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Sentenza 17 febbraio 2022
Sentenza 17 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2022, n. 5709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5709 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. FILIPPO TACCHI, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata del 31 gennaio 2020, la Corte d'appello di Firenze ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lucca del 20 giugno 2017, con la quale AL AG è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, in qualità di amministratore sino al 2014 e, successivamente, di amministratore di fatto, di G.T.A. s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 30 gennaio 2015, rideterminato le pene accessorie di cui all'art. 216, u.c. I. fall.. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 5709 Anno 2022 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 22/11/2021 1.1. Secondo l'imputazione, al AG - nella qualità di amministratore di G.T.A. s.r.I., esercente attività alberghiera, sono stati contestati l'occultamento dell'intera contabilità della società, non essendo stati dal medesimo consegnati al curatore nè i libri contabili obbligatori, nè le scritture contabili di supporto, oltre alla distrazione dell'intero compendio aziendale della fallita, destinato all'esercizio dell'attività, in parte rinvenuto presso l'Hotel Attico di Chianciano Terme. Dalle conformi sentenze di merito risulta come G.T.A. s.r.I., amministrata ab origine dall'imputato e della quale erano socie la madre e la compagna di questi, NO AB, fosse stata costituita, nel febbraio 2012, per l'esercizio di attività alberghiera attraverso il complesso residenziale Le DU di Lido di Camaiore. L'imputato, promissario acquirente della predetta struttura, aveva ceduto, il 7 marzo 2012, il contratto preliminare a G.T.A. s.r.I., ad eccezione dell'immobile, adibito ad albergo, concesso in comodato d'uso alla medesima società. Dal bilancio relativo all'anno 2012 risulta come la gestione evidenziasse già significative perdite, nonostante l'ingente fatturato. Ulteriori accertamenti avevano consentito di evidenziare come_ - nell'ottobre 2012, il AG avesse costituito altra società, Le DU s.r.I., dal medesimo amministrata;
- G.T.A. s.r.l. avesse cessato l'attività 1'8 gennaio 2014, riconsegnando i relativi titoli autorizzativi;
La medesima società avesse ceduto, il 9 gennaio 2014, a titolo gratuito il preliminare citato alla collegata Le DU s.r.I., che subentrava nell'attività; G.T.A. s.r.l. fosse stata dichiarata fallita con sentenza del 30 gennaio 2015. In seguito alla dichiarazione di fallimento, alcuna scrittura era stata consegnata al curatore, al quale il AG aveva riferito che la contabilità, regolarmente tenuta nel primo anno di attività dalla commercialista LD, era stata presa in consegna dalla AB, che ne aveva personalmente curato la tenuta, conservandone la esclusiva disponibilità quando, interrottasi la relazione nel giugno 2014, i rapporti tra i conviventi si erano deteriorati. Secondo la prospettazione del ricorrente, la AB - che aveva gestito la fallita, esautorando l'amministratore - aveva trattenuto la contabilità, a fini ritorsivi delle sottese vicende personali, che avevano dato luogo a contenzioso. Di segno opposto erano state le dichiarazioni rese al curatore dalla medesima AB che, nel ricondurre all'imputato la gestione di G.T.A. s.r.I., nel cui ambito la stessa aveva svolto solo mansioni amministrative, dichiarava che alcuni 2 degli arredi, rinvenuti presso l'Hotel Attico di Chianciano Terme e già di proprietà della fallita, erano stati ivi trasferiti dal AG. Siffatte circostanze venivano reputate attendibili, anche alla luce della deposizione dei testi a discarico Di GI (fornitore della fallita, che aveva dichiarato di aver intrattenuto rapporti con la AB) e AN (congierge dell'Hotel Le DU, che aveva ricostruito una sempre minor presenza dell'imputato nella gestione dell'albergo, sinchè questi gli aveva dichiarato di non avere accesso alla cassa). All'atto dell'inventario, alcuno dei beni - iscritti nel bilancio 2012 come immobilizzazioni materiali - veniva rinvenuto dal curatore, mentre alcuni degli arredi, contrassegnati con la lettera D, repertati presso l'Hotel Attico di Chianciano, gestito da Hotel Groups s.r.I., amministrata da Battistuzzi, già dipendente del AG, venivano riconosciuti dalla AB come appartenenti alla fallita e al Ristorante Damiani, sito nel complesso Le DU. Il locatore della struttura di Chianciano, Pompeo, aveva, a sua volta, dichiarato come il AG gli avesse rappresentato di voler trasferire nell'hotel propri arredi. Gerardo Guia, amministratore di MG Turismo s.r.l. dichiarava, a sua volta, di aver acquistato dal Pompeo numerosi beni mobili, fatturati da Pensione Adriano di AG e AG s.n.c.. 1.2. Alla stregua degli elementi acquisiti, rimasti indenni dalle censure svolte con l'appello, la Corte territoriale ha confermato - salva la rideterminazione delle pene accessorie - l'affermazione di responsabilità dell'imputato, valorizzandone il ruolo di amministratore e la dimostrata spoliazione del patrimonio aziendale, alla cui dissimulazione la mancata consegna della contabilità era stata orientata. