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Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2023, n. 28019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28019 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
rL SENTENZA sui ricorsi proposti da: JI LI, nato in [...] il [...]; DOCI IT, nato in [...] il [...]; avverso la sentenza n. 411/2022 della Corte di appello di Trieste del 23 marzo 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TO PE, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
sentiti, altresì, per il ricorrente IN, l'avv. Gian Luigi PIERACCINI, del foro di Ferrara, e, per il ricorrente DO, l'avv. Paolo BEVILACQUA, del foro di Gorizia, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 28019 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa il 15 aprile 2019, il Tribunale di Udine ha condannato IN LI alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa per il reato previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990 (capo A di imputazione), e DO IT alla pena di anni 6 mesi 2 di reclusione ed euro 27.000,00 di multa per il medesimo reato di cui al capo A di imputazione e per il reato previsto dagli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 a lui contestato sub C della imputazione. Successivamente il 23 marzo 2022, la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato DO, per il delitto di cui al capo C di imputazione e conseguentemente rideterminando la pena irrogata a quest'ultimo in anni 6 di reclusione ed euro 26.000 di multa;
ha confermato nel resto la sentenza appellata. Avverso la sentenza di secondo grado, hanno interposto ricorso per cassazione i difensori dei due imputati, formulando rispettivamente tre e quattro censure. Entrambi i ricorrenti lamentano, con il primo motivo di ricorso, la nullità del provvedimento impugnato per difetto di competenza territoriale ed il vizio di motivazione sul punto. La difesa di IN sostiene che al fatto di cui al capo A di imputazione avrebbe dovuto applicarsi la regola generale di cui all'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. ed il luogo di consumazione del delitto avrebbe dovuto individuarsi in Codevigo, rientrante nel circondario di Padova;
inconferente risulterebbe la giurisprudenza di legittimità citata dal giudice di secondo grado secondo la quale, ove il luogo di compimento della prima delle condotte addebitate non sia identificato o identificabile, la competenza territoriale deve essere individuata attraverso i criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen.; infatti, nel caso di specie, il luogo di realizzazione della condotta contestata - coincidente, ad avviso del ricorrente, con quello ove era materialmente avvenuta la cessione dello stupefacente - era stato individuato in Codevigo. Peraltro, tra i criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. non sarebbe stato esaminato quello della residenza dell'imputato IN. La difesa di DO sostiene che erroneamente il giudice di secondo grado avrebbe individuato nelle conversazioni telefoniche intercettate tra cedente e 2 cessionari della sostanza stupefacente il momento della consumazione del reato;
infatti, si sarebbe trattato di conversazioni del tutto neutre, prive di rilevanza delittuosa, in quanto non contenenti riferimenti al quantitativo dello stupefacente, alle modalità e al prezzo di acquisto;
sia la trattativa che la materiale cessione, quindi, sarebbero avvenuti nel territorio padovano. Il secondo motivo del ricorso formulato nell'interesse di IN attiene alla affermazione di responsabilità penale: il ricorrente lamenta, in particolare, l'erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 del dPR n. 309 del 1990 e la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Dalle conversazioni telefoniche intercettate tra cedente e cessionari dello stupefacente non potrebbe ricostruirsi un pieno accordo sull'acquisto della sostanza stupefacente;
il teste Valeriani, che aveva coordinato le operazioni di ocp in occasione del fatto contestato, avrebbe fatto riferimento, nelle proprie dichiarazioni, ad un quarto soggetto, presente sul luogo dei fatti e non identificato;
non sarebbe stata monitorata, durante il servizio di ocp alcuna cessione di stupefacente né alcuno scambio tra IN e i fratelli DO;
