Sentenza 29 aprile 2009
Massime • 1
La consulenza disposta dal pubblico ministero su un campione di sostanza stupefacente (nella specie: hashish), selezionato nell'ambito degli accertamenti urgenti compiuti dalla polizia giudiziaria, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, atteso che tale campione conserva nel tempo le intrinseche caratteristiche e può, pertanto, ove necessario, essere sottoposto a nuovo esame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2009, n. 28195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28195 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 29/04/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1185
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - N. 028256/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA AL N. IL 02/07/1978;
2) MA RA N. IL 18/07/1979;
avverso SENTENZA del 24/10/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARESCA MARIAFRANCESCA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Udito il difensore Avv. PREZIOSI Massimo del Foro di Avellino di fiducia per AZ ES che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Avellino, in data 4.12.2003, che aveva condannato AZ ES e NT RD per il reato di concorso in illecita detenzione di 1000 gr. di hashish suddivisi in quattro pani, in Mercogliano il 28.5.2003, riduceva la pena inflitta a ciascun imputato a anni uno mesi quattro di reclusione e 6.000,00 Euro di multa e revocava la confisca della somma di denaro sequestrata al AZ, ordinandone la restituzione al medesimo. Corretta, ad avviso della Corte di merito, era l'affermazione della responsabilità degli imputati, non potendo riconoscersi la detenzione per uso personale, in considerazione del quantitativo di stupefacente sequestrato (idoneo al confezionamento di oltre 1.000 dosi), delle modeste condizioni economiche degli imputati, tale da far apparire inverosimile che ciascuno di loro impegnasse la somma di 650,00 Euro farsi una provvista, della mancata prova in ordine all'asserito stato di tossicodipendenza (nessun riscontro era stato fornito dal NT alle proprie dichiarazioni, mentre l'affermazione del AZ, in relazione al tempo in cui aveva iniziato a fare uso di spinelli, era smentita da quelle del cognato MA) e dell'inverosimile giustificazione fornita dagli imputati in ordine alla necessità di effettuare una provvista di hashish per evitare di recarsi ogni volta a Napoli per l'acquisto, essendo inverosimile che la sostanza non fosse reperibile in luoghi più vicini. Riteneva, inoltre, la Corte che le modalità dei fatti erano indicative di un'attività consapevolmente illecita e della riferibilità del possesso di tutta la sostanza ad entrambi gli imputati, in quanto al momento dell'intervento dei Carabinieri, il NT, che era in piedi vicino all'autovettura condotta dal AZ, alla vista dei militari, lanciava all'interno dell'auto due pani di hashish, mentre altri due erano rinvenuti su di lui, nascosti nella cinta dei pantaloni.
2. Entrambi i difensori degli imputati hanno interposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza. Nell'interesse del AZ, si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), in relazione alla ritenuta destinazione allo spaccio dello stupefacente.
A tal proposito si evidenzia che l'imputato disponeva legittimamente di Euro 4.750,00, consegnategli dalla moglie, che aveva incassato il risarcimento dei danni per sinistro stradale, oltre ad Euro 800,00, prelevati dal conto corrente del padre (tanto che allo stesso la Corte territoriale aveva restituito il denaro che gli era stato sequestrato), che lo stesso era assuntore abituale di hashish, come riconosciuto dalla sentenza di 1^ grado, mentre la discordanza della testimonianza del cognato, rispetto alle dichiarazioni dell'imputato, sul tempo in cui era iniziata l'assunzione di hashish era irrilevante, essendo intuibile la riluttanza del consumatore ad esibire pienamente il suo stato di tossicodipendenza e, comunque, detto stato era stato confermato anche dalle testimonianze della moglie e del fratello, e, in ogni caso, era onere dell'accusa provare la destinazione allo spaccio dello stupefacente. La difesa, altresì, sottolinea che era insindacabile la scelta da parte dell'imputato del luogo di acquisto dello stupefacente sia perché, essendo notorio che a Secondigliano la principale attività è lo spaccio di droga, era ragionevole che l'imputato si fosse recato dal proprio pusher di fiducia per avere un prezzo più conveniente rispetto a quello che avrebbe potuto avere ad Avellino sia perché l'acquisto della droga al di fuori del suo paese gli consentiva di celare meglio il suo stato di tossicodipendenza. Si deduce, inoltre, che la condotta degli imputati era sintomatica di un'attività consapevolmente lecita, in quanto la divisione dello stupefacente era avvenuta in pieno centro cittadino, in una via trafficata del comune di Mercogliano, alle ore 13,20, ed il AZ non aveva nascosto la droga che il NT aveva lanciato nell'autovettura, essendo la stessa stata rinvenuta sul sedile posteriore. Si rileva, ancora, che lo stupefacente non poteva essere attribuito ad entrambi nel suo complesso, avendo il NT ceduto a AZ la metà del quantitativo, mentre la restante parte del quantitativo era dallo stesso già detenuto nella cinta dei pantaloni. Si sottolinea, poi, che la suddivisione in parti uguali della droga trova conferma nelle dichiarazioni concordi dei due imputati, dichiarazioni, che, se non fossero state rese in tal senso dal AZ, non avrebbero consentito di attribuire allo stesso la contestata responsabilità. Infine, si evidenzia che il prezzo pagato per l'acquisto, ritenuto congruo dalla Corte di merito, è sovrapponile al prezzo di vendita, così che non vi era alcun margine di guadagno e che, oltre al quantitativo di stupefacente, non vi sono altri indici sintomatici di una destinazione allo spaccio dello stesso, così che, accertato l'uso esclusivamente personale, non sussiste alcun limite quantitativo oltre il quale la detenzione dovrebbe ritenersi illecita.
