Sentenza 14 luglio 2011
Massime • 1
Integra il reato di danneggiamento (art. 635 cod. pen.) l'immutazione del colore e della consistenza della sabbia di una spiaggia, in quanto determinante un pregiudizio al suo valore paesaggistico, a seguito della perdita di caratteristiche costituenti componenti essenziali di detto valore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2011, n. 36153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36153 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2011 |
Testo completo
11 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano 36 15 3 / 1 1 53 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da: UDIENZA PUBBLICA
-Presidente - DEL 14.7.2011 Dott. RENATO LUIGI CALABRESE
Dott. ALFONSO AMATO
- Consigliere
- Consigliere - SENTENZA N. 1998 Dott. VITO SCALERA
Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere
Dott. CARLO ZAZA - Consigliere rel. - R. G. N.41942/10
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse degli imputati
1. IT GI, nato a [...] il [...]
2. RD RE, nato ad [...] il [...]
3. MU RE, nato a [...] il [...]
4. IS LV, nato a [...] il [...]
e delle responsabili civili
5. Provincia di Cagliari
6. s.p.a. Impresa Costruzioni AN nonché dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Cagliari nei confronti dei predetti imputati ed altresì di
7. RO RE, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari in data 22.12.2009
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori delle parti civili Agenza del Demanio, Avv. Vittorio Russo, e
Comune di Cagliari, Avv. Guido Manca Bitti, che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi;
dell'imputato IT e della responsabile civile s.p.a. Impresa Costruzioni 1 EZ
Cassiani, dell'imputato MU, Avv. LV Casula, e della responsabile civile
Leonardo Filippi, che hanno concluso perProvincia di Cagliari, Avv.
l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari in data 4.7.2008, la Corte d'Appello di Cagliari dichiarava non doversi procedere, fra gli altri, nei confronti di IT GI, RD RE, MU RE, IS
LV e RO RE in ordine ai reati di cui agli artt. 635, 323 e 479 cod. pen. loro contestati in quanto estinti per intervenuta prescrizione, confermando la condanna dei predetti imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Regione Autonoma Sardegna, Comune di Cagliari, Associazione WWF Italia,
Associazione Amici della Terra, Associazione Legambiente, Comune di Quartu S.
Elena e Gruppo Intervento Giuridico e inoltre, il IT in solido fra le altre con la responsabile civile s.p.a. Impresa Costruzioni AN e gli altri imputati in solido con la responsabile civile Provincia di Cagliari, in favore della parte civile
Agenzia del Demanio.
Le imputazioni hanno ad oggetto l'appalto per i lavori di ripascimento della spiaggia cagliaritana del Poetto, intrapresi al fine di arginare i gravi fenomeni di erosione che l'avevano aggredita e ripristinarne lo stato originario;
opere affidate ad un'associazione temporanea di imprese della quale facevano parte la
AN, la IG e la Gavassino. La contestazione attiene segnatamente allo sversamento sulla spiaggia, nell'esecuzione di detti lavori, di pietrame e di sabbia, prelevata da un'area marina, avente caratteristiche mineralogiche e granulometriche difformi da quelle della sabbia preesistente, e comunque da quelle previste nel capitolato. Si imputa in particolare al IT, quale presidente del consiglio di amministrazione della AN e legale rappresentante dell'associazione temporanea di imprese aggiudicataria dell'appalto, l'aver eseguito le predette operazioni deteriorando la spiaggia ed il tratto di mare antistante (capo A); al RD ed al IS, rispettivamente ingegnere e geologo ed entrambi funzionari del settore viabilità della Provincia di Cagliari e direttori dei lavori, al MU, ingegnere responsabile del procedimento e coordinatore del progetto di salvaguardia del litorale, ed allo RO, assessore a lavori pubblici, viabilità e trasporti della Provincia di Cagliari, l'aver concorso nel predetto reato di danneggiamento disponendo che il prelievo della sabbia utilizzata per il ripascimento venisse effettuato presso un'area che non offriva garanzie sull'idoneità dei materiali, ed il RD, il MU ed il IS inoltre consentendo che il prelievo e lo sversamento venissero eseguiti con modalità che non permettevano adeguata selezione del materiale e omettendo di sospendere i lavori all'appalesarsi delle difformità; al RD, al IS, allo RO ed al MU
l'aver in violazione di legge procurato intenzionalmente all'associazione di imprese l'ingiusto profitto consistente nel corrispettivo liquidato a fronte del deterioramento del litorale con le condotte in precedenza descritte ed inoltre omettendo di adottare i provvedimenti iniziative per la risoluzione del contratto
(capo D); al RD ed al IS, nelle qualità di cui sopra ed in quella di componenti della commissione scientifica di monitoraggio delle operazioni, l'aver attestato falsamente nei verbali della commissione fino al 22.3.2002 la conformità dei materiali a quanto previsto nel capitolato d'appalto in Cagliari fino al giugno del 2002 (capo F).
