Sentenza 30 maggio 2023
Massime • 1
Integra il delitto di bancarotta per distrazione la condotta dell'amministratore di una società di capitali che, in assenza di delibera assembleare, a titolo di corrispettivo per le prestazioni lavorative svolte, fruisca, per uso privato, di "fringe benefits" (nella specie, utilizzo di autovetture sociali) o prelevi beni di proprietà della società (nella specie, piastrelle), in quanto tali comportamenti, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano un effettivo depauperamento del patrimonio in danno dei creditori.
Commentario • 1
- 1. Art. 216 legge fallimentare - Bancarotta fraudolentahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/05/2023, n. 38328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38328 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRA° D'UI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 38328 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 30/05/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Pordenone, in data 19.5.2017, aveva condannato, tra gli altri, AD ET, AD IS, FA IS, TA CL e IN TR, ciascuno alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in ordine ai reati fallimentari loro in rubrica ascritti, in relazione al fallimento della società "AD S.p.a.", dichiarato dal tribunale di Pordenone il 9.12.2010, decidendo sull'appello degli imputati e sugli appelli proposti dal pubblico ministero presso il tribunale di Pordenone e dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Trieste, assolveva AD ET, AD IS e FA IS dai reati di cui ai capi n. 1); n. 3) e n. 4) dell'imputazione, come riqualificati dal tribunale, con la formula perché il fatto non sussiste;
assolveva il TA e il IN dai reati loro ascritti ai capi n. 8), n. 13) e n. 16), con la formula, rispettivamente, perché il fatto non sussiste (capo n. 8) e perché il fatto non costituisce reato (capi n. 13 e n. 16); rideterminava l'entità del trattamento sanzionatorio in senso favorevole agli imputati AD ET, AD IS e FA, che condannava anche al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile "Amministrazione Straordinaria AD s.p.a. in liquidazione", revocando ogni ulteriore statuizione civile e confermando nel resto la sentenza impugnata;
compensava le spese relative al giudizio civile instaurato dalla parte civile "Amministrazione Straordinaria AD s.p.a." in liquidazione" e gli imputati, ponendo a carico degli imputati tutti le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio civile;
rigettava, infine, gli appelli proposti dal pubblico ministero presso il tribunale di Pordenone e dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Trieste. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione tutti i predetti imputati, con autonomi atti di impugnazione. 2.1. In particolare AD ET, AD IS, FA IS, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, arco Zucchiatti, lamentano, con riferimento ai fatti distrattivi di cui al capo n. 10 dell'imputazione: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione;
2) violazione di legge in punto di mancata sussistenza del dolo, dovendosi la condotta degli imputati, a tutto voler concedere, qualificarsi in termini di bancarotta semplice, reato per il quale risulta decorso il relativo termine di prescrizione;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di assenza di prova circa l'entità del danno cui sono stati condannati gli imputati;
5) vizio di motivazione e violazione di legge in punto di illegittima compensazione delle spese legali sostenute nella difesa civile, di cui alla sentenza n. 874/19 del tribunale delle imprese di Trieste trasfusa nel procedimento penale. 2.2. TA CL, nel ricorso a firma dell'avv. Andrea Schietti, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla decisione della corte territoriale di compensare integralmente tra le parti le spese relative alla causa civile svoltasi innanzi al Tribunale delle Imprese di Trieste intentata da "LT S.p.a. in Liquidazione in Amministrazione Straordinaria" nei confronti di TA CL e altri coimputati, nonché di porre a carico di tutti gli imputati, in solido, le spese del C.T.U., dr. AN Germani, così come liquidate in via provvisoria dal giudice civile in data 5.4.2018. 2.3. TR IN, nel ricorso a firma dell'avv Valter Santarossa, reitera le medesime doglianze del TA. 3. Con requisitoria scritta del 6.5.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Pasquale Serra° d'Aquino, chiede che vengano dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da AD PI;
