Sentenza 27 aprile 2001
Massime • 1
In caso di scarichi inquinanti, il reato di cui all'art. 21 della legge 19 maggio 1976 n. 319, ora sanzionato dall'art. 59 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 152,può concorrere con l'ulteriore reato di cui all'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, in quanto il bene giuridico protetto dalla legge n. 152 riguarda la risorsa naturale presa in considerazione nella sua composizione fisica, mentre le disposizioni della legge n. 431 apprestano tutela al paesaggio, ovvero all'insieme di valori estetici e naturali considerati come un insieme in una determinata area.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2001, n. 23779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23779 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 27/04/2001
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - N. 1591
3. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 32280/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN IO n. Mazzarino il 23/10/1944
PE BR n. Livorno il 06/12/1939
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 3/2/2000, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Postiglione,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione dei reati ex l. 319/76 e 734 c.p. e l'inammissibilità nel reato, Udito il difensore Avv.to Aldo Proietti.
Fatto e diritto
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 3/2/2000, confermativa di quella del Pretore di Civita Castellana del 13/7/1998, condannava NZ VA e NI FA, rispettivamente legale rappresentante e direttore della Società Ceramiche Poppea, alla pena ciascuno di mesi uno di arresto e 25 milioni di ammenda, in relazione ai reati contestati di violazione dell'art. 21, 3^ e 4^ comma l. 319/76, e sexies l. 431/85 e 734 Cod.Pen., accertati il 27/2/1996 e successivamente. Contro questa sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazioni di legge ed erronea motivazione. I ricorsi sono infondati, perché ripropongono le medesime questioni già esaminate dettagliatamente nella sentenza impugnata e correttamente risolte.
Occorre premettere che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, 3^ comma l. 319 per una pretesa differente ed ingiustificata disciplina sanzionatoria tra scarichi privati e pubblici è stata ritenuta irrilevante nel caso in esame e, comunque, manifestamente infondata in base alla legge 152/99. Occorre precisare sul punto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione già nel vigore della legge 319/76 ora abrogata, aveva in via interpretativa negato la sussistenza di un regime differenziato tra scarichi pubblici e privati per quanto attiene al dovere di osservanza degli Stessi limiti di accettabilità.
La natura, infatti, è ugualmente offesa quale che sia la natura pubblica o privata dello scarico, se è uguale la causa inquinante. Nel merito esiste adeguata motivazione sulla regolarità dei prelievi, avvenuti in presenza di personale dello stabilimento e sulla correttezza delle analisi, la cui data di espletamento fu tempestivamente notificata.
Il superamento dei limiti legali risulta dagli atti e non è contestata. Poiché tale superamento riguarda anche lo zinco, sostanza particolarmente pericolosa, sussiste il reato anche ex art.59, 5^ comma l. 152/99 sopravvenuta.
Sussiste la imputabilità del reato di inquinamento delle acque ex art. 21, 3^ comma l. 319/76 e reato ex legge 431/85, art. 1 sexies, in quanto il bene giuridico protetto nella prima legge riguarda la risorsa naturale nella sua composizione fisica, mentre nella seconda legge è il paesaggio, ossia un insieme di valori estetici e naturali considerati come un insieme in un'area determinata. È noto che l'inquinamento delle acque, ove si verifichi attraverso uno scarico in un'area sottoposta a protezione (nel caso in oggetto, un bosco quercino del Comune di Fabrica di Roma in località Quartaccio, Pian delle Colonnette), cagionando l'alterazione delle sue caratteristiche estetico-naturalistiche, può integrare la violazione della legge 341/85, ove non sia stato espressamente e specificamente autorizzato con un preventivo controllo di compatibilità, distinto dal controllo relativo al contenuto inquinante o meno dello scarico in quanto tale alle luce delle distinte norme di settore (l. 319/76 ed ora l. 152/99). La natura permanente del reato ex art. 1 sexies l. 431/85 secondo la costante giurisprudenza di questa Corte esclude che il reato sia estinto per prescrizione, mentre questa causa di estinzione può operare per la contravvenzione ex art. 21, 3^, 4^ comma l. 319/76 che si riferisce ad un superamento "puntuale" dei limiti di accettabilità al momento del prelievo e per la contravvenzione ex art. 734 C.P., punita, peraltro con sola ammenda.
È irrilevante che nella contestazione sia stato adoperato genericamente termine "successivamente", in aggiunta alla data di accertamento, poiché mancano per i due reati sopra indicati non permanenti fatti ripetitivi della condotta criminosa. Poiché la pena base è stata fissata proprio in relazione al reato ritenuto più grave (art. 1 sexies l. 431/85), occorre eliminare la pena di giorni cinque di arresto e 5 milioni di ammenda stabilita per gli altri due reati non estinti per prescrizione. Rimane per legge l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a spese degli imputati.
P.Q.M.
La Corte;
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai reati di cui all'art. 21, 3^ e 4^ comma l. 319/76 e 734 cod. pen., perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni 5 di arresto e Lire 5 milioni di ammenda. Rigetta il ricorso nel reato. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2001