Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2004, n. 16940
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Sentenza 25 marzo 2004

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In tema di imputabilità, la malattia di mente rilevante per la sua esclusione o riduzione è solo quella medico-legale, dipendente da uno stato patologico serio che comporti una degenerazione della sfera intellettiva o volitiva dell'agente. Ne consegue che la capacità di intendere e di volere non è esclusa dal fatto che il soggetto sia affetto non da infermità mentale in senso patologico, ma solo da anomalie psichiche o da disturbi della personalità.

La rinnovazione del dibattimento in appello, essendo finalizzata alla riassunzione di prove già acquisite o all'acquisizione di nuove prove, non si riferisce agli atti già formati e acquisiti al processo; conseguentemente, non costituisce rinnovazione del dibattimento in senso tecnico la traduzione in italiano di atti originariamente redatti in lingua tedesca. (Nella specie si lamentava che, una volta rinnovato il dibattimento in sede di rinvio, si sarebbe dovuta concedere la diminuente del rito abbreviato che nel precedente giudizio di cassazione la Corte suprema aveva ritenuto non applicabile a delitto punibile con l'ergastolo, se non, appunto, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2004, n. 16940
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16940
    Data del deposito : 25 marzo 2004

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