Sentenza 17 febbraio 2015
Massime • 1
L'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., è escluso ove lo stesso si sia reso, per causa a lui imputabile, irreperibile o latitante, con conseguente notificazione degli atti che lo riguardano al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2015, n. 12101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12101 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 17/02/2015
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ALMA Marco M. - Consigliere - N. 365
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 51030/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Le ET OO, nato in [...] l'[...];
IM AR ON, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza, in data 19 maggio 2014, della Corte d'appello di Roma;
Sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. DIOTALLEVI Giovanni;
Sentite le richieste del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito, per i ricorrenti, l'Avv. LORIA Filippo, del foro di Roma, che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Le ET OO e IM AR ON hanno proposto congiuntamente, per il tramite del proprio difensore, Avv. Loria Filippo, un unico ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 4178/2014, del 19 maggio 2014, depositata il 31 luglio 2014. La pronuncia impugnata ha confermato la condanna dei ricorrenti per il reato di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, conv. con modificazioni in L. 5 luglio 1991, n. 197, disposizione sostituita, senza soluzione di continuità, dall'identica previsione contenuta nel D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55, comma 9, per aver indebitamente utilizzato, senza esserne titolari, alcune carte di credito, per compiere acquisti in due negozi.
2. Il ricorso con cui si censura la decisione in parola si articola in sei motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta l'inosservanza di norme processuali, ex art. 606, comma 1, lett. c), nonché la violazione dell'art. 24 Cost., comma 2, sotto un duplice profilo. Innanzitutto, si sostiene che gli imputati non avrebbero avuto reale conoscenza del procedimento di primo grado, dal momento che gli atti processuali inerenti a quest'ultimo sarebbero stati notificati unicamente al loro difensore e non nelle mani degli imputati stessi;
secondariamente, si eccepisce la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello e degli atti a questo successivi, stante la loro mancata traduzione nella lingua dei prevenuti.
2.2 Nel secondo e nel terzo motivo, in gran parte identici, si rileva invece la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), unitamente alla violazione dell'art. 24 Cost., comma 2.
In particolare, viene evidenziato che il giudice del gravame si sarebbe astenuto dal rendere ragione del percorso logico- argomentativo che lo ha portato a confermare la sentenza dì condanna pronunciata in primo grado, essendosi limitato a rinviare alle considerazioni in fatto ed in diritto ivi contenute. Inoltre, si segnala che la Corte d'appello avrebbe pretermesso, senza fornire nessuna spiegazione logica, alcune risultanze probatorie emerse dall'istruttoria dibattimentale e non avrebbe tenuto conto, soprattutto, delle dichiarazioni degli imputati.
Infine, all'interno del terzo motivo, ci si duole della mancata considerazione, sempre da parte del giudice di seconde cure, di circostanze idonee ad escludere la responsabilità degli imputati, indicate nell'atto di appello, e dell'assenza di qualsivoglia valutazione in merito all'elemento psicologico del delitto contestato.
2.3 Con il quarto motivo, si segnala l'inosservanza ed erronea applicazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b., della norma incriminatrice di cui all'art. 12 del D.L. n. 143 del 1991, in una con la violazione dell'art. 24 Cost., comma 2. A detta dei ricorrenti, la sentenza censurata non avrebbe dimostrato la sussistenza di alcuni elementi costitutivi del fatto di reato descritto dal citato art. 12, quali l'utilizzo delle carte di credito, il nesso causale tra condotta ed evento e l'elemento psicologico.
2.4 Con il quinto motivo, si evidenzia un'ulteriore vizio, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), comportante altresì una violazione dell'art. 24, II co., Cost., integrato dalla mancata assunzione, in sede di appello, a norma dell'art. 603 c.p.p., di una prova decisiva, rappresentata dall'esame di tutte le persone non sentite in dibattimento, quali gli imputati, gli agenti operanti diversi dall'unico ascoltato come teste e i venditori.
