Sentenza 13 aprile 2001
Massime • 1
La questione relativa alla legittimazione della parte nel processo può essere legittimamente sollevata ed esaminata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo stesso, ma solo in quanto in atti risultino i presupposti di fatto che tale legittimazione escludano, con la conseguenza che, qualora (come nella specie) non sia contestata la qualità di erede, il giudice non può rilevare, "ex officio", un difetto di legittimazione che non risulti già "aliunde" desumibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5536 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IL LB, DI CI NG, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SILLA 3, presso l'avvocato MASTROSTEFANO DOMENICO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
DI RD, DI MA IS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. PAULUCCI DÈ CALBOLI 1, presso l'avvocato MASSIMO FRATTALI CLEMENTI, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
NE AN Ved. DI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1648/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 25/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Mastrostefano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per i resistenti, l'Avvocato Caffarelli, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 25.8.1977 LL IN ved. ON e ON IA SA e RD convennero dinanzi al Tribunale di Roma LI ER e, premesso che nel 1970 tra il loro dante causa ON MA e l'LI era stata costituita una società di fatto per la realizzazione di un complesso sportivo, poi costruito su un terreno di 500 mq. in San Giorgio di Acilia, per il quale avevano stipulato un preliminare di acquisto, sostenendo spese in ragione del 50% per ciascuno dei soci, chiesero che, accertata la società, fosse liquidata la quota del loro dante causa.
Il convenuto resistette alla domanda e il giudizio, dopo la integrazione del contraddittorio con Di MO NG, fu definito con sentenza 26.4/22.9.1990 con cui il tribunale dichiarò la società, ordinò la liquidazione della quota del socio defunto, nella misura di L. 135.000.000, e condannò l'LI al pagamento di tale importo.
La Di MO e l'LI proposero impugnazione, che la Corte di Appello di Roma, con sentenza non definitiva del 9.2.1994, accolse in parte, ordinando la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio disposta in primo grado e confermando la statuizione in ordine alla esistenza della società di fatto tra l'LI e ON MA, alla partecipazione di quest'ultimo alle spese per l'acquisizione del terreno e ai finanziamenti alla impresa sociale, alla produzione e alla divisione degli utili, alla misura paritaria delle quote. La Corte respinse la deduzione della nullità del contratto sociale per essere stato conferito un immobile senza la forma scritta, rilevando che la società era stata costituita prima che il terreno fosse stato acquisito e che l'acquisto era stato compiuto dai due soci per conto della società, con la interposizione fittizia della Di MO;
giudicò infine nuova la domanda di quest'ultima per l'accertamento della sua partecipazione alla società.
Quanto alla determinazione del valore della quota, rilevò l'errore del C.T.U. sia nell'averlo quantificato con riferimento al momento della stima, anziché con riferimento al decesso del ON, sia nell'avere valutato il terreno in base a potenzialità ed utilizzazione a scopo edilizio niente affatto certe. Con sentenza definitiva del 25.3.1998 la Corte predetta, riformando la sentenza impugnata, determinò il valore della quota in L. 53.342.000 e condannò l'LI a pagare quell'importo e, solidalmente con la Di MO, le spese processuali in regime dei 2/3 avendo compensato la differenza.
Avverso le due decisioni hanno proposto ricorso per cassazione LI ER e Di MO NG, con sette motivi, resistiti da ON RD e ON IA SA, eredi anche di LL IN, intanto deceduta.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 110 c.p.c. e la omessa pronunzia da parte della sentenza impugnata sul punto decisivo della controversia, relativo alla assenza di prova in ordine alla legittimazione degli attori in quanto eredi di ON MA.
La censura è senza fondamento.
