Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2002, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
j LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE3 178 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA Oggetto прачително SEZIONE TERZA CIVILE Jamui Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13192/99 Dott. Ugo FAVARA Presidente - Dott. Roberto PREDEN Consigliere - - Cron.7286 Dott. Ennio MALZONE - Consigliere- Rep. 835 Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE - Ud.25/10/01 Consigliere Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CA SENTENZA UFFICIO CO L Richiesta copia stud sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1.55. NA MB, AN RI, AN NG, nq eredi di AN AR, elettivamente domiciliati in IL CANCELLIERE ROMA V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato MICHELE CARUSO, difesi dall'avvocato GIUSEPPE AGNUSDEI, CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA (incorporante della INTERCONTINENTALE ASS SPA), in persona del Dirigente Dr. Stefano Caldi, elettivamente domiciliata in ROMA 2001 VIA A BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato 1829 FRANCESCO CEFALY, che la difende, giusta delega in 1 atti;
controricorrente nonchè
contro
OL DO;
intimato avverso la sentenza n. 954/98 della Corte d'Appello di BARI, Sezione Terza Civile, emessa il 14/10/98 e depositata il 12/11/98 (R.G. 240/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NA M. Bambina, anche in rappresentanza delle fi- Вдинин glie minori UL AN e NG, conveniva in- nanzi al tribunale di Bari Colatruglio Donato e la s.p.a. Intercontinentale assicurazioni per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio marito e padre delle minori, UL NE, verificatasi nello scontro dell'autocarro di proprietà del Colatruglio, guidato dallo stesso ed as- sicurato con la società convenuta, con l'autovettura, sulla quale si trovava il defunto;
scontro dovuto 2 all'avere l'autocarro invaso la corsia opposta al suo senso di marcia. La società convenuta si costituiva e resisteva, mentre rimaneva contumace il Colatruglio. Il Tribunale, ritenuta la responsabilità esclusiva di quest'ultimo, lo condannava in solido con la società + di assicurazione al pagamento della somma di lire 144.269.566 con gli interessi legali dal settembre 1989. Su gravame della società assicuratrice e della Per- na la Corte di appello di Bari, con sentenza resa il 14.10.1998, riduceva la condanna a lire 120.000.000, stabilendo che su tale somma erano dovuti gli interessi al tasso medio invariabile del 5% annuo a far data dal 12.9.1989. Ванчин Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la NA e le UL, divenute nel frattempo maggiorenni, affidandone l'accoglimento a due motivi;
ha resistito con controricorso la IN assicura- zioni, incorporante per fusione della Intercontinenta- le. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo le ricorrenti denunciano "viola- zione e disapplicazione di legge: art. 360, n. 3, c.p.c.". 3 Dopo avere permesso che l'azione dell'INAIL è pie- namente autonoma da quella che gli aventi causa della vittima di infortunio mortale hanno nei confronti del responsabile per conseguire il danno "non coperto dalle indennità dei regimi generali di sicurezza sociale", le ricorrenti censurano la sentenza della corte di merito 1) per avere affermato senza alcun valido elemento di supporto che nelle prestazioni erogate dall'INAIL "fosse compreso anche il danno patrimoniale liquidato ai superstiti dal tribunale"; 2) per avere tenuto conto esclusivamente del reddito di lavoro della vittima all'epoca del decesso senza considerare che la medesima poteva svolgere attività lavorativa per altri venti an- ni "con tutti gli adeguamenti e gli incrementi della retribuzione dovuti per progressione in carriera"; 3) per non avere considerato che la rendita INAIL viene corrisposta ai figli fino al raggiungimento del 18° an- Bemand no di mentre il risarcimento del danno non è sog- getto a tale limite di età; 4) per avere ritenuto che una parte del reddito prodotto -corrispondente a ¼- il defunto avrebbe destinato ai suoi personali bisogni, sebbene il costume della società nella quale viveva fosse nel senso della totale destinazione del reddito alla famiglia. Conclusivamente sostengono che "la corte di appello 4 ver ha violato gli artt. 92, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché gli artt. 1916, 2909 in relazione all'art. 1965, 2697 c.c. e art. 85 del T.U. n. 1124 del 1965. Quanto al ca- po di decisione involgente la misura dell'interesse le- gale del 5% la corte di merito ha disapplicato l'art. 3 della L. n. 39/1977". Il motivo è inammissibile per quanto concerne i on Романт n punti 1), 2), 3), vertendo su questioni che hanno for- mato oggetto del thema decidendum" del giudizio di se- condo grado;
