rv. 268433; Sez. 5, n. 11405/15 del 12 giugno 2014, Clerici e altro, Rv. 263056). Sussiste il reato di bancarotta distrattiva nel caso in cui tali compensi siano solo genericamente indicati nello statuto, e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, dovendo il credito considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum" (Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025, Rv. 288204 - 01; Sez. 5, n. 38328 del 30/05/2023, Rv. 285303 - 01; Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767), atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che 10 giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica (Sez. 5 n. 25183 del 13/05/2025 RV 288204-01; Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115 - 01). Sotto altro profilo dove considerarsi che, implicitamente, le circostanze evidenziate a sostegno della natura distrattiva degli ulteriori pagamenti di somme, prelevate dai conti correnti societari e fatte confluire su conti personali dell'imputato, senza titolo giustificativo e con finalità depauperativa, si pongono come inconciliabili con la pretesa natura preferenziale degli stessi: la mancanza di liquidità e di esigibilità del credito, che il ricorrente ha opposto a giustificazione dell'impossessamento delle somme incassate per conto della fallita, si oppone alla qualificazione giuridica della condotta in termini di bancarotta preferenziale, nel senso auspicato dalla difesa, configurabile solo quando si eseguano pagamenti, o vengano simulati titoli di prelazione, allo scopo di favorire, a danno di altri creditori, alcuni di essi in violazione della par condicio creditorum, con l'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori, punito siccome funzionale a soddisfare con precedenza rispetto agli altri un creditore effettivo, ma che non abbia titolo preferenziale (come puntualmente ricostruito da Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, OL e altri, Rv. 260221 — 01). È, altresì, generica e manifestamente infondata la censura collegata al rigetto della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., preclusa dall'editto sanzionatorio previsto per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche dopo l'entrata in vigore della più favorevole disciplina dell'art. 131-bis cod. pen. (ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022), calibrata su un limite minimo di pena (e non più, come in precedenza, sul massimo) non superiore ai due anni, limite da cui il delitto di cui all'art. 216 I. fall. esorbita. 1.4.È infondato il quarto motivo con cui la difesa si duole della mancata determinazione della pena in misura corrispondente al minimo edittale nonché della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. Appare immune da censura la motivazione espressa dalla Corte territoriale che ha fatto leva sulla mancanza di elementi positivi da valorizzare per la giustificazione delle circostanze attenuanti generiche, sottolineando il mancato versamento di alcuna somma a titolo risarcitorio, in favore della curatela fallimentare, a differenza di quanto effettuato dagli altri imputati, considerato che la dichiarazione successiva di revoca della costituzione di parte civile in favore dell'imputato non fa alcun riferimento alla corresponsione di somme a titoli risarcitorio da parte dell'imputato. 11 La difesa si duole della mancata considerazione della condotta dell'imputato che ha, nel corso di un'assemblea, specificamente contestato ai coimputati le incongruenze rilevate nell'amministrazione nella società. La Corte territoriale ha, tuttavia, in proposito considerato che tale contestazione, "a seguito del sopraggiunto dissidio insorto" con gli altri coimputati e della minore entità delle distrazioni personali ai medesimi riferibili, è irrilevante, e tale motivazione - in quanto priva di illogicità e, comunque, espressione di una valutazione di merito, legata ad una fedele lettura della piattaforma fattuale, prerogativa del giudice di merito - è insindacabile in questa sede. La motivazione resa appare esaustiva ed immune da censure, dovendosi, peraltro, considerare che la pena base si è attestata al di sotto del medio edittale che, per l'ipotesi consumata, giunge, nel massimo, ad anni dieci di reclusione e che, nell'ipotesi di pena inferiore al medio edittale, l'irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato (Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, Rv. 278788; Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016, Rv. 267949; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283). 1.5.È fondato il quinto motivo con cui la difesa si duole della mancata revoca delle statuizioni civili nei confronti del ricorrente. Invero, in data 25 marzo 2005, la difesa aveva depositato una dichiarazione del procuratore speciale della curatela fallimentare di revoca della costituzione di parte civile anche nei confronti del ricorrente, della quale la Corte di appello non risulta avere tenuto conto. