Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 2
In tema di estradizione per l'estero, la sentenza della Corte d'appello che erroneamente disponga la consegna dell'estradando allo Stato richiedente, anziché limitarsi a dichiarare l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda, non va annullata con rinvio ma è rettificabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.
Non sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568. comma quarto, cod. proc. pen., nel ricorso del pubblico ministero volto ad ottenere l'esatta applicazione della legge, senza indicare come da tale rettificazione possa derivare per l'impugnante un risultato praticamente e concretamente favorevole. (Fattispecie relativa a ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d'appello che aveva disposto l'estradizione, nonostante l'interessato avesse acconsentito all'estradizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2013, n. 49879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49879 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 06/12/2013
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 1890
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 33780/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze;
nel procedimento nei confronti di:
AJ ON, alias OX IP, nato in [...] il
19/10/1974;
avverso la sentenza del 12/07/2013 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Pratola Gianluigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze disponeva procedersi alla consegna di AJ ON - tratto in arresto in Italia allo Stato di Albania in accoglimento della richiesta di estradizione per dare esecuzione alla sentenza irrevocabile del 23/11/2009 con la quale la Corte di assise di Tirana aveva condannato il prevenuto alla pena di anni venticinque di reclusione in relazione ai reati di omicidio premeditato, partecipazione a banda armata, rapina e detenzione illegale di armi. Rilevava la Corte di appello come dovesse pronunciarsi su quella richiesta di estradizione con sentenza, benché il AJ avesse dato il suo consenso, trattandosi di soggetto arrestato in Italia e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ed avendo dovuto verificare il rispetto dei diritti di difesa del prevenuto nell'ambito del processo svoltosi, in sua assenza, dinanzi all'autorità giudiziaria albanese.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze il quale, formalmente con tre distinti punti, ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 708 c.p.p., e difetto di motivazione, per avere la Corte territoriale provveduto con sentenza sulla richiesta di estradizione benché l'interessato avesse prestato il consenso alla sua estradizione ed il Collegio si sarebbe dovuto, perciò, limitare a trasmettere il relativo verbale al Ministro della giustizia, giusta la previsione dell'art. 202 disp. att. c.p.p.. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 704 e 708 c.p.p., per avere la Corte distrettuale erroneamente disposto la consegna dell'estradando laddove si sarebbe dovuta limitare a riconoscere la sussistenza delle condizioni per l'estradizione dell'interessato per l'estero, spettando al ministro della giustizia ogni determinazione in ordine alla effettiva esecuzione della consegna.
3. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
È vero che, dal combinato dell'art. 701 c.p.p., comma 2, e art. 202 disp. att. c.p.p., non si fa luogo al giudizio della Corte di appello sulla richiesta di estradizione laddove l'interessato abbia prestato in udienza il suo consenso all'estradizione medesima, dovendo, in siffatta ipotesi, essere trasmesso al Ministero della giustizia esclusivamente il verbale di udienza, sicché è evidente l'errore che, nella fattispecie, è stato commesso dalla Corte di appello che ha deciso con sentenza sulla richiesta formulata nei riguardi del AJ (essendo irrilevante il riferimento, contenuto nella motivazione del provvedimento gravato, all'art. 717 c.p.p., che attiene al differente procedimento incidentale, per il quale è competente il Presidente della Corte, conseguente all'applicazione di misure cautelari). E, tuttavia, si è trattato di una violazione di legge che si è tradotta in un "incremento" di garanzie difensive in favore dell'interessato, di talché è da escludere che il P.G. abbia un interesse concreto alla rimozione della sentenza impugnata. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale nel sistema processuale penale la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul mero concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - e neppure identificarsi nel mero interesse al rispetto di una norma di legge, ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (così, di recente, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693). Dunque, l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202269; Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rv. 197535).
E tale regola è valida anche per l'impugnazione del rappresentante della pubblica accusa, atteso che non sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, nel ricorso del P.M. volto ad ottenere solamente l'esatta applicazione della legge, senza l'indicazione di come da tale rettificazione possa derivare per l'impugnante un risultato praticamente e concretamente favorevole (così, tra le molte, Sez. 5, n. 43983 del 15/07/2009, P.G. in proc. D'Ingeo, Rv. 245100).
4. Anche alla luce di quanto esposto nel punto precedente, il secondo motivo del ricorso del P.G. appare ammissibile e fondato, in quanto è pacifico che, a norma dell'art. 704 c.p.p., comma 1, e art. 708 c.p.p., la Corte di appello deve limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, spettando all'autorità governativa ogni determinazione in merito all'effettivo accoglimento di quella domanda e alla conseguente consegna dell'estradando. Ciò a differenza di quanto stabilito dalla L. n. 69 del 2005 che, con riferimento al differente sistema normativo del mandato di arresto europeo, ha sostituito il meccanismo estradizionale nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione europea, prevede che a decidere sulla richiesta di consegna sia l'autorità giudiziaria, senza alcuna ulteriore mediazione da parte del Ministero della giustizia.
L'accertato erroneo dispositivo della sentenza gravata è, però, tale da non giustificare l'annullamento della sentenza, bensì la mera rettificazione della stessa a mente dell'art. 619 c.p.p.. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.
P.Q.M.
Rettifica la sentenza impugnata con la sostituzione, nel dispositivo, della frase "Dispone procedersi alla consegna allo Stato di Albania" con quella "Dichiara esistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dalla Repubblica di Albania nei confronti".
Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2013