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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 4310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4310 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8920/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa CO ER, in esito all'udienza del 26 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 8920/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.12.1961 e residente a [...] C, elettivamente domiciliato in Belpasso (CT) in via Bellini n.37/E, presso lo studio dell'Avv. Rosario M. Sciacca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 settembre 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 11 8702/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ha contestato l'esito dell'accertamento ed ha chiesto, previo rinnovo della ctu, “1)
Ritenere e dichiarare che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie, sin dall'epoca della domanda amministrativa, per la concessione della prestazione ingiustamente revocata;
2)
Spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 22 ottobre
2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea e ha chiesto “respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 26 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a pagina 2 di 11 seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 15 settembre 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 18 agosto 2025, entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 23 luglio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente si è limitata a rinnovare i rilievi già formulati in esito all'invio della bozza, affermando “Non risulta valutata in modo adeguato, ed in sintonia con le certificazioni prodotte, la schizofrenia paranoide cronica con disturbi del comportamento e compromissione della vita di relazione e lavorativa come ampiamente documentato e pagina 3 di 11 certificato dal Dipartimento Salute Mentale di Paternò (CT) che ha in carico, senza soluzione di continuità, stante la gravità del quadro clinico, l'odierno ricorrente. Nel caso specifico il CTU poteva benissimo disporre nuovi accertamenti al fine di fugare eventuali dubbi che hanno inciso in modo determinante sulle conclusioni;
Giova altresì ricordare che le varie patologie, in comorbidità, nel tempo hanno stabilizzato il quadro clinico del Sig. risolvendosi in unicum stato patologico in cui l'una patologia prevale Persona_1 sull'altra giustificando il riconoscimento dello stato di invalidità civile totale (100%) con conseguente diritto all'indennità mensile di accompagnamento, ingiustamente revocata”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita la parte ricorrente, in data 3 aprile
2025 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ivi compreso il certificato del 21 ottobre 2024, menzionato nell'atto introduttivo, ha ritenuto che sia affetta da “Psicosi schizofrenica, tipo paranoide, cronica, con compromissione della vita di relazione e lavorativa, in terapia farmacologica continuativa”, concludendo “Trattasi di infermità croniche che configura una condizione di “Invalido con Totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12
L.118/71”, con decorrenza dalla data 12/07/2024, ma che al momento non realizzano i presupposti per il riconoscimento dell'assistenza continuativa”.
Al riguardo, ha premesso “Il caso riguarda un soggetto di 49 anni affetto da patologia psichiatrica cronica per la quale è già stato riconosciuto invalido civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento mediante Decreto di Omologa del 16/09/2019 con revisione dei requisiti sanitari a due anni. In sede di visita di revisione della CML del CP_1
12/07/2024 veniva confermato l'invalidità totale ma revocata l'indennità di accompagnamento. Dall'analisi della documentazione sanitaria emerge un'evoluzione del quadro diagnostico nel tempo. Mentre le certificazioni del 2018 e 2021 formulavano diagnosi di "schizofrenia paranoide grave ad andamento cronico con profonda disorganizzazione della vita di relazione e lavorativa", le più recenti certificazioni specialistiche psichiatriche del 21/05/2024 e del 03/04/2025, redatte dal Dipartimento di Cont Salute Mentale dell , ridefiniscono il quadro come "Psicosi schizofreniche: Tipo paranoide, cronico" con "compromissione della vita di relazione e lavorativa" che riflette un miglioramento del controllo sintomatologico conseguito attraverso la terapia farmacologica continuativa. È opportuno precisare che, per la valutazione diagnostica e pagina 4 di 11 terapeutica di patologie psichiatriche, le certificazioni specialistiche psichiatriche assumono particolare rilevanza medico-legale in quanto redatte da medici specialisti con competenza specifica nella diagnosi e cura di tali patologie, dotati inoltre di capacità prescrittiva per le Cont terapie