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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1312/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati in telematico in data 26 novembre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 3 maggio 2024 deduceva che in data 28 febbraio 2023 terzi Parte_1 ignoti prelevavano dal suo conto corrente n. 001/01382204/02 la somma di €.13.500,00 mediante intrusione nel sistema informatico della con conseguente responsabilità della Controparte_1
banca, obbligata alla restituzione di quanto indebitamente prelevato da terzi. Concludeva con la richiesta di accertamento e dichiarazione dell'estraneità del ricorrente da n. 3 bonifici descritti nell'atto introduttivo, accertamento e dichiarazione della responsabilità della banca resistente per i tre bonifici e condanna della stessa alla restituzione della somma di €.13.500,00.
Con comparsa del 24 giugno 2024 si costituiva in giudizio la rilevando la Controparte_1
correttezza del proprio operato e, a contrario, la colpa grave del ricorrente. Concludeva con la richiesta di reiezione delle domande attoree.
***
pagina 1 di 6 Le domande attoree sono infondate e non meritano alcun accoglimento.
In primo luogo giova rilevare come i fatti attorei siano estranei alla conoscenza della banca convenuta, di talchè non risulta applicabile il disposto di cui all'art. 115 c.p.c.; al contempo ove la causa risulti infondata in forza della stessa rappresentazione dei fatti attorei, anche ove ritenuti veritieri, in quanto sono stati erroneamente sussunti nel diritto applicabile, non sussiste alcuna necessità di procedere ad istruzione probatoria, dovendosi procedere a respingere la domanda in diritto dando per accertate le asserzioni attoree, peraltro in parte financo genericamente allegate.
A questo punto si rende, quindi, necessario analizzare il tema di cui le parti controvertono in diritto dovendosi evidenziare come “La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente.” (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 3780 del 12/02/2024) e ancora che “In tema di responsabilità della Banca, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento la possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o
a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.” (Cassazione civile, sez.
III, 15/05/2023, n. 13204; Cassazione civile, sez. I, 20/05/2022, n. 16417).
Ciò affermato deve passarsi all'analisi dell'assunta intrusione di malfattori nel sistema informatico bancario che abbia provocato la perdita della somma di €.13.500,00 dal conto corrente di Pt_1
L'attore ha ricevuto sul proprio smartphone un link (non meglio allegato nel suo contenuto) con
[...]
cui la banca lo informava di un tentativo di intrusione sul proprio conto corrente, elemento che già così genericamente allegato non consente di vagliare alcuna assenza di colpa in danno dell'interessato, ovvero di meglio comprendere il contenuto di tale generico link e l'apertura di quale pagina web esso abbia comportando. Ad ogni buon conto, l'attore riceve, poi, una telefonata da un assunto rappresentante della banca che lo invita ad accedere al proprio home banking per stornare tre bonifici che un assunto hacker avrebbe eseguito dal suo conto corrente. L'interlocutore telefonico non possiede i primi due codici bancari di , bensì il codice BMed, elemento che già di per sé denota la Parte_1
colpa grave del correntista che non poteva non avvedersi della truffa in corso. Infatti, non sono necessarie particolari conoscenze bancarie o informatiche per comprendere che il codice cliente è normalmente in possesso della banca (e per essa di un eventuale operatore autorizzato) mentre il terzo pagina 2 di 6 codice quello BMed, ovvero quello che funge da OTP “One Time Password”, è esclusivamente nel possesso del soggetto che possiede il dispositivo con il numero di cellulare associato alla ricezione della password temporanea che non può in alcun modo essere conosciuta dall'operatore bancario. Ne consegue che erroneamente l'attore ha inquadrato in seno all'atto di citazione l'accaduto come hackeraggio dei sistemi informatici della banca in quanto il sistema bancario non è stato in alcun modo toccato da alcuno e alcun dato è stato mai sottratto alla banca, anzi, il sistema informatico della resistente ha garantito una tal sicurezza che il truffatore non era a conoscenza del codice cliente, tanto che il ricorrente inserisce egli i primi due codici mentre il truffatore è ovviamente a conoscenza del terzo codice OTP in quanto per mezzo del link aperto sul cellulare, l'attore ha consentito al terzo un qualche tipo di accesso al proprio dispositivo con deviazione dei messaggi. Epperò era sufficiente una minima diligenza da parte del correntista per comprendere che l'operatore bancario non poteva non essere a conoscenza del codice cliente (primo codice) e al contempo conoscere il c.d. BMed, che nessuno al di fuori del titolare del dispositivo contenente il numero di cellulare associato al generatore di OTP può conoscere, al contempo, non ricevendo come è normale funzionamento, egli sul proprio cellulare il codice di conferma, arrivato, invece, al truffatore.
