Sentenza 21 ottobre 2020
Massime • 1
In tema di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non dà luogo a nullità né ad improcedibilità della proposta di misura di prevenzione la mancanza del coordinamento tra gli uffici di procura previsto dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di previsione la cui violazione non è sanzionata in alcun modo e non costituisce condizione di procedibilità della proposta avanzata dall'ufficio di procura del tribunale circondariale, ai quale la norma citata attribuisce le medesime competenze del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2020, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2020 |
Testo completo
00894-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1687 Giorgio Fidelbo - Presidente - Sent. n. sez. Angelo Costanzo CC 21/10/2020 R.G.N. 7268/2020 Angelo Capozzi Relatore - Alessandra Bassi Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SC MO, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 10/01/2020 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. в RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, a seguito di ricorso proposto da MO SC avverso il decreto emesso il 7/11/2018 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con il quale al predetto è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ritenendolo soggetto portatore di pericolosità sociale generica ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. c), d.leg.vo n. 159/2011. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore del proposto che deduce:
2.1. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. ed omessa motivazione in ordine alla dedotta omessa decisione da parte del Tribunale sulla eccezione di improcedibilità della proposta di prevenzione per violazione dell'art. 5, comma 2, d.leg.vo n.159/2011 come modificato dalla legge n. 161/2017 per l'assenza del coordinamento tra il P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale distrettuale. La Corte, affermando l'insussistenza di nullità a riguardo della assenza di coordinamento, ha omesso di giustificare perché l'omessa decisione del Tribunale non avesse inciso sull'esercizio del diritto di difesa.
2.2. Violazione dell'art. 5 d.leg.vo n. 159/2011 non essendo stata affrontata dalla Corte la dedotta questione di improcedibilità della proposta di prevenzione per difetto di una sua condizione, costituita dal coordinamento tra gli uffici requirenti.
2.3. Violazione dell'art. 4, comma 1 lett. c), d. leg.vo n. 159/2011 in relazione alla ritenuta pericolosità del proposto stante il generico riferimento operato dalla Corte che non ha indicato "fatti" idonei ad iscrivere il proposto nella ritenuta categoria di pericolosità generica, peraltro senza considerare l'esito dei procedimenti penali ai quali si è riferita, tutt'ora pendenti e riguardanti condotte del tutto eterogenee.
2.4. Violazione dell'art. 4, comma 1, lett. c), d.leg.vo n. 159/2011 in relazione alla attualità della pericolosità sociale ritenuta sulla base di una mera presunzione, trattandosi di condotte che - per stesso dire della Corte - si arrestano al 2016 ed essendo la valutazione riferita al momento della applicazione della misura e non alla celebrazione del giudizio di appello, così non essendosi valutata la sopravvenuta attività lavorativa del proposto. 2 3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato sul rilievo di fondatezza del quarto motivo, dovendosi valutare la sopravvenuta instaurazione del rapporto di lavoro in Lussemburgo del proposto, essendo stata devoluta alla Corte ogni valutazione sui presupposti applicativi della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo e secondo motivo sono manifestamente infondati.
3. La Corte di appello del tutto correttamente ha negato che l'omesso coordinamento tra gli uffici di Procura previsto dall'art. 5, comma 2. D.leg.vo n. 159/2011 integri nullità o improcedibilità della proposta di prevenzione, trattandosi di previsione la cui mancata attivazione non è in alcun modo sanzionata né costituisce condizione di procedibilità della proposta di prevenzione da parte dell'ufficio di Procura del Tribunale circondariale, al quale la disposizione in questione attribuisce le medesime competenze del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto. Del pari del tutto correttamente lo stesso provvedimento impugnato ha negato che l'eccepito vizio di omessa motivazione in ordine al dedotto mancato coordinamento degli uffici di Procura abbia determinato lesione del diritto di difesa, solo apoditticamente asserito dal ricorrente.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato in ragione della analitica valutazione in fatto - costituita dal doppio conforme accertamento dei giudici di merito circa il fondamento del giudizio di pericolosità costituito dalla serie di condotte violente di danneggiamento e minaccia, di grave allarme sociale, e non rilevando l'esito dei correlati procedimenti penali, stante l'autonomia della valutazione in sede di prevenzione.
5. Il quarto motivo è manifestamente infondato in ragione del decorso temporale tra le ultime manifestazioni della pericolosità sociale collocate nel 2016 ed il momento di applicazione della misura di prevenzione avvenuto il 7.11.2018. Costituisce jus receptum che ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in Я cui viene adottata la decisione di primo grado, essendo, a tal fine, irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio;
ne consegue che gli elementi sopravvenuti alla decisione di primo grado, incidenti sulla pericolosità, 3 potranno essere fatti valere con istanza di revoca o di modifica presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impositivo ovvero, in virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame nel procedimento di prevenzione, essere esaminati dal giudice dell'appello (Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017,Ciarelli e altri, Rv. 271380). Cosicchè correttamente la Corte ha rilevato che il rapporto di lavoro instaurato successivamente alla emissione del decreto di prevenzione doveva essere oggetto di una valutazione in sede di revoca, peraltro risultando il proposto residente in [...]dall'aprile 2019 senza che alcuna autorizzazione avesse avuto a derogare all'obbligo di soggiorno.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/10/2020. Il Componente estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Angelo Capozzi. tu DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 GEN 2021 IL CANTU RE E. IA Di IO 4