Sentenza 4 febbraio 2004
Massime • 1
Il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, constatato l'omesso invio dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., dichiara "de plano", fuori dall'udienza e in assenza di contraddittorio tra le parti, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero è illegittimo, ma non abnorme, in quanto rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti al giudice, non si colloca al di fuori dell'ordinamento e non determina una stasi processuale non altrimenti rimovibile.
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- 2. Processo penale, atto, abnormità, rilevanza, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2004, n. 22859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22859 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 04/02/2004
Dott. BATTISTI Mariano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 254
Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 040515/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di PISA;
nei confronti di:
1) BO LÌ N. IL 16/07/1996;
2) AR CO N. IL 22/09/1967;
3) AL ES N. IL 03/04/1969;
4) HE LU N. IL 19/08/1978;
5) CI SI N. IL 25/11/1970;
6) BO NC N. IL 01/10/1965;
7) HI PP N. IL 01/03/1962;
8) TR PA N. IL 27/10/1970;
9) TI BE N. IL 30/10/1962;
10) IA CC N. IL 19/04/1967;
avverso ORDINANZA del 29/09/2003 GIP TRIBUNALE di PISA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BATTISTI MARIANO;
lette le conclusioni del P.G. che chiede annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il g.i.p. del Tribunale di Pisa, con ordinanza del 29 settembre 2003, constatata la omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, previsto dall'art. 415 bis c.p.p., ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dal p.m. nei confronti di SS LÌ ed altri.
2 - Il procuratore della Repubblica ricorre per Cassazione e, premettendo che il g.i.p. ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio de plano, prima della celebrazione dell'udienza preliminare e, quindi, in violazione del principio del contraddittorio, denuncia l'ordinanza in questione sul presupposto del l'abnormità della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
a - Prescindendo dalla questione se il ricorso sia stato proposto nei termini - anche se il timbro, apposto sulla copia del provvedimento trasmessa alla Procura, attesta, pur serica alcuna sottoscrizione da parte del funzionario addetto, che la copia era pervenuta alla Procura l'1 ottobre 2003 e il ricorso risulta depositato il 17 ottobre -, non può non rilevarsi che la norma dell'art. 416, comma 1^, c.p.p., nel prevedere che "la richiesta di rinvio a giudizio è
nulla se non preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3^, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3^, conferisce al giudice il potere di dichiarare tale nullità, che, essendo di ordine intermedio, può essere rilevata anche d'ufficio.
b - Ma, una volta accertato che il giudice può dichiarare questa nullità, l'averla rilevata e dichiarata de plano, fuori, dell'udienza preliminare, in assenza del contraddittorio3 significa soltanto che il provvedimento in questione è stato emesso in violazione della norma che, a determinate condizioni, lo legittima e, quindi, che è illegittimo, ma non abnorme, dovendo definirsi abnorme la pronuncia giurisdizionale che sia del tutto anomala, sostanziandosi in una decisione che;
per la singolarità del contenuto, è al di fuori, non solo delle singole norme, ma dell'intero sistema organico della legge processuale, sicché, essendo ben oltre i poteri degli organi decidenti e non essendo previsto contro di essa un espresso rimedio, il ricorso per Cassazione ha lo scopo di accertarne e dichiararne l'abnormità e di disporre la rimozione di una situazione altrimenti insanabile" (Cass., 22 giugno 1992, Zinno;
9 luglio 1997, Quarantalli, ecc.). c. - Se il provvedimento del g.i.p. non è abnorme, ne consegue che il ricorso non può non essere dichiarato inammissibile, non essendo prevista l'impugnabilità dell'ordinanza ed essendo di ostacolo al ricorso per Cassazione il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
2 - Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in, Roma il 4 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004