Sentenza 24 ottobre 2002
Commentario • 1
- 1. Responsabilità della p.a. per danni cagionati da cose in custodiaAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 19 marzo 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 14993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14993 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTS SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Sole REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia studio per diritti € 155 dal Sig. 24 011. 2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 02 LA CORTE SUPREMA DI ASSAZI Oggetto EZI E4 Responsabilità civile. ZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli I .mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 3573/01 Dott. Angelo GIULIANO VITTORIA Consigliere Dott. Paolo Cron. 35110 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Rep. 3895 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 07/06/02 Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLER sul ricorso proposto da: LL PA, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA MONTE CITORIO 115, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO MOLE', che lo difende unitamente all'avvocato BRUNO CAPPONI, giusta delega in atti;
ricorrente CAN
contro
SARA AUTOSTRADE ROMANE ABRUZZESI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IPPONIO 14, presso lo studio dell'avvocato EDUARDO CIERI, che 10 difende, giusta 2002 delega in atti;
1316 controricorrente -- avverso la sentenza n. 1258/00 della Corte d'Appello di ROMA, sezione IV civile emessa il 14/3/2000, depositata il 12/04/00; RG.52/1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato MOLE' MARCELLO;
udito l'Avvocato CIERI EDUARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giorno 20 aprile 1991, alle ore 12,30 circa, Paolo LI, mentre percorreva l'autostrada Roma- L'Aquila a bordo di un'auto di sua proprietà, all'usci- ta della galleria "Colle Marino" ne perdette il con- trollo, andando ad urtare prima contro il guard rail, poi contro un autocarro fermo a causa di un precedente sinistro. Dalla collisione l'auto del LI riportò danni, indicati in oltre 16 milioni.
2. Paolo LI, richiamate queste circostanze, con atto di citazione dell'11 giugno 1992 ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Roma la Società Au- tostrade Romane ed Abruzzesi (S.A.R.A.), concessionaria dell'autostrada Roma - L'Aquila, chiedendone la condan- 2 na al risarcimento dei danni denunciati, dichiarando che la responsabilità del sinistro doveva essere adde- bitata alla Società convenuta, la quale non aveva se- gnalato le condizioni della strada, coperta da un manto di ghiaccio, e non aveva adottato gli accorgimenti tec- nici idonei ad eliminare il pericolo.
3. La domanda è stata rigettata dal tribunale e la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 aprile 2000. La Corte di appello, dopo avere esaminato le depo- sizioni testimoniali raccolte in primo grado, da un la- to ha confermato la circostanza, già ritenuta dal primo giudice, che aveva ritenuto l'esistenza sulla strada della segnaletica di pericolo generico e del pericolo di gelate e di formazioni di ghiaccio, dall'altro, ha enunciato il principio che "la presunzione di responsa- bilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 C. C. non si applica agli enti pubblici ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimo- niale, per le sue caratteristiche, estensione e modali- tà di uso (l'esempio tipico è costituito proprio dalle strade) formi oggetto di un'obbligazione generale e di- retta da parte di terzi che limita in concreto la pos- sibilità di custodia e vigilanza sulla stessa".
4. Per la cassazione della sentenza Paolo LI ha proposto ricorso, illustrandolo con memoria. Resiste con controricorso la spa S.A.R.A. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso richiama il princi- pio di diritto, espresso dalla sentenza impugnata, la quale, in conformità a una risalente giurisprudenza di questa Corte, sostanzialmente ha escluso l'applicabili- tà alla pubblica amministrazione ed ai suoi concessio- nari della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per il fatto che l'estensione e le modalità d'uso delle strade pubbliche non consentono al proprietario o a chi per esso di esercitare una concreta custodia e vigilanza. Il ricorrente sostiene che il principio può essere validamente invocato, quando si tratta di fatti impre- vedibili, ma non poteva esserlo nella fattispecie esa- minata dalla Corte di appello, in presenza di un feno- meno naturale, come la caduta della neve, che nel luogo ove la transitava la sua auto è un evento stagionale e ripetitivo. In questi casi, il concessionario dell'au- tostrada, facendo uso della diligenza ordinaria, può ragionevolmente prevedere i fatti dannosi, prevenirli e dare avviso di essi agli automobilisti.