2.5 Da ultimo, con il sesto motivo, si afferma che il fatto per il quale si è proceduto non sarebbe più previsto dalla legge come reato, a fronte dell'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice contenuta nel D.L. n. 143 del 1991, art. 12, ad opera del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 64. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2.1. Per quanto riguarda il primo motivo, deve anzitutto disattendersi la censura legata alla mancata notificazione degli atti del primo grado di giudizio agli imputati. Come emerge dall'esame del fascicolo di causa e, soprattutto, del verbale dell'udienza del 16 gennaio 2008, gli imputati, fin dall'inizio del procedimento, non avendo fissa dimora, hanno eletto domicilio, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 1, presso lo studio legale del proprio difensore, dove sono state quindi correttamente effettuate le notifiche in discorso. A fronte di ciò, i ricorrenti deducono, in maniera del tutto generica, che alla "conoscenza legale" degli atti così notificati non sarebbe corrisposta una "conoscenza reale" degli stessi, senza tuttavia addurre alcun elemento specifico dal quale possa farsi discendere la sussistenza di un effettivo e concreto vulnus al diritto di difesa.
Inoltre, va segnalato che i medesimi soggetti, con decreto emesso in data 13 giugno 2008, sono stati dichiarati latitanti;
di conseguenza, per gli atti successivi a questo accertamento, trova applicazione la norma enunciata dall'art. 165 c.p.p., comma 1, in base alla quale, nelle situazioni anzidette, le notifiche si eseguono mediante consegna di un'unica copia dell'atto al difensore (cfr. Cass. pen., Sez. 2^, 19 dicembre 2008, Pesce, n. 2396, rv. 242807). Recentemente, le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di ribadire che la presunzione di conoscenza, da parte del latitante, degli atti notificati al suo difensore si fonda su una fictio iuris, a sua volta giustificata dalla scelta del soggetto in parola di sottrarsi volontariamente all'esecuzione del provvedimento cautelare e, dunque, di non partecipare attivamente al procedimento in cui questo si inserisce (cfr. Cass. pen., Sez. un., 27 marzo 2014, Avram, n. 18822). Perciò, fintanto che la volontarietà della sottrazione all'applicazione della misura cautelare non venga messa in discussione, e gli odierni ricorrenti non hanno fornito alcun argomento in tal senso, la suddetta presunzione deve rimanere ferma.
2.2. Con riferimento poi alla mancata traduzione, nella lingua degli imputati, del decreto di citazione per il giudizio di appello e degli atti processuali ad esso successivi, al di là delle questioni di diritto intertemporale sollevate dall'intervenuta modifica dell'art. 143 c.p.p., ad opera del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, art. 1, comma 1,
lett. b), va ribadito il seguente principio giuridico, a più riprese esplicitato da questa Suprema Corte: l'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprenda la lingua italiana deve escludersi laddove lo stesso si sia reso, per causa propria, irreperibile o latitante, così da imporre la notificazione degli atti processuali che lo riguardano al difensore (v. Cass. pen., Sez. 6^, 22 ottobre 2009, Cerhozi, n. 7644, rv. 246167, nonché, recentior, Cass. pen., Sez. 6^, 19 giugno 2014, n. 47896, rv. 261218). L'orientamento giurisprudenziale in questione, sebbene formatosi sotto la vigenza della versione originaria dell'art. 143 c.p.p., risulta pienamente coerente altresì con il "nuovo" testo della disposizione de qua. Infatti, il summenzionato obbligo di traduzione, anche quello previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32 in attuazione della Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, ha un senso unicamente rispetto agli atti processuali cui l'imputato alloglotta partecipi personalmente o che comunque giungano nella sua sfera di conoscenza o di conoscibilità; soltanto in queste ipotesi acquista rilievo l'esigenza di assicurare la piena comprensione degli atti stessi da parte del prevenuto che non conosca la lingua italiana. Dalla conoscenza legale dell'atto (che pur resta necessaria) si passa ad un apprezzamento in concreto del raggiungimento dell'effetto (conoscenza effettiva) tale da comportare la successiva qualificazione dell'assenza "informata", secondo i canoni mutuati dalla giurisprudenza CEDU di : - assenza dovuta a rinunzia espressa;
- assenza dovuta a rinunzia tacita per comportamento concludente (ed inequivoco) assistita dalla tendenziale conoscenza delle conseguenze pregiudizievoli relative alla celebrazione del processo. A tali ipotesi si unisce quella della fattibilità del processo ove l'assenza sia dovuta a volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di suoi specifici atti (al fine di evitare prassi abusive), come è avvenuto nel caso di specie. La ricordata esigenza non è dunque ravvisabile nei casi in cui gli atti in questione debbano notificarsi al solo difensore, essendo il destinatario della comunicazione perfettamente in grado di comprenderne il contenuto e, eventualmente, di riferirlo al proprio assistito, qualora mantenga dei contatti con quest'ultimo, nella lingua da essi prescelta.
