Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 2
In tema di qualificazione di sostanze come medicamentose o come dietetiche il giudice penale non esercita alcun sindacato sull'atto amministrativo ne'interferisce nella sfera dei poteri riservati alla P.A., ma deve procedere ad una identificazione in concreto della fattispecie sanzionata; da quì il potere di accertamento indipendentemente dalle determinazioni adottate al riguardo dalla P.A. Compete, quindi, al giudice di merito l'accertamento delle proprietà attribuite dal produttore alla sostanza onde verificare se la stessa venga o meno presentata come medicamentosa;infatti è sufficiente per la integrazione del reato di cui agli artt 2 e 23 del D. Lgs. 29 maggio 1991 n. 178 (produzione di specialità medicinali senza autorizzazione)la qualificazione che il fabbricante compie del prodotto in uno con le informazioni destinate al consumatore, riportate sia sulla confezione sia su altro materiale pubblicitario, indipendentemente dalla composizione e dagli effetti realmente procurati. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il reato nel caso di un prodotto alimentare dietetico al quale nella pubblicità' venivano attribuite proprietà atte a prevenire e curare il colesterolo).
La previsione di cui all'art.9 della legge 16 aprile 1973, n.171, - per la quale è sanzionata la condotta di chi apre, mantiene o comunque effettua scarichi nella laguna veneta senza il conseguimento della prescritta autorizzazione - deve esser letta alla luce della successiva evoluzione legislativa e specificamente dell'art.10 del D.L.5 febbraio 1990, n.16(convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1990, n.71), come modificato dall'art.1 del D.L. 29 marzo 1995, n.96(a sua volta convertito, con modificazioni dalla legge, 31 maggio 1995, n.206). Secondo il succitato art.10 le aziende artigiane produttive, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione, non serviti da pubblica fognatura, che abbiano presentato ai comuni un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 30 giugno 1996. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro il suddetto termine del 30 giugno 1996 , termine prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art.29,comma 1, della legge 30 aprile 1999, n.136, estingue i reati. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi per l'autorizzazione, restano sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità previsti dall'art.9 della precitata legge n.171 del 1973 e succ. modifiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/1999, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. Davide Avitabile Presidente del 09.02.1999
1. Dott. Antonio Zumbo Consigliere SENTENZA
2. Dott. Amedeo Postiglione Consigliere N.389
3. Dott. Pier Luigi Onorato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. N.32445/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI AN, nato ad [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 4.06.1998 con cui, in riforma della sentenza del Pretore di Milano del 23.09.1997, è stato condannato alla pena dell'arresto e dell'ammenda per il reato di cui agli art. 2 e 23 d. lgs. n.178/1991;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., dott. Eduardo Scardaccione, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore, avv. Claudio Fano, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 4.06.1998 la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza assolutoria del pretore di Milano, condannava TI AN alla pena dell'arresto e dell'ammenda per quale legale rappresentante della Natural and Dietetics Foods s.p.a., prodotto l'integratore HDL, sostanza presentata come avente proprietà curative e, comunque, atta a correggere funzioni organiche dell'uomo (riduzione e controllo della colesterolemia), senza la prescritta autorizzazione del Ministero della Sanità.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando:
1. violazione dell'art. 606 n. 1 lett. a) c.p.p. per avere il giudice di appello esercitato una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi stravolgendo l'affermazione del pretore secondo cui, essendovi un campo di interferenze tra medicinali e prodotti dietetici, il solo organo preposto a tale distinzione e controllo è il Ministero della Sanità che, nel caso di specie, ha ritenuto l'HDL prodotto dietetico a tutti gli effetti, sicché non può essere devoluto al PMIP o al Magistrato il compito di stabilire a quale categoria sia riconducibile una particolare sostanza;
2. violazione del combinato disposto degli art. 6 n. 1 e 15 n. 1 del d. lgs. 27.01.1992 n. 111; 2 e 23 d. lgs. 29.05.1991 n. 178 e 6 n. 1 e 10 d. lgs. 30.12.1992 n. 541 poiché la Corte di Appello non aveva considerato che l'attività abusiva di attribuzione di proprietà terapeutiche si articola differentemente, sotto il profilo sanzionatorio, a seconda della classificazione amministrativa del prodotto per cui è fatta.