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. Filippo Tacchi, affidando le proprie censure a sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo, articolato, motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento al reato di bancarotta documentale sia in riferimento al ruolo rivestito dall'imputato nell'amministrazione della fallita, che alla riferibilità al medesimo della condotta di sottrazione delle scritture contabili. Con un primo argomento, contesta due premesse del ragionamento giudiziale, assunte in contrasto con gli esiti della prova e tali da viziarne le conclusioni, relativamente alla ritenuta perdurante gestione dell'imputato ed alla sottovalutazione del ruolo invece svolto dalla AB. Premessa l'inconferenza dei 3 tempi della cessazione dell'attività (gennaio 2014) rispetto alla separazione tra i conviventi (risalente al giungo 2014), argomento mediante il quale la Corte ha stigmatizzato come il AG mai avesse denunciato la sottrazione della contabilità, e della continuazione della gestione per mezzo della new-co Le DU s.r.I., riconducibile all'imputato ma di cui era socia la stessa AB, evidenzia il ricorrente come la Corte di merito abbia sottovalutato l'ingerenza della AB, diventata esclusiva amministratrice della società ed alla quale la documentazione contabile era stata riconsegnata, come confermato dalla commercialista LD, finendo con il richiedere all'imputato l'onere di far ammettere ad una teste, dichiaratamente ostile, circostanze per la medesima pregiudizievoli, neutralizzando illogicamente l'accertata conflittualità tra gli ex conviventi, l'epoca di insorgenza della stessa rispetto alla disponibilità delle scritture, resasi necessaria solo dopo la dichiarazione di fallimento, in tal modo ridimensionando il ruolo della stessa AB ed enfatizzando, per converso, quello dell'imputato. Evidenzia, al riguardo, la sottovalutazione delle deposizioni rese dalla commercialista LD, oltre che dai testi AN e Di GI, invece comprovanti l'esclusiva gestione della fallita da parte della AB. 2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla valutazione d'attendibilità della AB, in presenza di una valutazione condotta senza tener conto del coinvolgimento della medesima nei fatti, che ne avrebbe legittimato l'imputazione a titolo di concorso, e delle contrastanti dichiarazioni rese dai testi, restando sul punto non confutate le deduzioni proposte con l'appello. 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla ricostruzione del dolo specifico per avere sul punto la sentenza impugnata fatto acritico riferimento alla condanna statuita in primo grado, nonostante gli specifici rilievi del gravame sul punto, con particolare riferimento al coinvolgimento della AB nella cessionaria Le DU s.r.l. e nella gestione della fallita, mentre resta del tutto estraneo al tema il richiamo alla condotta distrattiva degli arredi. 2.4. Con il quarto motivo, lamenta mancanza di motivazione sulla richiesta derubricazione del fatto in termini di bancarotta documentale semplice. 2.5. Con il quinto, articolato, motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento al reato di bancarotta patrimoniale. Evidenzia, al riguardo, come il riferimento alle immobilizzazioni portate in bilancio (2012) sia inconferente con gli specifici addebiti elevati nel capo d'imputazione e trascuri, comunque, il ruolo esclusivo assunto dalla AB, in tal modo rappresentando un 4 percorso giustificativo che si risolve nella presunzione della distrazione, in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (n. 10971-2020). Con ulteriore argomento, evidenzia il travisamento dell'eccezione formulata riguardo la deposizione della AB, nella parte in cui la stessa aveva riferito de relato quanto appreso da tale Laurenza, trattandosi di argomento utilizzato a conferma dell'ostilità della teste;
ostilità, del resto, illogicamente depotenziata. Rileva, inoltre, come l'asserita convergenza delle fonti AB-Pompeo riguardo la provenienza degli arredi rinvenuti a Chianciano sia generica e parziale, mentre ridondante è l'argomento che richiama l'omesso rinvenimento dei beni indicati in bilancio. Contesta, infine, l'assenza di ogni valutazione critica della testimonianza dell'operante SO, la cui genericità era stata censurata con il gravame. 2.1. Con il sesto motivo si contesta il diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla valorizzazione dei precedenti, trascurando in toto il comportamento ostruzionistico della AB. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 1.1. Mediante plurime censure, tutte incentrate sulla pretesa estraneità dell'amministratore di diritto alla materiale gestione delle scritture contabili, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha, sostanzialmente, accreditato la tesi difensiva della riferibilità all'ex convivente NO AB della sottrazione dei libri, dalla medesima ritirati dal commercialista che ne curava la tenuta e mai consegnati alla curatela, per scopi ritorsivi connessi alla degenerazione dei rapporti personali con l'imputato. In tal guisa, il ricorrente prospettaa ostan mente l'ascrivibilità della condotta illecita ad un terzo, amministratore • fatto, ma, sostanzialmente, introduce una situazione di forza maggiore, in concreto ostativa all'adempimento dell'obbligo di consegna al curatore, comunque gravante sull'amministratore di diritto, erroneamente reputata indimostrata nelle conformi sentenze di merito, pur a fronte degli esiti della prova. Trattasi di deduzione meramente reiterativa e, comunque, manifestamente infondata. Premesso che la responsabilità dell'amministratore formale, per le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, fonda sul diretto e personale obbligo 5 dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166) e che è sufficiente ad integrare il dolo la generica consapevolezza delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831), le conformi sentenze di merito hanno escluso, con motivazione corretta in diritto e logicamente rappresentata, che le allegazioni difensive fossero fondate su concreti ed oggettivi elementi fattuali, idonei a configurare l'invocata esimente: e tanto sia per la mancanza di una qualsivoglia prospettazione, resa ex ante ed in sede extra- processaule, di un'attività emulativa della AB che, per meri scopi ritorsivi radicati sul fronte personale, avrebbe consapevolmente occultato o distrutto la contabilità della fallita per farne ricadere le conseguenze sfavorevoli sull'imputato; che per la genericità della prova a discarico articolata sul punto, dimostrativa, al più, dell'amministrazione di fatto, da parte della medesima AB, della fallita, e non già di un intervento di questa sulla contabilità che, sola, avrebbe esonerato l'amministratore di diritto da responsabilità. Quanto al primo profilo, il ricorso si connota di genericità laddove, nel censurare il relativo passaggio motivazionale della Corte territoriale, ricostruisce i tempi della cessazione dell'attività (gennaio 2014) e dell'insorgenza della crisi della coppia (giugno 2014), senza confrontarsi con la data della dichiarazione di fallimento (26 giugno 2015) e degli obblighi di consegna delle scritture al curatore, all'evidenza successivi alla predicata estromissione, e tali da consentire all'imputato di rappresentare agli organi della procedura l'indisponibilità delle scritture a causa di fatti riconducibili a terzi. Quanto all'apprezzamento della prova a discarico, le doglianze che prospettano il travisamento delle deposizioni della commercialista LD e dai testi AN e Di GI si risolvono nella rilettura delle relative testimonianze, avendo la Corte territoriale comunque escluso che dalle medesime potesse trarsi la dimostrazione della esclusiva riconducibilità alla AB della sottrazione della contabilità. 1.2. Nel quadro così delineato, la censura concernente l'esonero del ricorrente dall'obbligo di consegna della contabilità, svolta nel primo motivo, è inammissibile perché propone doglianze da un lato meramente reiterative dell'appello e, dall'altro, formulate eminentemente in fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il 6 ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alla motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con la proposta censura il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla attendibilità delle fonti di prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Nel resto, l'avversata sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte in tema di prova della forza maggiore, secondo cui, se nell'ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, è, tuttavia, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali possono annoverarsi le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l'errore di fatto (Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916); onere di allegazione nel caso in esame assolto ma non adeguatamente riscontrato, con conseguente insindacabilità delle statuizioni rese al riguardo. 2. Il secondo motivo è, del pari, proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Nel censurare la valutazione del contenuto ricostruttivo reso dalla teste AB in riferimento alla bancarotta documentale, il ricorrente si duole della mancanza di una esplicita verifica bifasica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca della medesima, eludendo il confronto con il complessivo tessuto motivazionale che, nella ricostruzione dei fatti, non ha mancato di valorizzare argomenti, tanto di natura logica che di autonoma portata dimostrativa, atti a confermare le dichiarazioni rese dalla medesima fonte ostile ed a dissipare il sospetto di un'artata prospettazione accusatoria. Né il potenziale coinvolgimento della stessa AB nei fatti contestati al ricorrente basta ex se a compromettere la tenuta della complessiva valutazione 7 resa al riguardo, in quanto nella valutazione della chiamata in correità o in reità, la verifica della Credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, preliminare all'accertamento dell'esistenza di riscontri esterni, non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145). Né, del resto, il ricorrente considera che le dichiarazioni accusatorie della medesima fonte non costituiscono la prova decisiva in riferimento al reato di bancarotta fraudolenta documentale, risultando, invece, non comprovato, attraverso le ulteriori fonti dimostrative, che alla medesima AB dovesse imputarsi la distruzione della contabilità, ponendo anche sotto tale profilo la censura nell'alveo della genericità. 3. Il terzo motivo è aspecifico. Anche sul punto, il ricorrente concentra le censure sulla posizione della AB, reiterando argomentazioni non decisive e, soprattutto, eludendo in toto il tessuto motivazionale complessivo della sentenza impugnata che, collegando la fattispecie documentale alle sottese vicende patrimoniali, rende ragione del dolo specifico di fattispecie;
