Sentenza 7 settembre 1999
Massime • 4
Il ricorso per cassazione, esperibile avverso la sentenza inappellabile resa nel giudizio di opposizione allo stato passivo nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 99 della legge fallimentare, come emendato dalla sentenza 3 aprile 1982 n. 69 della Corte Costituzionale, non può essere qualificato come ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 secondo comma della Costituzione, ma deve qualificarsi come ricorso ordinario avverso un provvedimento emesso in unico grado, in quanto la qualificazione alla stregua dell'art. 111 è impedita dalla circostanza che l'esclusione dell'appello avverso detto provvedimento, emesso in forma di sentenza ed all'esito di un ordinario giudizio di cognizione, anche anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione non poteva essere interpretata nel senso di implicare l'esclusione del ricorso per cassazione, tenuto conto che le sentenze pronunciate in unico grado, per le quali l'art. 360 primo comma cod. proc. civ. prevede espressamente il ricorso per cassazione, sono proprio quelle inappellabili e dovendo, dunque, reputarsi che alla suddetta tipologia fosse (e sia tuttora) riconducibile la sentenza in questione. Dalla qualificazione in senso ordinario del ricorso consegue che esso non è soggetto alla limitazione dei motivi, prevista dal secondo comma del citato art. 111.
Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2751 - bis n. 2 cod. proc. civ. disposta dalla sentenza della Corte Costituzionale 26 gennaio 1998 n. 1 nella parte in cui limitava il privilegio da esso previsto al prestatore d'opera intellettuale, tale privilegio compete a qualsiasi prestatore d'opera, indipendentemente dalla qualificazione come intellettuale della sua prestazione (principio affermato dalla Suprema Corte con riguardo ad un prestatore d'opera che era stato ammesso in via chirografaria e non privilegiata al passivo di un fallimento, anteriormente alla pronuncia della Corte Costituzionale, sopravvenuta nel corso del giudizio di cassazione).
Poiché la Corte Costituzionale, nella sentenza 3 aprile 1982 n. 69, nel dichiarare illegittimo l'ultimo comma dell'art. 99 della legge fallimentare, laddove escludeva, nel suo originario tenore, l'appellabilità della sentenza del tribunale fallimentare pronunciata sull'opposizione allo stato passivo "per le controversie non eccedenti la competenza del pretore", espressamente limitò detta declaratoria di illegittimità alle controversie rese in materia di crediti di lavoro e previdenziali ed espressamente escluse che il proprio giudizio potesse spaziare su altre specie di competenza per materia pretorile, deve escludersi che la portata della suddetta decisione possa intendersi nel senso che essa abbia generalizzato l'ammissibilità dell'appello con riferimento ad ogni ipotesi di controversia rientrante nella competenza del pretore, sia per ragioni di materia, che per ragioni di valore.
La consumazione del potere di impugnazione non si verifica in virtù della sola proposizione dell'impugnazione sulla quale incida una causa di inammissibilità o, in genere, un fatto estintivo del processo, bensì per effetto della dichiarazione giudiziale dell'inammissibilità o dell'improcedibilità della impugnazione stessa o dell'estinzione (per rinuncia o per altra causa) del relativo processo. Ne consegue che, fintanto che la detta dichiarazione non sia intervenuta, la pura e semplice pendenza della precedente impugnazione non preclude, sempre che il relativo termine non sia decorso, la valida rinnovazione dell'impugnazione o la proposizione di altro mezzo di gravame (principio enunciato dalla Suprema Corte con riferimento ad un caso, nel quale, avverso una sentenza di rigetto di un'opposizione allo stato passivo era stato proposto appello fuori dei casi consentiti dall'ultimo comma dell'art. 99 della legge fallimentare come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 3 aprile 1982, e, quindi, dopo la rinuncia all'impugnazione accettata dalla controparte, ma prima della dichiarazione dell'estinzione del giudizio d'appello, lo stesso appellante aveva proposto ricorso per cassazione).