Con i motivi di ricorso, nell'interesse del NT, si deduce:
1) la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art.453 c.p.p. e segg., dell'art. 178 c.p.p. e dell'art. 111 Cost., per essere stato omesso l'interrogatorio dell'imputato prima dell'emissione della richiesta del giudizio immediato, non essendo equipollente, come ritenuto dal Gip, l'interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto, stante la diversa finalità dei due interrogatori nonché per aver espletato attività di indagine (attività peritale), che evidenzia la complessità del processo e, quindi, l'assenza dell'evidenza della prova;
2) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 360 c.p.p., essendo stata svolta la perizia sulla sostanza, senza che fossero effettuati gli avvisi alla difesa, non trattandosi di attività ripetibile, stante la deteriorabilità della sostanza;
3) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, non avendo i giudici valutato attentamente gli elementi di prova acquisiti in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, ma essendo questa stata dichiarata sulla base di indizi generici, privi dei connotati della precisione, gravità e concordanza e senza valutare le evenienze processuali favorevoli alla difesa e procedere all'ammissione di nuove prove, in particolare, di una perizia sulla sostanza sequestrata;
4) la nullità della sentenza per difetto di motivazione ed illogicità della stessa in ordine al ritenuto concorso del NT nel delitto di detenzione ai fini di spaccio e contraddittorietà della stessa tra aspetto soggettivo e dato oggettivo;
5) illegittima ed immotivata applicazione della pena base nella misura di anni tre.
3. Entrambi i ricorsi sono infondati.
Preliminare all'esame del merito è quello relativo alle questioni procedurali solevate dalla difesa dell'imputato NT.
3.1 Con riferimento alla prima eccezione di nullità della sentenza di primo grado per essere stato omesso l'interrogatorio dell'imputato prima dell'emissione della richiesta del giudizio immediato, si rammenta il fermo indirizzo di questa Corte per il quale, in tema di giudizio immediato, quando il giudice per le indagini preliminari abbia proceduto all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato secondo le prescrizioni di cui agli artt. 60 e 61 c.p.p., tale atto è idoneo - in ragione del fatto che coinvolge aspetti della prova sul reato in contestazione - a supplire all'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 453 c.p.p., di esso costituendo idoneo equipollente (cfr Sez. 1, n. 41443 del 14/10/2005, Tegas ed altro, Rv. 232545; Sez. 3, n. 46847 del 07/12/2005, Thiam e altro, Rv. 233258; Sez. 3, 02/12/1999, Fusco;
Sez. 4, 16/10/1997, Hristowski;
Sez. 6, 30/09/1993, Palma e 04/12/1992, Rossi;
Sez. 5, 04/05/1992, Giannoccaro).
Il ricorrente non deduce che il giudizio immediato nei suoi confronti sia stato richiesto per reati o per fatti in tutto o in parte diversi da quelli contestatigli con l'interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto; solo in tale ipotesi un ulteriore interrogatorio sarebbe stato necessario.
Ed è del pari da rammentare che si è pur precisato che l'evidenza della prova in tema di giudizio immediato non va certo intesa nel senso della definibilità del processo allo stato degli atti - sì da impedire l'acquisizione di ulteriori prove - posto che l'unico presupposto di ammissibilità del giudizio immediato è l'inutilità dell'udienza preliminare per la prevedibile mancanza di elementi che possano condurre a pronunzia di non luogo a procedere (cfr. Cass. sentenze nn. 15833/2001- 1245/1998).
3.2 Anche l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), essendo stata svolta la perizia sulla sostanza, senza che fossero effettuati gli avvisi alla difesa, deve essere respinta.
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la consulenza disposta dal pubblico ministero su un campione di sostanza stupefacente, selezionato nell'ambito degli accertamenti urgenti compiuti dalla polizia giudiziaria, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, atteso che tale campione conserva nel tempo le intrinseche caratteristiche e può pertanto, ove necessario, essere sottoposto a nuovo esame. (Sez. 4, Sentenza n. 5808 del 01/12/2000, Sibio S. e altro, Rv. 219445).
Correttamente dunque si è proceduto ex art. 359 c.p.p., disposizione che non richiede l'avviso alla difesa, i cui diritti non risultano in alcun modo violati atteso che il campione selezionato era a disposizione delle parti per ogni ulteriore accertamento, attraverso il quale - e con la nomina di propri consulenti - gli indagati avrebbero potuto esercitare il loro diritto a partecipare alla formazione della prova.
