Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2017, n. 8591
CASS
Sentenza 7 novembre 2017

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In tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante; ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2017, n. 8591
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8591
Data del deposito : 7 novembre 2017

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