A quanto sopra si aggiunga che l'attore assume come il truffatore per via telefonica lo abbia indotto a compiere operazioni strumentali per lo storno dei bonifici, eppure egli ha compiuto tre bonifici istantanei. Ciò determina financo il dolo e il concorso di nell'operazione truffaldina in Parte_1
quanto qualsiasi correntista, anche completamento digiuno di competenze bancarie ed informatiche, non può non avvedersi che l'esecuzione di un bonifico istantaneo a favore di un soggetto, non è operazione minimamente idonea a stornare un precedente bonifico, eppure questo è quanto emerso.
Detto in altri termini ha su indicazione di un soggetto rimasto ignoto (sedicente Parte_1
provveduto a bonificare istantaneamente delle somme a favore di tre soggetti terzi, CP_2 compiendo di fatto il “danno” che egli lamenta avverso la convenuta. Dal documento 6 di parte CP_1 convenuta si evince chiaramente come il correntista non solo abbia “inserito i dati” di bonifico ma abbia, altresì, proceduto a flaggare la “check box” di bonifico istantaneo e ricevuto il “riepilogo” dell'operazione compiuta, di talchè non è in alcun modo sostenibile che il correntista non stesse comprendendo l'operazione di bonifico che egli stava compiendo tramite il suo home banking. Ne consegue che si ravvisa un comportamento volontario del correntista che ha proceduto in accordo con un terzo a compiere bonifici istantanei a favore di altri tre soggetti per, poi, procedere a bloccare il conto corrente e lamentare avverso la banca una restituzione di somme che egli ha volontariamente e pagina 3 di 6 coscientemente bonificato ad altri tramite il proprio home banking. E d'altro canto egli ha espressamente dichiarato di aver compiuto proprio tali bonifici dal proprio conto in sede di denuncia querela, di talchè non vi sono dubbi che gli unici bonifici compiuti sono proprio e solo quelli volontariamente eseguiti dal correntista.
Infine, non risulta secondario che abbia narrato di un pc e un cellulare bloccato, peraltro Parte_1
domandando una CTU del tutto esplorativa e volta a sopperire agli oneri probatori, prima ancora che allegatori della parte. Infatti, o l'attacco informatico si è avuto al sistema bancario della resistente o l'attore ha già erroneamente narrato i fatti fin dalle prime righe dell'atto di citazione, essendo ad egli noto che l'attacco informatico non si è verificato e, piuttosto, egli ha avuto un'intrusione informatica ma nei propri dispositivi, tanto che l'unico codice a disposizione dell'interlocutore telefonico era quello
OTP. Ma i fatti hanno financo visto il dolo dell'odierno attore che dopo aver consentito l'assunto accesso al proprio dispositivo ha seguito le indicazioni dell'assunto rappresentante della
[...]
per procedere alla cancellazione del sistema operativo sia del computer dal quale Controparte_1 era stato effettuato l'accesso alla home banking, sia del cellulare contenente il messaggio iniziale, il link di truffa e con cui aveva svolto la prima parte di telefonata. Non è necessaria alcuna competenza, se non quella di minima logica e di buon senso, nel comprendere che un operatore bancario non può mai chiedere al correntista di compiere alcunchè sulle impostazioni personali del computer o del cellulare, di talchè la richiesta così posta e volta evidentemente a cancellare il sistema operativo e/o formattare i dispositivi è stata eseguita da in collaborazione con l'assunto truffatore, CP_3
nella precisa e consapevole volontà di cancellare qualsiasi traccia informatica, sì che egli può
“giustificare” nella denuncia del 1 marzo 2023 (documento attoreo allegato alla prima memoria istruttoria) che egli non può fornire elementi utili alle indagini ovvero metterli a disposizione di questo
Giudice per una CTU, senza che sia rintracciabile il reale accaduto delle comunicazioni informatiche e telefoniche dei dispositivi. Eppure dopo che l'attore in data 1 marzo 2023 ha denunciato che il dispositivo cellulare di che trattasi risulta privo di un sistema operativo all'accensione, egli ne controlla la lista delle chiamate ed in data 2 marzo è in grado di individuare il numero di cellulare del presunto truffatore che lo aveva chiamato alle 16,00 circa, dichiarando espressamente di aver controllato la lista delle chiamate del cellulare, e ad oggi non aver compiuto nessun minimo accertamento su tale dispositivo a mezzo di un proprio consulente per rimettersi a una richiesta del tutto esplorativa di CTU nella presente sede. Da tutto quanto sopra deriva che la ha adottato idonei Controparte_1 sistemi di sicurezza, comprova ne è che il terzo assunto malfattore, nonostante l'accesso abusivo al pagina 4 di 6 dispositivo smartphone in uso al correntista non è stato in grado di operare sul conto corrente, essendo in suo possesso il solo codice BMed ed ha necessitato dell'attiva collaborazione di che ha Parte_1
scientemente inserito i primi due codici personali per procedere al compimento dei bonifici istantanei.