farmacologiche. La relazione psicologica dell del 05/09/2024, pur costituendo elemento documentale di interesse per la valutazione psicodiagnostica e funzionale, fa ancora riferimento alla precedente formulazione diagnostica di "profonda disorganizzazione. La distinzione tra "profonda disorganizzazione" e “compromissione" della vita di relazione e lavorativa assume rilevanza per la valutazione dell'indennità di accompagnamento. Mentre la "profonda disorganizzazione" evoca una condizione di severo scompaginamento delle funzioni psichiche tali da impedire l'autonomia nelle funzioni elementari della vita quotidiana, la "compromissione" indica una limitazione funzionale che, pur significativa, non necessariamente comporta l'impossibilità assoluta di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. L'esame obiettivo attuale conferma questa evoluzione clinica. Il periziato si presenta infatti in discreto compenso sintomatologico, collaborativo, orientato, senza deficit cognitivi significativi, con controllo degli impulsi conservato e assenza di disturbi percettivi attuali. Pur persistendo rallentamento psicomotorio, appiattimento affettivo e residui ideatori persecutori non strutturati, il quadro clinico appare sufficientemente stabilizzato dalla terapia farmacologica continuativa. Il dato anamnestico relativo alla dimissione dalla comunità terapeutica nell'aprile 2024 e il successivo rientro presso il domicilio familiare supporta ulteriormente l'ipotesi di un miglioramento del livello di autonomia funzionale. Sebbene il soggetto necessiti del supporto dei familiari per la gestione quotidiana e presenti limitazioni nell'autonomia strumentale, mantiene capacità di deambulazione autonoma, orientamento spazio-temporale conservato e sufficiente controllo comportamentale. La patologia psichiatrica configura un'invalidità del 100% con totale e permanente inabilità lavorativa. Tuttavia, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 6 della L. 18/80, è necessario che sussista l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un'assistenza continua. Nel caso in esame, dunque, non si configura quella condizione di dipendenza assoluta nelle funzioni elementari della vita quotidiana che giustificherebbe il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Alla luce di tutto quanto premesso, per pagina 5 di 11 poter esprimere un corretto giudizio medico-legale, appare indispensabile approfondire la natura e l'entità delle menomazioni accertate, valutandole alla luce dei criteri tabellari ministeriali. Alla Psicosi schizofrenica tipo paranoide cronica con compromissione della vita di relazione e lavorativa, è possibile valutarne il danno attribuendo con criterio analogico la percentuale del 100%, prevista dai codici 1209 della vigente tabelle”.
Il ctu ha risposto in modo esaustivo anche alle osservazioni formulate dal ctu, integralmente riportate nella relazione peritale e in tutto analoghe alle contestazioni contenute nell'atto introduttivo della presente fase del giudizio, confermando le conclusioni già rassegnate nella bozza.
Ha osservato “L'Avv. Oliveri contesta la completezza dell'indagine medico-legale, suggerendo la necessità di ulteriori accertamenti. Tale osservazione si ritiene priva di fondamento per molteplici ragioni di carattere metodologico e sostanziale. In primo luogo, la documentazione sanitaria acquisita agli atti risulta recentissima e particolarmente aggiornata. Le certificazioni specialistiche psichiatriche più significative datano infatti al Cont 21/05/2024 e al 03/04/2025, redatte dal Dipartimento di Salute Mentale dell di Catania, struttura che ha in carico il paziente dal 2012. Tale documentazione, per la sua attualità e provenienza da centri specialistici di riferimento, rispecchia fedelmente la condizione clinica attuale del periziato, rendendo superflua l'acquisizione di ulteriori elementi diagnostici. Cont Inoltre, la relazione psicologica dell del 05/09/2024 fornisce una valutazione psicodiagnostica dettagliata con scale di autonomia standardizzate (A.D.L. e I.A.D.L.), completando il quadro valutativo in modo esaustivo. La presenza di documentazione così recente e specialistica ha reso non necessario il ricorso ad accertamenti aggiuntivi, che avrebbero comportato solo un inutile prolungamento dei tempi processuali senza apportare elementi conoscitivi significativi. Dal punto di vista metodologico, la valutazione è stata condotta secondo i più rigorosi standard della medicina legale attraverso un'anamnesi completa (familiare, fisiologica e patologica), un esame obiettivo generale e un colloquio clinico strutturato che ha consentito una valutazione diretta dello stato mentale attuale basata anche sull'attenta analisi della documentazione specialistica psichiatrica agli atti, redatta da medici specialisti del settore. L'approccio seguito si