La Corte territoriale osservava che il reato di danneggiamento, per il quale era contestata l'ultima data di consumazione al giugno del 2002, doveva viceversa ritenersi consumato il 30.4.2002 con la consegna provvisoria dei lavori, e che da tale data era trascorso il termine prescrizionale massimo per tutti i reati;
che il giudizio di responsabilità degli imputati per il predetto reato doveva peraltro essere confermato a fini civilistici, infondati risultando i motivi di appello proposti;
e che per gli altri reati, per i quali nessuna parte civile era costituita, non sussistevano i presupposti per l'assoluzione ai sensi dell'art.19 cod. proc. pen..
2. I motivi di ricorso hanno ad oggetto: 2.1. l'avvenuto decorso del termine di prescrizione per il reato di danneggiamento alla pronuncia della sentenza di appello, in ordine al quale nel ricorso presentato dal Procuratore Generale si deduce violazione di legge ed illogicità e contraddittorietà della motivazione osservandosi che dopo la consegna provvisoria dei lavori l'aggiudicataria effettuava ancora fino alla consegna definitiva del 27.6.2002 non solo le attività di grigliatura e pettinatura della sabbia già menzionate nella sentenza impugnata, ma anche opere di miscelatura che costituivano intervento peggiorativo e solo all'esito delle quali la spiaggia assumeva la sua fisionomia definitiva ed il deterioramento diveniva irreversibile;
2.2. l'eccepita inutilizzabilità delle consulenze tecniche effettuate dal pubblico ministero in quanto fondate su prelievi di campioni di sabbia ed acqua da ritenersi atti irripetibili non assistiti da garanzie difensive, in ordine alla quale nei ricorsi presentati nell'interesse del RD e del IS si deduce violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione denunciandosi l'erroneità delle argomentazioni del Tribunale sulla ripetibilità dei prelievi per i lunghi tempi di modifica della composizione della sabbia, viceversa soggetta a
Z rapidi mutamenti per effetto degli agenti naturali, e di quelle della Corte
d'Appello sulla registrazione contro ignoti del procedimento all'epoca degli atti, essendo viceversa gli imputati identificabili a tale epoca come tali per le loro funzioni e per la stessa direzione assunta dalle indagini fra l'altro con l'acquisizione di documenti presso la Provincia di Cagliari;
2.3. la sussistenza dell'evento del reato di danneggiamento e la sua
riconducibilità causale alle condotte contestate agli imputati, in ordine alla quale i ricorsi deducono violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione denunciandosi in particolare nei ricorsi presentati nell'interesse dell'imputato IT e delle responsabili civili AN e Provincia di Cagliari la mancanza di una compiuta valutazione delle emergenze processuali ai fini della conferma delle statuizioni civili e l'errore metodologico costituito dalla desunzione del deterioramento dalla mera difformità della sabbia sversata dalle prescrizioni contrattuali e non dal raffronto con le pregresse condizioni di degrado della spiaggia, fondato non su un mero pregiudizio estetico ma sull'effettiva privazione della funzione di pubblica utilità di un litorale soggetto, in mancanza di interventi, a gravi fenomeni di erosione;
e nei ricorsi presentati nell'interesse degli imputati RD e IS l'omessa considerazione della necessità di raffrontare le caratteristiche della sabbia sversata con quelle indicate nel progetto, delle dettagliate deduzioni tecniche delle difese sulla sostanziale corrispondenza della sabbia utilizzata rispetto a quella prevista dal capitolato e dell'incidenza causale dell'utilizzazione di sabbia in ipotesi difforme da quella prescritta sul deterioramento della spiaggia e sull'intorbidamento dell'acqua;
2.4. la mancata assoluzione degli imputati RD, IS e MU per i reati di abuso d'ufficio e di falso ideologico ed altresì per il reato di cui all'art.163 D.lgs.
