Sentenza 5 aprile 2006
Massime • 1
L'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di applicare la legge penale più favorevole (da queste premesse, la Corte ha escluso l'applicabilità dello "ius superveniens" più favorevole, introdotto dall'articolo 4-bis D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. con mod. dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha ridotto da anni otto ad anni sei di reclusione il minimo edittale previsto per il reato di cui all'articolo 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).
Commentario • 1
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2006, n. 15184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15184 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente - del 05/04/06
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO NN - Consigliere - N. 475
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 43951/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AV VA;
2) RV EN;
3) IS RT;
4) ES MO;
5) AO UR;
6) PI NN;
7) EL PE;
8) LD MA;
9) CI RG AR RT;
10) ON NG;
11) AN IR;
12) VA NG;
avverso la sentenza 8/3/05 Corte di Appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo;
udito il P.G., in persona del Dott. MURA ON che ha concluso per l'annullamento con rinvio per il IS, per il rigetto per ES, EL e AN e per la inammissibilità per i restanti imputati;
uditi i difensori avv.ti Felice Arco per il IS, Gianfranco Abate per RV, EL, LD, ON, AN e VA;
LO AV per PI;
AR IA per ES, i quali si sono riportati ai rispettivi atti e memorie difensive. Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 23/3/04 il G.I.P. del Tribunale di Brescia, procedendo con il rito abbreviato, ha dichiarato, tra gli altri, colpevoli: RV EN e IS RT del reato di associazione per delinquere, finalizzato al traffico di stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, nonché i predetti e AV VA, ES
MO, AO NE, PI NN, EL PE, LD MA, CI RG AR RT, ON NG, AN IR, e VA NG di vari episodi di detenzione illecita a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, e inoltre il IS del reato di estorsione ex art. 629 c.p., comma 2, e il EL del reato di riciclaggio ex artt. 81-648/bis c.p., e li ha condannati ciascuno alla pena di giustizia, concedendo a tutti, tranne che al IS, al PI e allo ON le attenuanti generiche, escludendo l'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, comma 4, nei confronti del RV, e l'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80 c.p., comma 2, nei confronti di ES e ON, e riconoscendo l'ipotesi attenuata D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, al PI e allo NO in relazione all'episodio, contestato al D.P.R. n. 309 del 1990, capo 82, comma 2. A tale decisione il giudice di prima istanza è pervenuto, valorizzando gli esiti di una vasta indagine, avviata dalla D.D.A. di Brescia, relativa a (una intricata attività di importazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (principalmente cocaina e hashish), che aveva consentito la identificazione di numerosissime persone, coinvolte nei traffici illeciti, in gran parte di provenienza extracomunitaria (albanesi, nordafricani, colombiani), confluite per lo più in due distinte, ma complementari associazioni criminose: il gruppo degli albanesi, e il gruppo dei magrebini. Ha fondato il G.I.P. il giudizio di responsabilità sulle chiamate in correità di AV AT, DO ON, NC IO e sulle ammissioni di alcuni coimputati, riscontrate dagli esiti di intercettazioni telefoniche, il cui riferimento al commercio della droga, benché talvolta coperto da un linguaggio criptato, appariva chiaro. A seguito di gravame degli imputati, la Corte di Appello di Brescia con la sentenza indicata in epigrafe, dopo essersi soffermateli, rispondendo alle censure mosse nei motivi di appello, sulle questioni di carattere generale, relative alla valenza probatoria delle chiamate in correità e alla nozione dei riscontri ex art. 192 c.p.p., comma 3, nonché alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in proposito, a sostegno della correttezza degli elementi sui quali si fondava il giudizio di responsabilità espresso in prime cure, passava in rassegna le posizioni di ogni singolo imputato, riflettendo, quanto al IS, sulla sussistenza del reato associativo alla luce degli approdi cui era pervenuta sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione, e sul pieno inserimento del predetto nel gruppo degli albanesi. Quindi, dato atto dell'accordo sull'entità della pena intervenuto tra il P.G. e gli imputati RV EN, AO NE, LD MA e ON NG con rinuncia agli altri motivi di impugnazione, rideterminava la pena nei confronti dei predetti nei sensi indicati;
