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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Antonio Ansalone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1619/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3236/22 concesso dal Tribunale di Salerno in data
26.12.2022 e notificato in data 04.01.2023 e vertente
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marino Francesco;
OPPONENTE
E
N PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_1
TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Saltalamacchia;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con D.I. n. 3236/2022 – R.G. n. 10620/2022, emesso in data 26/12/2022 e notificato il
04/01/2023, il Giudice di Pace di , accogliendo il ricorso presentato dalla Pt_1 [...]
(P.IVA ) in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di Parte_2 P.IVA_1 cessionaria della società in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 ha ingiunto all' , in persona del legale rappresentante p.t., il Controparte_3 pagamento dell'importo di € 23.050,01, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02002, nonché spese e competenze della procedura monitoria, per il mancato pagamento delle seguenti fatture relative a fornitura di presidi ortopedici a carico del Fatt. n.PA/286 del 30/11/2021 per un CP_4 importo di € 9.129,07, Fatt. n.PA/317 del 31/12/2021 per un importo di € 1.196,93, Fatt. n.PA/320
1 del 31/12/2021 per un importo di € 1.099,78, Fatt. n.PA/29 del 31/01/2022 per un importo di €
3.353,18, Fatt. n.PA/96 del 08/04/2022 per un importo di € 2.421,71, Fatt. n.PA/161 del 21/06/2022 per un importo di € 3.612,45, Fatt. n.PA/162 del 21/06/2022 per un importo di € 1.66,76, Fatt.
n.PA/195 del 30/06/2022 per un importo di € 270,13.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 13.02.2023, la ingiunta , citava Parte_1
in giudizio la società in persona Del legale rapp.te p.t., nella qualità di Parte_2 cessionaria della società denominata chiedendo al Giudice adito, previo Controparte_2 accertamento circa l'inesistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., revocare o annullare il decreto ingiuntivo opposto, accertando che nulla sarebbe dovuto a qualsiasi titolo dall'
[...]
nei confronti della Eccepiva Insussistenza delle condizioni di Pt_1 Parte_2 cui all'art. 633 e ss. c.p.c. e il frazionamento del credito.
Con comparsa depositata in data 2.5.2023 si costituiva l'opposta che instava per il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 24.09.2024 il G.I. assegnava la causa in decisione concedendo termine di giorni trenta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica.
2. L'opponente eccepisce la carenza di un contratto scritto tra le parti che possa giustificare la richiesta di pagamento avanzata dalla opposta.
A tale riguardo va rilevato che la ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la CP_5
sussistenza del credito azionato. In particolare, ha prodotto le fatture con Parte_2
le corrispondenti ricevute di consegna e accettazione, gli ordini e i preventivi relativi alle forniture nonché i modelli FIOTO contenenti la prescrizione e l'autorizzazione, quest'ultima a firma del
Responsabile dell'Unità Complessa. Quanto, in particolare, alla dedotta mancanza di prova scritta va richiamato il principio espresso dalle SSUU della Corte di Cassazione a partire dalla sentenza
SSUU n. 6827/2010 secondo cui “I contratti conclusi dalla p.a. richiedono la forma scritta "ad substantiam" e devono, di regola, essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi, prevista dall'art. 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 17, di contratti conclusi con imprese commerciali;
peraltro, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del d.m. del Ministero della sanità 28 dicembre 1992 n. 197100, che disciplina la prescrizione di presidi tecnici e di protesi per invalidi, la scheda-progetto redatta dal costruttore e l'autorizzazione rilasciata dall'unità sanitaria sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti, con modalità corrispondenti alle esigenze di forma dei contratti della p.a. relativi alla fornitura di tali protesi”.
2 Ebbene, nel caso di specie il requisito della forma scritta ad substantiam deve ritenersi rispettato atteso che per ogni fattura parte opposta ha depositato, oltre al documento contabile anche il relativo preventivo e la corrispondente e successiva autorizzazione, contenuti nel modello FIOTO allegato.