n.490 del 1999, originariamente contestato al capo C nell'aver realizzato il ripascimento in difformità dall'autorizzazione ambientale regionale di cui alla conferenza di servizi del 2.8.1999 e dichiarato estinto per prescrizione già in primo grado, in ordine alla quale nei ricorsi presentati nell'interesse degli imputati e della responsabile civile Provincia di Brescia si deduce violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione osservandosi che la sospensione dei lavori costituiva esercizio di una facoltà discrezionale e comunque non era imposta da effettive difformità dei materiali rispetto alle prescrizioni del capitolato, che quest'ultima considerazione escludeva inoltre il contestato falso nel verbale della commissione di commissione di controllo in data 22.3.2002, peraltro non sottoscritto dal RD, e che la conferenza di servizi citata testualmente nell'imputazione di cui al capo C rilasciava non un'autorizzazione paesaggistica ma solo un parere preliminare, essendo stata la vera e propria autorizzazione emessa il 5.10.2001; 2.5. la configurabilità dell'elemento psicologico doloso del reato di danneggiamento, in ordine alla quale i ricorsi deducono violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione denunciandosi in particolare nei ricorsi presentati nell'interesse dell'imputato IT e delle responsabili civili AN e Provincia di Brescia una valutazione della sentenza impugnata fondata unicamente sulla percepibilità del rischio di deterioramento del litorale e sulla posizione contrattuale del IT e l'omessa considerazione della genericità del capitolato, predisposto per il prelievo di sabbia da una cava terrestre, dell'errore incolpevole indotto dal decreto autorizzativo del Ministero dell'Ambiente n.407 del 2001, che delimitava l'area del prelievo della sabbia, e della mancata presenza del IT ai lavori di scavo e sversamento, affidati alla associata IG mentre la AN si occupava unicamente della viabilità della i zona, aspetto quest'ultimo in ordine al quale si eccepisce altresì violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza nei confronti del IT;
e nei ricorsi presentati nell'interesse degli imputati RD e IS la mancata valutazione degli elementi di natura scientifica in base ai quali gli imputati avevano operato nella lettura delle caratteristiche dei materiali indicati nel capitolato;
2.6. il concorso del MU nel reato di danneggiamento, in ordine al quale nel ricorso presentato nell'interesse del predetto imputato si deduce violazione di legge e mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità osservandosi che l'art. 133 D.lgs. n.554 del 1999 prevede per il responsabile del procedimento una mera facoltà discrezionale di sospensione dei lavori a fronte dell'obbligo in presenza di ragioni di pubblico interesse o necessità, nella specie non ricorrenti per la mera possibilità che il prelievo della sabbia nella zona indicata potesse produrre materiale inidoneo;
2.7. la mancata assunzione di prove decisive, in ordine alla quale nei ricorsi presentati nell'interesse degli imputati RD e IS e delle responsabili civili
AN e Provincia di Cagliari si deduce violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione lamentandosi che non sia stata disposta perizia tecnica e, segnatamente nei ricorsi per gli imputati, che non siano state assunte le deposizioni testimoniali e non siano stati acquisiti i campioni da sabbia e la documentazione bibliografica oggetto delle richieste difensive;
2.8. le disposizioni civili, a proposito della quale la ricorrente responsabile civile
AN deduce mancanza di motivazione sulla sussistenza del danno.
1 CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Cagliari, relativo al decorso del termine di prescrizione per il reato di danneggiamento alla pronuncia della sentenza di appello, è inammissibile. Anche
a voler ritenere il reato consumato alla data del giugno del 2002 secondo l'originaria contestazione, da detta data il termine prescrizionale risulta comunque trascorso. Il gravame è pertanto affetto da carenza di interesse (Sez.
5, n.43983 del 15.7.2009, imp. D'Ingeo, Rv.245100); non senza considerare peraltro che, a fronte delle coerenti osservazioni della Corte territoriale sull'effettuazione, dopo la consegna provvisoria dei lavori al 30.4.2002, di operazioni di grigliatura e pettinatura della sabbia semmai riduttive del danno, il ricorrente si limita ad un generico riferimento alla possibilità di ulteriori interventi migliorativi rispetto ad un pregiudizio ormai realizzatosi nella collocazione sull'arenile da sabbia non conforme e di pietrame.
