Sentenza 12 maggio 2000
Massime • 1
L'imputato che abbia tempestivamente invocato la più favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essere ammesso all'oblazione, ben può dolersi dell'impossibilità di addivenirvi, qualora il giudice abbia effettuato solo con la sentenza di condanna, all'esito del dibattimento, la richiesta derubricazione in reato suscettibile di oblazione di un'imputazione originariamente preclusiva di detta causa estintiva. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha precisato che il giudice di primo grado, al quale sia stata tempestivamente richiesta la derubricazione dell'imputazione e l'ammissione all'oblazione, deve provvedere con ordinanza emessa nel corso del dibattimento, eventualmente anche all'esito dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 141, commi quattro e quattro-bis, sottolineando come questa soluzione sia costituzionalmente obbligata con riferimento all'ipotesi di sentenza di condanna inappellabile, per la quale non potrebbe operare il meccanismo di recupero previsto per il giudizio di appello dall'art. 604, comma settimo, cod. proc. pen.). (V. Corte cost. 29 dicembre 1995 n. 53).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2000, n. 7383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7383 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 12/05/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 584
3. Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 07436/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE IZ n. il 27.02.1963
avverso sentenza del 12.11.1999 TRIBUNALE di CUNEOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Anna Maria De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Con sentenza in data 12.11.1999 il tribunale di Cuneo, nelle funzioni di pretore ex art. 42 d.lgs. n. 51/98, dichiarava ET AT colpevole del reato continuato di cui all'art. 22 comma 10 d.lgs. n. 286 del 1998 - così modificata l'originaria imputazione di cui all'art. 12 comma 5 stesso decreto -, per avere assunto alle sue dipendenze e addetto alla raccolta agricola taluni cittadini extracomunitari entrati clandestinamente in Italia e privi di documenti di riconoscimento, e la condannava alla pena di lire 8.000.000 di ammenda, valorizzando per il profilo probatorio le deposizioni testimoniali dei verificatori della G.d.F. e di uno dei lavoratori albanesi.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, il quale ha denunziato, insieme con l'omessa ed illogica motivazione della sentenza impugnata, la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e fatto ritenuto in sentenza e l'immotivato diniego della richiesta rimessione in termini per l'oblazione della contravvenzione come derubricata. 2. - Mette conto innanzi tutto di rilevare che nel corso del giudizio di primo grado, sia nella fase degli atti introduttivi che all'inizio della discussione finale, il difensore dell'imputata aveva chiesto qualificarsi il fatto contestato, anziché come delitto ex art. 12.5 d.lgs. n. 286 del 1998, come contravvenzione di cui all'art. 22.10 stesso decreto per l'ipotesi del datore di lavoro "che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato", postulando, in riferimento alla richiesta derubricazione, la necessaria rimessione in termini per essere ammesso a pagare la somma dovuta a titolo di oblazione ai sensi dell'art. 162-bis c.p.. Nella motivazione dell'impugnata sentenza - che pure accede alla tesi interpretativa prospettata dalla difesa - non è data alcuna risposta al quesito riguardante l'ammissibilità dell'oblazione per la contravvenzione de qua.
Orbene, ritiene il Collegio che l'imputato, il quale abbia tempestivamente invocato la più favorevole qualificazione giuridica del fatto e, conseguentemente, la possibilità di essere ammesso all'oblazione, ben possa dolersi dell'impossibilità di addivenire ad oblazione, qualora il giudice abbia effettuato solo con la sentenza di condanna, all'esito del dibattimento, la richiesta derubricazione in reato oblabile di una contestazione in origine preclusiva di detta causa estintiva.
L'evoluzione interpretativa segnata in materia dalla giurisprudenza del giudice delle leggi (C. costit., 29.12.1995 n. 530) e da quella del giudice di legittimità (Cass., Sez. III, 15.9.1999 n. 10634, Stacchini;
Sez. I, 10.11.1998, Mangione, rv, 211868; Sez. I, 6.10.1998, Satta, rv. 211798), recepita altresì dal recente intervento riformatore del legislatore (art. 141 comma 4-bis, introdotto dall'art. 53 l. 16.12.1999 n. 479), si fonda sostanzialmente sul principio di diritto per cui la preclusione temporale all'oblazione risulta priva di razionale giustificazione ogniqualvolta il superamento del termine - ad esempio a causa dell'erroneità dell'originaria imputazione formulata dal pubblico ministero - non sia addebitabile all'inerzia dell'imputato medesimo, il quale ha diritto in questo caso di essere rimesso in termini per l'esercizio della relativa facoltà.
Di tale principio, ad avviso del Collegio, costituisce corollario, di lineare e logica conseguenzialità, l'ulteriore affermazione secondo cui sull'esplicita domanda dell'imputato, il quale - come nel caso in esame - abbia tempestivamente invocato la più favorevole qualificazione giuridica del fatto rispetto alla preclusiva contestazione del p.m. al fine di essere ammesso all'oblazione, il giudice di primo grado deve provvedere con ordinanza emessa nel corso del dibattimento, eventualmente anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 141 commi 4 e 4-bis disp. att. c.p.p.. E la suesposta soluzione interpretativa appare, d'altra parte, costituzionalmente obbligata nell'ipotesi di sentenza di condanna inappellabile, per la quale neppure può operare il meccanismo recuperatorio previsto per il giudizio d'appello dall'art. 604 comma 7 c.p.p. (per il quale cfr., da ultimo, Cass., Sez. III, 15.9.1999, Stacchini, cit.). In conclusione, la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio al primo giudice perché - ferma restando la più favorevole qualificazione giuridica del fatto ritenuta in sentenza, sul punto non gravata da impugnazione da parte dell'accusa - valuti l'ammissibilità dell'istanza di oblazione tempestivamente proposta dalla difesa dell'imputata in riferimento al reato continuato di cui all'art. 22 comma 10 d.lgs. n. 296 del 1998.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Cuneo in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 12 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2000