3. Quanto all'eccepito frazionamento del credito, va osservato che la richiama, Parte_1 all'uopo, il decreto ingiuntivo n. 96/23, il decreto ingiuntivo n. 14/23 e il decreto ingiuntivo n.
110/23, aventi rispettivamente come cedenti , “Euroson New sas” e Controparte_6
“L , soggetti diversi ed estranei rispetto alla cessione per cui è causa. Si tratta, Controparte_7
quindi, di crediti che non derivano da uno stesso rapporto obbligatorio, ma da diversi contratti con diverse strutture sanitarie.
Se il presupposto per l'accertamento dell'illegittimo frazionamento del credito è che i crediti siano nati da uno stesso rapporto obbligatorio e che nonostante ciò, pur essendo i predetti diritti di credito già venuti ad esistenza nella sfera giuridica del creditore e quindi già tutti esigibili, vengano azionati non già in un unico procedimento giudiziario, bensì in differenti procedimenti (Cass. Sez. Unite sentenza n. 23726 del 15.11.2007), tale presupposto non ricorre nel caso di specie, laddove le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, attengono a due contratti di cessione conclusi tra l'odierna opposta e la “ (atto per Notaio del 04.03.2020 rep. n. Controparte_2 Persona_1
142456 raccolta n. 3257, notificato in data 06.03.2020 alla in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., e del 22.04.2022 rep. n. 146555 raccolta n. 34474, notificato in data 27.04.2022 alla in persona del legale rapp.te p.t.), che nulla hanno in comune con i provvedimenti Parte_1
monitori richiamati da controparte e relativi ad altri atti di cessione.
L'opposizione, pertanto, non merita accoglimento.
4. In ragione della serialità delle questioni trattate, le spese giudiziali vanno liquidate ai minimi e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n.1619/23 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l' al pagamento, in favore della opposta delle spese di lite che vengono Parte_1
liquidate nella somma di €2.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Sergio Saltalamacchia.
Salerno, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Antonio Ansalone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1619/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3236/22 concesso dal Tribunale di Salerno in data
26.12.2022 e notificato in data 04.01.2023 e vertente
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marino Francesco;
OPPONENTE
E
N PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_1
TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Saltalamacchia;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con D.I. n. 3236/2022 – R.G. n. 10620/2022, emesso in data 26/12/2022 e notificato il
04/01/2023, il Giudice di Pace di , accogliendo il ricorso presentato dalla Pt_1 [...]
(P.IVA ) in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di Parte_2 P.IVA_1 cessionaria della società in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 ha ingiunto all' , in persona del legale rappresentante p.t., il Controparte_3 pagamento dell'importo di € 23.050,01, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02002, nonché spese e competenze della procedura monitoria, per il mancato pagamento delle seguenti fatture relative a fornitura di presidi ortopedici a carico del Fatt. n.PA/286 del 30/11/2021 per un CP_4 importo di € 9.129,07, Fatt. n.PA/317 del 31/12/2021 per un importo di € 1.196,93, Fatt. n.PA/320
1 del 31/12/2021 per un importo di € 1.099,78, Fatt. n.PA/29 del 31/01/2022 per un importo di €
3.353,18, Fatt. n.PA/96 del 08/04/2022 per un importo di € 2.421,71, Fatt. n.PA/161 del 21/06/2022 per un importo di € 3.612,45, Fatt. n.PA/162 del 21/06/2022 per un importo di € 1.66,76, Fatt.
n.PA/195 del 30/06/2022 per un importo di € 270,13.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 13.02.2023, la ingiunta , citava Parte_1
in giudizio la società in persona Del legale rapp.te p.t., nella qualità di Parte_2 cessionaria della società denominata chiedendo al Giudice adito, previo Controparte_2 accertamento circa l'inesistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., revocare o annullare il decreto ingiuntivo opposto, accertando che nulla sarebbe dovuto a qualsiasi titolo dall'
[...]
nei confronti della Eccepiva Insussistenza delle condizioni di Pt_1 Parte_2 cui all'art. 633 e ss. c.p.c. e il frazionamento del credito.
