Sentenza 11 novembre 2009
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con la quale il Tribunale, acquisito il verbale di elezione di domicilio dell'imputato, dichiari la nullità del decreto di citazione e di tutti gli atti di causa in relazione al fatto che non risultava se l'imputato - identificato a mezzo di carta di identità rilasciata in Romania - parlasse o capisse l'italiano, poiché la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell'imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza della lingua italiana.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/11/2009, n. 45944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45944 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 11/11/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - rel. Consigliere - N. 1592
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 13880/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) AM TA N. IL 04/10/1978;
avverso l'ordinanza n. 2927/2009 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di NAPOLI, del 23/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZECCA Gaetanino;
Letti gli atti, letta la requisitoria del Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento della impugnata ordinanza. RILEVATO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica ha pronunziato all'udienza del 23/3/2009 ordinanza con la quale, acquisito il verbale di elezione di domicilio dell'imputatola dichiarato la nullità del decreto di citazione e di tutti gli atti di causa in relazione al fatto che non risultava se l'imputato, identificato a mezzo di carta di identità rilasciata in Romania parlasse o capisse l'italiano.
Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso è stato deciso all'udienza camerale del giorno 11/11/2009 dopo il compimento degli incombenti prescritti dal codice di rito. RITENUTO IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha individuato nel provvedimento del Tribunale una ordinanza abnorme perché portatrice di abnorme applicazione di norme processuali e ha domandato l'annullamento della ordinanza stessa.
Il provvedimento impugnato si affida ad una ipotesi di non conoscenza della lingua italiana laddove la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell'imputato o in altra a lui conosciuta è imposta solo nel caso di dichiarato e comprovato difetto di conoscenza.
Il presupposto per l'applicazione dell'art. 143 c.p.p. è costituito dal fatto che in giudizio sia stata protestata o accertata la ignoranza della lingua italiana, (cass. Sez. 4^ 29/7/2004 n. 32911 Cass. Sez 2^ 9/11/2005 n. 40807) sicché il Tribunale di Napoli in assenza di qualsiasi questione sulla conoscenza della lingua da parte dell'imputato che, come sottolinea il ricorrente, aveva anche espresso una elezione di domicilio, è pervenuto al risultato di imporre al processo una sorta di regressione senza causa. Rammenta la Corte che si ritiene abnorme un provvedimento il quale rivelando sue radicali anomalie non riesce, per loro causa, ad essere inquadrato negli schemi normativi tipici o a compatibilizzarsi con le linee fondanti del sistema processuale (Cass. Pen. Sez. 6^, sent. n. 33519 del 05-10-2006 (ud. del 04-05-2006); o un provvedimento che determina una stasi processuale non superabile (Cassazione Penale Sez. 4^, sent. n. 30024 del 12 settembre 2006) o una regressione contro ogni fisiologica dinamica del processo. Ancora si qualifica come abnorme un provvedimento che rappresenta un'evenienza del tutto eccezionale quale atto emesso in assoluta carenza di potere (Cass. Pen. Sez. 2^, sent. n. 40230 del 23-11-2006) o con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell'ordinamento processuale penale (Cassazione Penale Sez. 6^, sent. n. 2628 del 17 dicembre 1993). Alla luce di queste considerazioni l'impugnato provvedimento di annullamento si presenta come provvedimento abnorme sicché l'ordinanza è in conseguenza impugnabile per cassazione separatamente dalla sentenza definitiva e per causa della detta abnormità essa deve essere annullata senza rinvio e con la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009