riduceva la pena inflitta al Fischeku, cui concedeva le attenuanti generiche e riqualificava il fatto ai sensi dell'art. 74 D.P.R. cit., comma 2; assolveva lo AN da uno dei due episodi di detenzione illegale di cocaina e rideterminava la pena per il restante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5; applicava al RV e al AO l'interdizione temporanea dei pubblici uffici per la durata di anni cinque;
revocava la pena accessoria dell'interdizione perpetua al PI e allo AN;
sostituiva la pena accessoria dell'interdizione perpetua con quella temporanea a ES e VA;
confermava nel resto l'impugnata sentenza. Avverso tale decisione ricorrono tutti gli imputati, ivi compresi quelli che, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, hanno concordato la pena. AV AL denunzia a mezzo del suo difensore la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73 D.P.R. cit., comma 7, e la illogicità della motivazione, censurando la decisione del giudice del gravame, che ne aveva giustificato l'esclusione, avuto riguardo alla parzialità dell'offerta collaborazione, senza tener conto che l'imputato aveva fornito conferme alle varie ipotesi accusatorie per persone estranee al procedimento, ma vicine agli imputati, e che la mancanza di riscontri a tali dichiarazioni non poteva minimamente influire sulla veridicità della collaborazione e sulla meritevolezza dell'attenuante.
HI IZ;
LD AU, ZA LO deducono a mezzo del comune difensore, come unico motivo, impedire l'immediato passaggio in giudicato della sentenza di condanna e di conseguenza l'immediata emissione dell'ordine di carcerazione, non essendo consentita la sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 c.p.p., comma 5. SH TU a mezzo del difensore denunzia con i primi due motivi il travisamento della prova e la illogicità della motivazione nella valutazione della sussistenza del reato associativo, censurando la decisione del giudice di merito che aveva fondato l'esistenza dell'organismo delinquenziale, del quale avrebbero fatto parte l'imputato, il AV e il RV, sulla reiterazione nel tempo delle condotte di acquisto e spaccio, sulla incondizionata disponibilità dei coimputati a reiterare nel tempo i comportamenti criminosi e sulla esistenza di basi logistiche, elementi questi che avrebbero potuto dimostrare una ipotesi di concorso di persone nel reato e non già una ipotesi di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico della droga, per la quale non era sufficiente la prova dei reati - fine, ma occorreva la dimostrazione dell'"affectio societatis", che trascendesse la singola condotta criminosa, dell'esistenza di mezzi, strutture e disponibilità, anche finanziarie, che garantissero nel tempo la operatività della struttura;
tutto ciò nonostante che l'imputato, pur avendo ammesso un numero apprezzabile di reati di cessione o ricezione di stupefacenti, avesse sempre recisamente respinto ogni accusa di promozione, direzione o anche soltanto di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, e ad onta della stranezza di un associazione di albanesi, della quale faceva parte una persona, il AV, di nazionalità italiana.
Con il terzo e il quarto motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 629 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dell'estorsione, che secondo l'accusa sarebbe consistita nel costringere la moglie del coimputato OU a cedere la proprietà della sua autovettura in favore di KA AN, e che il giudice del gravame aveva ritenuto provata, nonostante che l'incendio della vettura, nel quale sarebbe consistita la violenza o la minaccia fosse successivo alla cessione dell'auto; delle due l'una, secondo la difesa: o l'estorsione non era configurabile, oppure si trattava di incendio doloso, fatto diverso e mai contestato.
Con il quinto e il sesto motivo denunzia la illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice del gravame, dopo aver derubricato l'ipotesi associativa, irrazionalmente individuato una pena base superiore a quella minima edittale del 50% e concesso la diminuzione di pena di soli due anni per la concessione delle attenuanti generiche, così facendo un distorto uso del potere discrezionale attribuitogli. Con il settimo motivo deduce l'errore nella determinazione della pena, che nel dispositivo era indicata in complessivi anni 13, mentre in motivazione in anni 12, sebbene anche in quest'ultimo calcolo il risultato avrebbe dovuto essere di anni 12 e mesi 4, se, come sembrava, la Corte di merito aveva lasciato inalterato l'aumento della continuazione determinato in prime cure in anni 5 e mesi 6 di reclusione.