dalle conversazioni intercettate sembrerebbe emergere, al più, un ruolo di intermediario di IN nella fornitura di cocaina. Il secondo motivo del ricorso formulato nell'interesse di DO attiene alla affermazione di responsabilità penale: per il ricorrente, il giudice di secondo grado sarebbe incorso nell'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e nella manifesta illogicità o mancanza della motivazione, ritenendolo responsabile del reato a lui ascritto in contrasto con le dichiarazioni testimoniali confessorie del fratello, già giudicato per il fatto di cui al capo A di imputazione in separato procedimento;
ed in contrasto con le dichiarazioni testimoniali degli operatori di polizia giudiziaria. Sotto il primo profilo, la motivazione della sentenza d'appello argomenterebbe il ritenuto coinvolgimento del DO nella cessione dello stupefacente sulla base dei contatti telefonici da lui intrattenuti col cedente, nei giorni immediatamente precedenti la consegna;
ma tali contatti, ad avviso del ricorrente, non avrebbero evidenziato la conclusione di un pieno accordo sull'acquisto: la trattativa si sarebbe svolta contestualmente alla materiale cessione, occasione in cui sarebbe risultato effettivamente coinvolto il solo fratello del ricorrente;
con riferimento alle dichiarazioni testimoniali degli operatori di polizia giudiziaria, il giudice di secondo grado avrebbe sminuito le lacune investigative del servizio di ocp, affermando la responsabilità penale 3 del ricorrente in mancanza di piena prova dell'addebito; sulla scorta del materiale probatorio acquisito, potrebbe ipotizzarsi, al più, che il DO avesse avuto conoscenza della procurata detenzione dello stupefacente da parte del fratello, nel qual caso la fattispecie concreta dovrebbe qualificarsi come connivenza non punibile. Infine, anche le dichiarazioni del coimputato MA avrebbero evidenziato come nel fatto di cui al capo A di imputazione fosse coinvolto esclusivamente il fratello del ricorrente DO. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa di IN lamenta l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990 e l'inosservanza del comma 5 del medesimo articolo, nonché la mancanza della motivazione con riferimento alla negata qualificazione dei fatti ai sensi della fattispecie di lieve entità; in particolare, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto considerare positivamente, ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'ad 73 del dPR n. 309 del 1990, il limitato quantitativo lordo e la scarsa qualità della cocaina sequestrata, il mancato rinvenimento di somme di denaro e di strumenti atti allo spaccio. Anche il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di DO attiene al diniego della qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del TU sugli stupefacenti;
il giudice del gravame sarebbe incorso nell'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in quanto non era emersa prova di rapporti stabili e professionali del ricorrente, pressoché incensurato, con più ampi e organizzati circuiti criminali;
il valore ponderale dello stupefacente ceduto avrebbe deposto per la qualificazione del fatto ai sensi della fattispecie di lieve entità, così come l'esito del separato procedimento a carico del coimputato DO Ronard, per il medesimo fatto. Con il quarto motivo di doglianza, la difesa del DO censura l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche;
il giudice di secondo grado, in particolare, non avrebbe considerato l'incensuratezza del DO ed il suo ruolo marginale nei fatti contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 I ricorsi sono risultati infondati e debbono, pertanto, essere entrambi rigettati. Prendendo le mosse, stante la evidente pregiudizialità, dal comune motivo di impugnazione riguardante la contestazione sulla competenza territoriale del giudice originariamente procedente, cioè il Tribunale di Udine, essendo, invece, invocata la competenza di quello patavino, si osserva che l'eccezione era stata proposta già in sede di gravame e ad essa la Corte territoriale aveva congruamente risposto rilevando che l'intesa relativa alla cessione della sostanza stupefacente da parte del IN in favore dei DO era già stata presa, nelle sue linee rilevanti, nel corso delle conversazioni telefoniche intercorse fra i soggetti convolti dalle indagini da cui è scaturito il presente giudizio;
