Sentenza 14 giugno 2007
Massime • 1
La violazione dell'obbligo di esporre la tabella dei giochi proibiti, prescritto dall'art. 110, comma primo, del T.U.L.P.S., come modificato dall'art.195 del regolamento d'esecuzione relativo, è sanzionata dall'art. 221 con la pena alternativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2007, n. 33821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33821 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 14/06/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 01817
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 012528/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL RE, n. il 05/08/1973;
avverso la sentenza del 26/09/2006 TRIB SEZ. DIST. Di Civitanova Marche;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Margherita Marmo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Consolo Santi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 26 settembre 2006, con motivazione depositata il 5 ottobre 2006, il Tribunale di Macerata dichiarava EA TI responsabile del reato di cui all'art. 110 c.p., R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), artt. 17 e 110, come modificato dalla L. 31 dicembre 2002, n. 289 e dal reg. esec. citato T.U., art. 195, poiché, in qualità di titolare della ditta "La Manina s.r.l, aveva omesso di esporre nei locali della stessa la tabella indicante i giochi proibiti (per fatto accertato in Civitanova Marche il 21 agosto 2004) e, concesse all'imputato le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 150,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. Con atto del 5 ottobre 2006 l'imputato ha proposto appello riconvertito in ricorso per Cassazione, trattandosi di condanna alla sola pena pecuniaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l'TI lamenta la violazione di cui all'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 530 c.p.p.. Deduce il ricorrente che egli era soltanto l'amministratore unico della società che gestiva l'esercizio pubblico ma la gestione della società avveniva per mezzo di preposti, sicché il Tribunale avrebbe dovuto accertare in concreto a quale persona fosse attribuibile l'omissione contestata nel capo di imputazione.
Il motivo è infondato.
Rileva la Corte che la norma di cui al citato T.U.L.P.S., art. 110, è diretta ai gestori dei locali, sicché l'imputato, quale legale rappresentante della società che gestiva il locale, deve ritenersi responsabile non solo della attività da lui direttamente svolta ma anche di quella assegnata a soggetti preposti, dovendo comunque vigilare sull'osservanza della normativa di pubblica sicurezza da parte di questi ultimi.
In proposito questa Corte ha precisato che l'amministratore di una società risponde del reato omissivo quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (v. Cass. Pen. Sez. 3^, sent. 6 aprile 2006, n. 22919). Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'errata qualificazione giuridica del fatto.
Deduce l'imputato che il giudice di primo grado aveva ritenuto che nel caso in esame vi era stata la violazione di cui al T.U.L.P.S., art. 110, come modificato dalla l. 31 dicembre 2002, n. 289 e dal reg. esec. citato T.U., art. 195, senza considerare che la violazione di cui all'art. 195 del regolamento di esecuzione non è sanzionata dal T.U.L.P.S., art. 17, bensì dalla medesima legge, art. 221, comma 2.
Rileva in proposito il ricorrente che la fattispecie di cui all'art. 221 T.U.LP.S., prevede una sanzione di gran lunga minore rispetto a quella di cui al citato art. 17 T.U., e consente all'imputato di definire il procedimento penale mediante il pagamento di un'oblazione in misura minore rispetto a quella consentita con l'applicazione del citato art. 17.
Il motivo è infondato.
L'obbligo di esporre la tabella questorile dei giochi proibiti nelle sale da gioco e negli altri esercizi è previsto nel R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 1, (T.U.L.P.S.), come modificato dal reg. esec. citato T.U., art. 195, ma non trova la sua sanzione nello stesso art. 110, comma 9, che punisce con l'ammenda solo l'installazione o l'uso degli apparecchi da gioco d'azzardo. Come ha precisato questa Corte "la violazione dell'obbligo è sanzionata dalla legge, art. 221, il quale statuisce, in via generale, che le contravvenzioni alle disposizioni regolamentari sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino ad Euro 103,00". (Cass. pen. sez. 3^, sent. 2 marzo 2005, n. 14273). Il successivo art. 221 bis, aggiunto al D.Lgs. n. 480 del 1994, art.7, recante la riforma del sistema sanzionatorio del T.U.L.P.S., pur procedendo ad un'ampia depenalizzazione delle disposizioni sanzionatorie in questa materia, prevedendo per l'installazione o l'uso degli apparecchi d'azzardo proibiti la sola pena pecuniaria, non ha investito il reg. esec. T.U.L.P.S., art. 195 con questa opera di ridimensionamento della pena o di sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa.
Rimane quindi irrogabile la pena alternativa della sanzione detentiva o di quella pecuniaria;
rilevato che solo quest'ultima è stata irrogata all'imputato, il Collegio ritiene infondato il motivo di ricorso.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2007