AD IS e FA IS, "relativamente al primo e secondo motivo di impugnazione (affermazione della loro responsabilità relativa al capo 10)" e, invece, che sia accolto il loro ricorso, nonché quello di TA CL e di TR IN, "annullando con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese legali e di consulenza tecnica d'ufficio". 2 4. Fondati appaiono i ricorsi proposti nell'interesse di TA CL e di TR IN, che vanno integralmente accolti. Parzialmente fondati risultano i ricorsi proposti nell'interesse di AD PI;
AD IS e FA IS, che vanno accolti esclusivamente sotto il profilo della disciplina delle spese civili statuita dalla corte territoriale e dichiarati inammissibili nel resto. 5. Con particolare riferimento al primo, al secondo, al terzo e al quarto di ricorso proposto da AD PI;
AD IS e FA IS, se ne deve rilevare l'inammissibilità per le seguenti ragioni. 5.1. Gli imputati non tengono nel dovuto conto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argonnentativo seguito dagli imputati, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 3 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Al riguardo si osserva che il reato in contestazione è integrato da due tipologie di condotte distrattive, poste in essere quando lo stato di crisi della società fallita era ormai irreversibile: da un lato, tutti i ricorrenti, nella loro qualità di amministratori, hanno goduto, in assenza di delibera assembleare, di "fringe benefits" consistenti nell'utilizzazione a titolo personale, di autovetture di prestigio e di valore elevato, i cui costi di acquisto e di esercizio erano stati completamente riversati sulla società; dall'altro il AD ET e la AD IS, tra il 2005 e il 2009, avevano prelevato per uso personale materiali di proprietà della "AD S.p.a" (piastrelle), per complessivi euro 168.740,20, senza che la società ne chiedesse il pagamento. La corte territoriale, premesso che gli imputati si erano difesi sostenendo che l'uso delle autovetture, a loro avviso più vantaggioso per la società, rispetto all'erogazione di "benefits" o al rimborso spese, doveva considerarsi rientrare nel compenso complessivo deliberato in sede assembleare, mentre il prelievo delle piastrelle compensava il credito che gli amministratori vantavano nei confronti della società per i compensi loro dovuti, rilevava come "non vi è prova del credito reclamato dagli amministratori nel periodo del loro mandato;
non vi è prova dell'asserita dovuta compensazione tra quanto ad essi dovuto per l'esercizio del mandato e i prelievi e usi effettuati". Rilevava, inoltre, il giudice di merito, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, come l'uso delle autovetture, anche se 4 previsto dallo statuto sociale, fosse privo di autorizzazione, e che la mancata appostazione in contabilità della natura compensativa degli indicati prelievi di merce, aveva consentito agli amministratori di chiedere l'insinuazione al passivo fallimentare per l'intero ammontare dei crediti vantati, senza tenere conto del valore dei debiti della società nei loro confronti, compensati, secondo l'impostazione difensiva, dai suddetti prelievi, come sarebbe stato logico se questi ultimi avessero avuto effettiva natura compensativa. Tale conclusione appare assolutamente conforme ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che con costante orientamento, costituente "diritto vivente", ha affermato il principio secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società che si appropri di somme della società a titolo di pagamento per le prestazioni lavorative svolte in favore di quest'ultima, non essendo scindibile la sua qualità di creditore da quella di amministratore, come tale vincolato alla società dall'obbligo di fedeltà e da quello della tutela degli interessi sociali nei confronti dei terzi (cfr., ex plurimis, Sez. F, n. 27132 del 13/08/2020, Rv. 279633; Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Rv. 277577; Sez. 5, n. 2273 del 06/12/2004, Rv. 231289; Sez. 5, n. 25292 del 30/05/2012, Rv. 253001; Sez. 5, n. 50495 del 14/06/2018, Rv. 274602). Del pari costante nella giurisprudenza della Suprema Corte risulta l'affermazione del principio che non è giustificabile alcuna autoliquidazione dei compensi dell'amministratore, dovendo la liquidazione di tali compensi trovare adeguata giustificazione in una delibera assembleare congruamente motivata della compagine sociale nel cui interesse egli ha operato. In questa prospettiva si è evidenziato che commette il reato di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale il socio amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, ovvero l'amministratore che, 5 in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, prelevi somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti (cfr. Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464; Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017, Rv. 269639). Si è, pertanto, più volte ribadito che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, ancorché su delibera del consiglio di amministrazione, in quanto la previsione di cui all'art. 2389 cod. civ. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora non sia stabilita nello statuto, sia determinata con delibera assembleare (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 46959 del 27/10/2009, Rv. 245399; Sez. 5, n. 50836 del 03/11/2016, Rv. 268433; Sez. 5, n. 11405 del 12/06/2014, Rv. 263056). Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, in applicazione di tali principi, anche la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perché, in tal caso, come è stato correttamente sottolineato, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum" (cfr. Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767) ovvero siano stati determinati nel loro ammontare con una delibera dell'assemblea dei soci adottata "pro forma", al solo fine di giustificare l'indebito prelievo (cfr. Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, Rv. 280415). Se ciò è vero come è vero, allora i rilievi difensivi sul punto appaiono anche manifestamente infondati. 6 L'utilizzo delle autovetture sociali da parte degli imputati per finalità personali, i cui costi di acquisto e di manutenzione sono ricaduti esclusivamente sul patrimonio della società fallita, e l'appropriazione per uso personale delle piastrelle prodotte dall'azienda senza pagare alcun corrispettivo, ove anche non si volessero considerare condotte di spregiudicata spoliazione delle risorse sociali, rappresentano comunque, volendo seguire l'impostazione difensiva, forme di autoliquidazione dei compensi spettanti agli imputati in ragione del ruolo di amministratori della società da essi ricoperto nel corso degli anni, quando lo stato d'insolvenza era ormai emerso, concretizzanti altrettante distrazioni, trattandosi di compensi non sorretti, come del resto riconosciuto dagli stessi ricorrenti, da una specifica delibera assembleare, che desse conto esaustivamente della misura del compenso, come conseguenza del riconoscimento del credito vantato dagli amministratori. Del resto la circostanza, evidenziata dalla corte territoriale, che i nuovi amministratori, subentrati agli imputati, addebitarono ai precedenti amministratori il costo di utilizzazione delle autovetture, dimostra inequivocabilmente l'assenza di un formale atto di attribuzione del compenso in favore dei ricorrenti. Siffatte condotte, dunque, rientrano a pieno titolo nella categoria delle condotte distrattive, posto che, come evidenziato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori, anche attraverso il distacco di beni da detto patrimonio, senza immettervi alcun corrispettivo, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655; Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106). Né va taciuta l'esistenza di un orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale - e non quello di bancarotta preferenziale - la condotta di 7 colui che, in qualità di amministratore, prelevi somme di denaro dalle casse sociali per compensare un proprio credito vantato nei confronti della società (cfr., Sez. 5, n. 19557 del 13/04/2007, Rv. 236645; Sez. 6, n. 17616 del 27/03/2008). Manifestamente infondato, dunque, appare il rilievo difensivo sulla previsione in statuto dell'utilizzazione delle autovetture e di natura meramente fattuale quello sul valore attribuito alle condotte distrattive (primo motivo di ricorso); irrilevanti e di natura fattuale, le osservazioni svolte dai ricorrenti volte ad affermare di avere ricevuto nulla di più di quanto a loro dovuto;