ne è indice inequivocabile, fra i molti segnalati con argomentazioni del tutto plausibili da parte della Corte territoriale, il fatto che la materiale durata dell'incontro personale fra il cedente ed i cessionari è stata brevissima, fattore indubbiamente deponente nel senso che in occasione di esso non vi è stata la necessità di alcuna interlocuzione fra i soggetti interessati, essendo già stati definiti tutti i punti della trattativa illecita ed essendo, perciò, rimasta da realizzare la mera fase esecutiva dell'accordo consistente nel materiale scambio del bene oggetto di cessione a fronte del suo prezzo. Svolto questo rilievo non può non richiamarsi la pertinente giurisprudenza di questa Corte in base alla quale in tema di stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l'accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la materiale consegna della sostanza e, nel caso in cui la contrattazione sia avvenuta per telefono, nel luogo ove il proponente, mediante tale mezzo di comunicazione, abbia avuto contezza dell'accettazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 maggio 2020, n. 14233; idem Sezione IV penale, 5 ottobre 2017, n. 45884). Poiché nel nostro caso il soggetto che ha richiesto al IN la fornitura della sostanza stupefacente è il DO, il quale risiede nel circondario di Udine, e che è presso tale sua residenza che lo stesso ha acquisito la comunicazione del cedente in merito alla disponibilità alla materiale consegna dello stupefacente, è in questo momento e nel luogo ove si trova il proponente che deve intendersi consumato il "reato in (pseudo)contratto" ed è in base alla residenza del proponente acquirente che correttamente è stata radicata la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente. 5 Passando al secondo motivo di impugnazione presentato dal IN, riguardante il vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, va rilavata la erroneità della pur interessante tesi sviluppata dalla ricorrente difesa sulla natura difettiva del sillogismo che avrebbe condotto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui contestato, tesi legata al fatto che uno degli agenti operanti ha rilevato nel corso del pedinamento la presenza anche di un'altra persona accostata al veicolo ove si trovavano gli acquirenti dello stupefacente, presenza che, secondo la tesi ricostruttiva del ricorrente, porrebbe in crisi la tenuta logica del sillogismo accusatorio, posto che il reale fornitore della droga ai due DO sarebbe potuto essere tale soggetto non meglio identificato e non il IN. Il ragionamento sviluppato dalla difesa dell'imputato è, però. a sua volta difettivo su di un punto che non viene assolutamente esaminato nella ipotesi ricostruttiva, intesa ad evidenziare la illogicità della motivazione della sentenza impugnata (invero non è dato infatti, neppure in astratto, rilevare la denunzia di una qualche violazione di legge nelle argomentazioni del ricorrente), formulata dal ricorrente: è stato, infatti, accertato che gli accordi per incontrarsi in località Codevigo erano intervenuti fra il IN ed i DO, in particolare con IT, non con altre persone;
appare per cui decisamente distonico, e questa volta effettivamente contrario alla logica, immaginare che i DO abbiano concordato un appuntamento con il IN, la cui causale è rimasta nel vago, salvo poi associare a questo anche un ulteriore incontro con una altra persona che avrebbe loro fornito la droga;
né ha un qualche significato il fatto che gli agenti operanti non abbiano visto la materiale traditi° dello stupefacente, atteso che, quanto meno per tutto il tempo in cui i protagonisti della presente vicenda sono rimasti all'interno del locale pubblico denominato "da Toni", gli stessi si erano sottratti alla vista degli agenti operanti, di tal che è altamente verosimile che lo scambio della merce contro il prezzo sia intervenuto appunto in quella fase del loro incontro;
né, infine al riguardo, avrebbe un qualche rilievo ai fini della affermazione della penale responsabilità dell'attuale ricorrente, il fatto, ora esaminato solo per completezza argomentativa, che il IN si fosse, in ipotesi, posto come mero intermediario fra gli acquirenti e l'ignoto ulteriore personaggio;
infatti, a pari titolo risponde del reato contestato sia chi materialmente ceda la sostanza stupefacente sia chi si ponga quale intermediario fra il soggetto acquirenti e quello cedente, favorendo in tale modo la cessione. 6 Quanto al terzo motivo di impugnazione, riferito alla mancata riqualificazione del fatto ascritto al IN ai sensi dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 deve, preliminarmente, darsi atto della circostanza che sul punto non vi era stato ricorso in grado di appello da parte del IN, essendo stato il tema dedotto solo dall'altro impugnante DO;