Con i motivi aggiunti infine chiede la rideterminazione della pena irrogata a titolo di continuazione, ovvero l'annullamento sul punto della impugnata sentenza in forza dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia di stupefacenti di cui al D.L. n. 272 del 30/12/05, art. 4/bis, coordinato con la Legge Conversione 21 febbraio
2006, n. 49, che ha ridotto ad anni sei il minimo edittale D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, dagli originari otto anni di reclusione previsti.
OR AS denuncia personalmente con il primo motivo la violazione della legge processuale in riferimento all'art. 192 c.p.p, comma 3, sostenendo che l'unico episodio contestato, relativo ad una delle ipotesi di cui all'art. 73 D.P.R. cit. di acquisto da DO ON di gr.500 di cocaina, aveva come unica fonte di prova le propalazioni del pentito DO - peraltro assai generiche in ordine alle trattative, alle modalità di consegna e alla pattuizione del prezzo -, sulla cui attendibilità intrinseca la corte di merito non aveva espresso alcuna ragionevole valutazione, e il cui riscontro esterno individualizzante era del tutto assente, non potendosi ritenere tale, quello apprezzato dal giudice del merito, consistente nel controllo operato dai CC. di Bagnolo presso l'abitazione di Monia Migliorati, nel corso del quale vennero identificati il chiamante in correità, RE DI e l'imputato, trovato in possesso di una modica quantità di cocaina. Con il secondo motivo eccepisce la violazione della legge processuale in riferimento all'art. 521 c.p.p. e penale in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, 73, comma 5, e il travisamento del fatto, censurando la decisione della corte di merito, che, attribuendo all'imputato un'attività di mediazione nella commercializzazione del suddetto quantitativo di cocaina, non solo era incorso nella violazione del principio di correlazione tra quanto contestato nel capo di imputazione e quanto ritenuto in sentenza, ma aveva anche omesso di motivare sugli elementi della trattativa, per cui l'imputato si adoperava, sui contatti tra l'acquirente e il venditore, sulla finalità, per cui il DO avrebbe consegnato i due grammi di cocaina all'imputato, sulla capacità del DO di procurare lo stupefacente e sulla possibilità che si potesse trattare di semplice millanteria.
IA IN denunzia a mezzo del suo difensore con il primo motivo l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla pericolosità dell'imputato, sulla quale era fondata la sanzione dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, con il secondo motivo la inapplicabilità di detta sanzione, peraltro ostativa alla concessione del beneficio della liberazione anticipata, della quale non si faceva cenno nella sentenza di secondo grado, non potendosene ritenere la conferma nella espressione "conferma nel resto" alla fine di detta decisione, che si riferiva alle pene inflitte ai vari imputati e non alla sua posizione.
PI IO denunzia a mezzo del suo difensore la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il giudice del gravame non aveva adeguatamente risposto alla doglianza specifica, formulata nell'atto di appello in ordine alla eccessività della pena, non proporzionata all'entità del fatto e alla incensuratezza dell'imputato e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. SC SE denunzia a mezzo del suo difensore in relazione al reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, contestato al capo 66/1 la violazione della legge processuale, la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui al Decreto 29 gennaio 2001, 14 febbraio 2001, 21 dicembre 2001, e la illogicità della motivazione, con la quale era stata disattesa l'eccezione proposta con i motivi di appello, sostenendo che il giudice del gravame aveva confuso la "eccezionale urgenza" ex art. 268 c.p.p., comma 3 con l'urgenza di cui all'art. 267 c.p.p., e aveva malamente evocato la giurisprudenza di legittimità che sul punto aveva ritenuto implicita l'ipotesi dell'eccezionale urgenza, quando l'attività delinquenziale è in itinere, laddove invece nella fattispecie dalle intercettazioni si evidenziavano solo contatti tra gli indagati, che potevano sembrare solo astrattamente prodromici alla consumazione dei delitti. Deduce in relazione al capo 66/3 la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e la illogicità della motivazione, sostenendo che le propalazioni del pentito AV e del coimputato IS, sulle quali era fondato il giudizio di colpevolezza, non potevano riscontrarsi tra loro, giacché il AV aveva affermato di avere assistito a tre cessioni di cocaina da parte del IS in favore dell'imputato, mentre il IS si era riferito ad un unico episodio di cessione, e che a colmare la frattura tra le due dichiarazioni non valeva l'argomento della acquiescenza operata dal IS alla condanna per tutti e tre gli episodi. Eccepisce infine in relazione al reato di riciclaggio contestato al capo 67 l'omessa risposta alle specifiche doglianze, mosse sul punto nei motivi di appello.
