Sentenza 7 novembre 2017
Massime • 1
In tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante; ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada.
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In tema di omicidio stradale, il conducente che esegue una manovra di retromarcia in area urbana con mezzo privo di adeguata visibilità posteriore e in prossimità di esercizi frequentati da pedoni, ha l'obbligo di verificare che la traiettoria sia libera, anche prevedendo condotte imprudenti di terzi, in forza dei generali obblighi di prudenza, attenzione e gestione del rischio codificati dal Codice della strada. L'impatto con un pedone non visibile, in simili condizioni, integra colpa specifica, non potendo invocarsi né l'imprevedibilità né il caso fortuito. Integra il reato di fuga dopo sinistro (art. 189, co. 6, C.d.S.) la condotta di colui che, pur fermandosi brevemente, si allontani …
Leggi di più… - 2. Omicidio colposo: escludere la responsabilità del conducenteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 maggio 2023
1. La questione La Corte di Appello di Bologna aveva confermato una decisione del Tribunale di Bologna che, a sua volta, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del reato di omicidio colposo ai danni di anziana pedone che attraversava la sede stradale transitando dietro il veicolo della imputata impegnata in manovra di retromarcia, provocandone la caduta in terra da cui derivavano lesioni personali cui conseguiva la morte. In particolare, all'imputata veniva contestata la colpa generica e la violazione dell'art. 191 comma 3 C.d.S. per avere agito con imprudenza e negligenza, omettendo di sincerarsi della presenza di pedoni che interferissero con la manovra di retromarcia e di non avere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2017, n. 8591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8591 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2017 |
Testo completo
0 85 9 1-1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 07/11/2017 FAUSTO IZZO Sent. n. sez. Presidente 1910/2017 GABRIELLA CAPPELLO REGISTRO GENERALE ANTONIO LEONARDO TANGA N.24084/2017 -Rel. Consigliere - LOREDANA MICCICHE' MARIAROSARIA BRUNO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA SS nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/07/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE' Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore avvocato MOSCA GIUSEPPE del foro di NOLA in difesa di CA SS si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. S a RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 luglio 2015 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di MO NE ad anni uno e mesi otto di reclusione per il delitto di omicidio colposo in danno di MA OL. All'imputato era stato addebitato che, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, alla guida dell'autocarro IVECO Daily, avente massa di sei tonnellate in Vico Equense, immettendosi in via Santa Maria del Toro in violazione del divieto di transito dei veicoli di massa di 3,5 tonnellate, procedendo in retromarcia senza la dovuta cautela atta ad evitare pericolo ad altri utenti della strada, nonostante non avesse il controllo completo dello spazio retrostante, investiva il pedone MA OL, che percorreva la predetta via, procurandole lesioni gravissime da cui derivava la morte.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del difensore di fiducia. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 146 codice della strada. La Corte aveva trascurato che l'autocarro condotto dal NE stava effettuando un servizio di pubblica utilità, ossia la raccolta dei rifiuti, come dimostrato dalla delibera della Giunta Municipale del Comune di Vico Equense. La Corte territoriale non aveva risposto allo specifico motivo di gravame, di talchè la sentenza era viziata dalla mancanza assoluta di motivazione, in violazione dell'art. 125 cod proc pen. La Corte era poi incorsa nel vizio di travisamento della prova affermando che il camion non era dotato di specchietti retrovisori, affermazione smentita dalla documentazione fotografica acquisita al processo nonché dalle affermazioni del principale teste di accusa LA, che aveva affermato come il collega, al momento della manovra, guardasse la strada dagli specchietti retrovisori laterali esterni. Pertanto, non poteva considerarsi integrato il profilo di colpa specifica contestato, ossia la violazione dell'art. 154 cds.Inoltre, la Corte territoriale non aveva risposto ai motivi di appello relativi alla valutazione delle risultanze della perizia disposta in giudizio, che deponevano per una corretta condotta di guida dell'imputato (percorrenza della via a retromarcia a passo d'uomo), laddove dunque era stato il comportamento imprudente del pedone, che non aveva segnalato la sua presenza e non si era spostato dalla traiettoria, a causare il sinistro. L'evento non poteva dunque causalmente ascriversi alla condotta dell'imputato. Infine, lamenta l'imputato violazione di legge relativa alla mancata notifica della impugnazione del PM, di cui l'imputato non aveva avuto conoscenza;
nonché l'omessa motivazione relativamente alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, quantificata in un anno e sei mesi. 2 ساییک CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto alla eccezione processuale, da esaminarsi preliminarmente per motivi di priorità logica, va richiamato il costante orientamento di legittimità, secondo cui l'omessa notifica alle parti dell'impugnazione del pubblico ministero non produce l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 cod proc pen, né la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 cod proc pen. L'unico effetto della omissione è soltanto quello di non fare decorrere l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez.1, n.48900 del 24/10/2003, Rv 227008; Sez.3, n.14443 dell'11/11/1999, Rv 215111; Sez.6, n.4088 del 3/3/1998, Rv 210220).