tale circostanza, però, unita al fatto che, trattandosi di reato contestato in concorso fra i due ed essendo il motivo di appello riferito a profili non esclusivamente personali (dei quali, pertanto, si sarebbe giovato, in caso di accoglimento, anche il IN, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.), il motivo di ricorso ora proposto è ammissibile;
lo stesso è, tuttavia, infondato, posto che - coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte, che colloca la ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 nell'ambito della minima offensività penale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 giugno 2015, n. 23945) - la Corte triestina h escluso tale qualificazione penale in considerazione della circostanza, obbiettivamente allarmante, in quanto deponente per la esistenza di non casuali rapporti illeciti, che la trattativa per la cessione dello stupefacente è stata intessuta fra soggetti residenti in ambiti territoriali distanti, dovendosi per tale ragiono ritenere che i legami fra i protagonisti della vicenda abbiano uno spessore esulante rispetto a quello riferibile al mero ed occasionale "spaccio da strada", tale da giustificare, in linea di massima, la ipotesi del fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990. Passando al ricorso presentato dalla difesa del DO, per quanto attiene al primo motivo di impugnazione, già si è detto che lo stesso è comune alla difesa del IN, di tal che la soluzione data a tale quesito non differisce da quella da dare a questo. Quanto al secondo motivo si osserva che sarebbe ben vero che la dimostrazione della responsabilità del ricorrente sarebbe fragilmente dimostrata se per essa si facesse solo riferimento al dato logico secondo il quale, laddove IT non fosse coinvolto nella vicenda in misura analoga a quanto vi è coinvolto il fratello RD, il quale si è assunto la piena responsabilità dell'acquisto dello stupefacente e la cui posizione processuale già è stata definita, quest'ultimo non avrebbe portato con sé il fratello IT, ponendone inutilmente in pericolo la stessa libertà personale, essendo un tale ragionamento svolto in sede di merito fondato su di un concetto di solidarietà fraterna del quale non vi sono elementi certi per sostenere che lo stesso fosse patrimonio di DO RD;
ma, si osserva, come ha altresì puntualmente messo in luce la sentenza della Corte territoriale con accertamento di fatto 7 che qui non è più suscettibile di essere messo in discussione, a tenere i contatti preliminari con il IN non è stato solo RD, risultando, anzi, come gia dianzi accennato, che le intese prodromiche all'incontro, siano intervenute proprio fra il primo e l'odierno ricorrente DO IT, il quale non era un semplice accompagnatore del fratello RD, ma era il suo primo cooperante. Riguardo alla qualificazione del fatto siccome esulante rispetto alla ipotesi meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, giova richiamare quanto riportato con riferimento all'analogo motivo di ricorso presentato dal IN, con la aggiunta, riferibile in particolare ai due DO, della particolare intensità del dolo, indicativa di un maggiore spessore delinquenziale, dimostrata dal fatto che, a fronte di una prima difficoltà palesatasi a causa del fallimento dell'incontro con un primo fornitore, ì due si sono subito messi alla ricerca di altro soggetto, trovato nel IN, che avrebbe potuto sostituirsi a quello nel rifornire i due della sostanza stupefacente. Quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocato dalla ricorrente difesa, è sufficiente osservare - valutate le ragioni che, ad avviso di quella, lo avrebbero potuto giustificare - che queste non possono certamente essere ricondotte alla pretesa dubbiezza esistente in merito alla responsabilità del ricorrente, posto che ove questa sussistesse, ciò avrebbe dovuto condurre direttamente all'assoluzione, sia pure ai sensi dell'art. 530, cpv, cod. proc. pen., del prevenuto e non certo alla mitigazione della pena a lui inflitta;
mentre, per quanto attiene alla sua incensuratezza, essa, da sola, non vale, per espresso dettato normativo, a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre per ciò che, infine, attiene ad un suo preteso minore coinvolgimento, rispetto al fratello, nella vicenda, è frutto di una vera petizione di principio, non essendo ravvisabili nella condotta dell'attuale ricorrente elementi per dedurne la marginalità nella complessiva economia della vicenda sottoposta all'esame della Corte. I ricorsi devono essere ambedue rigettati e i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TO PE, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