VA IR CA BE denunzia a mezzo del suo difensore nell'unico motivo a sostegno del ricorso la violazione dell'art. 192 c.p.p. e la assoluta carenza di motivazione circa la valutazione della attendibilità intrinseca dei coimputato AV, le cui dichiarazioni costituivano il nucleo del giudizio di colpevolezza, sostenendo che il pentito aveva narrato una serie di maldestri tentativi non riusciti di importare dalla Colombia ingenti quantitativi di cocaina, del tutto fantasiosi, che rivelavano la natura dell'accusatore, persona incline alla mitomania e immeritevole di ogni credito.
AN NI denunzia a mezzo del suo difensore la violazione della legge processuale e la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per gli stessi motivi indicati dal coimputato EL. GL PIERLO deduce a mezzo del suo difensore con il primo motivo la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del chiamante in correità AV, che lo ha accusato di aver ricevuto in più occasioni cocaina dal NC, per occultarla presso la sua abitazione. Tale chiamata in reità, sebbene priva di qualsiasi riscontro e non confermata ne' dal teste di riferimento NC, ne' dalle intercettazioni telefoniche era stata posta dal giudice del gravame a base del giudizio di colpevolezza sul rilievo, del tutto tautologico, che il teste di riferimento non avrebbe avuto alcun motivo per calunniare l'imputato e su di una errata interpretazione delle conversazioni, mai intercorse tra il NC e lo VA, non essendo certo che in quella più compromettente del 30/10/01 la persona a cui NC si rivolge fosse lo VA. Con il secondo motivo eccepisce la mancata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa il diniego di tale attenuante e la disparità di trattamento rispetto a quello riservato alla moglie, imputata degli stessi reati.
Tanto premesso in fatto, osserva il collegio che i ricorsi, ad eccezione di quelli proposti dal IS e dal EL, devono essere dichiarati inammissibili.
In particolare, per quanto riguarda i ricorrenti, che hanno patteggiato la pena in sede di appello ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, il motivo unico dedotto da HI, LD e ZA, si pone addirittura al di fuori di ogni schema di impugnazione, finalizzato come è all'impedimento del passaggio in giudicato della sentenza, e non è quindi meritevole di alcun commento. Quello proposto dal IA si rivela invece inammissibile, perché si riferisce a questione (l'omessa valutazione della pericolosità dell'imputato, prodromica alla sanzione dell'espulsione dal territorio dello Stato), già proposta nei motivi di appello, sulla quale è intervenuta rinuncia da parte dell'imputato in funzione dell'accordo sulla pena, di guisa che correttamente tale misura di sicurezza è stata mantenuta dal giudice del gravame con la conferma nel resto della sentenza di primo grado, come già la stessa Corte distrettuale, sollecitata dalla difesa, non ha mancato di ribadire nell'ordinanza, di cui è cenno nel ricorso medesimo. AV AL contesta la motivazione con la quale è stata esclusa l'applicabilità al caso concreto dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, ma la censura si traduce in una diversa valutazione di merito della condotta dell'imputato e della meritorietà del beneficio, da sovrapporre a quella compiuta dal giudice del gravame, che, siccome sorretta da apparato argomentativo, immune da vizi logici e in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, non è censurabile in sede di legittimità. OR AS ripropone con il primo motivo di ricorso la stessa censura, formulata nell'atto di appello, sulla quale la Corte di merito non ha mancato di rispondere, osservando, quanto alla attendibilità intrinseca del chiamante in correità, DO (che lo aveva accusato di averlo rifornito di gr. 500 di cocaina, destinata ad un terzo, consegnandogli un campione della sostanza, in occasione di un incontro presso una comune amica di Bagnolo Mella, ove era presente anche un certo RE, abituale collaboratore del ES), come la condizione di pregiudicato e di tossicodipendente