A contrario il “danno” lamentato dall'attore si è verificato per dolo dello stesso che ha scientemente provveduto ad eseguire dal proprio home banking i bonifici in uscita a favore di terzi, nonché a rimuovere ogni traccia informatica di quanto compiuto dai dispositivi elettronici in suo possesso (salvo l'elenco delle chiamate che egli dichiara di aver consultato tra la prima e la seconda querela in atti). Ne consegue che tutte le domande attoree vanno respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.5.201,00 - a €.26.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.13.500,00), determinato in base alla domanda respinta di parte attrice (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e dei compensi minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia e l'assenza di nuove questioni giuridiche nella fase decisionale rispetto a quelle già trattate con gli atti introduttivi. Il compenso deve essere aumentato di un terzo, ex art. 4 comma 8 del D.M.
55/2014, tenuto conto che le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate con riguardo a tutte le difese espletate e rispetto a tutte le argomentazioni giuridiche dedotte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.4.504,71 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande avanzate da (CF: ); Parte_1 C.F._1
- condanna (CF: ) alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 C.F._1
(CF: ) che liquida nella somma di €.4.504,71 per compensi, Controparte_1 P.IVA_1
oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
pagina 5 di 6 Ivrea, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1312/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati in telematico in data 26 novembre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 3 maggio 2024 deduceva che in data 28 febbraio 2023 terzi Parte_1 ignoti prelevavano dal suo conto corrente n. 001/01382204/02 la somma di €.13.500,00 mediante intrusione nel sistema informatico della con conseguente responsabilità della Controparte_1
banca, obbligata alla restituzione di quanto indebitamente prelevato da terzi. Concludeva con la richiesta di accertamento e dichiarazione dell'estraneità del ricorrente da n. 3 bonifici descritti nell'atto introduttivo, accertamento e dichiarazione della responsabilità della banca resistente per i tre bonifici e condanna della stessa alla restituzione della somma di €.13.500,00.
Con comparsa del 24 giugno 2024 si costituiva in giudizio la rilevando la Controparte_1
correttezza del proprio operato e, a contrario, la colpa grave del ricorrente. Concludeva con la richiesta di reiezione delle domande attoree.
***
pagina 1 di 6 Le domande attoree sono infondate e non meritano alcun accoglimento.
In primo luogo giova rilevare come i fatti attorei siano estranei alla conoscenza della banca convenuta, di talchè non risulta applicabile il disposto di cui all'art. 115 c.p.c.; al contempo ove la causa risulti infondata in forza della stessa rappresentazione dei fatti attorei, anche ove ritenuti veritieri, in quanto sono stati erroneamente sussunti nel diritto applicabile, non sussiste alcuna necessità di procedere ad istruzione probatoria, dovendosi procedere a respingere la domanda in diritto dando per accertate le asserzioni attoree, peraltro in parte financo genericamente allegate.
A questo punto si rende, quindi, necessario analizzare il tema di cui le parti controvertono in diritto dovendosi evidenziare come “La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente.” (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 3780 del 12/02/2024) e ancora che “In tema di responsabilità della Banca, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento la possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o
a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.” (Cassazione civile, sez.
III, 15/05/2023, n. 13204; Cassazione civile, sez. I, 20/05/2022, n. 16417).