ampiamente disaminato nella sentenza di primo grado non solo in riferimento all'elemento soggettivo del delitto contestato (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martineghi, Rv. 279838), ma anche agli indicatori di fraudolenza (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763) idonei a dimostrare, anche in relazione alla fattispecie documentale, l'orientamento della volontà al fine antigiuridico. 4. Le censure svolte nel quarto motivo in punto di diniego della qualificazione giuridica del fatto nei termini della bancarotta semplice restano assorbite nelle superiori considerazioni. 5. Il quinto motivo reitera censure alle quali la Corte territoriale ha opposto insindacabile confutazione. 5.1. Anche in riferimento alla bancarotta patrimoniale, il ricorrente ripropone la tesi della amministrazione di fatto della AB che, da un lato - ed anche ammesso che a carico della predetta, mai indagata, potesse ravvisarsi una forma di concorso nel reato - prospetta elementi non dirimenti, in quanto anche la 8 responsabilità dell'amministratore di fatto non esclude tout court la concorrente responsabilità dell'amministratore di diritto, mentre l'attendibilità della medesima dichiarante - oltre che aliunde riscontrata — risulta adeguatamente scrutinata;
per altro verso, la deduzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni erga alios della predetta resta sguarnita della prova di resistenza del residuo corredo probatorio, oltre che dell'esistenza, ex ante, di indizi non equivoci di reità a carico della dichiarante, come tali conosciuti dall'autorità procedente, in tal modo connotandosi di genericità (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416) D'altro canto, il ricorso non si confronta con il complessivo dispiegarsi della motivazione delle conformi sentenze di merito, che hanno puntualmente enucleato plurime fonti dimostrative della sottrazione di tutti i cespiti della fallita, in parte rinvenuti dal curatore presso la struttura alberghiera di Chianciano, di proprietà di altra società riconducibile all'imputato, mentre il ricorrente non ha offerto alcuna giustificazione della destinazione delle risorse della fallita, limitandosi a contestazioni generiche e non rilevanti. 5.2. Fermo restando che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge (Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181), il ricorrente si limita a stigmatizzare il richiamo al predetto documento, senza contestarne la genuinità e senza contrastarne la portata dimostrativa in ordine all'esistenza ed alla consistenza del compendio ivi rappresentato. Quanto alla pretesa genericità delle dichiarazioni dei testi Pompeo e SO in riferimento alla provenienza dei beni rinvenuti presso la struttura alberghiera locata al AG (Hotel Attico) e dal medesimo gestita attraverso una società fittiziamente amministrata da un proprio dipendente, il ricorrente non, si confronta con l'argomento logico che ne è stato ritratto nelle conformi sentenze di merito in punto di identificazione dell'origine degli arredi rinvenuti, del tutto corrispondenti a quelli in uso presso la struttura gestita dalla società fallita e necessari al perseguimento dell'oggetto sociale, e dei quali non è stata in ogni caso, fornita prova di una diversa e lecita provenienza. 5.3. Nel resto, le censure del ricorrente indugiano su questioni di fatto e trascurano di considerare come per beni del fallito ex art. 216 I. fall., si intendono tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dal modo del loro acquisto (Sez. 5, n. 8373 del 27/09/2013, dep. 2014, Mancinelli, Rv. 259041). 9 Il Presidente I motivi proposti in punto di responsabilità sono, pertanto, inammissibili (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 6. Il sesto motivo e del tutto aspecifico. Anche in riferimento al diniego delle attenuanti generiche, il ricorrente censura la sottovalutazione del comportamento ostruzionistico della AB, mentre le conformi sentenze dì merito hanno valorizzato la capacità a delìnquere dell'imputato e l'assenza di ogni forma di resipiscenza e collaborazione processuale, in tal modo esternando i criteri adottati e reputati assorbenti, attraverso un iter giustificativo che non evidenza margini di irragionevolezza e che, pertanto, s'appalesa insindacabile nella presente sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinellí, Rv. 271269). 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in C. 