e la prospettiva di ricevere protezione e benefici premiali non valessero ad escludere a priori la intrinseca credibilità, essendo ovvio che persone, che si assumono rischi gravissimi per la incolumità propria e di quella dei propri familiari siano ritenuti meritevoli dalla legge di un trattamento di favore. Quanto alla attendibilità estrinseca, ha correttamente valorizzato il riscontro, rappresentato dalla perquisizione effettuata nell'abitazione di certa Migliorati Monia, ove venne annotata la presenza oltre che del DO del RE e del ES, trovato in possesso di un modesto quantitativo di cocaina, il cui carattere individualizzante, richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità, non può quindi minimamente essere posto in discussione. Ugualmente la corte di merito ha dato adeguata risposta al secondo motivo, concernente una inesistente violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza, laddove ha evidenziato come non giovasse all'imputato che il quantitativo di cocaina fosse destinato ad una terza persona, avuto riguardo all'ampio ventaglio di ipotesi di responsabilità penale, previste dal cit. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, che con l'espressione "procura ad altri" si rivolge anche a colui che svolge attività di mediazione. Peraltro nel caso concreto la contestazione, come formulata al capo 57/bis, esclude che l'imputato non sia stato messo in condizioni di potersi difendere anche dall'ipotesi ritenuta in sentenza. Vi è poi adeguata motivazione anche in ordine alla assenza di prova della effettiva "traditio", superata dal giudice a quo con il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che ritiene superfluo, ai fini del perfezionamento dell'ipotesi criminosa de qua, il raggiungimento di un accordo con il cessionario della droga, ovvero la traditio concreta della sostanza (Cass. Sez. 6 n. 34926/2003). PI IO si limita a contestare il trattamento sanzionatorio, ma la censura si rivela assolutamente generica e del tutto scollegata con il passaggio argomentativo espresso sul punto dalla Corte di merito, che ha valorizzato a sostegno della conferma dell'entità della pena inflitta in primo grado la gravita del fatto e i precedenti penali, ostativi anche al concesso beneficio della sospensione condizionale. VA IR CA BE pone in discussione nell'unico scarno motivo a sostegno del ricorso l'attendibilità del chiamante in correità AV, e ignora il passaggio argomentativo svolto sul punto dal giudice del gravame, che giustifica il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti in veste di accreditato importatore dalla Colombia di cocaina pregiata, correttamente valorizzando le chiamate in correità incrociate del AV e del DO, specificamente riscontrate da ben individuate intercettazioni telefoniche e da conferme, contenute negli interrogatori dei coimputati RV e IS. AN NI denunzia nell'unico motivo di ricorso una inesistente violazione di legge in riferimento alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, avendo il giudice del gravame risolto ineccepibilmente la questione, già proposta nei motivi di appello, alla stregua dei recenti approdi giurisprudenziali (Cass. Sez. Un. 19/1/04 n. 919 Gatto CED 226488 ed altre), i quali affermano che le ragioni di eccezionali urgenza sono implicitamente sussistenti ogni qualvolta nel provvedimento autorizzativo si dia per presupposto che il reato in relazione al quale il provvedimento stesso è emesso è tuttora in fase di svolgimento, sussistendo in tal caso il dovere della P.G. di intervenire con la massima sollecitudine possibile, per impedire che esso venga portato a conseguenze ulteriori. Nel caso in esame tale aspetto è stato ripreso esplicitamente dai provvedimenti autorizzativi del G.I.P., e i decreti finali del P.M. fanno diretto riferimento alle indagini in corso e all'autorizzazione del G.I.P., sicché è da escludere che il P.M. abbia omesso di valutare il requisito della eccezionale urgenza, peraltro da lui stesso evidenziato nelle richieste di autorizzazione.