È orientamento di questa Corte, che il Collegio pienamente condivide, che il controllo della legitimatio ad causam demandato al giudice non implica il dovere di procedere di ufficio ad atti istruttori ad hoc, allorquando le parti si siano presentate in lite dichiarandosi in possesso delle qualità richieste e nessun contrasto sia insorto in proposito (Cass. 1039/1998; 2201/1982) e ancora che "la questione relativa alla legittimazione della parte può essere sollevata ed esaminata anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, ma solo in quanto siano accertati i presupposti di fatto che la escludono;
pertanto quando non sia contestata la qualità di erede del soggetto ..... non può il giudice rilevare di ufficio un difetto di legittimazione che non risulti accertato" (Cass. 3440/1968; 887/1964). LI ER e Di MO NG, costituendosi in primo grado, nulla osservarono con riguardo alla qualità degli attori di eredi di ON MA ed anzi accettarono quella loro condizione, discutendo il merito delle pretese, che supponevano la derivazione della titolarità dei diritti vantati dal predetto dante causa. Nè siffatta qualità contestarono nelle successive difese e nelle comparse conclusionali, mentre con l'atto di appello, senza proporre uno specifico motivo, si limitarono ad una generica sollecitazione della Corte di merito a valutare "se gli attori hanno offerto la prova della loro legittimazione attiva, rispetto alle domande azionate in giudizio", peraltro omettendo di specificare l'oggetto di quella prova, non essendosi negato che gli "attori fossero eredi di ON MA ed avendo costoro sin dai primi atti giudiziali esplicitato di essere madre e fratelli del ON;
sicché la generica deduzione suindicata, di per sè inidonea ad integrare un motivo di censura, in quanto priva di una effettiva contestazione, ancor meno poteva apparire capace di concretizzarla nel momento in cui non indicava se la proposta valutazione del giudice di appello avesse dovuto riguardare la qualità di "madre e fratelli" assunta dagli attori o quella di eredi, in quanto prossimi congiunti, negabile, in via di ipotesi, per la presenza di eredi testamentari o di altri eredi legittimi o di legittimari.
Tale circostanza e la omessa discussione di siffatto aspetto negli atti successivi giustificano la mancata considerazione che di esso ebbe la corte di merito, non essendo entrato nella materia del contendere ne' essendo stato devoluto al giudice della impugnazione. Quanto, poi, al motivo del ricorso, di cui si tratta, a disattenderlo basterebbe la sua stessa prospettazione, in quanto il richiamo dell'art. 110 c.p.c., di cui è stata denunziata la violazione, è assolutamente inconferente, regolando tale norma la successione nel processo, che nella specie non si è verificata perché ad agire, sin dal primo atto, sono stati LL FE, ON IA SA e ON RD, quali eredi di ON MA;
mentre la omessa pronunzia, lamentata sul presupposto che gli appellati avessero formalmente eccepito dinanzi alla Corte di Appello l'assenza di una qualsiasi prova della legittimazione attiva degli appellanti, è esclusa dai rilievi dianzi svolti, in ordine ai punti della controversia devoluti in appello, e dal convincimento della corte di merito del tacito riconoscimento della legittimazione, assunto in forza della mancanza di eccezioni.
Nè può essere dato corso al rilievo contenuto nella memoria difensiva dei ricorrenti, con riguardo alla successione nel processo di ON RD e IA SA a LL FE, posto che, non essendosi mai contestato che costoro fossero suoi figli, la legittimazione alla prosecuzione del processo va riconosciuta sulla sola base di tale rapporto di filiazione, esso comportando l'attribuzione della qualità di eredi necessari e cioè di successori universali (Cass. 1501/1980; 1129/1976). Con il secondo motivo sono denunziate la violazione e falsa applicazione degli artt. 2247, 2251 e 2697 c.c., e la omessa, insufficiente contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia, afferente alla valutazione delle prove relative alla esistenza della società, giacché sarebbero state esaminate solo le deposizioni dei testimoni indotti dagli attori, senza alcun confronto con le altre testimonianze di segno opposto - che avrebbero escluso la società e la partecipazione del ON alle spese per l'acquisto del terreno e per la gestione degli impianti - e senza alcuna indicazione delle ragione della prevalenza delle prime e della mancata ammissione della nuova prova testimoniale richiesta. Il motivo è inammissibile.