1.1. Nella più recente giurisprudenza di questa Corte è stato affermato che, quando il danneggiato non 4 abbia operato una scelta precisa sul titolo della re- sponsabilità, che non consenta di passare dal profilo indicato dall'art. 2043 cod. civ. a quello generale specificato dal successivo art. 2051 (ss. uu. 7 agosto 2001, n. 10893), in tema di responsabilità derivante dalla manutenzione di opere pubbliche, la pubblica am- ministrazione incontra limiti derivanti, sia da norme di legge, regolamentari e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligenze, tra le quali spicca quella del "nemimem laedere", in base al quale essa è tenuta a far sì che una propria strada aperta al pubblico non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia ○ trabocchetto): sent. 5 luglio 2001, n. 9092, tra le più recenti.
1.2. Il principio, condiviso dal Collegio, si ap- allo plica fattispecie che si sta esaminando, in quanto il LI, sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto di essere risarcito dei danni riportati, senza specificare che il profilo della responsabilità della convenuta si collegasse alla norma di cui all'art. 2051 cod. civ., oppure а quella del precedente articolo 2043. Ne deriva, che le considerazioni svolte nel primo motivo del ricorso, astrattamente, sono condivise e che, in principio, la derivazione del danno dall'opera 5 pubblica, gestita dal concessionario Società S.A.R.A, non impedisce l'applicazione delle regole in tema di responsabilità civile indicate dall'art. 2043 cod. civ., come è pacificamente ritenuto dalle parti in cau- sa.
1.3. Si deve, quindi, passare ad esaminare il se- condo motivo del ricorso, per verificare l'applicazione della norma al caso concreto.
2. Con il secondo motivo del ricorso, sostanzial- mente, alla sentenza impugnata sono mosse critiche alla ricostruzione dei fatti, sia sotto il profilo del com- portamento del LI, sia sotto quello dell'esisten- za sulla strada di segnali che indicavano il pericolo in concreto. Il ricorrente indica una serie di deposizioni te- stimoniali, rese in favore della sua tesi, che la Corte di appello avrebbe giudicato non influenti, e di altre, che invece sarebbero state valorizzate, criticando en- trambe le valutazioni, sotto il profilo dell'omessa in- sufficiente e contraddittoria motivazione. Il motivo non è fondato.
2.1. Presupposto del concetto di insidia sulla strada, dalla quale il danneggiato faccia derivare il titolo ad essere risarcito dei danni denunciati, quando l'incidente avvenuto, non è l'esistenza dell'insidia in 6 sé, la quale sul piano del rapporto di causalità mate- riale non può essere messa in discussione. Quello di cui si deve discutere, piuttosto, è se il danneggiato abbia tenuto un comportamento in concreto, sufficiente ad assorbire l'esistenza dell'insidia.
2.2. Per quanto riguarda il caso che si sta esami- nando, in altre parole, non si deve discutere dell'esi- stenza di ghiaccio sulla strada o di altri simili fat- tori, ma del se il LI abbia tenuto un comporta- mento capace di superare quelle che sono state denun- ciate come insidie.
2.3. Il giudizio negativo espresso sul punto dalla Corte di appello non si presta alle censure che sono state mosse con il ricorso. Nella sentenza, infatti, non solo sono State ri- chiamate deposizioni testimoniali che militano in favo- re della tesi che sulla strada erano presenti segnali di pericolo generico e specifico di ghiaccio sulla strada, ma, richiamando la decisione del giudice di primo grado, sono state messe in evidenza condizioni di tempo e di luogo, che avrebbero dovuto imporre una con- dotta dell'automobilista adeguata a quelle condizioni, la conoscenza delle quali, non solo non può non essere rimessa in discussione in questa sede di legittimità, ma rappresenta la cognizione in cui deve trovarsi l'au- 7 tomobilista prudente.
3. Le conclusioni fin qui raggiunte non consentono l'esame del terzo motivo del ricorso, che riguarda il regolamento delle spese del processo.
4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- quida in €. 68,00 oltre onorari liquidati in € 1.500,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 7 giugno 2002. AGENZIA CILLE ENTRATE ROMA 2 6 OPP 1004 ScrieRegistrato in aldo 418Luigi Francesco Di Nanni, Est.
1.49.77 LOVE/77 Il PresidenteCENT Jo kwha n 11. CANCELLIERE CT Concert Baltista DEPOSITA IN CANCELLERIA 2.4.OTT, 2002 Ogg IL CANCELLIERE 01 DZ TT лоят 123.11 4567 20.66 149,74 8