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con conseguente caducazione delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado e confermate dalla sentenza impugnata. 1.6.È, altresì, fondato il sesto motivo con cui la difesa si duole della disposta revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Giudice delle indagini preliminari di NZ del 4 Marzo 2019 (irrevocabile dal 28 giugno 2019) ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2) cod. pen. L'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen. prevede che, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, «nei termini stabiliti», il condannato «riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.». La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in 12 giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333). Il presupposto dell'anteriorità del reato successivamente giudicato, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, va determinato con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (ex multis, Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724; Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056). Per l'applicabilità della norma dell'art. 168, comma primo, n. 2, è essenziale, dunque, accertare le date di irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna, in quanto la causa di revoca prevista dalla norma in esame è rappresentata da una condanna ulteriore, per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che concesse il beneficio, che, tuttavia, intervenga nei termini stabiliti dall'art. 163 cod. pen. per il compimento della prova sottesa alla sospensione condizionale. La revoca del precedente beneficio presuppone, pertanto, che intervenga una condanna irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza (Sez. 5, n. 25529 del 17/03/2023, Rv. 284930 - 02). Nel caso del ricorrente, tale presupposto è insussistente in quanto l'irrevocabilità della pronuncia pregiudicante interviene solo all'esito della decisione odierna del Collegio, quando il termine di cinque anni di cui al combinato disposto degli artt. 168, comma primo, n. 2 e 163 cod. pen. (relativamente alla condanna per delitto) è già decorso (il 28 giugno 2024), avuto riguardo alla data di irrevocabilità della sentenza ( del 28 giugno 2019) con cui è stato concesso il beneficio. La revoca del beneficio, pertanto, in quanto disposta in violazione dei criteri normativi suindicati, deve essere eliminata, poiché i giudici di merito avrebbero potuto valutare solo la non meritevolezza della concessione ulteriore del beneficio, ma non procedere alla rimozione del beneficio già concesso. La Corte può procedere direttamente alla eliminazione della statuizione errata, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen., mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto. 2. Il ricorso proposto da AG AT è infondato. Il ricorso proposto da VA CE è fondato limitatamente alla sospensione condizionale della pena ed infondato negli ulteriori motivi che possono essere esaminati congiuntamente a quelli proposti nell'interesse di AG AT, in quanto sovrapponibili. 2.1. Sono infondati il primo e secondo motivo di entrambi i ricorsi con cui la difesa contesta la ritenuta natura distrattiva della condotta di cui alla lettera f) della rubrica. La difesa sostiene la manifesta illogicità e carenza motivazionale 13 della sentenza impugnata e deduce l'inidoneità degli argomenti utilizzati dai giudici di merito a sostegno della tesi accusatoria della natura fittizia del contratto di locazione del capannone di proprietà della TI s.r.I., in favore della società fallita, e della natura distrattiva dei pagamenti dei relativi canoni locatizi corrisposti. Rileva come l'eccessività del canone originariamente pattuito ed il suo successivo dimezzamento in corso di locazione, dopo soli due anni, non sarebbero idonei a fornire prova della fittizietà del rapporto di locazione tanto più considerato che dalle dichiarazioni rese dai testimoni assunti è emerso che l'attività lavorativa della società fallita è proseguita proprio nel capannone oggetto di locazione, in cui precedentemente la società TI s.r.l. era operativa. Rispetto a tali deduzioni vanno richiamate le considerazioni espresse a proposito dell'imputato ON OR nel paragrafo 1.2. 