ritiene perfettamente coerente con le linee guida della disciplina medico-legale e non presenta, a giudizio della scrivente, lacune metodologiche. Un aspetto centrale della valutazione riguarda l'evoluzione del pagina 6 di 11 quadro clinico-diagnostico nel tempo, elemento che l'Avv. Oliveri si ritiene non abbia adeguatamente considerato. L'analisi diacronica della documentazione sanitaria rivela, infatti, un'evoluzione significativa della formulazione diagnostica che non può essere ignorata in sede di valutazione medico-legale. Le certificazioni del 2018 e del 2021 riportavano una diagnosi di "schizofrenia paranoide grave ad andamento cronico con profonda disorganizzazione della vita di relazione e lavorativa". Tale formulazione indicava una condizione di severo scompaginamento delle funzioni psichiche con marcata compromissione dell'autonomia funzionale, che giustificava pienamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento concesso all'epoca. È significativo ricordare che nel decreto di riconoscimento del 2019 veniva espressamente prevista una revisione dei requisiti sanitari, previsione del tutto appropriata considerando che le patologie psichiatriche possono evolvere nel tempo e modificare il proprio impatto funzionale in relazione all'efficacia delle terapie praticate e dei percorsi riabilitativi intrapresi. Tuttavia, le più recenti certificazioni specialistiche del 2024 e 2025, redatte dal medesimo Dipartimento di
Salute Mentale, ridefiniscono il quadro come "psicosi schizofreniche tipo paranoide cronico con compromissione della vita di relazione e lavorativa". Questa modificazione terminologica non è casuale, ma riflette un miglioramento del controllo sintomatologico conseguito attraverso la terapia farmacologica continuativa e il percorso terapeutico- riabilitativo seguito presso la comunità alloggio. Dal punto di vista medico-legale, la distinzione tra "profonda disorganizzazione" e "compromissione" assume rilevanza fondamentale. Mentre la prima evoca una condizione di severo scompaginamento delle funzioni psichiche tale da impedire l'autonomia nelle funzioni elementari della vita quotidiana, la seconda indica una limitazione funzionale che, pur significativa, non comporta necessariamente l'impossibilità assoluta di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Questa evoluzione è ulteriormente supportata dal dato anamnestico relativo alla dimissione dalla comunità terapeutica nell'aprile 2024 e al successivo rientro presso il domicilio familiare, elemento che testimonia un miglioramento del livello di autonomia funzionale tale da consentire la gestione domiciliare della patologia. Un aspetto particolarmente delicato della valutazione riguarda la corretta collocazione nosografica della patologia secondo le tabelle ministeriali di invalidità civile. In via di completezza espositiva, si ritiene utile fornire alcune considerazioni tecniche sui criteri di classificazione pagina 7 di 11 tabellare che hanno guidato la valutazione. Nell'ambito dell'invalidità civile, la corretta applicazione delle tabelle ministeriali richiede un'analisi puntuale della formulazione diagnostica e delle sue implicazioni funzionali. Nel caso specifico, la diagnosi attuale di
"psicosi schizofrenica tipo paranoide cronica con compromissione della vita di relazione e lavorativa" trova in realtà maggiore corrispondenza con la Voce 1210 delle tabelle ministeriali, che prevede una percentuale di invalidità del 71- 80% per la "Sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali". Tale collocazione appare infatti più coerente con il quadro clinico attuale, caratterizzato da: Tipo paranoide che comporta spesso deliri strutturati ma con relativa conservazione delle capacità cognitive;
Compromissione della vita relazionale che indica disturbi funzionali gravi ma non necessariamente una disorganizzazione profonda;
Mantenimento di un sufficiente livello di autonomia nelle funzioni elementari della vita quotidiana Al contrario, la Voce 1209 che prevede il 100% di invalidità per la "Sindrome schizofrenica cronica grave con autismo, delirio o profonda disorganizzazione della vita sociale" presuppone una condizione di totale incapacità di interazione e spesso anche incapacità gestionale personale, elementi che non risultano pienamente soddisfatti nel caso in esame. Tuttavia, si è ritenuto di applicare, per criterio analogico-funzionale, la voce 1209 (invalidità 100%), in considerazione della cronicità, della stabilità del quadro clinico, e della continuità del riconoscimento dell'invalidità totale dal 2019. Tale scelta è coerente con il principio medico-legale di favor in dubio pro cive, con l'art. 38 Cost., la L. 118/1971, e con la giurisprudenza consolidata che privilegia la tutela del soggetto fragile in presenza di patologie croniche stabilizzate (cfr. Cass. civ. n.