Ciò affermato deve passarsi all'analisi dell'assunta intrusione di malfattori nel sistema informatico bancario che abbia provocato la perdita della somma di €.13.500,00 dal conto corrente di Pt_1
L'attore ha ricevuto sul proprio smartphone un link (non meglio allegato nel suo contenuto) con
[...]
cui la banca lo informava di un tentativo di intrusione sul proprio conto corrente, elemento che già così genericamente allegato non consente di vagliare alcuna assenza di colpa in danno dell'interessato, ovvero di meglio comprendere il contenuto di tale generico link e l'apertura di quale pagina web esso abbia comportando. Ad ogni buon conto, l'attore riceve, poi, una telefonata da un assunto rappresentante della banca che lo invita ad accedere al proprio home banking per stornare tre bonifici che un assunto hacker avrebbe eseguito dal suo conto corrente. L'interlocutore telefonico non possiede i primi due codici bancari di , bensì il codice BMed, elemento che già di per sé denota la Parte_1
colpa grave del correntista che non poteva non avvedersi della truffa in corso. Infatti, non sono necessarie particolari conoscenze bancarie o informatiche per comprendere che il codice cliente è normalmente in possesso della banca (e per essa di un eventuale operatore autorizzato) mentre il terzo pagina 2 di 6 codice quello BMed, ovvero quello che funge da OTP “One Time Password”, è esclusivamente nel possesso del soggetto che possiede il dispositivo con il numero di cellulare associato alla ricezione della password temporanea che non può in alcun modo essere conosciuta dall'operatore bancario. Ne consegue che erroneamente l'attore ha inquadrato in seno all'atto di citazione l'accaduto come hackeraggio dei sistemi informatici della banca in quanto il sistema bancario non è stato in alcun modo toccato da alcuno e alcun dato è stato mai sottratto alla banca, anzi, il sistema informatico della resistente ha garantito una tal sicurezza che il truffatore non era a conoscenza del codice cliente, tanto che il ricorrente inserisce egli i primi due codici mentre il truffatore è ovviamente a conoscenza del terzo codice OTP in quanto per mezzo del link aperto sul cellulare, l'attore ha consentito al terzo un qualche tipo di accesso al proprio dispositivo con deviazione dei messaggi. Epperò era sufficiente una minima diligenza da parte del correntista per comprendere che l'operatore bancario non poteva non essere a conoscenza del codice cliente (primo codice) e al contempo conoscere il c.d. BMed, che nessuno al di fuori del titolare del dispositivo contenente il numero di cellulare associato al generatore di OTP può conoscere, al contempo, non ricevendo come è normale funzionamento, egli sul proprio cellulare il codice di conferma, arrivato, invece, al truffatore.
A quanto sopra si aggiunga che l'attore assume come il truffatore per via telefonica lo abbia indotto a compiere operazioni strumentali per lo storno dei bonifici, eppure egli ha compiuto tre bonifici istantanei. Ciò determina financo il dolo e il concorso di nell'operazione truffaldina in Parte_1
quanto qualsiasi correntista, anche completamento digiuno di competenze bancarie ed informatiche, non può non avvedersi che l'esecuzione di un bonifico istantaneo a favore di un soggetto, non è operazione minimamente idonea a stornare un precedente bonifico, eppure questo è quanto emerso.
Detto in altri termini ha su indicazione di un soggetto rimasto ignoto (sedicente Parte_1
provveduto a bonificare istantaneamente delle somme a favore di tre soggetti terzi, CP_2 compiendo di fatto il “danno” che egli lamenta avverso la convenuta. Dal documento 6 di parte CP_1 convenuta si evince chiaramente come il correntista non solo abbia “inserito i dati” di bonifico ma abbia, altresì, proceduto a flaggare la “check box” di bonifico istantaneo e ricevuto il “riepilogo” dell'operazione compiuta, di talchè non è in alcun modo sostenibile che il correntista non stesse comprendendo l'operazione di bonifico che egli stava compiendo tramite il suo home banking. Ne consegue che si ravvisa un comportamento volontario del correntista che ha proceduto in accordo con un terzo a compiere bonifici istantanei a favore di altri tre soggetti per, poi, procedere a bloccare il conto corrente e lamentare avverso la banca una restituzione di somme che egli ha volontariamente e pagina 3 di 6 coscientemente bonificato ad altri tramite il proprio home banking. E d'altro canto egli ha espressamente dichiarato di aver compiuto proprio tali bonifici dal proprio conto in sede di denuncia querela, di talchè non vi sono dubbi che gli unici bonifici compiuti sono proprio e solo quelli volontariamente eseguiti dal correntista.