è ancora inammissibile in relazione alla lamentata disapplicazione dell'art. 3 L. 39/1977, oltre che per la novità della questione, perché generico, non risultando in alcun modo indicate le ragioni, per le quali avrebbe dovuto ricevere applicazione la norma 50- pra menzionata;
è, infine, infondato per quanto concer- ne il punto 4), essendosi la sentenza impugnata adegua- ta al pacifico orientamento di questa Corte, secondo il quale nella liquidazione dei danni patrimoniali deri- vanti ai congiunti dalla morte di una persona è corret- to un metodo di calcolo che stabilisca il reddito netto su cui determinare il danno futuro subito dagli eredi sulla base della detrazione dal reddito sia del carico fiscale sia della quota "sibi" (parte del reddito che il defunto avrebbe speso per sé), la quale ben può es- sere quantificata come percentuale del reddito comples- 5 ! sivo al lordo delle imposte (Cass. 21.11.1995 n. 12020). Con il secondo motivo le ricorrenti deducono "vizio di motivazione su punti decisivi, mancanza, illogicità, perplessità: art. 360, n. 5, c.p.c."; sostengono: 1) non è possibile individuare la ragione, per la quale la corte di merito ha accolto la censura concernente l'insussistenza di danno patrimoniale in quanto intera- mente coperto dalla rendita INAIL, pur avendo "rigettato il primo motivo di appello che di tale cen- sura era la colonna portante"; 2) attesa l'inscindibile correlazione delle due censure, non poteva essere ac- colta l'una una volta rigettata l'altra; 3) la corte di 1 merito ha immotivatamente riformato il capo della sen- tenza di primo grado relativo alla sussistenza di un ulteriore danno patrimoniale, oltre quello coperto dal- la rendita INAIL, dipendente dagli "incrementi di red- dito da lavoro che la vittima avrebbe conseguito pro- prio nella misura del 20% se fosse giunta al pensiona- mento"; 4) l'indecifrabilità della motivazione appare evidente sol che si consideri che non risulta che l'INAIL abbia avanzato richiesta nei confronti del dan- neggiante e tale richiesta costituisce il presupposto dell'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c.; 5) la sen- tenza impugnata presenta carenza, perplessità, contrad- 6 dittorietà della motivazione sui punti di cui sopra;
6) la sentenza medesima non espone alcuna motivazione sul punto concernente gli interessi in quanto non dice per- sia "meritevole ché la società assicuratrice legale " dell'abbuono sull'interesse leale", pur avendo "messo a disposizione la prestazione assicurativa a distanza di dietro l'ordine sei anni dall'evento esclusivamente giudiziale". Il motivo non può essere accolto. Ed invero: 1) non risulta sufficientemente indicato quale relazione esista tra le censure mosse alla sen- tenza di primo grado, di tal che, rigettata l'una, non avrebbe potuto ricevere accoglimento l'altra; 2) con- 'trariamente a quanto affermato nel motivo all'esame la sentenza impugnata contiene puntuale motivazione in or- dine all'insussistenza di ulteriore danno rispetto a quello coperto dalla rendita INAIL;
3) è nuova e, in ogni caso, apodittica l'affermazione, secondo la quale la vittima avrebbe conseguito incrementi di reddito da 20% lavoro nella misura del 28 "se fosse giunta alla pen- sione"; 4) la sentenza impugnata ha ritenuto che il rapporto INAIL -società assicuratrice sia stato defini- il punto Bomand to e non vale a rimettere in discussione in questa sede la deduzione, peraltro nuova, che è mancata la richie- sta dell'INAIL al danneggiante;
5) preso atto che le 7 somme liquidate sono state rivalutate, la sentenza im- pugnata ha attribuito gli interessi al tasso medio in- variable del 5% annuo e ha considerato che tale misura appare rispondente a criteri di equità ed assicura con- tinuità di risultati;
motivazione, questa, che non solo è congrua e logica, ma non risulta neppure censurata direttamente. In conclusione, il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le ricorrenti e la resisten- te. 109T 129,11 Così deciso in Roma nella camera di consiglio della il 456T 2066 terza sezione civile della Corte di cassazione TOT. 149.77 25.10.2001. воот 6,00 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Mg. Jura zoVala 155,77 диганы Bruns IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Depositata in Cancelleria .5·3.07 MA E R AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 P IL CANCELLIERE C1 Registrats in 10 FEB 2005 4 Gine denli al n.13.07 155,27 (euro CENTO N /77 (Dorson Maria Grazia FLIPPO) didalari Responsable Servizio (Dr. M. RACCHIN) 8