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 3000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2021 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. FILIPPO TACCHI, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata del 31 gennaio 2020, la Corte d'appello di Firenze ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lucca del 20 giugno 2017, con la quale AL AG è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, in qualità di amministratore sino al 2014 e, successivamente, di amministratore di fatto, di G.T.A. s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 30 gennaio 2015, rideterminato le pene accessorie di cui all'art. 216, u.c. I. fall.. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 5709 Anno 2022 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 22/11/2021 1.1. Secondo l'imputazione, al AG - nella qualità di amministratore di G.T.A. s.r.I., esercente attività alberghiera, sono stati contestati l'occultamento dell'intera contabilità della società, non essendo stati dal medesimo consegnati al curatore nè i libri contabili obbligatori, nè le scritture contabili di supporto, oltre alla distrazione dell'intero compendio aziendale della fallita, destinato all'esercizio dell'attività, in parte rinvenuto presso l'Hotel Attico di Chianciano Terme. Dalle conformi sentenze di merito risulta come G.T.A. s.r.I., amministrata ab origine dall'imputato e della quale erano socie la madre e la compagna di questi, NO AB, fosse stata costituita, nel febbraio 2012, per l'esercizio di attività alberghiera attraverso il complesso residenziale Le DU di Lido di Camaiore. L'imputato, promissario acquirente della predetta struttura, aveva ceduto, il 7 marzo 2012, il contratto preliminare a G.T.A. s.r.I., ad eccezione dell'immobile, adibito ad albergo, concesso in comodato d'uso alla medesima società. Dal bilancio relativo all'anno 2012 risulta come la gestione evidenziasse già significative perdite, nonostante l'ingente fatturato. Ulteriori accertamenti avevano consentito di evidenziare come_ - nell'ottobre 2012, il AG avesse costituito altra società, Le DU s.r.I., dal medesimo amministrata;
- G.T.A. s.r.l. avesse cessato l'attività 1'8 gennaio 2014, riconsegnando i relativi titoli autorizzativi;
La medesima società avesse ceduto, il 9 gennaio 2014, a titolo gratuito il preliminare citato alla collegata Le DU s.r.I., che subentrava nell'attività; G.T.A. s.r.l. fosse stata dichiarata fallita con sentenza del 30 gennaio 2015. In seguito alla dichiarazione di fallimento, alcuna scrittura era stata consegnata al curatore, al quale il AG aveva riferito che la contabilità, regolarmente tenuta nel primo anno di attività dalla commercialista LD, era stata presa in consegna dalla AB, che ne aveva personalmente curato la tenuta, conservandone la esclusiva disponibilità quando, interrottasi la relazione nel giugno 2014, i rapporti tra i conviventi si erano deteriorati. Secondo la prospettazione del ricorrente, la AB - che aveva gestito la fallita, esautorando l'amministratore - aveva trattenuto la contabilità, a fini ritorsivi delle sottese vicende personali, che avevano dato luogo a contenzioso. Di segno opposto erano state le dichiarazioni rese al curatore dalla medesima AB che, nel ricondurre all'imputato la gestione di G.T.A. s.r.I., nel cui ambito la stessa aveva svolto solo mansioni amministrative, dichiarava che alcuni 2 degli arredi, rinvenuti presso l'Hotel Attico di Chianciano Terme e già di proprietà della fallita, erano stati ivi trasferiti dal AG. Siffatte circostanze venivano reputate attendibili, anche alla luce della deposizione dei testi a discarico Di GI (fornitore della fallita, che aveva dichiarato di aver intrattenuto rapporti con la AB) e AN (congierge dell'Hotel Le DU, che aveva ricostruito una sempre minor presenza dell'imputato nella gestione dell'albergo, sinchè questi gli aveva dichiarato di non avere accesso alla cassa). All'atto dell'inventario, alcuno dei beni - iscritti nel bilancio 2012 come immobilizzazioni materiali - veniva rinvenuto dal curatore, mentre alcuni degli arredi, contrassegnati con la lettera D, repertati presso l'Hotel Attico di Chianciano, gestito da Hotel Groups s.r.I., amministrata da Battistuzzi, già dipendente del AG, venivano riconosciuti dalla AB come appartenenti alla fallita e al Ristorante Damiani, sito nel complesso Le DU. Il locatore della struttura di Chianciano, Pompeo, aveva, a sua volta, dichiarato come il AG gli avesse rappresentato di voler trasferire nell'hotel propri arredi. Gerardo Guia, amministratore di MG Turismo s.r.l. dichiarava, a sua volta, di aver acquistato dal Pompeo numerosi beni mobili, fatturati da Pensione Adriano di AG e AG s.n.c.. 1.2. Alla stregua degli elementi acquisiti, rimasti indenni dalle censure svolte con l'appello, la Corte territoriale ha confermato - salva la rideterminazione delle pene accessorie - l'affermazione di responsabilità dell'imputato, valorizzandone il ruolo di amministratore e la dimostrata spoliazione del patrimonio aziendale, alla cui dissimulazione la mancata consegna della contabilità era stata orientata. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. Filippo Tacchi, affidando le proprie censure a sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo, articolato, motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento al reato di bancarotta documentale sia in riferimento al ruolo rivestito dall'imputato nell'amministrazione della fallita, che alla riferibilità al medesimo della condotta di sottrazione delle scritture contabili. Con un primo argomento, contesta due premesse del ragionamento giudiziale, assunte in contrasto con gli esiti della prova e tali da viziarne le conclusioni, relativamente alla ritenuta perdurante gestione dell'imputato ed alla sottovalutazione del ruolo invece svolto dalla AB. Premessa l'inconferenza dei 3 tempi della cessazione dell'attività (gennaio 2014) rispetto alla separazione tra i conviventi (risalente al giungo 2014), argomento mediante il quale la Corte ha stigmatizzato come il AG mai avesse denunciato la sottrazione della contabilità, e della continuazione della gestione per mezzo della new-co Le DU s.r.I., riconducibile all'imputato ma di cui era socia la stessa AB, evidenzia il ricorrente come la Corte di merito abbia sottovalutato l'ingerenza della AB, diventata esclusiva amministratrice della società ed alla quale la documentazione contabile era stata riconsegnata, come confermato dalla commercialista LD, finendo con il richiedere all'imputato l'onere di far ammettere ad una teste, dichiaratamente ostile, circostanze per la medesima pregiudizievoli, neutralizzando illogicamente l'accertata conflittualità tra gli ex conviventi, l'epoca di insorgenza della stessa rispetto alla disponibilità delle scritture, resasi necessaria solo dopo la dichiarazione di fallimento, in tal modo ridimensionando il ruolo della stessa AB ed enfatizzando, per converso, quello dell'imputato. Evidenzia, al riguardo, la sottovalutazione delle deposizioni rese dalla commercialista LD, oltre che dai testi AN e Di GI, invece comprovanti l'esclusiva gestione della fallita da parte della AB. 2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla valutazione d'attendibilità della AB, in presenza di una valutazione condotta senza tener conto del coinvolgimento della medesima nei fatti, che ne avrebbe legittimato l'imputazione a titolo di concorso, e delle contrastanti dichiarazioni rese dai testi, restando sul punto non confutate le deduzioni proposte con l'appello. 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla ricostruzione del dolo specifico per avere sul punto la sentenza impugnata fatto acritico riferimento alla condanna statuita in primo grado, nonostante gli specifici rilievi del gravame sul punto, con particolare riferimento al coinvolgimento della AB nella cessionaria Le DU s.r.l. e nella gestione della fallita, mentre resta del tutto estraneo al tema il richiamo alla condotta distrattiva degli arredi. 2.4. Con il quarto motivo, lamenta mancanza di motivazione sulla richiesta derubricazione del fatto in termini di bancarotta documentale semplice. 2.5. Con il quinto, articolato, motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento al reato di bancarotta patrimoniale. Evidenzia, al riguardo, come il riferimento alle immobilizzazioni portate in bilancio (2012) sia inconferente con gli specifici addebiti elevati nel capo d'imputazione e trascuri, comunque, il ruolo esclusivo assunto dalla AB, in tal modo rappresentando un 4 percorso giustificativo che si risolve nella presunzione della distrazione, in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (n. 10971-2020). Con ulteriore argomento, evidenzia il travisamento dell'eccezione formulata riguardo la deposizione della AB, nella parte in cui la stessa aveva riferito de relato quanto appreso da tale Laurenza, trattandosi di argomento utilizzato a conferma dell'ostilità della teste;
ostilità, del resto, illogicamente depotenziata. Rileva, inoltre, come l'asserita convergenza delle fonti AB-Pompeo riguardo la provenienza degli arredi rinvenuti a Chianciano sia generica e parziale, mentre ridondante è l'argomento che richiama l'omesso rinvenimento dei beni indicati in bilancio. Contesta, infine, l'assenza di ogni valutazione critica della testimonianza dell'operante SO, la cui genericità era stata censurata con il gravame. 2.1. Con il sesto motivo si contesta il diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla valorizzazione dei precedenti, trascurando in toto il comportamento ostruzionistico della AB. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 1.1. Mediante plurime censure, tutte incentrate sulla pretesa estraneità dell'amministratore di diritto alla materiale gestione delle scritture contabili, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha, sostanzialmente, accreditato la tesi difensiva della riferibilità all'ex convivente NO AB della sottrazione dei libri, dalla medesima ritirati dal commercialista che ne curava la tenuta e mai consegnati alla curatela, per scopi ritorsivi connessi alla degenerazione dei rapporti personali con l'imputato. In tal guisa, il ricorrente prospettaa ostan mente l'ascrivibilità della condotta illecita ad un terzo, amministratore • fatto, ma, sostanzialmente, introduce una situazione di forza maggiore, in concreto ostativa all'adempimento dell'obbligo di consegna al curatore, comunque gravante sull'amministratore di diritto, erroneamente reputata indimostrata nelle conformi sentenze di merito, pur a fronte degli esiti della prova. Trattasi di deduzione meramente reiterativa e, comunque, manifestamente infondata. Premesso che la responsabilità dell'amministratore formale, per le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, fonda sul diretto e personale obbligo 5 dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166) e che è sufficiente ad integrare il dolo la generica consapevolezza delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831), le conformi sentenze di merito hanno escluso, con motivazione corretta in diritto e logicamente rappresentata, che le allegazioni difensive fossero fondate su concreti ed oggettivi elementi fattuali, idonei a configurare l'invocata esimente: e tanto sia per la mancanza di una qualsivoglia prospettazione, resa ex ante ed in sede extra- processaule, di un'attività emulativa della AB che, per meri scopi ritorsivi radicati sul fronte personale, avrebbe consapevolmente occultato o distrutto la contabilità della fallita per farne ricadere le conseguenze sfavorevoli sull'imputato; che per la genericità della prova a discarico articolata sul punto, dimostrativa, al più, dell'amministrazione di fatto, da parte della medesima AB, della fallita, e non già di un intervento di questa sulla contabilità che, sola, avrebbe esonerato l'amministratore di diritto da responsabilità. Quanto al primo profilo, il ricorso si connota di genericità laddove, nel censurare il relativo passaggio motivazionale della Corte territoriale, ricostruisce i tempi della cessazione dell'attività (gennaio 2014) e dell'insorgenza della crisi della coppia (giugno 2014), senza confrontarsi con la data della dichiarazione di fallimento (26 giugno 2015) e degli obblighi di consegna delle scritture al curatore, all'evidenza successivi alla predicata estromissione, e tali da consentire all'imputato di rappresentare agli organi della procedura l'indisponibilità delle scritture a causa di fatti riconducibili a terzi. Quanto all'apprezzamento della prova a discarico, le doglianze che prospettano il travisamento delle deposizioni della commercialista LD e dai testi AN e Di GI si risolvono nella rilettura delle relative testimonianze, avendo la Corte territoriale comunque escluso che dalle medesime potesse trarsi la dimostrazione della esclusiva riconducibilità alla AB della sottrazione della contabilità. 1.2. Nel quadro così delineato, la censura concernente l'esonero del ricorrente dall'obbligo di consegna della contabilità, svolta nel primo motivo, è inammissibile perché propone doglianze da un lato meramente reiterative dell'appello e, dall'altro, formulate eminentemente in fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il 6 ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alla motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con la proposta censura il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla attendibilità delle fonti di prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Nel resto, l'avversata sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte in tema di prova della forza maggiore, secondo cui, se nell'ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, è, tuttavia, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali possono annoverarsi le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l'errore di fatto (Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916); onere di allegazione nel caso in esame assolto ma non adeguatamente riscontrato, con conseguente insindacabilità delle statuizioni rese al riguardo. 2. Il secondo motivo è, del pari, proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Nel censurare la valutazione del contenuto ricostruttivo reso dalla teste AB in riferimento alla bancarotta documentale, il ricorrente si duole della mancanza di una esplicita verifica bifasica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca della medesima, eludendo il confronto con il complessivo tessuto motivazionale che, nella ricostruzione dei fatti, non ha mancato di valorizzare argomenti, tanto di natura logica che di autonoma portata dimostrativa, atti a confermare le dichiarazioni rese dalla medesima fonte ostile ed a dissipare il sospetto di un'artata prospettazione accusatoria. Né il potenziale coinvolgimento della stessa AB nei fatti contestati al ricorrente basta ex se a compromettere la tenuta della complessiva valutazione 7 resa al riguardo, in quanto nella valutazione della chiamata in correità o in reità, la verifica della Credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, preliminare all'accertamento dell'esistenza di riscontri esterni, non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145). Né, del resto, il ricorrente considera che le dichiarazioni accusatorie della medesima fonte non costituiscono la prova decisiva in riferimento al reato di bancarotta fraudolenta documentale, risultando, invece, non comprovato, attraverso le ulteriori fonti dimostrative, che alla medesima AB dovesse imputarsi la distruzione della contabilità, ponendo anche sotto tale profilo la censura nell'alveo della genericità. 3. Il terzo motivo è aspecifico. Anche sul punto, il ricorrente concentra le censure sulla posizione della AB, reiterando argomentazioni non decisive e, soprattutto, eludendo in toto il tessuto motivazionale complessivo della sentenza impugnata che, collegando la fattispecie documentale alle sottese vicende patrimoniali, rende ragione del dolo specifico di fattispecie;
