Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2023, n. 36416
CASS
Sentenza 11 maggio 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta, spetta al giudice di merito verificare se, in assenza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria del compenso per l'attività svolta, cui ha diritto il soggetto che abbia ritualmente accettato la carica di amministratore di una società di capitali, il prelevamento da parte di quest'ultimo di denaro dalle casse della società in dissesto configuri il delitto di bancarotta preferenziale o, diversamente, quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o meno congruo rispetto all'impegno profuso.

Commentari2

  • 1Compensi dell’amministratore tra distrazione e preferenza: la Corte distingue tra diritto al compenso e bancarotta fraudolenta (Cass. Pen. 36146/23)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 agosto 2025

    La sentenza n. 36416 del 2023 offre l'occasione per riflettere su un nodo classico del diritto penale fallimentare: il rapporto tra i compensi dell'amministratore e le fattispecie di bancarotta patrimoniale. Il caso è, in apparenza, semplice: un amministratore unico, titolare del 99% delle quote sociali, aveva prelevato somme dalle casse della società senza alcuna delibera assembleare o previsione statutaria che ne fissasse l'ammontare. I giudici di merito vi avevano scorto un'ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, sottolineando che, in assenza di una determinazione formale del compenso, non vi era un credito liquido ed esigibile. La Cassazione, tuttavia, ribalta la …

     Leggi di più…

  • 2Art. 216 legge fallimentare - Bancarotta fraudolenta
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2023, n. 36416
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36416
Data del deposito : 11 maggio 2023

Testo completo