che i loro crediti risultano individuati nel "bilancino" contabile della società (documento certo non equipollente a una delibera assembleare) e che la transazione raggiunta con gli organi del fallimento testimonia l'esistenza dei loro crediti, trattandosi, a tale ultimi proposito, come rilevato dalla corte territoriale di un mero post factum, intervenuto, peraltro, per un modesto credito di 4200,00 euro (secondo motivo di ricorso). Del pari immune da vizi appare la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo dei reato, integrato, come è noto, dal dolo generico, per il quale è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo ovvero che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Rv. 260407, Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739), dolo che, nel caso in esame, correttamente la corte territoriale ha correttamente desunto dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa (cfr. Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007), in quanto le condotte distrattive si saldano in un periodo di tempo in cui le difficoltà finanziarie dell'impresa condurranno a uno stato di insolvenza divenuto irreversibile a fine 2008. 8 Sul punto, come si è anticipato, i rilievi difensivi articolati con il terzo motivo di ricorso, incentrati sull'assenza di dolo, avendo gli imputati operato "alla luce del sole", certi delle loro ragioni di creditori della società, si appalesano manifestamente infondati, generici e di natura meramente fattuale. Lo stesso dicasi per le osservazioni svolte con il quarto motivo di ricorso, posto che la corte territoriale ha correttamente ancorato l'entità del danno patrimoniale da risarcire alla procedura fallimentare ai costi di utilizzo delle otto autovetture per gli anni 2008-2009 e al valore dei materiali sottratti, vale a dire a componenti patrimoniali suscettibili di precisa determinazione (cfr. Sez. 5, n. 43053 del 30/09/2010, Rv. 249140). 6. Fondati appaiono, invece, come si è detto, i ricorsi proposti nell'interesse di TA CL e di TR IN, nonché il quinto motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di AD PI;
AD IS e FA IS. Del tutto apparente è la motivazione con cui la corte territoriale ha stabilito, come da dispositivo, la compensazione delle spese relative al giudizio civile instaurato dalla parte civile "Amministrazione Straordinaria AD s.p.a in liquidazione" e gli imputati, spese la cui liquidazione, in uno con il compenso in favore del c.t.u, dr. AN Germani, il giudice civile aveva rimesso al giudice penale, dopo avere liquidato le spese tra parte attrice e i soli imputati assolti in primo grado, RE CA e UT NC, affinché vi provvedesse con riferimento a tutti gli altri imputati. Compensazione disposta "tenuto conto della complessità giuridica e fattuale della causa, nonché della natura della stessa". Nella stessa sentenza, in motivazione, si stabiliva, inoltre, che le spese relative all'espletamento della c.t.u. in sede civile, liquidate in via provvisoria dal giudice civile, dovessero essere poste a carico di tutti gli imputati in solido, in via definitiva, essendo stata resa nell'interesse di tutti gli imputati, posto che "la carenza probatoria rilevata dallo stesso c.t.u. ha avuto influenza sulla decisione penale". 9 Tale decisione veniva ribadita in dispositivo e, in quanto tale, destinata a prevalere, per quel che ci occupa, sulla parte del dispositivo in cui si statuisce la compensazione tra la parte civile e gli imputati delle spese di c.t.u. già liquidate dal giudice civile in data 5.4.2018. Sul punto il Collegio ritiene di condividere integralmente la requisitoria scritta dal pubblico ministero, regolarmente notificata alle parti, che nulla hanno osservato al riguardo, e che appare opportuno richiamare integralmente. "La compensazione delle spese è regolata dall'art. 92 c.p.c., più volte modificato negli ultimi anni allo scopo di ridimensionare ciò che dovrebbe costituire eccezione rispetto al principio della soccombenza. Al caso in esame non si applica la norma attualmente prevista dall'art. 92 c.p.c., per la quale la compensazione è possibile in caso di "soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti". Essa, infatti, opera con riguardo ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (dunque, dall'11.12.2014: cfr. 2° co. dell'art. 13, D.L. 12.9.2014, n. 132, conv. dalla L. n. 162 del 2014). Nella specie, invece, laddove la notifica ai convenuti della citazione nel giudizio civile è avvenuta nel giugno 2014 (cfr. pag. 22 della sentenza civile allegata al ricorso del TA), deve farsi riferimento al quadro normativo previgente, modificato dall'art. 45, comma undicesimo, della legge n. 69 del 2009, che aveva ristretto l'ambito del potere discrezionale spettante al giudice, sostituendo la locuzione «giusti motivi» con quella, ben più pregnante, «gravi ed eccezionali ragioni», da indicarsi esplicitamente in motivazione. Già in precedenza, l'art. 2, comma