Esclusa qualunque portata alla denunzia di violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali citate, del tutto priva di collegamenti con le ragioni della doglianza, il motivo di censura è riferito al vizio di motivazione, peraltro ipotizzato con riguardo alla valutazione delle prove e alla mancata ammissione della nuova prova testimoniale.
È ius receptum che il vizio di motivazione insufficiente si configuri nella ipotesi di carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati e le attese e deduzioni della parte a riguardo.
Parimenti il vizio di contraddittoria motivazione ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la ratio decidendi (Cass. 3615/1999; 6189/1995; 6868/1994). Quanto, poi, alla valutazione della prova, è altrettanto consolidato il principio secondo cui l'esame delle sue risultanze ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni, invece che altri, non siano deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
Nella specie la corte territoriale, nella sentenza non definitiva impugnata, ha fornito le ragioni del proprio convincimento, attraverso una serie di argomentazioni logicamente e giuridicamente adeguate, tanto da non meritare la critica proposta. Essa ha, infatti, rilevato che da numerose deposizioni testimoniali, specificamente menzionate, era emersa la prova dell'accordo tra l'LI e il ON per l'impianto e la gestione del complesso sportivo;
della partecipazione del ON all'acquisto del terreno e alle spese di gestione dell'impresa; all'acquisto della piscina, con la sottoscrizione da parte sua di titoli cambiari per l'adempimento del prezzo contrattuale, e allo svolgimento di prestazioni intense e continuative nel circolo, per la realizzazione dello scopo sociale, nonché della specifica pattuizione di dividere gli utili.
Nè ha maggior fondamento la doglianza relativa alla mancata ammissione di nuove prove, avendo avuto i ricorrenti l'onere, rimasto insoddisfatto, di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni di prova che assumono essere state disattese, onde consentire al giudice di legittimità la verifica, sulla base dell'atto di impugnazione e senza necessità di indagini integrative, della validità e decisività delle loro deduzioni (Cass. 2894/1999; 10913/1998;
8249/1997).
Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 n. 9 e 2251 c.c. e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento alla decisione che aveva escluso la esigenza della forma scritta per la stipulazione del contratto di società, rilevando che, sebbene l'atto pubblico di trasferimento fosse avvenuto dopo quella costituzione, il preliminare l'aveva comunque preceduta;
lamentano che la corte di merito non abbia tenuto conto del fatto che ogni qualvolta vi sia un conferimento di immobile, essenziale allo scopo societario, il contratto senza determinazione di tempo deve assumere la forma scritta ad substantiam, indipendentemente dal fatto che il conferimento sia di epoca successiva.
Anche tale motivo è infondato.
La corte di merito assume che l'acquisto seguii la costituzione della società, per cui l'atto costitutivo di essa non necessitava della forma scritta;
mentre affermano i ricorrenti che "è evidente che il terreno era già compromesso", sostenendo, cioè, non solo che vi fosse un preliminare, ma che esso fosse anteriore al contratto sociale.
Al di là della apoditticità della asserzione, la circostanza che sia preesistito un preliminare alla nascita della società è priva di qualunque rilevanza, essendo stato, come concordemente le parti sostengono, l'immobile acquistato dalla società solo dopo la sua costituzione e dovendosi il supposto preliminare attribuire ai soci, senza che da parte loro vi fosse stato nemmeno il conferimento del diritto al trasferimento alla società, poi costituita, che avrebbe potuto richiedere la forma scritta.