3. Venendo alle censure riguardanti l'affermazione di responsabilità, che possono trattarsi congiuntamente, va osservato che l'eventuale svolgimento di un pubblico servizio ( nella specie, la raccolta dei rifiuti) non riveste rilevo determinante in ordine alla affermazione della colpa, che riguarda essenzialmente la correttezza della esecuzione della manovra di retromarcia, avuto riguardo alla conformazione dello stato dei luoghi nel caso concreto. La necessità di espletare il servizio pubblico è aspetto che può attenere, al più, il profilo valutativo del grado della colpa, influente sulla dosimetria della pena, aspetto che il ricorrente non ha censurato. Tanto chiarito, devono richiamarsi i principi più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità in tema di investimento dei pedoni e, in particolare, alla esecuzione della manovra in retromarcia. Quanto al primo aspetto, questa Corte ha ripetutamente affermato che il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l' investimento di un pedone solo quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile. (Sez. 4, n. 20027 del 16/04/2008 Rv. 240221; Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Rv. 255995; Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013 Rv. 255288). Con particolare riferimento all'investimento di un pedone durante una manovra in retromarcia, si è rimarcato il fondamentale obbligo del conducente di controllare il tratto di strada da percorrere (Sez. 4, n. 10813 del 20/05/1987, Rv. 176844), e di eseguire detta manovra con lentezza, in modo da avere i completo controllo dello spazio retrostante.Pertanto, il conducente, qualora si renda conto di avere dietro alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per 儿 consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (Sez. 4, n. 8600 del 02/04/1993, Rv. 195170, Sez. 4, n. 35824 del 27/06/2013 Rv. 256959). E a nulla rileva, se a ciò non adempie, che nessuno abbia notato sulla traiettoria del veicolo stesso la presenza di un soggetto, poi rimasto vittima, o non abbia notato alcunché che lo potesse indurre a ritenere probabile quella presenza (Sez. 4, n. 10813 del 20/05/1987, Rv. 176844).
4. Ciò posto, i giudici di merito hanno correttamente applicato detti principi in ragione dei fatti accertati nel processo. A tal proposito è invero emerso che, nell'effettuare lo spostamento in una strada alquanto stretta, in salita e in curva, l'imputato non si era avvalso della collaborazione dell'altro autista, rimasto a bordo del mezzo, eseguendo la manovra senza alcuna visibilità dello spazio retrostante, come risulta dalla perizia espletata. E tanto è sufficiente ad affermare la violazione delle regole di prudenza imposte dall'art. 154 cds, come contestatogli, non essendo decisivo l'elemento dell'utilizzazione degli specchietti retrovisori, date le oggettive condizioni dei luoghi. Per di più, la sentenza di primo grado ( si verte in ipotesi di doppia conforme) chiarisce che, ai fini della esecuzione della manovra e date le dimensioni della strada, gli specchietti retrovisori del mezzo erano stati reclinati. Pertanto, la Corte territoriale fa riferimento in tal senso alla assenza" degli specchietti, con ciò intendendo non già che "1 il mezzo ne fosse privo, ma che non erano stati utilizzati nella esecuzione della manovra. Infine, come esposto alla luce dei principi richiamati, la presenza della vittima sulla strada non può in alcun modo essere considerata elemento eccezionale o atipico, trattandosi di centro abitato e di orario mattutino.
5. Parimenti infondato è il motivo riguardante la durata della sanzione accessoria. E' invero consolidato il principio per cui il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto se la misura si allontani dal minimo edittale, e non già quando la misura della pena inflitta sia pari al minimo, si discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita (Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Rv. 252738; Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Rv. 259211). Nel caso di specie, la durata della sospensione è stata disposta in misura assai inferiore alla media edittale sì che non era necessaria una particolare motivazione.
6. Si impone dunque il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4 lain
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 7 novembre 2017 IlPresidente Il Consigliere estensore Loredana Miccichè Fausto Depositata in Cancelleria Oggi. 22 FEB. 2018 Funzionario udiziaries