2. Sono poi da respingere i motivi di ricorso relativi all'eccepita inutilizzabilità delle consulenze tecniche effettuate dal pubblico ministero, in quanto asseritamente fondate sui risultati di accertamenti non ripetibili, costituiti da prelievi di campioni sulla spiaggia oggetto della vicenda, non preceduti da avvisi agli imputati.
La sentenza impugnata richiama sul punto le più articolate considerazioni delle decisione di primo grado, la quale, facendosi carico della necessità di collegare diritto del soggetto indagato a ricevere gli avvisi di cui sopra non al dato formale dell'iscrizione della persona nel registro degli indagati, ma all'oggettiva ravvisabilità di indizi a carico della stessa (Sez. 4, n.33404 del
14.7.2008, imp. Bufano, Rv. 240903), motivava tuttavia adeguatamente sull'insussistenza di siffatti indizi, connotati quanto meno dal requisito della precisione (Sez. 5, n.24953 del 15.5.2009, imp. Costa, Rv.243891), al momento in cui i prelievi venivano effettuati, nel quale non erano ancora identificabili con in modo definito le persone fisiche alle quali, nell'ambito di un'opera complessa e coinvolgente l'attività di diversi enti pubblici e privati, erano specificamente addebitabili condotte di rilevanza penale.
A parte questo, peraltro, la risposta dei giudici di merito sulla questione è ulteriormente integrata dalle osservazioni formulate ancora dalla sentenza di primo grado in ordine all'esclusione del carattere dell'irripetibilità negli accertamenti in esame. Posto che tale carattere non è necessariamente implicato nel consistere detti accertamenti nel prelievo di campioni, i quali ben possono riguardare sostanze non soggette ad alterazioni in un determinato periodo temporale (v. Sez. 4, n.28195 del 29.4.2009, imp. Matarazzo, Rv.244688 in
どう tema di stupefacenti), è per l'appunto a questa possibilità di modificazione sostanziale dei materiali campionati che occorre guardare ai fini della qualificazione dell'accertamento come ripetibile o meno;
ed in questo senso la sentenza richiamata argomentava coerentemente sulla insuscettibilità delle sostanze nella specie repertate di subire, in tempi corrispondenti a quelli processuali, significative modificazioni nella granulometria e nelle percentuali di composizione mineralogica, aspetti precipuamente rilevanti per le tematiche in discussione.
3. I motivi di ricorso relativi alla sussistenza dell'evento del reato di danneggiamento e la sua riconducibilità causale alle condotte contestate agli imputati sono infondati.
3.1. Infondata è innanzitutto la censura, sostanzialmente comune a tutti i ricorsi presentati sul punto, per la quale i giudici di merito, limitandosi ad un raffronto fra le indicazioni mineralogiche e granulometriche contenute nelle prescrizioni del capitolato d'appalto e quelle riscontrate nei materiali sversati sull'arenile, avrebbero trascurato l'aspetto realmente significativo ai fini del giudizio sulla sussistenza del reato contestato, rappresentato dal confronto da operarsi viceversa fra le pregresse condizioni della spiaggia e quelle realizzatesi all'esito dell'intervento.
La sentenza impugnata riporta in primo luogo un'ampia e dettagliata motivazione sulla conformità delle caratteristiche previste nel capitolato a quelle che connotavano la sabbia presente sulla spiaggia prima dell'operazione di ripascimento, dando atto in particolare degli accurati studi commissionati prima della formulazione del capitolato, tendenti per l'appunto a definire le prescrizioni di quest'ultimo in termini il più possibile corrispondenti ai profili qualitativi originari dell'arenile.
Su queste basi, le valutazioni sul rispetto delle prescrizioni del capitolato si traducono già di per sé necessariamente in un giudizio sulla corrispondenza della sabbia sversata a quella precedentemente esistente sulla spiaggia, nelle sue connotazioni tipiche essenziali. E da questo punto di vista la sentenza impugnata forniva adeguata ed esauriente motivazione in base agli apporti tecnici acquisiti, non tralasciandosi di esaminare anche i contributi dei consulenti della difesa, ma evidenziandone l'irrilevanza laddove, nel giustificare le difformità dei materiali immessi sull'arenile, non consentivano comunque di superare il dato determinante, per quanto appena detto, della violazione delle prescrizioni del capitolato. Alla coerenza logica delle argomentazioni della Corte territoriale i ricorsi, segnatamente quelli proposti nell'interesse degli imputati RD e IS con la corposa memoria che li integra, oppongono una diversa valutazione degli
7 stessi elementi, inidonea ad evidenziare vizi motivazionali rilevabili in questa sede;
tanto più laddove l'argomentazione della sentenza poggia fra l'altro sul risultato del collaudo finale dell'opera in data 16.6.2003, dal cui verbale risultava la constatazione formale della mancata corrispondenza delle caratteristiche mineralogiche e granulometriche della sabbia sversata alle prescrizioni del capitolato, con la conseguente decurtazione del credito spettante all'appaltatore.