Commentari • 3
- 1. Prestatore d'opera intellettualehttps://www.brocardi.it/
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- 3. Appello, costituzione tardiva, rimedi, esclusione, improcedibilità, automaticitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 dicembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1999, n. 9475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9475 |
| Data del deposito : | 7 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso l'avvocato LITTORIO DI NARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO POLLINI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO MES Srl, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BARBERINI 52, presso l'avvocato CARLO FERZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO DEL ZOTTO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 612/97 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 07/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/99 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CE AN proponeva opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della s.r.l. M.E.S., lamentando che il suo credito di lire 9.922.000 =, maturato per prestazioni professionali di esperto tributarista iscritto nel ruolo istituito presso la competente camera di commercio, non era stato ammesso con il richiesto privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., ma soltanto in via chirografaria. Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 7 luglio 1997, rigettava l'opposizione affermando, per quanto qui ancora interessa, che il privilegio invocato riguardava esclusivamente i crediti conseguenti a prestazioni d'opera di tipo intellettuale, alle quali non potevano ricondursi le prestazioni dell'esperto tributarista, che, ai sensi del regolamento approvato con d.m. 29 dicembre 1979, esplica "funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione... di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni". MOTIVI DELLA DECISIONE
Il controricorrente fallimento ha eccepito l'inammissibilità del ricorso deducendo che CE AN, prima di proporre il ricorso per cassazione, aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone, rinunciando poi a tale impugnazione con l'adesione di esso controricorrente. Pertanto, secondo la difesa del fallimento il ricorso era inammissibile sia perché nello stesso era taciuta tale circostanza, con conseguente insufficiente esposizione delle vicende processuali, sia perché dopo la proposizione dell'appello non poteva proporsi un gravame diverso;
il ricorso, comunque, era inammissibile anche perché proponeva censure non consentite con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. e perché, infine, dopo la pronunzia della Corte costituzionale del 3 aprile 1982, n. 69, l'appello doveva ritenersi proponibile non solo per i crediti di lavoro e previdenziali, cui si riferiva espressamente la Corte costituzionale, ma anche per tutti gli altri crediti rientranti nella competenza per valore del pretore. Tutti i dedotti profili di inammissibilità sono infondati. Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 366 n. 3 c.p.c., è funzionale alle necessità di giudizio della Corte in relazione ai motivi proposti. Pertanto, il ricorrente è tenuto ad esporre i fatti indispensabili per comprendere l'oggetto dell'impugnazione ed i motivi del ricorso (cfr. ex pluribus Cass. 29 dicembre 1997, n. 13071), ma non anche quelle vicende che, in via di ipotesi, peraltro infondata, come subito si dirà, potrebbero determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
In relazione al secondo profilo di inammissibilità, questa Corte ha chiarito che la consumazione del potere di impugnazione non si verifica in virtù della sola proposizione dell'impugnazione sulla quale incida una causa di inammissibilità o, in genere, un fatto estintivo del processo, bensì per effetto della dichiarazione giudiziale dell'inammissibilità o dell'improcedibilità o dell'estinzione (per rinuncia o altra causa). Pertanto, unicamente tale declaratoria giudiziale determina una preclusione, con la conseguenza che la pura semplice pendenza della precedente impugnazione non preclude, sempre che il relativo termine non sia decorso, la valida rinnovazione dell'impugnazione o la proposizione di altro mezzo di gravame (Cass. 9 novembre 1974, n. 3493; Cass. 30 ottobre 1963, n. 2904). Pertanto, nella specie il ricorso in cassazione non è precluso dalla precedente proposizione dell'appello, poiché è stato proposto tempestivamente e poiché sulla dichiarazione di rinuncia all'appello non è intervenuto il provvedimento di estinzione.
In relazione al terzo profilo di inammissibilità si deve rilevare che nella specie non ricorre una ipotesi di ricorso straordinario ai sensi dell'articolo 111 Cost.. È vero che questa Corte ha talvolta così qualificato il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza inappellabile resa nel giudizio di opposizione allo stato passivo (cfr. Cass. 25 ottobre 1973, n. 2737; Cass. 7 marzo 1991, n. 2416), ma tale qualificazione deve ritenersi impropria rispetto ad un ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento emesso in forma di sentenza, pronunziato in unico grado ed all'esito di un ordinario giudizio di cognizione.
L'ordinarietà del ricorso trova, inoltre, conferma nello stesso art. 99, 5 comma, l.f. nella parte in cui, presupponendo la proponibilità del ricorso (e la legge fallimentare è anteriore alla Costituzione), riduce alla metà il relativo termine. Nè può prospettarsi l'ipotesi che all'esclusione dell'appello, prevista dall'ultimo comma del citato art. 99 l.f., consegua l'esclusione del ricorso per cassazione, considerato che le sentenze pronunziate in unico grado, per le quali l'art. 360 c.p.c. prevede espressamente il ricorso per cassazione, sono proprio quelle inappellabili. Ritenuto il carattere ordinario del ricorso, viene a cadere il presupposto della eccepita inammissibilità dei motivi pretesamente non consentiti dall'art. 111 cost.. Infine, per quanto concerne la richiamata pronunzia della Corte costituzionale la stessa, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del fallimento, ha ben delimitato l'ambito della propria pronunzia emessa in relazione a due categorie di competenza per materia del pretore, preoccupandosi di escluderne l'operatività rispetto ad altre ipotesi di competenza per materia ("è dunque lecito concludere che ... il giudizio di questa Corte non può spaziare su specie di competenza pretorile per materia diverse dalle due ripetute categorie"). È evidente, pertanto, che la portata della decisione non può essere estesa alle ipotesi, come quella di specie, di competenza per valore del pretore (v. Cass. 7 marzo 1991, n. 2416). Passando all'esame del ricorso, si osserva che con un unico complesso motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 2751 bis, n. 2, cod. civ., lamentando che le attività da lui svolte erroneamente non erano state qualificate come prestazioni intellettuali, poiché si trattava di attività (assistenza fiscale e tributaria, compilazione delle dichiarazioni annuali, redazione del bilancio CEE, formazione della relativa nota integrativa), non riservate, esercitate anche dai dottori commercialisti e dai ragionieri iscritti nei rispettivi albi ed ordini, che non potevano considerarsi o meno di tipo intellettuale a secondo se svolte dai dottori commercialisti e dai ragionieri iscritti ovvero dai tributaristi.
Il ricorso è fondato. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 26 gennaio 1998 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2751-bis n. 2 cod. civ., limitatamente alla parola "intellettuale". Pertanto, indipendentemente dalla qualificabilità o meno come "intellettuali" delle prestazioni rese dal ricorrente, il credito dallo stesso vantato è assistito dal privilegio richiesto.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Pordenone in diversa composizione.
P . Q . M .
Accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Pordenone in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 aprile 1999.