Sentenza 31 gennaio 2005
Massime • 1
Integra il reato di danneggiamento la distruzione di un bene ovvero il deterioramento che abbia cagionato un danno strutturale o funzionale della cosa (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'elemento materiale del reato nel caso di sradicamento dal terreno, in cui erano stati infissi, di una serie di paletti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2005, n. 4229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4229 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 31/01/2005
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - N. 106
Dott. MASSERA Maurizio - rel. est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 26873/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AI GI, nato a [...] il [...];
AI IE, nato a [...] il [...];
AI LO, nato a [...] il [...],
LL MA, nata a [...] l'[...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 6.2.2003;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Massera;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Mario Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 6.2.3003 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza in data 7.11.2001 del giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale GI AI, IE AI, LO AI e MA LL erano stati dichiarati colpevoli dei delitti di danneggiamento e minacce in danno di LI LL e, per l'effetto, erano stati condannati alla pena condizionalmente sospesa di L. 400.000 di multa ciascuno, nonché al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
Riteneva la Corte territoriale che le dichiarazioni della persona offesa, indirettamente confermate da un documento attinente ad una controversia civile insorta tra le parti, fossero sufficienti a dimostrare la responsabilità degli imputati, i quali avevano violentemente preteso di esercitare il passaggio sulla proprietà di costei.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso per Cassazione gli imputati chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione della legge penale in materia di errore di fatto, in quanto gli imputati hanno ritenuto di poter legittimamente rimuovere i paletti arbitrariamente posti dalla persona offesa per impedirne il passaggio;
2) insufficienza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni non riscontrate rese dalla persona offesa;
3) errata configurazione del delitto di danneggiamento;
4) mancata assunzione di un mezzo di prova richiesto dagli imputati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti all'origine delle imputazioni sono sostanzialmente pacifici, in quanto gli stessi ricorrenti ammettono (vedi ricorso) di avere rimosso i paletti che assumono essere stati illegittimamente posti dalla persona offesa per impedire il transito su una stradina. Con il primo motivo essi sostengono di avere agito nella convinzione di poter legittimamente rimuovere i paletti abusivamente e provocatoriamente posizionati dalla controparte all'unico scopo di ostruire a GI AI il passo carrabile sino a quel momento concretamente esercitato;
aggiungono che con tale azione essi intendevano porre fine alla violazione delle loro legittime posizioni giuridiche e non aggredire il patrimonio della LL. Dalla stessa prospettazione dei ricorrenti si evince chiaramente che costoro rappresentano, semmai, un errore di diritto (la convinzione di agire legittimamente) e non di fatto, poiché quest'ultimo sussiste solo quando vi è stata una erronea percezione della realtà e non quando, come si evince dalle loro argomentazioni, la realtà è stata percepita nel suo concreto essere. È opportuno aggiungere che il dolo necessario per integrare il delitto di danneggiamento non richiede la volontà di aggredire il patrimonio altrui, ma solo la consapevolezza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile in tutto o in parte la cosa altrui.
Infine, va precisato che l'eventuale illegittimità dell'apposizione dei paletti da parte della persona offesa non giustifica il danneggiamento dei medesimi e tanto meno la minaccia espressa nei suoi confronti.
Il secondo motivo attiene alla valutazione dei giudici di merito in ordine alla credibilità della deposizione della persona offesa, che si assume portatrice di evidenti interessi in posizione di antagonismo con quelli degli imputati.
La valutazione della credibilità della testimonianza della persona è affidata all'apprezzamento del giudice di merito, il quale deve darne logico riscontro motivazionale.
Nella specie le ragioni della ritenuta attendibilità di costei emergono dal percorso logico e coerente delle argomentazioni addotte dal Tribunale prima e dalla Corte di Appello dopo, le cui motivazioni concordi si integrano formando un unico complesso corpo argomentativo (vedi Cass. n. 8868 del 2000). Del resto proprio la contestata esibizione di un ordinanza del Tribunale Civile ha costituito un elemento indiretto di riscontro e infine, come si è detto, gli stessi imputati sostanzialmente non contestano tanto i fatti, quanto piuttosto le conseguenze giuridiche che ne sono scaturite.
Il terzo motivo attiene alla configurabilità del delitto di danneggiamento. I ricorrenti assumono di non avere ne' distrutto, ne' disperso, ne' reso inservibili i paletti, da essi semplicemente rimossi.
Il reato in esame si configura non solo allorché il danneggiamento è "materiale", ma anche quando è "funzionale" (confronta Cass. n. 5134 del 2000), nel senso che esso sussiste anche in presenza di una modificazione funzionale della cosa (Cass. n. 2554 del 1983). Ciò è senz'altro avvenuto nel caso di specie. Peraltro la loro modificazione funzionale è avvenuta perché i paletti sono stati sradicati dal terreno in cui erano stati infissi.
Con l'ultimo motivo i ricorrenti stigmatizzano la Corte d'Appello per l'omessa acquisizione di un rilievo aerofotogrammetrico comprendente la stradina oggetto dei litigi all'origine delle imputazioni. La censura è doppiamente infondata. Sul piano generale, la giurisprudenza ha sempre sottolineato il carattere eccezionale e discrezionale della rinnovazione in appello della istruttoria dibattimentale (confronta, per tutte, Cass. Sez. Un. n. 2780 del 1996), essendo prevista solo se ritenuta assolutamente necessaria. Sul piano particolare, la dimostrazione della natura interpoderale della stradina e la prova dell'eventuale abuso perpetrato dalla persona offesa con l'apposizione dei paletti, finalità esplicitamente perseguita dai ricorrenti, non spiegherebbe alcun effetto sulla loro responsabilità per i reati di danneggiamento e minaccia.
Pertanto il ricorso è infondato e merita di essere rigettato. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'onere solidale delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2005