Ed analogamente deve concludersi per l'ulteriore aspetto rappresentato dalla constatata presenza di pietrame, la cui riconducibilità ad operazioni compiute nel corso del ripascimento era anch'essa acquisita nella sentenza in base a valutazioni non pregiudicate nella loro logicità dalle contrarie ricostruzioni dei ricorrenti.
La Corte territoriale non si sottraeva tuttavia alla sollecitazione difensiva ad un diretto raffronto fra la situazione del litorale preesistente operare all'intervento e quella successiva allo stesso, che tenesse conto anche delle condizioni di degrado e degli aspetti di protezione civile per i quali l'iniziativa era stata intrapresa. E da quest'ultimo punto di vista poneva in rilievo che, se in alcuni tratti la spiaggia aveva effettivamente subito la pressoché totale asportazione della sabbia, nei rimanenti l'arenile presentava ancora un aspetto simile a quello originario, con la caratteristica sabbia bianca e fine;
osservando come dalla documentazione fotografica agli atti risultasse che a seguito del ripascimento la spiaggia appariva viceversa, anche nei tratti risparmiati dai fenomeni erosivi, di un colore nerastro, all'evidenza difforme da quello precedente.
3.2. La questione posta a questo punto dai ricorrenti è quella della possibilità di inquadrare le difformità riscontrate nella cornice giuridica dell'evento tipico del reato di danneggiamento, sotto il particolare profilo del deterioramento della spiaggia del Poetto, oggetto della specifica imputazione contestata.
La sentenza impugnata svolgeva la sua argomentazione sul punto partendo dal dato, appena rammentato, dell'esistenza di diversi tratti del litorale ancora integri allorché si dava corso all'opera di ripascimento. Ed osservava che, soprattutto in queste parti, l'intervento non assumeva unicamente finalità di protezione civile, ad esse affiancandosi quelle di preservare la caratteristiche proprie di un bene di riconosciuto pregio paesaggistico;
caratteristiche fra le quali la colorazione e la consistenza tipiche della sabbia assumevano particolare significatività. Concludendo di conseguenza che lo sversamento di sabbie di differente colore e granulometria, oltre che accompagnata dalla presenza di pietrame, aveva determinato quanto meno nelle zone in esame un profondo ed irreversibile mutamento, in senso evidentemente negativo, del quadro ambientale. Orbene, posto che nella ricostruzione dei dati fattuali l'argomentazione esposta appare immune da vizi logici, non può ritenersi fondata l'affermazione dei ricorrenti per la quale l'immutazione del colore e della consistenza della sabbia si sarebbe tradotto al più in un peggioramento estetico, in quanto tale inidoneo ad integrare l'ipotesi delittuosa contestata.
Il reato di danneggiamento, nella particolare forma del deterioramento dell'oggetto materiale del reato, sussiste invero laddove quest'ultimo sia pregiudicato non solo nella sua funzionalità, ma anche nella sua dimensione strutturale (Sez. 2, n.4229 del 31.1.2005, imp. Raiola, Rv.230700); e quest'ultima comprende il valore della cosa, la cui diminuzione in misura apprezzabile integra un deterioramento penalmente rilevante anche a prescindere dall'essere o meno impedita o limitata l'utilizzazione pratica della cosa stessa, aspetto alternativo e non essenziale della lesività tipica del reato
(Sez. 2, n.28793 del 16.6.2005, imp. Cazzulo, Rv.232006).
