Sentenza 12 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2002, n. 10163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10163 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
eee REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L E R A . A LA CORTE SUPREM4 0 1 6 3 7 0 2 D 8 7 1 . R 1 SEZIC E Aributaria E . T N A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G. N. 12173/98 Cron. 21136 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Consigliere Dott. Stefano MONACI Rep. Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 27/02/02 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 60575 sul ricorso proposto da: www MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
SM LA;
intimata - avversO la sentenza n. 14/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 2002 15/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1084 -1- udienza del 27/02/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo AN ON ha impugnato l'avviso di accertamento relativo ad Irpef e Ilor del 1976. La Commissione di primo grado ha dichiarato cessata la materia del contendere. La Commissione Regionale ha confermato tale decisione sostenendo che il condono richiesto dalla società di fatto MO ha prodotto effetti favorevoli anche per i soci. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. MO OL, convenuta in questo giudizio in quanto erede di AN ON non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione degli articoli 5 d.p.r. n.917/86, 6 e 40 d.p.r. n. 600/73, 15 e 16 l.n.516/82 nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che il condono produce effetti favorevoli solo per il soggetto che lo richiede (nella specie la società di fatto) e non nei confronti dei soci rimasti inerti. La doglianza è fondata alla luce dell'orientamento di questa Corte secondo il quale "La presentazione di dichiarazione integrativa da parte di una società di persone non comporta preclusioni all'accertamento, nei confronti dei soci, dei redditi di partecipazione da questi percepiti, in quanto avanzare domanda di condono costituisce esercizio di un diritto dei contribuenti, lasciato al libero e personale apprezzamento di ciascuno di essi, che ha titolo ad azionarlo, in autonomia e con pienezza, anche quando l'accertamento del reddito societario sia divenuto definitivo. Ne conseguono la irrilevanza della domanda di condono ai fini Ilor presentata dalla società ai sensi del d.l.n.429/82, conv. in 1.516/82, rispetto ai soci che abbiano "scelto" di non avvalersi del beneficio ai fini Irpef, e quindi il diritto - dovere dell'amministrazione di procedere ad accertamento nei loro confronti” (Cass. sent. n. 757/2002). Nella specie non sono emersi elementi nuovi che inducano a modificare l'orientamento che va quindi condiviso. Il ricorso va accolto e la sentenza va cassata. Non dovendosi procedere al ulteriori accertamenti, occorre decidere nel merito e rigettare il ricorso introduttivo della contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 27.2.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente Dr. Bruno Saccucci Dr. Giuseppe Falcone тино осчиси IL CANCELLIERE OT Osvaldo Ascanio 12 LUG. 2002 A I R E T