Con comparsa depositata in data 2.5.2023 si costituiva l'opposta che instava per il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 24.09.2024 il G.I. assegnava la causa in decisione concedendo termine di giorni trenta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica.
2. L'opponente eccepisce la carenza di un contratto scritto tra le parti che possa giustificare la richiesta di pagamento avanzata dalla opposta.
A tale riguardo va rilevato che la ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la CP_5
sussistenza del credito azionato. In particolare, ha prodotto le fatture con Parte_2
le corrispondenti ricevute di consegna e accettazione, gli ordini e i preventivi relativi alle forniture nonché i modelli FIOTO contenenti la prescrizione e l'autorizzazione, quest'ultima a firma del
Responsabile dell'Unità Complessa. Quanto, in particolare, alla dedotta mancanza di prova scritta va richiamato il principio espresso dalle SSUU della Corte di Cassazione a partire dalla sentenza
SSUU n. 6827/2010 secondo cui “I contratti conclusi dalla p.a. richiedono la forma scritta "ad substantiam" e devono, di regola, essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi, prevista dall'art. 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 17, di contratti conclusi con imprese commerciali;
peraltro, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del d.m. del Ministero della sanità 28 dicembre 1992 n. 197100, che disciplina la prescrizione di presidi tecnici e di protesi per invalidi, la scheda-progetto redatta dal costruttore e l'autorizzazione rilasciata dall'unità sanitaria sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti, con modalità corrispondenti alle esigenze di forma dei contratti della p.a. relativi alla fornitura di tali protesi”.
2 Ebbene, nel caso di specie il requisito della forma scritta ad substantiam deve ritenersi rispettato atteso che per ogni fattura parte opposta ha depositato, oltre al documento contabile anche il relativo preventivo e la corrispondente e successiva autorizzazione, contenuti nel modello FIOTO allegato.
3. Quanto all'eccepito frazionamento del credito, va osservato che la richiama, Parte_1 all'uopo, il decreto ingiuntivo n. 96/23, il decreto ingiuntivo n. 14/23 e il decreto ingiuntivo n.
110/23, aventi rispettivamente come cedenti , “Euroson New sas” e Controparte_6
“L , soggetti diversi ed estranei rispetto alla cessione per cui è causa. Si tratta, Controparte_7
quindi, di crediti che non derivano da uno stesso rapporto obbligatorio, ma da diversi contratti con diverse strutture sanitarie.
Se il presupposto per l'accertamento dell'illegittimo frazionamento del credito è che i crediti siano nati da uno stesso rapporto obbligatorio e che nonostante ciò, pur essendo i predetti diritti di credito già venuti ad esistenza nella sfera giuridica del creditore e quindi già tutti esigibili, vengano azionati non già in un unico procedimento giudiziario, bensì in differenti procedimenti (Cass. Sez. Unite sentenza n. 23726 del 15.11.2007), tale presupposto non ricorre nel caso di specie, laddove le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, attengono a due contratti di cessione conclusi tra l'odierna opposta e la “ (atto per Notaio del 04.03.2020 rep. n. Controparte_2 Persona_1
142456 raccolta n. 3257, notificato in data 06.03.2020 alla in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., e del 22.04.2022 rep. n. 146555 raccolta n. 34474, notificato in data 27.04.2022 alla in persona del legale rapp.te p.t.), che nulla hanno in comune con i provvedimenti Parte_1
monitori richiamati da controparte e relativi ad altri atti di cessione.
L'opposizione, pertanto, non merita accoglimento.
4. In ragione della serialità delle questioni trattate, le spese giudiziali vanno liquidate ai minimi e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n.1619/23 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l' al pagamento, in favore della opposta delle spese di lite che vengono Parte_1
liquidate nella somma di €2.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Sergio Saltalamacchia.
Salerno, 28 febbraio 2025
Il Giudice
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