GL PIERLO propone censure che esorbitano dal catalogo dei casi di ricorso, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianze in punto di fatto non consentite ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, volte, come esse appaiono, a introdurre sui temi del riscontro alla chiamata in correità, del contenuto delle intercettazioni telefoniche e della meritevolezza dell'attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, una valutazione di merito da sovrapporre a quella compiuta dalla Corte di merito, che, apparendo sorretta da motivazione adeguata e persuasiva, immune da vizi logici e giuridici, non è censurabile in sede di scrutinio di legittimità.
Per tutti i predetti ricorrenti rileva inoltre il collegio che non è applicabile la regola stabilita dall'art. 2 c.p.p., comma 3, in riferimento all'entrata in vigore della nuova normativa in materia di stupefacenti, di cui alla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, che ha in parte modificato il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, tra l'altro riducendo ad anni sei il minimo edittale degli originari otto anni previsti. Ed invero la inammissibilità originaria del ricorso per Cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, e pertanto preclude anche la possibilità di applicare la legge più favorevole, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 25/2/04 Chiasserini;
22/11/00 De Luca;
Cass. Sez. 4 27/2/01 n. 8200). Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei predetti ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00. È fondato, ma solo in parte, il ricorso del SH TU e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero non colgono nel segno i primi due motivi. L'iter argomentativo seguito dai giudici del merito per giungere all'affermazione della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato associativo è sorretto da motivazione adeguata e persuasiva, coerente con le risultanze acquisite, immune da evidenti illogicità ed in linea con gli approdi della consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia. Per avvalorare il requisito dell'"affectio societatis" e escludere l'ipotesi del semplice concorso di persone nel reato, correttamente è stata valorizzata;
alla stregua delle propalazioni di AV, delle confessioni del RV e del Fischeku e del contenuto delle intercettazioni: la molteplicità dei reati fine, la loro ripetitività nel tempo secondo schemi operativi, nei quali il contributo dei concorrenti non doveva essere ogni volta contrattato, ma costituiva una realtà acquisita e scontata, la incondizionata disponibilità dei coimputati. Non ha mancato poi la corte distrettuale di apprezzare, ai fini della prova dell'efficienza del sodalizio criminoso, la predisposizione dei mezzi economici (i numerosi assegni del IS monetizzati dal EL) necessari all'acquisto anche di notevoli quantitativi di droga, la stabilità dei rapporti con i fornitori, che consentivano approvvigionamenti di oltre mezzo kg di cocaina la settimana (come aveva dichiarato AV, lavorandola per gli albanesi), l'esistenza di basi logistiche (come l'appartamento di San Zeno nella disponibilità del IS), ove la sostanza veniva esaminata, eventualmente tagliata e confezionata per lo spaccio, la suddivisione di ruoli (il AV incaricato della lavorazione, il RV deputato ad attività di bassa manovalanza e di autista del IS, quest'ultimo in posizione di primo destinatario della droga in arrivo e di coordinatore delle attività succedanee). Ha infine il giudice del gravame risposto anche alla doglianza circa l'estensione del vincolo, ricordando come solo relativamente al AV, al RV e al IS fossero state raggiunte prove sufficienti, e come non si potesse escludere la partecipazione di terzi, non identificati.
