Sentenza 28 settembre 2016
Massime • 1
L'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta sussiste - a pena di nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elezione di domicilio presso un difensore attiene solo alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2016, n. 48916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48916 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2016 |
Testo completo
48 9 1 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1194/2016 MAURIZIO FUMO Presidente. REGISTRO GENERALE SILVANA DE BERARDINIS N. 16828/2016 GERARDO SABEONE GRAZIA MICCOLI - Rel. Consigliere ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica c/o Tribunale di Pordenone nel procedimento
contro
: DU CL nato il [...] avverso l'ordinanza del 18/01/2016 del TRIBUNALE di PORDENONE sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Mario Pinelli, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18.1.2016 il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e dell'avviso di conclusione delle indagini, notificati a DU UD nel domicilio eletto presso il difensore, sul rilievo dell'omessa traduzione di tali atti in lingua romena, non conoscendo l'imputato la lingua italiana.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Pordenone affidandolo al seguente motivo. E' stata dedotta la violazione dell'art. 606 c.p.p. per abnormità del provvedimento. Si osserva che l'imputato aveva regolarmente eletto domicilio presso il difensore d'ufficio anteriormente alla formazione e notifica di tali atti e la circostanza che non fossero stati tradotti in lingua romena era del tutto irrilevante, dato che unico destinatario degli stessi era il difensore. Ne conseguiva l'abnormità dell'ordinanza declarativa di nullità di tali atti, che aveva prodotto la stasi del procedimento, determinando una sua indebita regressione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Ad avviso di questo Collegio, l'ordinanza con cui il Giudice monocratico del Tribunale di Pordenone ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e dell'avviso di conclusione delle indagini, in quanto non tradotti in lingua romena, non solo non è abnorme, ma è pienamente legittima. Va premesso che l'ordinanza impugnata ha esaurientemente argomentato la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del prevenuto presupposto imprescindibile perché sorga in capo al cittadino alloglotta il diritto all'interprete ed alla traduzione degli atti fondamentali evidenziando che i verbali di identificazione e di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e di dissequestro erano stati entrambi tradotti dall'ausiliaria di P.G.. Ciò premesso, non è condivisibile l'assunto del Procuratore ricorrente secondo cui, in caso di elezione di domicilio presso il difensore, il cittadino alloglotta non avrebbe diritto alla traduzione CPP degli atti elencati all'art. 143 comma 2° in quanto, essendo unico destinatario dei medesimi il difensore, la redazione in lingua italiana sarebbe idonea e sufficiente a far comprendere all'avvocato i termini dell'accusa. Attenendo l'elezione di domicilio presso il difensore solo alle modalità di notificazione degli atti processuali, per effetto di essa, l'indagato alloglotta non rinuncia affatto alla lettura ed all'esame degli atti che lo riguardano (necessari per la predisposizione di una più efficace difesa), svolgendo tale elezione, soprattutto ove si tratti di individuo privo di recapiti stabili, la funzione opposta di garantirgli una più sicura conoscenza degli stessi. 2 yo Peraltro, se è pur vero che con l'elezione di domicilio l'indagato non sceglie solo il luogo in cui gli atti processuali gli devono essere notificati (come nel domicilio dichiarato), ma anche la persona presso la quale tale notificazione deve eseguirsi, il rapporto fiduciario tra l'indagato ed il suo domiciliatario, che tale elezione presuppone che comunque, con riferimento al difensore - d'ufficio, non può essere certo di contenuto identico a quello che si instaura con il difensore di fiducia (Sez. 1, n. 24 del 14/12/2011, Rv. 251683; vedi anche Corte Cost. n. 136/2008) fa - sorgere in capo a quest'ultimo l'obbligo di ricevere gli atti al primo destinati e di tenerli a sua disposizione (vedi sez. 3, 26 maggio 2003 n. 22844, Rv. 224870), ma non ha certo l'effetto (come emergerebbe dal ricorso del Procuratore di ricorrente) di accollare al domiciliatario l'obbligo-onere di traduzione degli atti nella diversa lingua del cliente alloglotta, o di farne comprendere al suo assistito comunque il significato. Né può sostenersi che l'elezione di domicilio comporti la rinuncia dell'indagato alla traduzione degli atti nella propria lingua diritto previsto dall'art. 143 c.p.p. in attuazione della Direttiva 2010/64/UE ed in accordo con l'articolo 6 co. 3 lett. a) CEDU, che prevede che «ogni accusato ha diritto di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico>> o la traslazione in capo al difensore di un obbligo che non può che far capo allo Stato. Essendo evidente che il diritto dell'indagato di conoscere in ogni fase processuale il tenore delle imputazioni a suo carico nella propria lingua è funzionale all'esercizio del diritto di difesa, tanto è vero che l'art. 143 comma 3° c.p.p. consente al Giudice di disporre la traduzione, oltre a quelli indicati nel comma 2°, anche di altri atti o solo parte di essi ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, la mancata traduzione degli atti processuali notificati nel domicilio eletto presso il difensore d'ufficio integra, come correttamente ritenuto nell'ordinanza impugnata, una causa di nullità a norma dell'art. 178 lett. c) c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016 Il Presidente Il consigliere estensore dr. Maurizio FUMO dr. Andrea Fidanzia esuiziཆ? PSPORTATA IN CANCELLERIA adal 18 NOV 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZATO Cannes LacziN E 3