Il paesaggio è costituito dall'insieme dei valori non solo prettamente naturalistici, ma anche estetici, il cui insieme caratterizza una determinata area, attribuendole il significato che ne impone una particolare tutela (Sez. 3, n.23779 del 27.4.2001, imp. Catanzaro, Rv.219931). Il valore di un bene di rilievo paesaggistico subisce pertanto una diminuzione significativa anche in presenza di un pregiudizio estetico. Pregiudizio che in tal caso, per quanto detto, assume consistenza ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento;
in effetti riconosciuta, in concorso con i reati di natura ambientale, nella alterazione del valore estetico di determinati beni (v. Sez. 2, n.5485 del 10.2.1984, imp. Mento,
Rv.164778 in tema di inquinamento idrico).
La sentenza impugnata motivava pertanto correttamente nel ritenere irrilevante, ai fini della configurabilità del reato in esame, che la spiaggia del
Poetto avesse mantenuto la propria utilizzabilità nell'accesso al mare da parte degli utenti;
e nel considerare viceversa integrato il reato di danneggiamento per il pregiudizio che la spiaggia aveva subito, nel suo valore paesaggistico, a seguito della perdita di caratteristiche che di siffatto valore costituivano componenti essenziali. Né la coerenza di tale argomentazione è inficiata dalle considerazioni in particolari svolte dai ricorrenti RD e IS sull'asserita riacquisizione nel tempo di tali caratteristiche per effetto degli agenti naturali;
il dato, a volerlo considerare, non escluderebbe infatti la sussistenza del reato, per la quale non è richiesta l'irreversibilità del danno (Sez. 2, n.12383 del 28.4.1975, imp. Fratini, Rv.131584).
4. Infondati sono altresì i motivi di ricorso relativi alla mancata assoluzione degli imputati RD, IS e MU per i reati di abuso d'ufficio, falso ideologico e
どく realizzazione dei lavori in difformità dall'autorizzazione ambientale. Posto invero che le statuizioni civili non venivano assunte in ordine a detti reati, e che il criterio di valutazione per l'eventuale assoluzione degli imputati dagli stessi è quello dettato dall'art.129 cod. proc. pen., l'evidente insussistenza degli addebiti
è esclusa dalle accertate difformità dei materiali impiegati rispetto a quelli previsti dal capitolato, dall'obbligatorietà della sospensione delle opere imposta al RD ed al IS, quali direttori dei lavori, dall'art. 133, comma primo, d.P.R.
n.554 del 1999 in presenza di dette difformità, dalla ricorrenza di ragioni di pubblico interesse nell'evidenziato danno paesaggistico, che rendeva nella specie doverosa la sospensione dei lavori discrezionalmente prevista per il MU quale responsabile del procedimento dal secondo comma della norma citata, dalla mancata rappresentazione delle difformità nei verbali della commissione di controllo, contestati nella loro globalità e non nel solo atto che il RD assume di non aver sottoscritto, dalla liquidazione degli stat di avanzamento a vantaggio delle ditte appaltatrici nonostante la violazione delle prescrizioni del capitolato e dall'implicita contestazione al capo C della violazione del decreto autorizzativo, oltre che del parere preliminare testualmente indicato.
5. Sono viceversa fondati i motivi di ricorso presentati dagli imputati IT,
RD, IS e MU e dalle responsabili civili AN e Provincia di Brescia in ordine alla configurabilità in capo ai singoli imputati ricorrenti dell'elemento psicologico doloso del reato di danneggiamento;
ed in tal senso risultano determinanti le conclusioni a cui la stessa sentenza impugnata è pervenuta, come si è visto correttamente, in merito alla definizione dell'evento del reato nella specie ravvisabile.
Pur avendo natura indiscutibilmente generica, il dolo del delitto in esame comprende la coscienza e la volontà dell'evento (Sez. 5, n.5134 del 5.4.2000, imp. Ferreri, Rv.2160639), quale, per ciò che qui interessa, è il deterioramento della cosa che costituisce oggetto materiale del reato;
e la questione sulla sussistenza dell'elemento in esame, qualora sia posta dai motivi di gravame, deve essere compiutamente esaminata anche in presenza di una causa estintiva del reato agli effetti delle disposizioni civili (Sez. 6, n.3284 del 25.11.2009, imp.
Mosca, Rv.245876), in quanto vertente su un elemento costitutivo dell'illecito penale.
Orbene, la particolare configurazione dell'evento nel caso di specie, nella forma della diminuzione del valore estetico di un ambiente di pregio paesaggistico, imponeva, a fronte delle censure poste dai dagli imputati e dai responsabili civili, una risposta motivazionale che, a differenza degli altri profili in discussione, non può dirsi essere stata essere stata esaurientemente fornita dai giudici di merito.