La massima richiamata è pertanto pianamente applicabile alla fattispecie sottoposta a scrutinio, essendo intervenuta, come si è già visto, anteriormente all'apertura del giudizio di secondo grado, la dichiarazione di latitanza degli imputati, di cui anche la sentenza d'appello da conto.
3. Con riferimento al secondo e al terzo motivo, va rilevata l'assoluta genericità delle censure ivi mosse avverso la motivazione della sentenza impugnata.
3.1. Innanzitutto, non trova riscontro negli atti l'affermazione dei ricorrenti secondo cui il giudice del gravame non sarebbe andato oltre il mero richiamo alle considerazioni in fatto ed in diritto enunciate nella pronuncia di prime cure. Ad una più attenta lettura della decisione di cui si chiede la cassazione, risulta evidente che la Corte d'appello di Roma ha sottoposto ad una nuova valutazione gli elementi probatori già acquisiti nel grado . precedente, esplicitando l'iter argomentativo che ha spinto a confermare le condanne.
In particolare, è stato evidenziato che gli imputati hanno eseguito acquisti in due negozi sotto l'occhio vigile di alcuni agenti, che gli stessi sono stati fermati e trovati in possesso delle carte di credito, della merce acquistata e dei relativi scontrini, che i negozianti hanno confermato, sia agli agenti sia nel dibattimento di primo grado, gli acquisti e che dagli accertamenti svolti tramite i servizi interbancari è emerso che le carte anzidette erano contraffatte. Le prove ora passate in rassegna sono state ritenute, con argomentazione che appare scevra da vizi logici, precise e concordanti nel dimostrare l'avvenuta commissione del reato oggetto del capo di imputazione.
3.2. Del tutto generica è poi la doglianza alla stregua della quale la sentenza in esame avrebbe trascurato alcune risultanze probatorie e, in special modo, le dichiarazioni degli imputati. I ricorrenti hanno infatti omesso di indicare con precisione quali risultati probatori e quali dichiarazioni sarebbero stati ingiustificatamente pretermessi.
3.3 Analoghe valutazioni possono ripetersi per ciò che concerne l'asserita omessa considerazione di non meglio specificate circostanze indicate nell'atto di appello, che, a detta degli impugnanti, sarebbero valse a stornare da loro qualsiasi responsabilità. Qualora poi i ricorrenti abbiano inteso riferirsi alla scriminante, dedotta in sede di gravame, dello stato di necessità, è opportuno sottolineare, in aggiunta a quanto detto, che la pronuncia d'appello ha espressamente negato la configurabilità della stessa, sulla scorta di un'argomentazione di nuovo esente da aporie logiche, incentrata sul genere di lusso dei beni acquistati con le carte di credito indebitamente impiegate.
3.4. Riguardo alla lamentata carenza dì un idoneo apparato motivazionale circa la sussistenza dell'elemento psicologico, anch'essa fatta valere con il terzo motivo di ricorso, è sufficiente segnalare che la sentenza impugnata non si è soffermata sul punto dal momento che nessuna critica era stata sollevata in merito con i motivi d'appello. A ciò si deve aggiungere che i ricorrenti, anche in sede di legittimità, non hanno allegato elementi specifici e concreti tali da mettere in dubbio la ravvisabilità dell'elemento soggettivo richiesto per il reato di indebito utilizzo di carte di credito, sulla scorta del materiale probatorio addotto dalla Corte d'appello a fondamento della propria decisione.
3.5. In sintesi, appare dunque chiaro che i profili di censura enunciati nel secondo e nel terzo motivo di ricorso risultano privi del requisito di specificità prescritto dall'art. 591 c.p.p., comma unico, lett. c), (cfr. Cass. pen., Sez. 1^, 22 aprile 1997, Pace, n. 5044, rv. 207648 e, recentior, Cass. pen., Sez. 3^, 6 luglio 2007, Tasca, n. 35492, rv. 237596).