Poiché il prodotto HDL è classificato come prodotto alimentare dietetico ed è stato notificato al Ministero della Sanità, la violazione del divieto per tale prodotto di attribuire, nella pubblicità, proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie o di accennare a tali proprietà, è sanzionata al sensi del d. lgs. n.111/92. La Corte di Appello, invece, aveva applicato la normativa relativa alla presentazione ed alla pubblicità dei medicinali per uso umano per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione del Ministero della Sanità;
3. violazione di legge e travisamento dei fatti in riferimento alle proprietà del prodotto oggetto della presentazione e pubblicità contestata poiché la Corte di Appello aveva confuso tra colesterolo, del quale si era parlato per il prodotto HDL per indicare un importante lipide animale che si trova in natura nelle sostanze grasse e colesterolemia, della quale non si era mai parlato. Pertanto la frase l'HDL agisce sul metabolismo lipidico favorendo la riduzione del colesterolo cattivo" è corretta se confrontata col testo dell'art. 1 n. 2 lett. a) del d. legs. n. 11/92 secondo cui i dietetici devono rispondere ad esigenze nutrizionali particolari "delle persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato";
4. violazione del combinato disposto degli art. 17 d. lgs n. 111/92 e 29 n. 2 d. lgs n. 109/92 secondo cui le violazioni relative ad additivi e pubblicità dei prodotti dietetici sono attualmente sanzionate soltanto come illeciti amministrativi. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso, sebbene articolato in quattro motivi, sostanzialmente verte sulla contestazione della qualità di sostanza medicinale attribuita dai giudici dell'appello all'HDL prodotto dalla società rappresentata dall'imputato, secondo il quale trattasi, invece, di prodotto dietetico.
In tema di qualificazione di sostanze come medicamentose o come dietetiche, il giudice penale non esercita alcun sindacato sull'atto amministrativo ne' interferisce nella sfera dei poteri riservati alla p.a., ma deve, sulla base di un'esplicita previsione normativa, procedere ad un'identificazione in concreto della fattispecie sanzionata, donde il potere di accertamento sulla condotta incriminata, indipendentemente dalle determinazioni adottate al riguardo dalla P.A.
Competeva, quindi, al giudice di merito l'accertamento delle proprietà attribuite dal produttore all'HDL onde verificare se tale sostanza venisse o meno presentata come medicamentosa, essendo sufficiente per l'integrazione del reato contestato la qualifica stessa che il fabbricante compie del prodotto e le informazioni destinate al consumatore e riferite sia sulla confezione sia su altro materiale pubblicitario, indipendentemente dalla composizione e degli effetti realmente procurati.
Per il corretto inquadramento del problema, certamente non è rilevante l'asserzione difensiva secondo cui la presentazione del prodotto si riferiva al colesterolo e non alla anomalia che il suo eccesso determina sull'organismo umano, essendo chiaramente percepibile dalla sua presentazione ("HDL combatte il colesterolo"... "migliora la qualità della vita"..."HDL arriva il colesterolo buono capace di diminuire il rischio di infarto") che lo stesso è destinato alla riduzione ed al controllo della colesterolemia, anche se non espressamente menzionata.
Inoltre, il prodotto è stato presentato mediante la raffigurazione di un cuore con la rappresentazione grafica dell'incidenza delle malattie da infarto cardiaco verificatesi in Italia, sicché correttamente è stato ritenuto che, nella presentazione, ne sono state vantate le proprietà curative e medicamentose sì da farlo apparire come un farmaco destinato a prevenire il rischio d'infarto. Quindi i giudici di merito hanno tratto proprio dalla lettura della documentazione di cui è corredato il prodotto elementi di conforto dell'assunto accusatorio poiché in essa veniva indicata una specifica funzione terapeutica, venendo il suo uso indicato per la cura di alterazioni funzionali dell'organo cardiocircolatorio. La presentazione del prodotto come medicinale risultava, altresì, dalla sua distribuzione esclusiva in farmacia, donde il suo assoggettamento alla normativa sui medicinali, non potendosi tenere conto di quella relativa alla pubblicità ingannevole dei prodotti dietetici non riguardante il caso in esame.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 9 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999