Ha ragione invece il ricorrente quando contesta il difetto di motivazione a sostegno del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di concorso in estorsione. Ed invero fondano i giudici del merito la prova del reato sull'episodio dell'incendio dell'autovettura, rivelato dal AV, dopo averne corretto la collocazione nel tempo (dopo la vendita della Chrysler e non prima), ritenendola sintomatica dei metodi intimidatori praticati dagli albanesi nei confronti delle persone, che non pagavano, ma nessuna parola spendono sulla diversa contestazione al capo 34, che attribuisce al IS una diversa modalità della violenza o minaccia, consistita nell'aver preso a mò di ostaggio OU HI, moglie del AO UR, per costringere quest'ultimo a sottoscrivere il passaggio di proprietà del menzionato veicolo. È evidente quindi l'"error in iudicando", commesso dal giudice a quo, che viola anche il principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza, sancito dall'art. 521 c.p.p.. L'accoglimento del motivo di gravame assorbe la censura, altrettanto fondata, circa il contrasto tra dispositivo e motivazione in ordine alla determinazione della pena da espiare.
Si impone pertanto l'annullamento sul punto della decisione impugnata e il rinvio ad altra sezione della medesima corte di appello, che nel demandato nuovo esame applicherà, in relazione all'aumento per la continuazione dei reati satelliti di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la normativa più favorevole, di cui alla citata L. 21 febbraio 2006, n. 49. Resta infine da dire del ricorso di SC SE, le cui censure non sembra colgano nel segno.
Ed invero il primo motivo concerne la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 e la inutilizzabilità delle intercettazioni in riferimento all'assenza di motivazione circa le ragioni dell'eccezionale urgenza, di cui si è già evidenziata la manifesta infondatezza, quando si è esaminato il ricorso di AN IR. Quanto al secondo motivo, la motivazione a sostegno del giudizio di colpevolezza in ordine al delitto di acquisto dal IS e detenzione a fini di spaccio di cocaina in tre occasioni dell'ordine di gr. 400, 500 e 600 per volta, benché debole, resiste ugualmente alle censure di illogicità e di violazione della legge processuale in materia di valutazione della prova, giacché se è vero che le propalazioni di AV non si riscontrano con quelle del IS, che ha confermato uno solo dei tre episodi di cessione in favore del ricorrente, riferiti dal AV, tuttavia il giudice del gravame, oltre a valorizzare l'acquiescenza del IS alla condanna per tutti e tre gli episodi, ha correttamente apprezzato le dichiarazioni di quest'ultimo nella parte in cui aveva confermato la circostanza che il AV aveva anche in altre occasioni venduto al EL cocaina in quantitativi di gr. 400/500, e ciò conforta l'ipotesi accusatoria, risultante dalla contestazione, nella quale il IS compare come la persona che cedeva al EL lo stupefacente, avvalendosi anche della collaborazione del AV e del RV. Non ha mancato poi la corte territoriale di evidenziare a suffragio della credibilità del AV come l'imputazione scaturisse dalle sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie, trattandosi di fatti non altrimenti rilevati e rilevabili dagli inquirenti, e come anche il RV, cui erano state attribuite due delle tre cessioni di cocaina in concorso con il AV e con il IS non avesse mai contestato i fatti.
Difetta poi di specificità l'ultimo motivo, con il quale si contesta la mancata risposta alle doglianze difensive in ordine al delitto di riciclaggio contestato al capo n. 67, essendo la censura formulata in maniera stereotipata, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono precisati i capi o i punti oggetto di doglianza.
La non manifesta infondatezza del secondo motivo del ricorso non preclude, diversamente da quanto avvenuto per gli imputati, i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, l'applicazione della regola di cui all'art. 2 c.p., comma 3, in riferimento all'entrata in vigore della norma più favorevole circa il trattamento sanzionatorio, introdotta con L. n. 48 del 2006, art. 4 bis, con la conseguenza che la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della medesima corte di appello, che nel demandato nuovo esame provveda ad applicare la sopravvenuta norma più favorevole.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IS RT, limitatamente alla condanna in ordine al reato di estorsione, contestato al capo 34, nonché nei confronti di EL PE, limitatamente alla determinazione della pena, e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per nuovo esame sui punti suddetti;
rigetta nel resto i ricorsi di IS e EL. Dichiara inammissibili i ricorsi di AV VA, RV EN, ES MO, AO NE, PI NN, LD MA, CI ES AR RT, ON NG, AN IR, VA NG e condanna in solido i ricorrenti ora indicati al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno di essi al pagamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa ammende.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2006