Sentenza 10 maggio 1999
Massime • 1
Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice conciliatore non può avere, quale unico, effettivo contenuto, la doglianza sulla statuizione negativa in ordine alla competenza, atteso che l'art. 46 cod.proc.civ., anche in presenza del nuovo dettato dell'art. 339 cod.proc.civ., nega la possibilità del regolamento di competenza, necessario o facoltativo, ad istanza di parte, avverso le sentenze di cui si tratta, con la conseguenza che un ricorso così formulato deve essere dichiarato inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/1999, n. 4635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4635 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RT IA NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. MONACI 21, presso l'avvocato G. DESIDERI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFREDO POPOLIZIO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AM OL;
avverso la sentenza n. 1/95 del Giudice conciliatore di VENEZIA, emessa il 31/01/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/98 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso, in via principale, per il rinvio della causa per la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 292 cpc;
in subordine, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
SVOL. DEL PROCESSO E MOT. DELLA DECISIONE
Ritenuto che, con sentenza del 31 gennaio 1995, il Giudice conciliatore di Strale, nella causa promossa da PA PI avverso la moglie separata AR NA TO, ha accolto la domanda dello PI volta ad ottenere la restituzione di oggetti (videocassette e una catena portaorologio) che l'attore assumeva a lui attribuiti con l'accordo di separazione consensuale e tuttora invece trattenuti dalla TO;
che avverso detta sentenza la TO ha proposto ricorso per cassazione;
che l'intimato non si è costituito.
Rilevato che, con l'odierna impugnazione, la ricorrente ha denunciato che il provvedimento impugnato, ove configurabile come sentenza, risulterebbe adottato oltre il limite di competenza per valore del conciliatore.
Considerata che - non escludibile essendo, in realtà, la natura di sentenza del provvedimento in questione (anche in relazione alla eccepita circostanza, che il giudice era stato adito in funzione della conciliazione ex art. 68 disp. att. c.p.c., la quale configura una violazione di norme sul rito non incidente sulla decisorietà del provvedimento adottato) - l'impugnazione si risolve conseguentemente in una censura di incompetenza;
che ciò, però, ne comporta l'inammissibilità;
che infatti - come da questa Corte già chiarito con sentenza n. 7503 del 1993 - il ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice conciliatore non può avere quale effettivo unico contenuto la doglianza in ordine alla competenza (disgiunta dal merito), atteso che "l'art. 46 c.p.c. - anche in presenza del nuovo dettato dell'art.339 c.p.c. (ex l. 1984 n. 339) nega la possibilità del regolamento di competenza, necessario o facoltativo, ad istanza di parte, avverso le sentenze in questione"; per cui appunto "un ricorso cosi formulato deve essere dichiarato inammissibile";
che nulla deve disporsi in ordine alle spese di questo giudizio non essendovi controparte costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 27 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 1999