2.2. È infondato il terzo motivo, nell'interesse di AT AG con cui la difesa si duole del giudizio di penale responsabilità espresso in ordine alla condotta distrattiva di cui alla lettera a). Le doglianze difensive non evidenziano alcuna falla nell'iter logico giuridico seguito dalla Corte territoriale, nel ritenere la natura distrattiva della condotta riferita ai beni materiali (tendaggi frigorifero e altri beni di arredo) finiti nella immediata disponibilità privata degli imputati AG e VA, senza alcuna contropartita per la società fallita che ne aveva sostenuto il costo. La Corte d'appello, rispondendo ad analoga doglianza difensiva, ha sottolineato che la prova della distrazione dei beni deve ricavarsi, oltre che dal mancato rinvenimento degli stessi ad opera della curatela, dall'indicazione rinvenuta sulla stessa fattura in cui era individuata, quale luogo di destinazione degli arredi, l'abitazione degli imputati. Inoltre, del tutto ragionevolmente, sono state ritenute generiche le deduzioni difensive secondo cui gli stessi beni avrebbero potuto in teoria essere stati appresi da «ignoti malfattori o dall'amministratore di fatto ON» in quanto frutto di una ricostruzione ipotetica e versata sul piano delle astratte possibilità. È manifestamente infondata, infine, la deduzione difensiva legata ad un'asserita natura del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva quale reato di evento in contrasto con il costante e consolidato insegnamento di questa Corte che lo configura come reato di pericolo. Occorre ricordare che, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, è sufficiente, nel caso di imprese sociali, qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari, compiuta da chi abbia avuto in concreto l'effettivo potere di gestione della società poi dichiarata fallita, in quanto tale depauperamento si risolve in un pregiudizio per i creditori della società all'atto del fallimento (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106 - 01; Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655). 14 2.3. Sono manifestamente infondati il quarto motivo di ricorso proposto da AT AG ed il terzo motivo di ricorso proposto da VA CE con cui la difesa si duole del presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla condotta distrattiva di cui alla lettera b), ribadendo la mancata incidenza causale della condotta ascritta rispetto all'evento del reato. Trattasi di doglianze palesemente infondate, che non tengono conto della natura di reato di pericolo della fattispecie di reato ascritta e che omettono di confrontarsi con la motivazione espressa dalla Corte territoriale che ha sottolineato, a sostegno della ritenuta natura distrattiva dell'operazione, la totale estraneità della stessa rispetto all'oggetto sociale e la mancanza di qualsiasi delibera autorizzativa che possa ammantare di legittimità l'operazione, escludendone la natura dolosa. 2.4.È fondato il quarto motivo del ricorso di VA relativamente alla sospensione condizionale della pena. Dalla lettura del certificato penale in atti risulta che l'imputata ha riportato una sola precedente condanna per un reato commesso nel maggio 1999, per cui ha riportato condanna alla pena di venti giorni di reclusione e non risulta avere mai fruito del beneficio. La motivazione della sentenza impugnata, legata alla formulazione di un giudizio prognostico sfavorevole, senza l'indicazione degli elementi su cui detto giudizio è stato fondato, considerata la sussistenza di un unico risalente precedente, risulta, pertanto, carente e censurabile in questa sede. Ne consegue l'accoglimento del motivo e l'annullamento della sentenza impugnata sul punto. 2.5.È, invece, manifestamente infondato il quinto motivo di AG AT volto a censurare il mancato riconoscimento della sospensione condizionale in quanto omette di considerare che l'imputato ha già usufruito del beneficio, concesso con sentenza del Tribunale di Lecco in relazione alla pena di mesi tre di reclusione, e che, pertanto, non potrebbe ulteriormente usufruirne ex art. 164, comma 4, cod. pen. in quanto la pena odierna, di due anni di reclusione, cumulata con quella precedente supererebbe i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. 3.In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di ON OR limitatamente alle statuizioni civili e alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena, nonché nei confronti di VA CE limitatamente al rigetto della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. Devono essere rigettati, nel resto, i ricorsi del ON e della VA ed il ricorso di AG AT, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
15 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ON OR limitatamente alle statuizioni civili e alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena. Annulla la medesima sentenza nei confronti di VA CE limitatamente al rigetto della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. Rigetta nel resto i ricorsi del ON e della VA. Rigetta, altresì, il ricorso di AG AT, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 27/01/2026