sentiti, altresì, per il ricorrente IN, l'avv. Gian Luigi PIERACCINI, del foro di Ferrara, e, per il ricorrente DO, l'avv. Paolo BEVILACQUA, del foro di Gorizia, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 28019 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa il 15 aprile 2019, il Tribunale di Udine ha condannato IN LI alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa per il reato previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990 (capo A di imputazione), e DO IT alla pena di anni 6 mesi 2 di reclusione ed euro 27.000,00 di multa per il medesimo reato di cui al capo A di imputazione e per il reato previsto dagli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 a lui contestato sub C della imputazione. Successivamente il 23 marzo 2022, la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato DO, per il delitto di cui al capo C di imputazione e conseguentemente rideterminando la pena irrogata a quest'ultimo in anni 6 di reclusione ed euro 26.000 di multa;
ha confermato nel resto la sentenza appellata. Avverso la sentenza di secondo grado, hanno interposto ricorso per cassazione i difensori dei due imputati, formulando rispettivamente tre e quattro censure. Entrambi i ricorrenti lamentano, con il primo motivo di ricorso, la nullità del provvedimento impugnato per difetto di competenza territoriale ed il vizio di motivazione sul punto. La difesa di IN sostiene che al fatto di cui al capo A di imputazione avrebbe dovuto applicarsi la regola generale di cui all'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. ed il luogo di consumazione del delitto avrebbe dovuto individuarsi in Codevigo, rientrante nel circondario di Padova;
inconferente risulterebbe la giurisprudenza di legittimità citata dal giudice di secondo grado secondo la quale, ove il luogo di compimento della prima delle condotte addebitate non sia identificato o identificabile, la competenza territoriale deve essere individuata attraverso i criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen.; infatti, nel caso di specie, il luogo di realizzazione della condotta contestata - coincidente, ad avviso del ricorrente, con quello ove era materialmente avvenuta la cessione dello stupefacente - era stato individuato in Codevigo. Peraltro, tra i criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. non sarebbe stato esaminato quello della residenza dell'imputato IN. La difesa di DO sostiene che erroneamente il giudice di secondo grado avrebbe individuato nelle conversazioni telefoniche intercettate tra cedente e 2 cessionari della sostanza stupefacente il momento della consumazione del reato;
infatti, si sarebbe trattato di conversazioni del tutto neutre, prive di rilevanza delittuosa, in quanto non contenenti riferimenti al quantitativo dello stupefacente, alle modalità e al prezzo di acquisto;
sia la trattativa che la materiale cessione, quindi, sarebbero avvenuti nel territorio padovano. Il secondo motivo del ricorso formulato nell'interesse di IN attiene alla affermazione di responsabilità penale: il ricorrente lamenta, in particolare, l'erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 del dPR n. 309 del 1990 e la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Dalle conversazioni telefoniche intercettate tra cedente e cessionari dello stupefacente non potrebbe ricostruirsi un pieno accordo sull'acquisto della sostanza stupefacente;
il teste Valeriani, che aveva coordinato le operazioni di ocp in occasione del fatto contestato, avrebbe fatto riferimento, nelle proprie dichiarazioni, ad un quarto soggetto, presente sul luogo dei fatti e non identificato;
non sarebbe stata monitorata, durante il servizio di ocp alcuna cessione di stupefacente né alcuno scambio tra IN e i fratelli DO;
dalle conversazioni intercettate sembrerebbe emergere, al più, un ruolo di intermediario di IN nella fornitura di cocaina. Il secondo motivo del ricorso formulato nell'interesse di DO attiene alla affermazione di responsabilità penale: per il ricorrente, il giudice di secondo grado sarebbe incorso nell'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e nella manifesta illogicità o mancanza della motivazione, ritenendolo responsabile del reato a lui ascritto in contrasto con le dichiarazioni testimoniali confessorie del fratello, già giudicato per il fatto di cui al capo A di imputazione in separato procedimento;
