Sentenza 6 novembre 2000
Massime • 1
La circostanza che un provvedimento sia illegittimo non giustifica, di per sè, la sua impugnabilità per cassazione in nome della categoria dell'abnormità, che non può essere utilizzata per eludere il principio di tassatività di cui all'art. 568 cod. proc. pen., sicché deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento del giudice che dichiari un'invalidità, sia pure inesistente, del decreto di citazione a giudizio, atteso che tale decisione non può dirsi estranea al sistema processuale. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero che aveva denunciato come abnorme il provvedimento con il quale il giudice monocratico aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione per violazione dell'art. 415 bis cod. proc. pen. - che impone la notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini - pur trattandosi della semplice rinnovazione di un precedente decreto di citazione emesso prima dell'entrata in vigore della disposizione predetta, introdotta con la legge 16 dicembre 1999, n. 476)
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2000, n. 4601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4601 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 06/11/2000
Dott. CARLO CASINI Consigliere SENTENZA
Dott. ANDREA COLONNESE Consigliere N. 4601
Dott. ANGELO DI POPOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI Consigliere N. 25587/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da P.M. in proc. pen. a carico di
GI TR, n. a Ozieri il 27 maggio 1960
avverso l'ordinanza del Tribunale di Nuoro in data 15 giugno 2000 Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Aniello Nappi Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
Motivi della decisione
Il pubblico ministero ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza con la quale il tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio di TR GI per violazione dell'art. 415 bis c.p.p. Sostiene che la norma richiamata dal giudice non è applicabile nel caso in esame, in quanto il decreto era stato emesso in rinnovazione di altro risalente a epoca precedente l'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, che quella norma ha introdotto nel codice. Sicché il provvedimento impugnato sarebbe abnorme per violazione del principio di irretroattività dell'azione penale.
Il ricorso è inammissibile a norma dell'art. 568 c.p.p., in quanto proposto avverso provvedimento inoppugnabile.
Occorre premettere che la categoria dell'abnormità deroga eccezionalmente al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione (art. 568 c.p.p.) ed è stata creata dalla giurisprudenza per far fronte a situazioni di stallo determinate dall'adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all'ordinamento. In questi casi infatti la mancata previsione normativa dell'impugnabilità del provvedimento dipende dalla sua imprevedibile estraneità a qualsiasi categoria processuale;
e il riconoscimento della ricorribilità per cassazione tende a permettere di superare una situazione di stallo altrimenti non rimediabile. Per questa ragione il fatto che un provvedimento sia illegittimo non giustifica di per sè la sua impugnabilità con ricorso per cassazione in nome della categoria dell'abnormità, che non può essere utilizzata per violare l'art. 568 c.p.p. Nel caso in esame il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato è illegittimo perché applica una norma inapplicabile ratione temporis. Ma, quand'anche fosse fondata la tesi esposta, il ricorso sarebbe comunque inammissibile, perché non ogni illegittimità dà luogo ad abnormità; e non può certamente considerarsi abnorme, vale a dire estraneo al sistema processuale, il provvedimento del giudice del dibattimento che dichiari un'invalidità, sia pure inesistente, del decreto di citazione a giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2000