18110/2008)”.
Ciò premesso in ordine al grado di invalidità riscontrato in capo alla parte ricorrente, ha poi precisato con riguardo all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento “(…) L'interpretazione di tali presupposti richiede una valutazione rigorosa e oggettiva delle capacità funzionali residue. Nel caso in esame, l'esame obiettivo ha evidenziato che il periziato deambula autonomamente senza necessità di ausili o supporto, esce di casa, seppur limitandosi alla zona circostante l'abitazione, mantenendo un certo grado di autonomia, assume autonomamente la terapia farmacologica prescritta, mantiene un orientamento spazio-temporale sostanzialmente conservato, attualmente pagina 8 di 11 presenta un controllo degli impulsi adeguato al contesto e non manifesta disturbi percettivi attuali, conserva una sufficiente capacità di giudizio e critica. Tali elementi depongono chiaramente per il mantenimento di un livello di autonomia nelle funzioni elementari che, pur limitato e bisognoso di supporto familiare, non configura quella condizione di dipendenza assoluta richiesta dalla normativa per il riconoscimento dell'indennità di Cont accompagnamento. La relazione psicologica dell conferma questa valutazione documentando un punteggio A.D.L. di 6/6, indicativo di autonomia nelle attività di base della vita quotidiana, mentre il punteggio I.A.D.L. di 2/8 testimonia limitazioni nelle attività strumentali più complesse che richiedono capacità di pianificazione e organizzazione. È importante sottolineare come la valutazione medico-legale delle patologie psichiatriche richieda particolare attenzione alla distinzione tra compromissione funzionale e dipendenza assoluta. Le sindromi schizofreniche, infatti, possono presentare quadri clinici estremamente variabili in termini di compromissione dell'autonomia, rendendo necessaria una valutazione caso per caso. Nel caso specifico, il quadro clinico attuale, pur configurando una significativa compromissione delle capacità lavorative e relazionali, non presenta quegli elementi di disorganizzazione profonda e di incapacità gestionale che giustificherebbero il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il mantenimento di capacità residue nell'autogestione, nella deambulazione e nell'orientamento spazio-temporale costituisce elemento determinante nella valutazione medico-legale”.
Tali conclusioni risultano coerenti con l'esame obiettivo in atti da cui non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né valgono a mutare dette conclusioni le certificazioni depositate in fase di opposizione: irrilevante il referto radiologico dell'8 luglio 2025 e parimenti non rilevanti le altre certificazioni, con datazione immediatamente successiva al deposito del ricorso, attestanti una situazione clinica sostanzialmente sovrapponibile a quella obiettivata dal ctu
(visita neurologica e scale adl - iadl del 24 luglio 2025).
Al riguardo, è opportuno richiamare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare pagina 9 di 11 senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n.
26092/2010).