ed in contrasto con le dichiarazioni testimoniali degli operatori di polizia giudiziaria. Sotto il primo profilo, la motivazione della sentenza d'appello argomenterebbe il ritenuto coinvolgimento del DO nella cessione dello stupefacente sulla base dei contatti telefonici da lui intrattenuti col cedente, nei giorni immediatamente precedenti la consegna;
ma tali contatti, ad avviso del ricorrente, non avrebbero evidenziato la conclusione di un pieno accordo sull'acquisto: la trattativa si sarebbe svolta contestualmente alla materiale cessione, occasione in cui sarebbe risultato effettivamente coinvolto il solo fratello del ricorrente;
con riferimento alle dichiarazioni testimoniali degli operatori di polizia giudiziaria, il giudice di secondo grado avrebbe sminuito le lacune investigative del servizio di ocp, affermando la responsabilità penale 3 del ricorrente in mancanza di piena prova dell'addebito; sulla scorta del materiale probatorio acquisito, potrebbe ipotizzarsi, al più, che il DO avesse avuto conoscenza della procurata detenzione dello stupefacente da parte del fratello, nel qual caso la fattispecie concreta dovrebbe qualificarsi come connivenza non punibile. Infine, anche le dichiarazioni del coimputato MA avrebbero evidenziato come nel fatto di cui al capo A di imputazione fosse coinvolto esclusivamente il fratello del ricorrente DO. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa di IN lamenta l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990 e l'inosservanza del comma 5 del medesimo articolo, nonché la mancanza della motivazione con riferimento alla negata qualificazione dei fatti ai sensi della fattispecie di lieve entità; in particolare, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto considerare positivamente, ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'ad 73 del dPR n. 309 del 1990, il limitato quantitativo lordo e la scarsa qualità della cocaina sequestrata, il mancato rinvenimento di somme di denaro e di strumenti atti allo spaccio. Anche il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di DO attiene al diniego della qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del TU sugli stupefacenti;
il giudice del gravame sarebbe incorso nell'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in quanto non era emersa prova di rapporti stabili e professionali del ricorrente, pressoché incensurato, con più ampi e organizzati circuiti criminali;
il valore ponderale dello stupefacente ceduto avrebbe deposto per la qualificazione del fatto ai sensi della fattispecie di lieve entità, così come l'esito del separato procedimento a carico del coimputato DO Ronard, per il medesimo fatto. Con il quarto motivo di doglianza, la difesa del DO censura l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche;
il giudice di secondo grado, in particolare, non avrebbe considerato l'incensuratezza del DO ed il suo ruolo marginale nei fatti contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 I ricorsi sono risultati infondati e debbono, pertanto, essere entrambi rigettati. Prendendo le mosse, stante la evidente pregiudizialità, dal comune motivo di impugnazione riguardante la contestazione sulla competenza territoriale del giudice originariamente procedente, cioè il Tribunale di Udine, essendo, invece, invocata la competenza di quello patavino, si osserva che l'eccezione era stata proposta già in sede di gravame e ad essa la Corte territoriale aveva congruamente risposto rilevando che l'intesa relativa alla cessione della sostanza stupefacente da parte del IN in favore dei DO era già stata presa, nelle sue linee rilevanti, nel corso delle conversazioni telefoniche intercorse fra i soggetti convolti dalle indagini da cui è scaturito il presente giudizio;
