Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2013, n. 49879
CASS
Sentenza 6 dicembre 2013

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In tema di estradizione per l'estero, la sentenza della Corte d'appello che erroneamente disponga la consegna dell'estradando allo Stato richiedente, anziché limitarsi a dichiarare l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda, non va annullata con rinvio ma è rettificabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.

Non sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568. comma quarto, cod. proc. pen., nel ricorso del pubblico ministero volto ad ottenere l'esatta applicazione della legge, senza indicare come da tale rettificazione possa derivare per l'impugnante un risultato praticamente e concretamente favorevole. (Fattispecie relativa a ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d'appello che aveva disposto l'estradizione, nonostante l'interessato avesse acconsentito all'estradizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2013, n. 49879
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49879
    Data del deposito : 6 dicembre 2013

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