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico, per altro nemmeno formulato dal consulente specialista in medicina.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Persona_1 con ricorso depositato in data 15 settembre 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
pagina 10 di 11 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio;
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 2 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
CO ER
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Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa CO ER, in esito all'udienza del 26 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 8920/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.12.1961 e residente a [...] C, elettivamente domiciliato in Belpasso (CT) in via Bellini n.37/E, presso lo studio dell'Avv. Rosario M. Sciacca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 settembre 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 11 8702/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ha contestato l'esito dell'accertamento ed ha chiesto, previo rinnovo della ctu, “1)
Ritenere e dichiarare che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie, sin dall'epoca della domanda amministrativa, per la concessione della prestazione ingiustamente revocata;
2)
Spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 22 ottobre
2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea e ha chiesto “respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 26 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a pagina 2 di 11 seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 15 settembre 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 18 agosto 2025, entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 23 luglio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente si è limitata a rinnovare i rilievi già formulati in esito all'invio della bozza, affermando “Non risulta valutata in modo adeguato, ed in sintonia con le certificazioni prodotte, la schizofrenia paranoide cronica con disturbi del comportamento e compromissione della vita di relazione e lavorativa come ampiamente documentato e pagina 3 di 11 certificato dal Dipartimento Salute Mentale di Paternò (CT) che ha in carico, senza soluzione di continuità, stante la gravità del quadro clinico, l'odierno ricorrente. Nel caso specifico il CTU poteva benissimo disporre nuovi accertamenti al fine di fugare eventuali dubbi che hanno inciso in modo determinante sulle conclusioni;
Giova altresì ricordare che le varie patologie, in comorbidità, nel tempo hanno stabilizzato il quadro clinico del Sig. risolvendosi in unicum stato patologico in cui l'una patologia prevale Persona_1 sull'altra giustificando il riconoscimento dello stato di invalidità civile totale (100%) con conseguente diritto all'indennità mensile di accompagnamento, ingiustamente revocata”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita la parte ricorrente, in data 3 aprile
2025 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ivi compreso il certificato del 21 ottobre 2024, menzionato nell'atto introduttivo, ha ritenuto che sia affetta da “Psicosi schizofrenica, tipo paranoide, cronica, con compromissione della vita di relazione e lavorativa, in terapia farmacologica continuativa”, concludendo “Trattasi di infermità croniche che configura una condizione di “Invalido con Totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12
L.118/71”, con decorrenza dalla data 12/07/2024, ma che al momento non realizzano i presupposti per il riconoscimento dell'assistenza continuativa”.
Al riguardo, ha premesso “Il caso riguarda un soggetto di 49 anni affetto da patologia psichiatrica cronica per la quale è già stato riconosciuto invalido civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento mediante Decreto di Omologa del 16/09/2019 con revisione dei requisiti sanitari a due anni. In sede di visita di revisione della CML del CP_1
12/07/2024 veniva confermato l'invalidità totale ma revocata l'indennità di accompagnamento. Dall'analisi della documentazione sanitaria emerge un'evoluzione del quadro diagnostico nel tempo. Mentre le certificazioni del 2018 e 2021 formulavano diagnosi di "schizofrenia paranoide grave ad andamento cronico con profonda disorganizzazione della vita di relazione e lavorativa", le più recenti certificazioni specialistiche psichiatriche del 21/05/2024 e del 03/04/2025, redatte dal Dipartimento di Cont Salute Mentale dell , ridefiniscono il quadro come "Psicosi schizofreniche: Tipo paranoide, cronico" con "compromissione della vita di relazione e lavorativa" che riflette un miglioramento del controllo sintomatologico conseguito attraverso la terapia farmacologica continuativa. È opportuno precisare che, per la valutazione diagnostica e pagina 4 di 11 terapeutica di patologie psichiatriche, le certificazioni specialistiche psichiatriche assumono particolare