Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2016, n. 48916
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Sentenza 28 settembre 2016

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L'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta sussiste - a pena di nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elezione di domicilio presso un difensore attiene solo alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2016, n. 48916
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48916
    Data del deposito : 28 settembre 2016

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