Con il IV^ motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2253 e 2263 c.c. e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia, relativo alla misura della partecipazione societaria, dalla corte territoriale giudicata paritaria, in difetto di prova contraria. Lamentano i ricorrenti che la prova del contrario era stata invece data, ma ne era mancato l'esame da parte del giudice di merito. La censura è inammissibile. I ricorrenti ripropongono valutazioni delle risultanze processuali non consentite in sede di legittimità, con deduzione di violazioni di legge slegate dalle ragioni della doglianza e di vizi motivazionali in realtà rivolti ad un esame degli elementi probatori. La sentenza impugnata ha esaminato gli elementi di prova, li ha giudicati insufficienti a quantificare la misura delle quote di ciascuno dei soci ed ha indicato in modo logicamente congruo le ragioni, attraverso il richiamo alle testimonianze assunte, che avevano riferito di comuni impegni dei soci nell'attività di impresa, tanto da giustificare la determinazione presuntiva del 50% di ciascuna partecipazione, in linea con il disposto delle norme invocate.
Infondato è anche il V^ motivo, con cui è denunziata la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.c., in ordine alla valutazione della posizione della Di MO, la cui domanda per la dichiarazione della sua partecipazione alla società di fatto, era stata giudicata nuova dalla Corte di Appello di Roma. In realtà la domanda non sarebbe nuova, avendo essa preso parte al giudizio di primo grado ed essendo già allora risultata la sua partecipazione come socia. La corte di merito l'ha invece giudicata nuova, perché non proposta in primo grado, e la circostanza non è negata dai ricorrenti, essendosi essi limitati ad argomentare il contrario dal fatto che la Di MO partecipò al giudizio dinanzi al tribunale, benché quella partecipazione si fosse resa necessaria da quanto dedotto dal convenuto LI, che il terreno su cui si era insediato il complesso sportivo, costruito e gestito dalla società, era a lei intestato, ma non anche per il fatto che essa avesse avuto una partecipazione alla società. Con riguardo a tale motivo l'LI difetta comunque di interesse.
Inammissibile è il VI^ motivo, con il quale i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2284 e 2289 c.c. e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della controversia, riguardante il valore della quota, determinato merce accettazione acritica della consulenza tecnica di ufficio, senza alcuna considerazione delle contestazioni del consulente di parte, relative sia al valore del terreno, sia a quello del fabbricato ivi realizzato, sia alla frequenza d'uso del campo da gioco. La sentenza definitiva impugnata ha fornito una adeguata motivazione delle ragioni per cui la stima del consulente tecnico di ufficio meritava di essere condivisa, avendo verificato che sul piano metodologico la indagine peritale aveva trovato consensi persino nel consulente di parte degli appellanti e riscontrato, sulla base della estensione del terreno e della sua tipologia urbanistica, della superficie dell'edificio e della frequenza di uso degli impianti, comparato con il numero dei soci del circolo sportivo, la correttezza dei valori attribuiti.
Con l'ultimo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., nonché la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento alla condanna alle spese processuali della Di MO, pronunciata dal primo giudice, benché non fosse stata formulata alcuna domanda nei suoi confronti;
la censura in appello sarebbe rimasta senza riscontro, avendo la corte di merito, non solo mancato di pronunziare a riguardo, ma emesso la condanna nei suoi confronti, anche per le spese del giudizio di appello, malgrado avesse ritenuto la sua estraneita, al rapporto societario.
Il motivo è quanto gli altri privo di fondamento. La sentenza definitiva impugnata ha regolato le spese processuali secondo il principio della soccombenza sostanziale, in relazione all'esito complessivo del giudizio, anche se ha tenuto conto della sensibile riduzione della pretesa, tanto da pervenire ad una parziale compensazione. La condanna di Di MO NG trova dunque fondamento in siffatta soccombenza, avuto riguardo alla circostanza che essa aveva proposto in appello una domanda nuova, mentre in primo grado aveva concluso per il rigetto della domanda attrice. Il ricorso va dunque respinto e i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in L. 5.140.000, di cui L.
5.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in L. 5.140.000, cui L.
5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2001