3.3 Per quanto riguarda la nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 c.p.p., si deve innanzi tutto rilevare che la violazione dei canoni di valutazione della prova fissati dall'art.192 c.p.p. non è riconducibile alla tipologia della violazione di legge, "ex art. 606 c.p.p., lett. b". È evidente che non si tratta di inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ne' di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale. E neppure, peraltro, si verte - giova aggiungere - nella ulteriore ipotesi di violazione di legge, contemplata dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). L'art. 192 c.p.p. non contiene, infatti, alcuna norma processuale stabilita a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, siccome, invece, prevede il cit. art. 606 c.p.p., lett. c). Nello scrutinio di legittimità l'inosservanza dei criteri dell'art.192 c.p.p. assume piuttosto rilievo esclusivamente sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione.
H vizio in questione è, infatti, integrato non solo dalla violazione degli altri principi della logica formale (oltre che di quello di non contraddizione, oggetto di distinta ed espressa previsione normativa) ovvero dalla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione - per carenza di connessione tra le premesse della abduzione ovvero per difetto di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione - ma anche, per l'appunto, dalla formale inosservanza dei canoni normativi di valutazione della prova prescritti dall'art. 192 c.p.p. (cfr.: Cass., Sez. 6^, 8 gennaio 2004, n. 7336, Meta, massima n. 229159; Cass., Sez. 6^, 14 ottobre 1997, n. 9104, Arena, massima n. 211578; Sez. 1^, 3 aprile 1997, n. 5036, Pesce, massima n. 207789;
Sez. 1^, 16 dicembre 1994, n. 1381, Felice, massima n. 201488). Pertanto, la denunzia della violazione dell'art. 192 c.p.p. resta assorbita nella concorrente censura formulata dal ricorrente ai termini dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).
3.4 Ritenute infondate le censure processuali, occorre ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciatole, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794;
Cass. S.U., 30 aprile 1997, Dessimone;
cfr. altresì Cass. S.U. 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074). Entrambi i ricorrenti si dolgono del difetto di motivazione. Il AZ con riferimento alla destinazione allo spaccio dello stupefacente e il NT con riguardo al concorso in detto reato.
Nel caso in esame, la Corte di Appello ha ampiamente ed adeguatamente motivato - con argomentazioni che si sottraggono a qualsiasi censura di illogicità - sulle ragioni per le quali ha ritenuto di affermare la responsabilità di entrambi gli imputati. La Corte territoriale ha, in particolare, dimostrato l'illegalità della detenzione, confutando le affermazioni difensive e richiamandosi in particolare, in adesione ad indirizzi interpretativi costanti:
- alla circostanza che il NT, alla vista dei Carabinieri, avesse cercato di disfarsi dei due pani di hashish, gettandoli all'interno dell'auto del AZ, mentre ne conservava altri due all'interno dei pantaloni;
- al fatto che non appariva ragionevole che gli imputati, di modeste condizioni economiche (il AZ, disoccupato, e il NT, fruente di un reddito mensile di 800,00 Euro), impegnassero la somma da loro stessi dichiarata di Euro 650,00 ciascuno per acquistare quel quantitativo di hashish;
- al notevole quantitativo di sostanza detenuta 1.000 gr. suddivisa in quattro pani, idonea al confezionamento di 1000,00 dosi. Tale approccio alla questione è corretto. In relazione alle situazioni nelle quali l'uso della sostanza stupefacente non è ancora avvenuto è richiesto al giudice di determinare quale fosse la finalità della detenzione. Si tratta di un'indagine su quale sarebbe stato l'uso futuro dello stupefacente, sui progetto presente nella mente dell'agente. Essendo quindi in questione un atteggiamento inferiore, la sua ricostruzione non può che avvenire in chiave indiziaria e quindi valutando tutte le contingenze del caso concreto. Peraltro, come già ritenuto dalla giurisprudenza delle Sezioni unite (S.U. Primavera), anche in considerazione della natura e della gravita dell'illecito, nonché dei molteplici pericoli per la collettività che esso sottende, l'indagine di cui si discute non può mancare di attribuire forte rilievo al dato ponderale ed al numero di dosi ricavatoli (Sez. 4, Sentenza n. 39268 del 25/09/2008, Manca, Rv. 241986). Di fronte a quantitativi di rilievo, la destinazione ad uso personale può essere conseguentemente ritenuta solo quando si sia in presenza di emergenze probatorie che spieghino in modo concludente le ragioni per cui l'agente si sia indotto a detenere, per uso personale, stupefacente che eccede i bisogni di un breve arco temporale. Nel caso di specie il giudice di merito si è fatto carico del problema, ha esaminato le deduzioni difensive ed è pervenuto a ritenere che la detenzione per uso personale di oltre 1000 dosi non trovasse plausibile giustificazione. Si tratta di valutazione di merito conforme ai principi e fondata su significative emergenze probatorie che non può essere sindacata nella presente sede di legittimità.
4. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2009