ampiamente disaminato nella sentenza di primo grado non solo in riferimento all'elemento soggettivo del delitto contestato (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martineghi, Rv. 279838), ma anche agli indicatori di fraudolenza (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763) idonei a dimostrare, anche in relazione alla fattispecie documentale, l'orientamento della volontà al fine antigiuridico. 4. Le censure svolte nel quarto motivo in punto di diniego della qualificazione giuridica del fatto nei termini della bancarotta semplice restano assorbite nelle superiori considerazioni. 5. Il quinto motivo reitera censure alle quali la Corte territoriale ha opposto insindacabile confutazione. 5.1. Anche in riferimento alla bancarotta patrimoniale, il ricorrente ripropone la tesi della amministrazione di fatto della AB che, da un lato - ed anche ammesso che a carico della predetta, mai indagata, potesse ravvisarsi una forma di concorso nel reato - prospetta elementi non dirimenti, in quanto anche la 8 responsabilità dell'amministratore di fatto non esclude tout court la concorrente responsabilità dell'amministratore di diritto, mentre l'attendibilità della medesima dichiarante - oltre che aliunde riscontrata — risulta adeguatamente scrutinata;
per altro verso, la deduzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni erga alios della predetta resta sguarnita della prova di resistenza del residuo corredo probatorio, oltre che dell'esistenza, ex ante, di indizi non equivoci di reità a carico della dichiarante, come tali conosciuti dall'autorità procedente, in tal modo connotandosi di genericità (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416) D'altro canto, il ricorso non si confronta con il complessivo dispiegarsi della motivazione delle conformi sentenze di merito, che hanno puntualmente enucleato plurime fonti dimostrative della sottrazione di tutti i cespiti della fallita, in parte rinvenuti dal curatore presso la struttura alberghiera di Chianciano, di proprietà di altra società riconducibile all'imputato, mentre il ricorrente non ha offerto alcuna giustificazione della destinazione delle risorse della fallita, limitandosi a contestazioni generiche e non rilevanti. 5.2. Fermo restando che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge (Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181), il ricorrente si limita a stigmatizzare il richiamo al predetto documento, senza contestarne la genuinità e senza contrastarne la portata dimostrativa in ordine all'esistenza ed alla consistenza del compendio ivi rappresentato. Quanto alla pretesa genericità delle dichiarazioni dei testi Pompeo e SO in riferimento alla provenienza dei beni rinvenuti presso la struttura alberghiera locata al AG (Hotel Attico) e dal medesimo gestita attraverso una società fittiziamente amministrata da un proprio dipendente, il ricorrente non, si confronta con l'argomento logico che ne è stato ritratto nelle conformi sentenze di merito in punto di identificazione dell'origine degli arredi rinvenuti, del tutto corrispondenti a quelli in uso presso la struttura gestita dalla società fallita e necessari al perseguimento dell'oggetto sociale, e dei quali non è stata in ogni caso, fornita prova di una diversa e lecita provenienza. 5.3. Nel resto, le censure del ricorrente indugiano su questioni di fatto e trascurano di considerare come per beni del fallito ex art. 216 I. fall., si intendono tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dal modo del loro acquisto (Sez. 5, n. 8373 del 27/09/2013, dep. 2014, Mancinelli, Rv. 259041). 9 Il Presidente I motivi proposti in punto di responsabilità sono, pertanto, inammissibili (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 6. Il sesto motivo e del tutto aspecifico. Anche in riferimento al diniego delle attenuanti generiche, il ricorrente censura la sottovalutazione del comportamento ostruzionistico della AB, mentre le conformi sentenze dì merito hanno valorizzato la capacità a delìnquere dell'imputato e l'assenza di ogni forma di resipiscenza e collaborazione processuale, in tal modo esternando i criteri adottati e reputati assorbenti, attraverso un iter giustificativo che non evidenza margini di irragionevolezza e che, pertanto, s'appalesa insindacabile nella presente sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinellí, Rv. 271269). 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in C. 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 3000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2021 Il Consigliere estensore