Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/1999, n. 2949
CASS
Sentenza 28 settembre 1999

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In tema di qualificazione di sostanze come medicamentose o come dietetiche il giudice penale non esercita alcun sindacato sull'atto amministrativo ne'interferisce nella sfera dei poteri riservati alla P.A., ma deve procedere ad una identificazione in concreto della fattispecie sanzionata; da quì il potere di accertamento indipendentemente dalle determinazioni adottate al riguardo dalla P.A. Compete, quindi, al giudice di merito l'accertamento delle proprietà attribuite dal produttore alla sostanza onde verificare se la stessa venga o meno presentata come medicamentosa;infatti è sufficiente per la integrazione del reato di cui agli artt 2 e 23 del D. Lgs. 29 maggio 1991 n. 178 (produzione di specialità medicinali senza autorizzazione)la qualificazione che il fabbricante compie del prodotto in uno con le informazioni destinate al consumatore, riportate sia sulla confezione sia su altro materiale pubblicitario, indipendentemente dalla composizione e dagli effetti realmente procurati. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il reato nel caso di un prodotto alimentare dietetico al quale nella pubblicità' venivano attribuite proprietà atte a prevenire e curare il colesterolo).

La previsione di cui all'art.9 della legge 16 aprile 1973, n.171, - per la quale è sanzionata la condotta di chi apre, mantiene o comunque effettua scarichi nella laguna veneta senza il conseguimento della prescritta autorizzazione - deve esser letta alla luce della successiva evoluzione legislativa e specificamente dell'art.10 del D.L.5 febbraio 1990, n.16(convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1990, n.71), come modificato dall'art.1 del D.L. 29 marzo 1995, n.96(a sua volta convertito, con modificazioni dalla legge, 31 maggio 1995, n.206). Secondo il succitato art.10 le aziende artigiane produttive, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione, non serviti da pubblica fognatura, che abbiano presentato ai comuni un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 30 giugno 1996. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro il suddetto termine del 30 giugno 1996 , termine prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art.29,comma 1, della legge 30 aprile 1999, n.136, estingue i reati. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi per l'autorizzazione, restano sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità previsti dall'art.9 della precitata legge n.171 del 1973 e succ. modifiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/1999, n. 2949
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2949
    Data del deposito : 28 settembre 1999

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