Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2003, n. 7652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7652 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
07652/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN E LA CORTE SUP Oggetto 1 CIVILE Composta dag i Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario PresidenteDE MUSIS R.G.N. 10041/00 Cron.16923 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere Rep. 2023 Dott. MA ADAMO - Consigliere Dott. Walter CELENTANO ->Consigliere Ud.08/01/03 Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso l'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del Presidente e legale 'rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CADLOLO 32, presso l'avvocato DONATELLA GAUDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO GALLUCCI, giusta mandato2003 3 a margine del controricorso;
-1- controricorrente · AL IO DITTA;
- intimato avverso la sentenza n. 620/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 17/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Antonella Iannotta per delega dell'Avvocato Gregorio Iannotta che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per del ricorso;
in subordine, per il l'inammissibilità suo rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato nelle date del 15 e del 16 Settembre 1981 NI AR conveniva avanti al Tribunale di Cosenza l'Amministrazione Provinciale di Cosenza nonché TT LO, titolare dell'omonima impresa, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni prodotti nel fondo di sua proprietà, sito in località "Le Conche" in agro del Comune S. Vincenzo La Costa, nell'esecuzione di lavori di rifacimento e di sistemazione della strada provinciale, comportanti la variazione del precedente tracciato stradale ed effettuati nel 1979 da detta impresa per conto della Provincia. Precisava in particolare che l'impresa aveva occupato parte del terreno per circa 300 mq. e scaricato su altra porzione di circa 1.500 mq. i materiali provenienti dagli scavi effettuati a monte, seppellendo gli ulivi ivi esistenti e determinando un movimento franoso che aveva danneggiato gran parte del vigneto recentemente impiantato. Si costituiva l'Amministrazione Provinciale, deducendo che l'occupazione era stata autorizzata da MA AR, padre dell'attore cui era 3 catastalmente intestato il terreno e che quest'ultimo aveva rifiutato la somma di £ 300.000 offertagli a tale titolo. Sosteneva inoltre che i danni erano stati verosimilmente cagionati dalla natura del terreno e non già dalla cattiva esecuzione delle opere appaltate e che comunque in tale ipotesi responsabile doveva essere considerata unicamente l'impresa esecutrice. L'impresa rimaneva contumace. Con sentenza del 22.1.1998 il Tribunale accoglieva la domanda, condannando la Amministrazione al pagamento della somma di £ 300.000 a titolo di appropriazione acquisitiva e la stessa Amministrazione in solido con 1'impresa LO al pagamento dell'ulteriore somma di £ 9.750.000 per i danni subiti dalla restante proprietà, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dal mese di Ottobre 1979agli sulla somma, anno per anno, rivalutata. Proponeva impugnazione l'Amministrazione Provinciale ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva il AR mentre 1' Impresa rimaneva contumace, la Corte d'Appello di Catanzaro con 18.10-17.11.1999, in parzialesentenza del accoglimento, riduceva la condanna in solido 4 dell'ente in £ 600.000 con rivalutazione ed confermando nel resto l'impugnata interessi, sentenza e riconoscendo la rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza anche sulla somma di £ 300.000 dovuta a titolo di apprpriazione acquisitiva. Condivideva la Corte d'Appello la decisione Tribunale in ordine al movimento franoso, del confermando che esso era stato causato dalla mancata adozione, nell'esecuzione dei lavori di sbancamento, di accorgimenti tecnici che avrebbero dovuto suggerire le necessarie indagini geologiche che invece erano state omesse, mentre, relativamente all'entità dei danni, rilevava 1'inidoneità del metodo deduttivo adottato per la determinazione del numero delle piante di ulivo che sarebbero andate perdute e basato in via presuntiva Sul numero esistente nell'area circostante, individuandole poi in numero di quattro sulla base della deposizione testimoniale. Per quanto riguarda la dedotta distruzione del vigneto, osservava che nessuna prova era stata acquisita agli atti e che nemmeno gli stessi capitoli di prova prospettavano la distruzione del vigneto esistente e la necessità di un nuovo 5 reimpianto nonchè la perdita dei frutti. Per quanto riguarda infine il danno per la perdita del terreno irreversibilmente trasformato a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, rilevava l'inapplicabilità dell'art. 5 bis della Legge 359/92 come modificato dall'art. 3 comma 65 della Legge 662/96, trattandosi di terreno agricolo. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione NI AR, deducendo un unico articolato motivo di censura, illustrato anche con memoria. Resiste con controricorso 1'Amministrazione Provinciale di Cosenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso NI AR denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 C.P.C. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che, escluso il danno per la perdita del vigneto, non poteva la Corte d'Appello disconoscere che il restante terreno di circa mq. 1.300, non oggetto di occupazione appropriativa, fosse stato invaso a seguito del moto franoso dallo scarico della terra di riporto ricavata dalla costruzione 6 del nuovo tracciato stradale e che pertanto, non avendo esaminato la voce di danno prospettata in relazione all'illecita occupazione del terreno, era ravvisabile il vizio di omessa pronuncia, con la conseguenza che поп era stato considerato, nonostante le prove emerse al riguardo, che il terreno era stato preparato per impiantarvi un 1.000.000 per nuovo vigneto con una spesa di l'intervento di una ruspa. La censura è inammissibile. Risulta dalla sentenza del Tribunale, la cui lettura è certamente consentita in questa sede in presenza del vizio di ordine processuale dedotto con il controricorso dall'Amministrazione che in primo grado, oltre ai danni Provinciale, derivanti dall'appropriazione del terreno su cui era stata costruita la strada, erano stati riconosciuti gli ulteriori danni derivanti dallo smottamento del terreno e relativi alla distruzione del vigneto e di alcune piante di ulivo, mentre era stata respinta l'ulteriore richiesta di pagamento di una somma pari al valore dell'area occupata dalla terra di riporto in quanto detta area era rimasta di proprietà del AR. A seguito dell'impugnazione proposta dalla 7 sola Amministrazione Provinciale, la Corte d'Appello ha ridotto notevolmente l'entità del danno ritenendo non provata la dedotta distruzione del vigneto. Pertanto la mancata proposizione da parte del AR dell'appello incidentale avverso la parte della pronuncia che aveva respinto gli ulteriori danni conseguenti all'occupazione del suolo avvenuta con la terra di riporto e richiesti con l'atto introduttivo comporta la preclusione in questa sede del relativo motivo di ricorso, dovendosi tale specifica richiesta intendersi ormai rinunciata ai sensi dell'art. 346 C.P.C. per l'acquiescenza dell'interessato. 捷 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in euro 1.300, oltre al 10% per le spese generali e ad euro 100 per esborsi. Roma, 8.1.2003 Il Preside Il Consigliste est. Mgo Riccardo Calvary IL CANCELLIERE 8 Andrea BianchBiences