rilevanza medico-legale in quanto redatte da medici specialisti con competenza specifica nella diagnosi e cura di tali patologie, dotati inoltre di capacità prescrittiva per le Cont terapie farmacologiche. La relazione psicologica dell del 05/09/2024, pur costituendo elemento documentale di interesse per la valutazione psicodiagnostica e funzionale, fa ancora riferimento alla precedente formulazione diagnostica di "profonda disorganizzazione. La distinzione tra "profonda disorganizzazione" e “compromissione" della vita di relazione e lavorativa assume rilevanza per la valutazione dell'indennità di accompagnamento. Mentre la "profonda disorganizzazione" evoca una condizione di severo scompaginamento delle funzioni psichiche tali da impedire l'autonomia nelle funzioni elementari della vita quotidiana, la "compromissione" indica una limitazione funzionale che, pur significativa, non necessariamente comporta l'impossibilità assoluta di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. L'esame obiettivo attuale conferma questa evoluzione clinica. Il periziato si presenta infatti in discreto compenso sintomatologico, collaborativo, orientato, senza deficit cognitivi significativi, con controllo degli impulsi conservato e assenza di disturbi percettivi attuali. Pur persistendo rallentamento psicomotorio, appiattimento affettivo e residui ideatori persecutori non strutturati, il quadro clinico appare sufficientemente stabilizzato dalla terapia farmacologica continuativa. Il dato anamnestico relativo alla dimissione dalla comunità terapeutica nell'aprile 2024 e il successivo rientro presso il domicilio familiare supporta ulteriormente l'ipotesi di un miglioramento del livello di autonomia funzionale. Sebbene il soggetto necessiti del supporto dei familiari per la gestione quotidiana e presenti limitazioni nell'autonomia strumentale, mantiene capacità di deambulazione autonoma, orientamento spazio-temporale conservato e sufficiente controllo comportamentale. La patologia psichiatrica configura un'invalidità del 100% con totale e permanente inabilità lavorativa. Tuttavia, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 6 della L. 18/80, è necessario che sussista l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un'assistenza continua. Nel caso in esame, dunque, non si configura quella condizione di dipendenza assoluta nelle funzioni elementari della vita quotidiana che giustificherebbe il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Alla luce di tutto quanto premesso, per pagina 5 di 11 poter esprimere un corretto giudizio medico-legale, appare indispensabile approfondire la natura e l'entità delle menomazioni accertate, valutandole alla luce dei criteri tabellari ministeriali. Alla Psicosi schizofrenica tipo paranoide cronica con compromissione della vita di relazione e lavorativa, è possibile valutarne il danno attribuendo con criterio analogico la percentuale del 100%, prevista dai codici 1209 della vigente tabelle”.
Il ctu ha risposto in modo esaustivo anche alle osservazioni formulate dal ctu, integralmente riportate nella relazione peritale e in tutto analoghe alle contestazioni contenute nell'atto introduttivo della presente fase del giudizio, confermando le conclusioni già rassegnate nella bozza.
Ha osservato “L'Avv. Oliveri contesta la completezza dell'indagine medico-legale, suggerendo la necessità di ulteriori accertamenti. Tale osservazione si ritiene priva di fondamento per molteplici ragioni di carattere metodologico e sostanziale. In primo luogo, la documentazione sanitaria acquisita agli atti risulta recentissima e particolarmente aggiornata. Le certificazioni specialistiche psichiatriche più significative datano infatti al Cont 21/05/2024 e al 03/04/2025, redatte dal Dipartimento di Salute Mentale dell di Catania, struttura che ha in carico il paziente dal 2012. Tale documentazione, per la sua attualità e provenienza da centri specialistici di riferimento, rispecchia fedelmente la condizione clinica attuale del periziato, rendendo superflua l'acquisizione di ulteriori elementi diagnostici. Cont Inoltre, la relazione psicologica dell del 05/09/2024 fornisce una valutazione psicodiagnostica dettagliata con scale di autonomia standardizzate (A.D.L. e I.A.D.L.), completando il quadro valutativo in modo esaustivo. La presenza di documentazione così recente e specialistica ha reso non necessario il ricorso ad accertamenti aggiuntivi, che avrebbero comportato solo un inutile prolungamento dei tempi processuali senza apportare elementi conoscitivi significativi. Dal punto di vista metodologico, la valutazione è stata condotta secondo i più rigorosi standard della medicina legale attraverso un'anamnesi completa (familiare, fisiologica e patologica), un esame obiettivo generale e un colloquio clinico strutturato che ha consentito una valutazione diretta dello stato mentale attuale basata anche sull'attenta analisi della documentazione