4. Passando ora all'esame del quarto motivo, va evidenziato in apertura che esso, sebbene sia presentato dagli impugnanti come teso a far valere l'inosservanza od erronea applicazione della norma incriminatrice, si traduce, in realtà, in un'ulteriore contestazione del percorso motivazionale seguito dalla sentenza contro cui è stato promosso il ricorso. Nello specifico, si sostiene l'assenza di una sufficiente dimostrazione dell'esistenza di alcuni elementi costitutivi del delitto, quali il nesso di causalità, l'utilizzo delle carte e l'elemento soggettivo.
Per ciò che concerne quest'ultimo aspetto, basti qui un mero richiamo a quanto si è già anteriormente precisato. Quanto al nesso causale, il riferimento ad esso non ha rilevanza, visto che il delitto per cui i ricorrenti sono stati condannati si pone come reato "di mera condotta", integrato dal semplice comportamento consistente nell'indebito utilizzo di carte di credito, senza che si richieda il realizzarsi di un evento materiale tipico (cfr. il D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9).
Infine, si ritiene che l'effettivo impiego delle carte di credito sia stato ampiamente dimostrato dalla decisione resa in sede di gravame, a fronte degli elementi probatori ivi richiamati e precedentemente riportati nella presente pronuncia.
5.1. A proposito del quinto motivo, bisogna osservare, preliminarmente, che può configurarsi una violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 1, solamente laddove la prova richiesta e non ammessa in appello sia "... "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa" (cfr. Cass. pen., Sez. 4^, 14 marzo 2008, Di Dio, n. 23505, rv. 240839).
5.2. Ora, il giudice di seconde cure ha escluso la "decisività" della prova la cui assunzione è stata richiesta dagli odierni ricorrenti con l'atto di appello, ossia la testimonianza degli agenti diversi da quello sentito nel dibattimento di primo grado, con un'argomentazione logicamente e giuridicamente ineccepibile;
più in dettaglio, è stato rilevato che, come ammesso anche dall'agente escusso, "... entrambi gli agenti intervenuti avevano svolto le stesse indagini...", lasciando quindi chiaramente intendere che l'operante non previamente ascoltato non avrebbe potuto aggiungere nulla rispetto a quanto già dichiarato dal suo collega. Al ragionamento pocanzi riassunto gli impugnanti non hanno opposto, in sede di legittimità, elementi ed argomenti specifici e concreti idonei a far presumere, viceversa, il carattere decisivo della prova anzidetta, bensì si sono limitati a ribadire, in maniera aspecifica, quanto già dedotto con il mezzo di gravame.
5.3. Con riferimento poi alla doglianza con cui si lamenta l'omessa indicazione, nella sentenza impugnata, delle ragioni che hanno portato a ritenere non necessario l'esame dibattimentale degli altri soggetti coinvolti nella vicenda oggetto di scrutinio, quali i venditori e gli imputati, va osservato, riguardo ai primi, che la loro escussione non è stata domandata nell'atto di appello. Di conseguenza, il giudice del gravame non era tenuto a motivare sul punto, così come accade, invece, a fronte di un esplicito motivo di appello volto ad ottenere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per lo svolgimento di determinati incombenti (cfr. Cass. pen., Sez. 6^, 26 settembre 2013, Ceroni, n. 1249, rv. 258758). Relativamente agli imputati, si deve invece osservare che essi non potevano essere sentiti, in quanto latitanti.
5.4. Per tutte queste ragioni, anche il motivo qui analizzato deve essere disatteso.
6. Da ultimo, va rilevata l'assoluta infondatezza del sesto motivo di ricorso.
Infatti, non vi sono dubbi che l'originaria norma incriminatrice del delitto di indebito utilizzo di carte di credito, contenuta nell'art. 12 del D.L. n. 143 del 1991, sia stata abrogata dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 64, ma è altrettanto vero che la norma suindicata è
stata sostituita, senza alcuna soluzione di continuità, da una statuizione ad essa identica, sia nella descrizione del fatto tipico sia sotto il profilo sanzionatorio, enunciata dall'art. 55, comma 9, del decreto delegato prima citato.
Pertanto, non vi è stato un solo istante in cui il fatto tipico integrante il delitto de quo abbia cessato di essere previsto dalla legge come reato;
non è quindi possibile parlare di abolitio criminis.
7. Al rigetto del ricorso qui preso in esame consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle relative spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2015