Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'ambito temporale di applicabilità dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come modificato dalla l. 16 aprile 2015, n. 47, è regolato, in assenza di una disciplina transitoria, dal principio "tempus regit actum", per cui il momento di emissione dell'ordinanza individua la norma destinata a regolare i tempi di deposito della motivazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2015, n. 47483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47483 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
47 4 8 3/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- Presidente SENTENZA Dott. SEVERO CHIEFFI - N. 2618/2015/ - Rel. Consigliere - 26/3/2015- Dott. MARGHERITA CASSANO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. FILIPPO CASA N. 30860/2015 Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC AS N. IL 02/08/1974 avverso l'ordinanza n. 616/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 28/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C. Angelillis che ha chiest it rigetto del ricorso س Udit i difensore Avv.; M. Mariella Fallico che ha chiesto l ments del ricorso l'accogli سے e Ritenuto in fatto.
1.Con ordinanza deliberata il 28 aprile 2015 (la cui motivazione veniva depositata il 15 giugno 2015) il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame avanzata da BA LI e, per l'effetto, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 3 aprile 2015 dal giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. Il Tribunale, dopo avere ricostruito le vicende relative alla sanguinosa contrapposizione tra i clan mafiosi OR e AL, evidenziava, sulla base delle sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. e delle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia, che in territorio di Paternò era operativa un'articolazione territoriale del sodalizio mafioso dei "NI", in cui erano confluite le "famiglie" AP e OR. Con specifico riferimento alla posizione di LI, quale soggetto organicamente inserito nel clan mafioso capeggiato da LV AP, riteneva che gravi indizi di colpevolezza erano costituiti dalle dichiarazioni rese da CO RR (già affiliato al gruppo di LV AP), ritenute intrinsecamente attendibili e riscontrate oggettivamente. La chiamata in correità di RR, ritenuta estremamente analitica, dettagliata e di assoluta attualità, era, ad avviso dei giudici, confermata, con specifico riferimento alla posizione di LI, dai seguenti elementi: a) controlli effettuati dalle forze dell'ordine, comprovanti i rapporti tra l'indagato, CO RRa, NZ LV AP ed altri associati;
b) contenuto delle intercettazioni effettuate (28 novembre 2014 tra LI e EL IM Sciortino;
18 ottobre 2014 n. 894 intercorsa tra Scalisi, RR, Sciorttino, LI) contenenti espliciti riferimenti agli accorgimenti da adottare per evitare eventuali indagini, ai comportamenti di taluni associati, quale IN MA, ritenuti poco affidabili, in quanto adusi a sfruttare l'intraneità associativa per fini personali di lucro senza preoccuparsi degli interessi dell'organizzazione e dei singoli associati;
c) accertata presenza di LI, insieme con MA, all'esterno della casa circondariale di Bicocca, ove si trovava ristretto LV AP, capo del 1 سے е gruppo mafioso;
d) contenuto dei colloqui captati in carcere ed intercorsi tra AP ed altri affiliati, contenenti riferimenti alle dinamiche associative, alle funzioni direttive svolte da AP stesso e da suo figlio NZ LV, al ruolo serbato all'interno dell'organizzazione da altri membri, al legame fiduciario intercorrente tra AP e l'indagato, alla regolare retribuzione degli affiliati, alla funzione di coordinamento svolta da BA NI, cui entrambe le frange facevano riferimento, al ruolo di cassiere svolto da MA e ai conteggi di denaro destinato ai membri del sodalizio effettuati da costui e LI (6 ottobre 2014, ore 18,12, n. 4441; 6 ottobre 2014, ore 18,17, n. 3750; 6 ottobre 2014, ore 18,19; 10 ottobre 2014, ore 10,19, n. 88). Le esigenze cautelari, presunte ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., venivano ritenute sussistenti sulla base del fattivo apporto, causalmente rilevante, fornito dall'indagato alla vita del sodalizio, dell'intensità del dolo sotteso alle condotte illecite.
2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'indagato, il quale formula le seguenti censure. Denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per non essere stata la motivazione del provvedimento depositata nel rispetto dei nuovo termini previsti, a pena di inefficacia della misura, dall'art. 309, comma 10, c.p.p., così come modificato dalla 1. n. 47 del 2015. Lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto previsto dall'art. 416 bis c.p., della partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso in presenza di un quadro indiziario non caratterizzato da gravità, univocità e concordanza, avuto riguardo al contenuto criptico dei colloqui captati, all'assenza di un qualsiasi fattivo contributo di LI alla vita dell'associazione desumibile dalle dichiarazioni di RR e dalle intercettazioni. Da ultimo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'insussistenza di elementi atti a vincere la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. e all'omesso rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Osserva in diritto. Il ricorso non è fondato.
