Sentenza 12 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'indennizzo, quel comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, in quanto valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva ritenuto gravemente colposa la condotta di un soggetto, il quale aveva richiesto l'immatricolazione di un'autovettura senza averne verificato la concreta esistenza e senza alcun controllo circa la genuinità della documentazione prodotta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2004, n. 16506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16506 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 12/02/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00198
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 033366/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AV LI N. IL 22/01/1938;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 06/12/2001 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G., rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 28.5.1999, la Corte di Appello di Bologna ha accolto la istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Di SA PP - detenuto per i reati di ricettazione e uso di atto falso dai quali era stato definitivamente prosciolto - e gli ha liquidato la somma di lire dieci milioni.
La ordinanza è stata annullata, in data 5.2.2001 dalla Cassazione la quale ha rilevato come il Giudice della riparazione non possa rivalutare i fatti di causa per cogliere elementi di responsabilità ormai definitivamente esclusa, ma possa apprezzarli al fine di configurare la colpa grave o il dolo del richiedente quali cause o concause della patita carcerazione. In particolare la Corte ha rilevato come i Giudici di merito non avessero sufficientemente apprezzato una serie di fatti, atteggiamenti, pratiche poco chiare o sospette del Di SA e la loro possibile sinergia sulla adozione della misura cautelare.
Decidendo in sede di rinvio, la Corte di Appello, con la ordinanza in epigrafe precisata, ha respinto la istanza nel presupposto che fossero evidenziabili comportamenti dello incolpato che hanno concorso a determinare la adozione della custodia carceraria. Per l'annullamento dell'ordinanza, il Di SA ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge;
in sunto sostiene che la Corte territoriale non si è attenuta al dictum della sentenza 5.2.2001 in quanto ha negato il diritto alla riparazione valutando come dolosi comportamenti che i Giudici di merito non avevano ritenuti tali.
Il Collegio rileva che le censure non sono meritevoli di accoglimento per cui il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge. Deve precisarsi che al Di SA è stata applicata la misura della custodia perché indagato per ricettazione di un falso certificato di conformità di una auto e per avere fatto uso dello stesso al fine di immatricolare una macchina di cui non è stata provata l'esistenza. La sentenza di assoluzione, per difetto dell'elemento psicologico, da atto - e la circostanza non è mai stata negata dall'interessato - che il Di SA si fosse personalmente attivato ed interessato per la immatricolazione della fantomatica auto.
In tale contesto, il provvedimento in esame (pur contenendo qualche passaggio non felice sulla conoscenza, da parte dell'imputato, della falsità della documentazione negata dai Giudici di merito) da atto della condotta colposa del ricorrente, che non ha avuto cura di controllare la esistenza e la genuinità della documentazione della macchina di cui chiedeva la immatricolazione.
In base a tale emergenza, è legittimo e ragionevole concludere che il Di SA, pur dichiarato non colpevole nel giudizio penale, abbia tenuto una condotta incauta - dalla quale sono derivati gli estremi dei gravi indizi di colpevolezza e non dei meri sospetti- che ha giustificato l'intervento della autorità giudiziaria ed ha legittimato il provvedimento restrittivo della libertà. Il comportamento che ha avuto una incidenza causale sull'evento carcerazione non deve essere successivo alla formulazione dell'accusa; per cui correttamente la Corte ha ritenuto l'esistenza di una condizione ostativa allo indennizzo nell'attività dell'interessato anteriore alla applicazione della misura. In base a tali considerazioni, il Collegio ritiene che le conclusioni dei Giudici di merito siano logiche e condivisibili.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2004