Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2020, n. 894
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Sentenza 21 ottobre 2020

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In tema di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non dà luogo a nullità né ad improcedibilità della proposta di misura di prevenzione la mancanza del coordinamento tra gli uffici di procura previsto dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di previsione la cui violazione non è sanzionata in alcun modo e non costituisce condizione di procedibilità della proposta avanzata dall'ufficio di procura del tribunale circondariale, ai quale la norma citata attribuisce le medesime competenze del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2020, n. 894
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 894
    Data del deposito : 21 ottobre 2020

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