1.Con riferimento al primo motivo di censura, il Collegio osserva quanto segue. 2 ہیں La questione su cui il Collegio è chiamato a pronunziarsi riguarda l'ambito di applicabilità dell'art. 309, comma 10, c.p.p., così come modificato dalla 1. 16 aprile 2015 n. 47 in assenza di una disciplina transitoria e le conseguenze processuali derivanti dall'omesso deposito in cancelleria della motivazione entro trenta giorni dalla deliberazione del Tribunale del riesame. Nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte la decisione di rigetto della domanda, avanzata dall'indagato ai sensi dell'art. 309 c.p.p., è intervenuta il 28 aprile 2015 (ossia in epoca antecedente 1'8 maggio 2015, data dell'entrata in vigore della 1. n. 47 del 2015), mentre la motivazione è stata depositata il successivo 15 giugno 2015. Il problema deve essere affrontato alla luce dei principi sanciti recentemente : dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 27919 del 31 marzo 2011) con una decisione condivisa dal Collegio. Il canone tempus regit actum, costituente espressione del principio affermato dall'art. 11 disp. prel., ha una valenza complessa e comporta le seguenti conseguenze. Innanzitutto significa che la nuova norma processuale disciplina il processo dal momento della sua entrata in vigore. In secondo luogo vuole evidenziare che gli atti compiuti nel vigore della precedente restano validi. Infine afferma la regola generale che la nuova disciplina non ha effetto retroattivo (Sez. U, n. 27919 del 31 marzo 2011; Sez. U., n. 8 del 27 marzo 1992). Tale canone rispecchia le esigenze di certezza, razionalità, logicità che sono alla : radice della funzione regolatrice della norma giuridica e deve essere inquadrato nel più ampio contesto dei principi che presiedono al processo. Questo rappresenta una sequenza ordinata di atti, modulata secondo un preciso ordine cronologico di attività, di fasi e di gradi, ed è legalmente tipicizzato in conformità di determinati criteri di congruenza logica e di economicità procedimentale in vista del raggiungimento di un risultato finale, nel quale possa realizzarsi l'equilibrio tra le esigenze di giustizia, di certezza e di economia. La norma processuale scandisce i singoli passaggi della progressione del processo e regola i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri delle parti e del giudice, dai quali quello sviluppo dipende. Pertanto, il principio tempus regit actum significa che, di regola, la norma vigente al momento del compimento di ciascun atto ne costituisce lo statuto 3 е regolativo e ne segna definitivamente ed irrevocabilmente le condizioni di legittimità. Correlando questi principi alla specifica problematica sottoposta all'esame del Collegio è indubbio che l'ordinanza adottata dal Tribunale costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., all'esito della procedura camerale partecipata ex art. 127 c.p.p., non soltanto segna temporalmente il momento in cui il giudice ha esaurito il suo potere deliberativo ai fini della definizione della specifica procedura de libertate, ma individua anche la norma destinata a regolare i tempi della motivazione, intesa come estrinsecazione, secondo uno schema epistemologico improntato a criteri di logica e razionalità, del discorso giustificativo della decisione stessa, idoneo a consentirne il successivo controllo. Di conseguenza, poiché il Tribunale del riesame di Catania ha confermato il 28 aprile 2015 l'ordinanza ci custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di BA LI, è a quella data che deve aversi riguardo per affermare che, in quel momento, non era entrata in vigore la nuova disciplina processuale che introduce termini predeterminati per la stesura della motivazione e una sanzione di inefficacia della misura, qualora gli stessi non siano rispettati.
2.Il secondo motivo di ricorso non è fondato. Il Tribunale ha attentamente analizzato, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la gravità degli indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle dichiarazioni rese da CO RR, ritenute motivatamente attendibili, confermate oggettivamente e assistite da riscontri di tipo estrinseco anche di tipo individualizzante, nonché dall'esito dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine. Il provvedimento impugnato, con argomentazione corretta, esauriente e priva di incongruenze o lacune, ha evidenziato l'operatività di un articolato sodalizio di stampo mafioso caratterizzato da un'organizzazione gerarchica, da tempo aduso ad avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà per la commissione di una serie di delitti, tra cui quelli contro la persona e il patrimonio, al fine di realizzare il controllo capillare del territorio e di realizzare ingenti profitti illeciti. 4 س Д All'interno di tale organizzazione, caratterizzata da un forte radicamento sul territorio, il ricorrente forniva un pieno e consapevole contributo causale, intervenendo nelle dinamiche interne, nella gestione delle attività illecite, discutendo con gli altri associati dei profitti conseguiti grazie alla commissione dei reati, della loro suddivisione. Il Tribunale ha, infine, evidenziato, con puntuali riferimenti alle emergenze processuali sin qui acquisite, il consapevole e volontario contributo morale e materiale fornito dal ricorrente alla vita associativa in vista del pieno radicamento territoriale dell'organizzazione, della sua espansione economica, del sostentamento degli associati del sodalizio. Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di BA LI in ordine al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso a lui contestato. Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
3.Anche le restanti censure sono prive di pregio. Il Tribunale, con argomentazione corretta e logicamente sviluppata, ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p. e unica misura adeguata e proporzionata alla gravità del fatto e alla pericolosità sociale manifestata dall'indagato quella della custodia cautelare in carcere, tenuto conto della modalità di consumazione del delitto, dell'intensità del dolo sotteso alla condotta illecita, 5 سي Д dell'intensità dei vincoli associativi mantenuti con gli altri membri del sodalizio, del fattivo apporto, causalmente rilevante, fornito da LI all'operatività dell'associazione mafiosa 4.In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. Così deciso, in Roma, il 6 ottobre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Margherita Cassano Severo Chieffi 1 Chiemi M argherita Соноло DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 DIC 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 6