specialistica psichiatrica agli atti, redatta da medici specialisti del settore. L'approccio seguito si ritiene perfettamente coerente con le linee guida della disciplina medico-legale e non presenta, a giudizio della scrivente, lacune metodologiche. Un aspetto centrale della valutazione riguarda l'evoluzione del pagina 6 di 11 quadro clinico-diagnostico nel tempo, elemento che l'Avv. Oliveri si ritiene non abbia adeguatamente considerato. L'analisi diacronica della documentazione sanitaria rivela, infatti, un'evoluzione significativa della formulazione diagnostica che non può essere ignorata in sede di valutazione medico-legale. Le certificazioni del 2018 e del 2021 riportavano una diagnosi di "schizofrenia paranoide grave ad andamento cronico con profonda disorganizzazione della vita di relazione e lavorativa". Tale formulazione indicava una condizione di severo scompaginamento delle funzioni psichiche con marcata compromissione dell'autonomia funzionale, che giustificava pienamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento concesso all'epoca. È significativo ricordare che nel decreto di riconoscimento del 2019 veniva espressamente prevista una revisione dei requisiti sanitari, previsione del tutto appropriata considerando che le patologie psichiatriche possono evolvere nel tempo e modificare il proprio impatto funzionale in relazione all'efficacia delle terapie praticate e dei percorsi riabilitativi intrapresi. Tuttavia, le più recenti certificazioni specialistiche del 2024 e 2025, redatte dal medesimo Dipartimento di
Salute Mentale, ridefiniscono il quadro come "psicosi schizofreniche tipo paranoide cronico con compromissione della vita di relazione e lavorativa". Questa modificazione terminologica non è casuale, ma riflette un miglioramento del controllo sintomatologico conseguito attraverso la terapia farmacologica continuativa e il percorso terapeutico- riabilitativo seguito presso la comunità alloggio. Dal punto di vista medico-legale, la distinzione tra "profonda disorganizzazione" e "compromissione" assume rilevanza fondamentale. Mentre la prima evoca una condizione di severo scompaginamento delle funzioni psichiche tale da impedire l'autonomia nelle funzioni elementari della vita quotidiana, la seconda indica una limitazione funzionale che, pur significativa, non comporta necessariamente l'impossibilità assoluta di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Questa evoluzione è ulteriormente supportata dal dato anamnestico relativo alla dimissione dalla comunità terapeutica nell'aprile 2024 e al successivo rientro presso il domicilio familiare, elemento che testimonia un miglioramento del livello di autonomia funzionale tale da consentire la gestione domiciliare della patologia. Un aspetto particolarmente delicato della valutazione riguarda la corretta collocazione nosografica della patologia secondo le tabelle ministeriali di invalidità civile. In via di completezza espositiva, si ritiene utile fornire alcune considerazioni tecniche sui criteri di classificazione pagina 7 di 11 tabellare che hanno guidato la valutazione. Nell'ambito dell'invalidità civile, la corretta applicazione delle tabelle ministeriali richiede un'analisi puntuale della formulazione diagnostica e delle sue implicazioni funzionali. Nel caso specifico, la diagnosi attuale di
"psicosi schizofrenica tipo paranoide cronica con compromissione della vita di relazione e lavorativa" trova in realtà maggiore corrispondenza con la Voce 1210 delle tabelle ministeriali, che prevede una percentuale di invalidità del 71- 80% per la "Sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali". Tale collocazione appare infatti più coerente con il quadro clinico attuale, caratterizzato da: Tipo paranoide che comporta spesso deliri strutturati ma con relativa conservazione delle capacità cognitive;
Compromissione della vita relazionale che indica disturbi funzionali gravi ma non necessariamente una disorganizzazione profonda;
Mantenimento di un sufficiente livello di autonomia nelle funzioni elementari della vita quotidiana Al contrario, la Voce 1209 che prevede il 100% di invalidità per la "Sindrome schizofrenica cronica grave con autismo, delirio o profonda disorganizzazione della vita sociale" presuppone una condizione di totale incapacità di interazione e spesso anche incapacità gestionale personale, elementi che non risultano pienamente soddisfatti nel caso in esame. Tuttavia, si è ritenuto di applicare, per criterio analogico-funzionale, la voce 1209 (invalidità 100%), in considerazione della cronicità, della stabilità del quadro clinico, e della continuità del riconoscimento dell'invalidità totale dal 2019. Tale scelta è coerente con il principio medico-legale di favor in dubio pro cive, con l'art. 38 Cost., la L. 118/1971, e con la giurisprudenza consolidata che privilegia la tutela del soggetto fragile in presenza di patologie croniche stabilizzate (cfr. Cass. civ. n.