La decisione di primo grado evidenziava sul punto come il coinvolgimento di tutti gli imputati a vari livelli in tutte le fasi dell'operazione rendesse per gli stessi inevitabile la percezione dell'immissione sul litorale di materiali non conformi alle prescrizioni del capitolato ed al precedente assetto della spiaggia. La sentenza impugnata si muoveva sostanzialmente nella stessa direzione, arricchendo l'assunto con una dettagliata esposizione dei passaggi amministrativi della vicenda ad ulteriore dimostrazione del grado di consapevolezza degli imputati in ordine a tali difformità.
Ai particolari fini della prova della sussistenza del dolo concernente il detrimento estetico della zona, la conclusione in senso positivo non poteva tuttavia essere assunta, a differenza che per l'elemento oggettivo del reato, quale diretta ed immediata conseguenza della differente natura e composizione delle sabbie impiegate e della percezione di ciò da parte degli imputati.
Occorreva altresì che fosse evidenziata la consapevolezza in questi ultimi non solo del possibile verificarsi del danno nella particolare configurazione appena descritta, ma altresì di una chiara volontà delle pubbliche amministrazioni interessate di evitare tale danno, quale condizione prioritaria anche rispetto alle esigenze di protezione civile connesse all'opera di ricostituzione del litorale.
Questa indagine si rivelava vieppiù necessaria in presenza di indicazioni contrastanti, in particolare sull'ultimo aspetto segnalato, delle quali la stessa sentenza impugnata dava atto. Non ci si riferisce in proposito alle direttive sul prelievo del materiale sabbioso di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente del
28.11.2001, dettate dalle diverse esigenze di protezione ambientale derivanti da un intervento di escavazione su un fondale marino;
ma alla scelta che si poneva a monte di tale provvedimento e che ne costituiva il presupposto, ossia quella di estrarre le sabbie destinate al ripascimento della spiaggia del Poetto da una cava marina anziché da una cava terrestre. I giudici di merito ponevano in rilievo come l'allegato al capitolato d'appalto indicasse preferenzialmente quest'ultima soluzione in quanto maggiormente idonea a garantire la disponibilità di materiali conformi a quelli originariamente presenti sulla spiaggia;
e come di contro l'opzione del prelievo da una cava marina fosse stata adottata solo successivamente, in conseguenza di determinazioni provenienti fra l'altro dall'amministrazione comunale di Cagliari. Ebbene, posto che tale scelta, proveniente da enti territoriali coinvolti nell'iniziativa, veniva riconosciuta dalla stessa sentenza impugnata come determinante nel porre a disposizione delle imprese operanti materiali non conformi a quelli prescritti, la motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico nei confronti degli imputati avrebbe dovuto 11 =2 $
estendersi alla valutazione della possibilità che questi ultimi fossero indotti da tale contraddittorio atteggiamento delle amministrazioni interessate a ritenere che l'intervento sul litorale avesse assunto priorità non comprendenti l'integrità assoluta delle caratteristiche estetico-paesaggistiche del luogo, privilegiando le immediate finalità di ripristino dell'arenile. Non sufficiente è a tal fine il riferimento della Corte d'Appello alle perduranti prescrizioni sui controlli mineralogici e granulometrici delle sabbie;
profilo questo che ancor più evidenzia gli aspetti di contraddittorietà che l'intervento aveva assunto, la cui incidenza sull'elemento psicologico del reato doveva per l'appunto essere esaminata.
Non va peraltro sottaciuta l'effettiva sussistenza delle ulteriori carenze motivazionali specificamente rimarcate nei ricorsi presentati nell'interesse dell'imputato IT e della responsabile civile AN relativamente all'effettuazione del prelievo della sabbia da parte di altra ditta associata ed all'ampia delega rilasciata dall'imputato ad altro soggetto.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con riguardo alle statuizioni civili e con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimanendo assorbiti i residui motivi di ricorso.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Rigetta nel reato i ricorsi degli imputati e dei responsabili civili.
Così deciso in Roma il 14.7.2011
Il Presidente
Il Consigliere estensore
The ho p./ Il Presidente impedito ai sensi dell'art. 546 2° comma
IL CONSIGLIERE ANZIANO quato
Depositata in Cancelleria домаRoma, lì #50TT. 2011 A Funzionario Giudiziario, M RE R P RE SCHEOG A ZI O N
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