ne è indice inequivocabile, fra i molti segnalati con argomentazioni del tutto plausibili da parte della Corte territoriale, il fatto che la materiale durata dell'incontro personale fra il cedente ed i cessionari è stata brevissima, fattore indubbiamente deponente nel senso che in occasione di esso non vi è stata la necessità di alcuna interlocuzione fra i soggetti interessati, essendo già stati definiti tutti i punti della trattativa illecita ed essendo, perciò, rimasta da realizzare la mera fase esecutiva dell'accordo consistente nel materiale scambio del bene oggetto di cessione a fronte del suo prezzo. Svolto questo rilievo non può non richiamarsi la pertinente giurisprudenza di questa Corte in base alla quale in tema di stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l'accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la materiale consegna della sostanza e, nel caso in cui la contrattazione sia avvenuta per telefono, nel luogo ove il proponente, mediante tale mezzo di comunicazione, abbia avuto contezza dell'accettazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 maggio 2020, n. 14233; idem Sezione IV penale, 5 ottobre 2017, n. 45884). Poiché nel nostro caso il soggetto che ha richiesto al IN la fornitura della sostanza stupefacente è il DO, il quale risiede nel circondario di Udine, e che è presso tale sua residenza che lo stesso ha acquisito la comunicazione del cedente in merito alla disponibilità alla materiale consegna dello stupefacente, è in questo momento e nel luogo ove si trova il proponente che deve intendersi consumato il "reato in (pseudo)contratto" ed è in base alla residenza del proponente acquirente che correttamente è stata radicata la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente. 5 Passando al secondo motivo di impugnazione presentato dal IN, riguardante il vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, va rilavata la erroneità della pur interessante tesi sviluppata dalla ricorrente difesa sulla natura difettiva del sillogismo che avrebbe condotto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui contestato, tesi legata al fatto che uno degli agenti operanti ha rilevato nel corso del pedinamento la presenza anche di un'altra persona accostata al veicolo ove si trovavano gli acquirenti dello stupefacente, presenza che, secondo la tesi ricostruttiva del ricorrente, porrebbe in crisi la tenuta logica del sillogismo accusatorio, posto che il reale fornitore della droga ai due DO sarebbe potuto essere tale soggetto non meglio identificato e non il IN. Il ragionamento sviluppato dalla difesa dell'imputato è, però. a sua volta difettivo su di un punto che non viene assolutamente esaminato nella ipotesi ricostruttiva, intesa ad evidenziare la illogicità della motivazione della sentenza impugnata (invero non è dato infatti, neppure in astratto, rilevare la denunzia di una qualche violazione di legge nelle argomentazioni del ricorrente), formulata dal ricorrente: è stato, infatti, accertato che gli accordi per incontrarsi in località Codevigo erano intervenuti fra il IN ed i DO, in particolare con IT, non con altre persone;
appare per cui decisamente distonico, e questa volta effettivamente contrario alla logica, immaginare che i DO abbiano concordato un appuntamento con il IN, la cui causale è rimasta nel vago, salvo poi associare a questo anche un ulteriore incontro con una altra persona che avrebbe loro fornito la droga;
né ha un qualche significato il fatto che gli agenti operanti non abbiano visto la materiale traditi° dello stupefacente, atteso che, quanto meno per tutto il tempo in cui i protagonisti della presente vicenda sono rimasti all'interno del locale pubblico denominato "da Toni", gli stessi si erano sottratti alla vista degli agenti operanti, di tal che è altamente verosimile che lo scambio della merce contro il prezzo sia intervenuto appunto in quella fase del loro incontro;
né, infine al riguardo, avrebbe un qualche rilievo ai fini della affermazione della penale responsabilità dell'attuale ricorrente, il fatto, ora esaminato solo per completezza argomentativa, che il IN si fosse, in ipotesi, posto come mero intermediario fra gli acquirenti e l'ignoto ulteriore personaggio;
infatti, a pari titolo risponde del reato contestato sia chi materialmente ceda la sostanza stupefacente sia chi si ponga quale intermediario fra il soggetto acquirenti e quello cedente, favorendo in tale modo la cessione. 6 Quanto al terzo motivo di impugnazione, riferito alla mancata riqualificazione del fatto ascritto al IN ai sensi dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 deve, preliminarmente, darsi atto della circostanza che sul punto non vi era stato ricorso in grado di appello da parte del IN, essendo stato il tema dedotto solo dall'altro impugnante DO;