primo, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, al fine di porre rimedio ad un eccessivo e sovente ingiustificato ricorso alla compensazione, aveva modificato il secondo comma dell'art. 92, introducendovi un inciso che richiedeva l'esplicita indicazione in motivazione dei giusti motivi ritenuti idonei a legittimarla, E' da evidenziarsi anche che l'attuale formula ha subito un parziale 10 temperamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha ripristinato il potere discrezionale del giudice, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni diverse dai mutamenti di giurisprudenza, dalla novità della questione o dalla soccombenza reciproca. In sintesi, il giudice conserva il potere discrezionale di compensare le spese derogando alla soccombenza, per "gravi ed eccezionali ragioni" (oltre che per la soccombenza reciproca e per i motivi attualmente previsti che possono comunque essere ricondotti a tale nozione). (cfr. Sez. U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 (Rv. 666063 01). Come si è recentemente indicato (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 16/05/2022 (Rv. 664877 - 01) "In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla I. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata. E così si è ritenuta viziata da un errore di diritto la decisione del giudice di secondo grado che, con una motivazione di stile, generica e priva di una reale consistenza, abbia compensato le spese per giustificati motivi correlati alla natura della controversia, atteso che le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche Il circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (C. 24178/2022; C. 26956/2019; C. 10042/2018; C. 8458/2018; C. 8090/2018)." Cass. 23059/2018 ha ribadito che tali gravi ed eccezionali ragioni non sono determinabili a priori, ma devono necessariamente essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. La sentenza, pertanto, risulta viziata perché opera un criterio difforme rispetto a quello previsto dall'art. 92 c.p.p. o, anche a ritenere che vi sia una sussunzione implicita della "complessità" e "natura" della causa nella nozione di "gravi e eccezionali ragioni", risulta comunque affetta da motivazione apparente. Anche il capo relativo alla soccombenza di tutti gli imputati in solido relativamente alle spese di CTU viola gli artt. 91, 92 c.p.p. e risulta manifestamente illogico. Il giudice di regola condanna la parte soccombente, non solo al pagamento delle spese di costituzione e giudizio, ma anche alla rifusione delle spese di consulenza tecnica. Può applicare anche alle spese di consulenza la regola della compensazione totale o parziale e prevedere che le spese del consulente restino a carico della parte che le ha anticipate, purché venga fornita adeguata motivazione nella specie assente, né desumibile per relationem dalla motivazione circa la statuizione sulle spese di giudizio, come si è detto viziata". Rileva, inoltre, il pubblico ministero: "Il giudice, come non può condannare la parte vittoriosa alla rifusione delle spese legali in favore della parte soccombente, non può neppure condannarla al pagamento delle spese di consulenza tecnica, salvo, deve ritenersi la sola ipotesi che la consulenza sia stata richiesta dalla parte vittoriosa e si sia dimostrata sostanzialmente superflua. In alternativa egli può compensare le prime o anche solo le seconde, oppure anche porre a carico della parte vittoriosa le spese di CTU, in tal 12 caso operando una compensazione parziale, sotto altra forma, dei costi sopportati per il giudizio (cfr. in motivazione, e non in massima Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 11068 del 10/06/2020 (Rv. 657898 - 01), ma non porle interamente a carico della parte vittoriosa, salvo, deve ritenersi, nelle ipotesi in cui quest'ultima la abbia chiesta e si sia dimostrata ex post superflua". 7. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla regolamentazione delleipese civili in essa disposta, con rinvio per nuovo esame sul punto alla corte di appello di Venezia, che provvederà a colmare le evidenziate aporie motivazionali. La non completa soccombenza di AD PI;
AD IS e FA IS, comporta che questi ultimi non siano condannati al pagamento delle spese del procedimento, né di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla regolamentazione delle spese civili e rinvia per nuovo esame alla corte di appello di Venezia. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di AD PI;
AD IS e FA IS. Così deciso in Roma il 30.5.2023.