18110/2008)”.
Ciò premesso in ordine al grado di invalidità riscontrato in capo alla parte ricorrente, ha poi precisato con riguardo all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento “(…) L'interpretazione di tali presupposti richiede una valutazione rigorosa e oggettiva delle capacità funzionali residue. Nel caso in esame, l'esame obiettivo ha evidenziato che il periziato deambula autonomamente senza necessità di ausili o supporto, esce di casa, seppur limitandosi alla zona circostante l'abitazione, mantenendo un certo grado di autonomia, assume autonomamente la terapia farmacologica prescritta, mantiene un orientamento spazio-temporale sostanzialmente conservato, attualmente pagina 8 di 11 presenta un controllo degli impulsi adeguato al contesto e non manifesta disturbi percettivi attuali, conserva una sufficiente capacità di giudizio e critica. Tali elementi depongono chiaramente per il mantenimento di un livello di autonomia nelle funzioni elementari che, pur limitato e bisognoso di supporto familiare, non configura quella condizione di dipendenza assoluta richiesta dalla normativa per il riconoscimento dell'indennità di Cont accompagnamento. La relazione psicologica dell conferma questa valutazione documentando un punteggio A.D.L. di 6/6, indicativo di autonomia nelle attività di base della vita quotidiana, mentre il punteggio I.A.D.L. di 2/8 testimonia limitazioni nelle attività strumentali più complesse che richiedono capacità di pianificazione e organizzazione. È importante sottolineare come la valutazione medico-legale delle patologie psichiatriche richieda particolare attenzione alla distinzione tra compromissione funzionale e dipendenza assoluta. Le sindromi schizofreniche, infatti, possono presentare quadri clinici estremamente variabili in termini di compromissione dell'autonomia, rendendo necessaria una valutazione caso per caso. Nel caso specifico, il quadro clinico attuale, pur configurando una significativa compromissione delle capacità lavorative e relazionali, non presenta quegli elementi di disorganizzazione profonda e di incapacità gestionale che giustificherebbero il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il mantenimento di capacità residue nell'autogestione, nella deambulazione e nell'orientamento spazio-temporale costituisce elemento determinante nella valutazione medico-legale”.
Tali conclusioni risultano coerenti con l'esame obiettivo in atti da cui non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né valgono a mutare dette conclusioni le certificazioni depositate in fase di opposizione: irrilevante il referto radiologico dell'8 luglio 2025 e parimenti non rilevanti le altre certificazioni, con datazione immediatamente successiva al deposito del ricorso, attestanti una situazione clinica sostanzialmente sovrapponibile a quella obiettivata dal ctu
(visita neurologica e scale adl - iadl del 24 luglio 2025).
Al riguardo, è opportuno richiamare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare pagina 9 di 11 senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n.
26092/2010).
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico, per altro nemmeno formulato dal consulente specialista in medicina.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Persona_1 con ricorso depositato in data 15 settembre 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
pagina 10 di 11 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio;
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 2 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
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