Sentenza 25 novembre 1999
Massime • 1
In materia di misure cautelari reali legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame, secondo l'art. 325 cod. proc. pen., è solo il pubblico ministero presso questo tribunale e non anche quello che ha chiesto l'applicazione della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/1999, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 25/11/1999
Dott. Renato ACQUARONE Consigliere SENTENZA
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere N. 3747
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 24908/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto 1) dal procuratore della Repubblica presso la pretura di Padova, 2) dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Padova, nel procedimento incidentale a carico di RE AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza resa il 23.4.1999 dal tribunale di Padova in sede di riesame.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Albano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, Osserva.
Svolgimento del processo
1 - Nel marzo 1999 la polizia giudiziaria di propria iniziativa sequestrava presso diversi locali pubblici della provincia di Padova alcuni videogiochi (tipo roulette, poker e slot-machine), ritenendoli apparecchi per gioco d'azzardo. Il procuratore della Repubblica presso la pretura di Padova, nel termini di legge, convalidava il sequestro probatorio, ravvisando il reato di cui agli artt. 718 e 719 c.p.. 2 - Gli interessati presentavano istanza di riesame, lamentando che i provvedimenti di sequestro erano illegittimi a) perché carenti di motivazione, b) perché difettava il presupposto del fumus commissi delicti.
Il tribunale di Padova, con ordinanza del 22.4.1999, confermava i sequestri di alcuni apparecchi, presso i quali gli agenti vebalizzanti avevano sorpreso alcuni giocatori che avevano realizzato una vincita economicamente apprezzabile. Per tutti gli altri apparecchi, invece, annullava i sequestri, disponendo la restituzione degli apparecchi stessi agli aventi diritto.
In relazione a questi ultimi apparecchi, il tribunale osservava a) che i provvedimenti di convalida emessi dal pubblico ministero erano congruamente motivati per relationem, giacché facevano esplicito riferimento ai verbali di sequestro redatti dalla polizia giudiziaria, nei quali erano specificamente enunciate le ragioni per cui gli apparecchi dovevano ritenersi d'azzardo; b) che in concreto, dei due elementi essenziali per l'integrazione del gioco d'azzardo, l'aleatorietà e il fine di lucro, inteso come apprezzabile guadagno economico, appariva sussistere il primo elemento, ma non il secondo, considerato che a fronte delle argomentazioni generiche e di stile dei verbali di sequestro i difensori avevano depositato certificati di conformità attestanti che i videogiochi avevano i requisiti di legge per essere qualificati di abilità e di intrattenimento.
3 - Avverso detta ordinanza, limitatamente al sequestro di un apparecchio denominato Saloon, gestito da AN IN, il pubblico ministero presso il tribunale e quello presso la pretura di Padova hanno proposto separato ma identico ricorso, deducendo violazione di legge ex art. 606 lett, b) c.p.p.. Lamentano che l'annullamento dei sequestri non ha consentito all'accusa di raccogliere le prove, impedendo la conclusione di una consulenza tecnica disposta sugli apparecchi sequestrati (per accertarne il carattere aleatorio, le eventuali modifiche, nonché l'ammontare delle vincite consentite).
Aggiungono che il tribunale del riesame assimila il concetto di prova a quello di flagranza nel reato, laddove contrappone ai sequestri annullati di alcuni apparecchi i sequestri di altri apparecchi simili, confermati solo perché i giocatori erano stati colti nell'atto di vincere somme economicamente apprezzabili. Infine osservano che il fumus del fine di lucro è insito nel tipo di gioco in questione.
Motivi della decisione
4 - Il ricorso del pubblico ministero presso la pretura è inammissibile, giacché - secondo la giurisprudenza costante di questa corte - egli non è legittimato a proporre ricorso contro le decisioni pronunciate dal tribunale in sede di riesame delle misure cautelari. Si confronti per tutte Cass. Sez. Un. n. 8 del 24.7.1991, c.c. 31.5.1991. P.M. in proc. Faraco, rv. 187860, secondo cui "contro l'ordinanza del tribunale che ha deciso sul riesame di un provvedimento di competenza pretorile è legittimato all'impugnazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale del riesame e non quello presso la pretura;
pertanto il ricorso per cassazione proposto dal procuratore della Repubblica presso la pretura contro l'ordinanza del tribunale deve essere dichiarato inammissibile". Vero è che, successivamente a detta pronuncia, con legge 23.12.1996 n. 652, è stato modificato il primo comma dell'art. 311 c.p.p., nel senso che la legittimazione a ricorrere per cassazione contro i provvedimenti adottati dal tribunale, quale giudice del riesame o dell'appello in materia di misure cautelari personali, è stata espressamente attribuita sia al pubblico ministero presso lo stesso tribunale sia al pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura. Ma ciò vale, appunto, solo per le misure cautelari personali. Al contrario "in materia di misure cautelari reali, legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame, secondo l'art. 325 c.p.p., è solo il pubblico ministero presso questo tribunale e non anche quello che ha chiesto l'applicazione della misura" (Cass. Sez. III, n. 2810 del 26.9.1997, c.c. 11.7.1997, Artuso, rv. 209540).
