Sentenza 15 luglio 2009
Massime • 1
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato determinata dalla prescrizione se, indipendentemente dalla correttezza di tale decisione, la prescrizione sia comunque da ritenersi maturata in riferimento al successivo sviluppo avuto dal processo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2009, n. 43983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43983 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 15/07/2009
Dott. PIZZUTI PE - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 1528
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 13851/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BARI;
nei confronti di:
D'GE IU N. IL 01/01/1947;
avverso la SENTENZA del 23/02/2009 TRIBUNALE di TRANI - SEZ. DIST. di RUVO DI PUGLIA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 23 febbraio 2009 il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di PE D'IN in ordine al delitto di lesione volontaria in danno di Salvatore La Mura, per essere il reato estinto per prescrizione.
Ha proposto ricorso per cassazione per saltum il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari, affidandolo a un solo motivo. Con esso denuncia violazione di norme regolanti l'istituto della prescrizione, osservando: che l'imputazione si riferisce a un fatto del 24 agosto 2002; che in data 9 settembre 2003 è intervenuto un atto interruttivo, costituito dalla citazione diretta;
che nel corso del processo vi sono state sospensioni della prescrizione a seguito di tre rinvii dell'udienza: l'uno per mesi 6 e giorni 28, a istanza concorde delle parti per verificare ipotesi transattive;
il secondo per 13 giorni, a fronte di impedimento del difensore;
il terzo di mesi 4 e giorni 6. Sicché alla data della sentenza impugnata il termine ordinario non si era ancora compiuto.
Il ricorso è inammissibile, per sopravvenuta carenza d'interesse. È principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello per cui, anche per l'ammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero, è necessario che la parte impugnante sia titolare di un interesse concreto ed effettivo alla eliminazione del provvedimento pregiudizievole, al fine di conseguire una decisione più favorevole (v. per tutte Cass. 28 maggio 2004 a 25715): il che non si verifica allorquando nell'eventuale giudizio di rinvio sarebbe comunque raggiunto un risultato non diverso da quello statuito con la sentenza impugnata.
Nel caso di cui ci si occupa, indipendentemente dalla situazione in atto all'epoca della decisione del Tribunale, non si può omettere di considerare che dalla data dell'ultimo atto interruttivo, collocata al 9 settembre 2003, si è prima d'oggi compiuto l'ordinario termine quinquennale di prescrizione. Ed invero, alla naturale scadenza del 9 settembre 2008 devono aggiungersi 210 giorni di sospensione per il rinvio dell'udienza dal 2 dicembre 2004 al 30 giugno 2005 a seguito di istanza concorde delle parti, ed altri 13 giorni per il rinvio dal 21 aprile 2006 al 4 maggio 2006 dovuto a impedimento del difensore;
non è, invece, computabile il rinvio dal 22 febbraio 2007 al 28 giugno 2007, disposto per impedimento della parte civile, in quanto il sistema normativo anteriore all'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251 - applicabile ultrattivamente in quanto più
favorevole all'imputato: art. 2 c.p., comma 4 - non consentiva la sospensione della prescrizione per motivi inerenti ad impedimento della parte civile. Su quest'ultimo punto occorre altresì aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dal P.G. ricorrente, l'istanza di rinvio dell'udienza avanzata dal difensore della parte civile non ha incontrato l'adesione del difensore dell'imputato, il quale invece si è limitato a negare il consenso all'inversione dell'ordine di assunzione delle prove;
non può dunque applicarsi alla fattispecie il principio enunciato da questa stessa sezione con la sentenza n. 13296 del 7 dicembre 2007, mancando il necessario presupposto ivi valorizzato.
Conseguentemente, pur prolungandosi il termine per la durata di complessivi 223 giorni, l'estinzione del reato risulta essersi verificata il giorno 20 aprile 2009.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso del P.G. per sopravvenuta carenza d'interesse.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2009