Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1999, n. 9475
CASS
Sentenza 7 settembre 1999

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Il ricorso per cassazione, esperibile avverso la sentenza inappellabile resa nel giudizio di opposizione allo stato passivo nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 99 della legge fallimentare, come emendato dalla sentenza 3 aprile 1982 n. 69 della Corte Costituzionale, non può essere qualificato come ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 secondo comma della Costituzione, ma deve qualificarsi come ricorso ordinario avverso un provvedimento emesso in unico grado, in quanto la qualificazione alla stregua dell'art. 111 è impedita dalla circostanza che l'esclusione dell'appello avverso detto provvedimento, emesso in forma di sentenza ed all'esito di un ordinario giudizio di cognizione, anche anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione non poteva essere interpretata nel senso di implicare l'esclusione del ricorso per cassazione, tenuto conto che le sentenze pronunciate in unico grado, per le quali l'art. 360 primo comma cod. proc. civ. prevede espressamente il ricorso per cassazione, sono proprio quelle inappellabili e dovendo, dunque, reputarsi che alla suddetta tipologia fosse (e sia tuttora) riconducibile la sentenza in questione. Dalla qualificazione in senso ordinario del ricorso consegue che esso non è soggetto alla limitazione dei motivi, prevista dal secondo comma del citato art. 111.

Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2751 - bis n. 2 cod. proc. civ. disposta dalla sentenza della Corte Costituzionale 26 gennaio 1998 n. 1 nella parte in cui limitava il privilegio da esso previsto al prestatore d'opera intellettuale, tale privilegio compete a qualsiasi prestatore d'opera, indipendentemente dalla qualificazione come intellettuale della sua prestazione (principio affermato dalla Suprema Corte con riguardo ad un prestatore d'opera che era stato ammesso in via chirografaria e non privilegiata al passivo di un fallimento, anteriormente alla pronuncia della Corte Costituzionale, sopravvenuta nel corso del giudizio di cassazione).

Poiché la Corte Costituzionale, nella sentenza 3 aprile 1982 n. 69, nel dichiarare illegittimo l'ultimo comma dell'art. 99 della legge fallimentare, laddove escludeva, nel suo originario tenore, l'appellabilità della sentenza del tribunale fallimentare pronunciata sull'opposizione allo stato passivo "per le controversie non eccedenti la competenza del pretore", espressamente limitò detta declaratoria di illegittimità alle controversie rese in materia di crediti di lavoro e previdenziali ed espressamente escluse che il proprio giudizio potesse spaziare su altre specie di competenza per materia pretorile, deve escludersi che la portata della suddetta decisione possa intendersi nel senso che essa abbia generalizzato l'ammissibilità dell'appello con riferimento ad ogni ipotesi di controversia rientrante nella competenza del pretore, sia per ragioni di materia, che per ragioni di valore.

La consumazione del potere di impugnazione non si verifica in virtù della sola proposizione dell'impugnazione sulla quale incida una causa di inammissibilità o, in genere, un fatto estintivo del processo, bensì per effetto della dichiarazione giudiziale dell'inammissibilità o dell'improcedibilità della impugnazione stessa o dell'estinzione (per rinuncia o per altra causa) del relativo processo. Ne consegue che, fintanto che la detta dichiarazione non sia intervenuta, la pura e semplice pendenza della precedente impugnazione non preclude, sempre che il relativo termine non sia decorso, la valida rinnovazione dell'impugnazione o la proposizione di altro mezzo di gravame (principio enunciato dalla Suprema Corte con riferimento ad un caso, nel quale, avverso una sentenza di rigetto di un'opposizione allo stato passivo era stato proposto appello fuori dei casi consentiti dall'ultimo comma dell'art. 99 della legge fallimentare come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 3 aprile 1982, e, quindi, dopo la rinuncia all'impugnazione accettata dalla controparte, ma prima della dichiarazione dell'estinzione del giudizio d'appello, lo stesso appellante aveva proposto ricorso per cassazione).

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 dicembre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1999, n. 9475
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9475
Data del deposito : 7 settembre 1999

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