Infine, non risulta secondario che abbia narrato di un pc e un cellulare bloccato, peraltro Parte_1
domandando una CTU del tutto esplorativa e volta a sopperire agli oneri probatori, prima ancora che allegatori della parte. Infatti, o l'attacco informatico si è avuto al sistema bancario della resistente o l'attore ha già erroneamente narrato i fatti fin dalle prime righe dell'atto di citazione, essendo ad egli noto che l'attacco informatico non si è verificato e, piuttosto, egli ha avuto un'intrusione informatica ma nei propri dispositivi, tanto che l'unico codice a disposizione dell'interlocutore telefonico era quello
OTP. Ma i fatti hanno financo visto il dolo dell'odierno attore che dopo aver consentito l'assunto accesso al proprio dispositivo ha seguito le indicazioni dell'assunto rappresentante della
[...]
per procedere alla cancellazione del sistema operativo sia del computer dal quale Controparte_1 era stato effettuato l'accesso alla home banking, sia del cellulare contenente il messaggio iniziale, il link di truffa e con cui aveva svolto la prima parte di telefonata. Non è necessaria alcuna competenza, se non quella di minima logica e di buon senso, nel comprendere che un operatore bancario non può mai chiedere al correntista di compiere alcunchè sulle impostazioni personali del computer o del cellulare, di talchè la richiesta così posta e volta evidentemente a cancellare il sistema operativo e/o formattare i dispositivi è stata eseguita da in collaborazione con l'assunto truffatore, CP_3
nella precisa e consapevole volontà di cancellare qualsiasi traccia informatica, sì che egli può
“giustificare” nella denuncia del 1 marzo 2023 (documento attoreo allegato alla prima memoria istruttoria) che egli non può fornire elementi utili alle indagini ovvero metterli a disposizione di questo
Giudice per una CTU, senza che sia rintracciabile il reale accaduto delle comunicazioni informatiche e telefoniche dei dispositivi. Eppure dopo che l'attore in data 1 marzo 2023 ha denunciato che il dispositivo cellulare di che trattasi risulta privo di un sistema operativo all'accensione, egli ne controlla la lista delle chiamate ed in data 2 marzo è in grado di individuare il numero di cellulare del presunto truffatore che lo aveva chiamato alle 16,00 circa, dichiarando espressamente di aver controllato la lista delle chiamate del cellulare, e ad oggi non aver compiuto nessun minimo accertamento su tale dispositivo a mezzo di un proprio consulente per rimettersi a una richiesta del tutto esplorativa di CTU nella presente sede. Da tutto quanto sopra deriva che la ha adottato idonei Controparte_1 sistemi di sicurezza, comprova ne è che il terzo assunto malfattore, nonostante l'accesso abusivo al pagina 4 di 6 dispositivo smartphone in uso al correntista non è stato in grado di operare sul conto corrente, essendo in suo possesso il solo codice BMed ed ha necessitato dell'attiva collaborazione di che ha Parte_1
scientemente inserito i primi due codici personali per procedere al compimento dei bonifici istantanei.
A contrario il “danno” lamentato dall'attore si è verificato per dolo dello stesso che ha scientemente provveduto ad eseguire dal proprio home banking i bonifici in uscita a favore di terzi, nonché a rimuovere ogni traccia informatica di quanto compiuto dai dispositivi elettronici in suo possesso (salvo l'elenco delle chiamate che egli dichiara di aver consultato tra la prima e la seconda querela in atti). Ne consegue che tutte le domande attoree vanno respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.5.201,00 - a €.26.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.13.500,00), determinato in base alla domanda respinta di parte attrice (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e dei compensi minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia e l'assenza di nuove questioni giuridiche nella fase decisionale rispetto a quelle già trattate con gli atti introduttivi. Il compenso deve essere aumentato di un terzo, ex art. 4 comma 8 del D.M.
55/2014, tenuto conto che le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate con riguardo a tutte le difese espletate e rispetto a tutte le argomentazioni giuridiche dedotte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.4.504,71 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande avanzate da (CF: ); Parte_1 C.F._1
- condanna (CF: ) alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 C.F._1
(CF: ) che liquida nella somma di €.4.504,71 per compensi, Controparte_1 P.IVA_1
oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
pagina 5 di 6 Ivrea, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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