5 - È invece ammissibile, ma infondato, il ricorso del procuratore della Repubblica presso il tribunale.
Invero, il ricorrente ha dedotto formalmente inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p.. Ma a ben vedere nessun vizio di questa natura è ravvisabile nell'ordinanza impugnata.
5.1 - Quanto al fumus commissi delicti, infatti, il tribunale del riesame ha ritenuto sussistere il requisito dell'aleatorietà nei videogiochi sequestrati, ma non quello del fine di lucro, inteso come apprezzabile guadagno economico. E tale valutazione è supportata da una motivazione congrua, incensurabile in questa sede, che, a fronte delle argomentazioni di stile dei verbali di sequestro, valorizza i certificati di conformità prodotti dai difensori, attestanti che i videogiochi avevano i requisiti richiesti per esser qualificati di abilità e di intrattenimento.
In contrario non vale obiettare - come fa il ricorrente - che il fine di lucro è insito nei videogiochi sequestrati, perché, essendo il gioco di pura sorte, non si spiegherebbe altrimenti per quale motivo il giocatore è indotto a giocare somme non irrilevantì, se non per lucrare una vincita più vantaggiosa della posta. L'obiezione non ha pregio perché non considera che, per effetto della legge 6.10.1995 n. 425 (art. 1), modificatrice dell'art. 110 t.u.l.p.s., il lucro rilevante per qualificare un apparecchio come destinato al gioco d'azzardo deve superare una certa soglia quantitativa (ripetizione delle partite oltre dieci volte, oltre dieci gettoni rigiocabili negli stessi apparecchi, vincita di una consumazione o un oggetto di valore economico non modesto). Solo oltre questa soglia i videogiochi entrano nella sfera degli apparecchi di cui sono proibiti l'installazione e l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, o nei circoli di qualunque specie. Per conseguenza è possibile che il giocatore sia indotto a puntare una certa somma nella speranza di vincere un premio (di altre partite o di qualche consumazione), che però non assuma i caratteri del lucro giuridicamente rilevante. Ne deriva che il tribunale del riesame non è incorso in alcuna erronea applicazione della legge penale laddove ha escluso nella fattispecie concreta il requisito del lucro apprezzabile, e non ha ritenuto esistente in re ipsa il lucro (giuridicamente rilevante). 5.2 - Vero è che con un esame più approfondito il pubblico ministero procedente avrebbe potuto accertare che i videogiochi erano truccati rispetto al certificato di conformità, o che comunque consentivano una vincita superiore alle soglie di cui al citato art. 110 t.u.l.p.s.. E infatti la seconda doglianza del ricorrente è che il dissequestro dei videogiochi non consente al pubblico ministero di raccogliere gli elementi per provare - attraverso apposita consulenza tecnica - che il codice di funzionamento degli apparecchi escludeva qualsiasi abilità del giocatore, ovvero che il codice di funzionamento originariamente certificato come proprio dei giochi di abilità e intrattenimento, era stato modificato. Ma una siffatta doglianza è priva di qualsiasi fondamento giuridico, perché concepisce il sequestro probatorio non come un mezzo di ricerca della prova in ordine a un reato pervenuto alla conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, ma come un mezzo di ricerca della notitia criminis stessa. In altri termini, secondo il sistema processuale vigente, il sequestro probatorio può essere disposto e mantenuto solo quando risulti già esistente un fumus delicti, e non per ricercare l'esistenza stessa di questo fumus.
5.3 - L'ultima censura formulata dal ricorrente è quella che attiene alla asserita confusione tra il concetto di prova e quello di flagranza del reato. In altri termini il ricorrente denuncia un errore logico laddove il tribunale del riesame da una parte conferma il sequestro degli apparecchi presso i quali alcuni giocatori erano stati colti nell'atto di vincere somme economicamente apprezzabili, e dall'altra dissequestra apparecchi simili perché difettava per essi la prova del requisito di lucro. Se in effetti gli apparecchi appartenevano allo stesso tipo, potrebbe qui ravvisarsi una manifesta illogicità di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ai sensi della lettera e) dell'art. 606 c.p.p.. Ma è questo un motivo di ricorso che non è consentito per l'impugnazione contro le ordinanze del giudice del riesame, posto che a norma dell'art. 325, primo comma, c.p.p. il ricorso per cassazione contro dette ordinanze è previsto solo per violazione di legge.
P.Q.M.
la corte dichiara inammissibile il ricorso del procuratore della Repubblica presso la pretura e rigetta il ricorso del procuratore della Repubblica presso il tribunale.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2000