tale circostanza, però, unita al fatto che, trattandosi di reato contestato in concorso fra i due ed essendo il motivo di appello riferito a profili non esclusivamente personali (dei quali, pertanto, si sarebbe giovato, in caso di accoglimento, anche il IN, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.), il motivo di ricorso ora proposto è ammissibile;
lo stesso è, tuttavia, infondato, posto che - coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte, che colloca la ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 nell'ambito della minima offensività penale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 giugno 2015, n. 23945) - la Corte triestina h escluso tale qualificazione penale in considerazione della circostanza, obbiettivamente allarmante, in quanto deponente per la esistenza di non casuali rapporti illeciti, che la trattativa per la cessione dello stupefacente è stata intessuta fra soggetti residenti in ambiti territoriali distanti, dovendosi per tale ragiono ritenere che i legami fra i protagonisti della vicenda abbiano uno spessore esulante rispetto a quello riferibile al mero ed occasionale "spaccio da strada", tale da giustificare, in linea di massima, la ipotesi del fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990. Passando al ricorso presentato dalla difesa del DO, per quanto attiene al primo motivo di impugnazione, già si è detto che lo stesso è comune alla difesa del IN, di tal che la soluzione data a tale quesito non differisce da quella da dare a questo. Quanto al secondo motivo si osserva che sarebbe ben vero che la dimostrazione della responsabilità del ricorrente sarebbe fragilmente dimostrata se per essa si facesse solo riferimento al dato logico secondo il quale, laddove IT non fosse coinvolto nella vicenda in misura analoga a quanto vi è coinvolto il fratello RD, il quale si è assunto la piena responsabilità dell'acquisto dello stupefacente e la cui posizione processuale già è stata definita, quest'ultimo non avrebbe portato con sé il fratello IT, ponendone inutilmente in pericolo la stessa libertà personale, essendo un tale ragionamento svolto in sede di merito fondato su di un concetto di solidarietà fraterna del quale non vi sono elementi certi per sostenere che lo stesso fosse patrimonio di DO RD;
ma, si osserva, come ha altresì puntualmente messo in luce la sentenza della Corte territoriale con accertamento di fatto 7 che qui non è più suscettibile di essere messo in discussione, a tenere i contatti preliminari con il IN non è stato solo RD, risultando, anzi, come gia dianzi accennato, che le intese prodromiche all'incontro, siano intervenute proprio fra il primo e l'odierno ricorrente DO IT, il quale non era un semplice accompagnatore del fratello RD, ma era il suo primo cooperante. Riguardo alla qualificazione del fatto siccome esulante rispetto alla ipotesi meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, giova richiamare quanto riportato con riferimento all'analogo motivo di ricorso presentato dal IN, con la aggiunta, riferibile in particolare ai due DO, della particolare intensità del dolo, indicativa di un maggiore spessore delinquenziale, dimostrata dal fatto che, a fronte di una prima difficoltà palesatasi a causa del fallimento dell'incontro con un primo fornitore, ì due si sono subito messi alla ricerca di altro soggetto, trovato nel IN, che avrebbe potuto sostituirsi a quello nel rifornire i due della sostanza stupefacente. Quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocato dalla ricorrente difesa, è sufficiente osservare - valutate le ragioni che, ad avviso di quella, lo avrebbero potuto giustificare - che queste non possono certamente essere ricondotte alla pretesa dubbiezza esistente in merito alla responsabilità del ricorrente, posto che ove questa sussistesse, ciò avrebbe dovuto condurre direttamente all'assoluzione, sia pure ai sensi dell'art. 530, cpv, cod. proc. pen., del prevenuto e non certo alla mitigazione della pena a lui inflitta;
mentre, per quanto attiene alla sua incensuratezza, essa, da sola, non vale, per espresso dettato normativo, a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre per ciò che, infine, attiene ad un suo preteso minore coinvolgimento, rispetto al fratello, nella vicenda, è frutto di una vera petizione di principio, non essendo ravvisabili nella condotta dell'attuale ricorrente elementi per dedurne la marginalità nella complessiva economia della vicenda sottoposta all'esame della Corte. I ricorsi devono essere ambedue rigettati e i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023