Sentenza 25 marzo 2004
Massime • 2
In tema di imputabilità, la malattia di mente rilevante per la sua esclusione o riduzione è solo quella medico-legale, dipendente da uno stato patologico serio che comporti una degenerazione della sfera intellettiva o volitiva dell'agente. Ne consegue che la capacità di intendere e di volere non è esclusa dal fatto che il soggetto sia affetto non da infermità mentale in senso patologico, ma solo da anomalie psichiche o da disturbi della personalità.
La rinnovazione del dibattimento in appello, essendo finalizzata alla riassunzione di prove già acquisite o all'acquisizione di nuove prove, non si riferisce agli atti già formati e acquisiti al processo; conseguentemente, non costituisce rinnovazione del dibattimento in senso tecnico la traduzione in italiano di atti originariamente redatti in lingua tedesca. (Nella specie si lamentava che, una volta rinnovato il dibattimento in sede di rinvio, si sarebbe dovuta concedere la diminuente del rito abbreviato che nel precedente giudizio di cassazione la Corte suprema aveva ritenuto non applicabile a delitto punibile con l'ergastolo, se non, appunto, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2004, n. 16940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16940 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 25/03/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 416
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 045008/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EG IA N. IL 20/09/1969;
avverso SENTENZA del 20/06/2003 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv.ti Carlo Angenti e Andrea Capuzzo, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Il presente processo riguarda la rapina a mano armata avvenuta in data 12/06/1997 in Merano in danno della Cassa di Risparmio dell'Alto Adige, nel corso della quale GG AN, durante la fuga, uccise l'appuntato dei Carabinieri Candelora RI, che aveva tentato di bloccarlo, sparandogli contro un colpo di pistola, nonché altri reati relativi a rapine, furti, detenzione e porto d'armi da fuoco meglio specificati nei capi di imputazione.
Con sentenza 26/02/1999 la Corte di Assise di Bolzano dichiarava GG AN responsabile dei reati di rapina aggravata in danno della Cassa di Risparmio, omicidio volontario, detenzione e porto illegali di una pistola, fatti commessi in Merano il 12/08/1997 (capi 1, 2 e 3); detenzione di armi e munizioni, fatto commesso il 20/06/1997 (capo 4); furto aggravato di un motociclo, fatto commesso il 10/07/1997 (capo 5); detenzione e porto illegali di armi e munizioni, fatto commesso il 10/07/1997 (capo 6); rapina aggravata in danno della Cassa di Risparmio di Bolzano, detenzione e porto illegali di armi, fatti commessi in Bolzano il 29/03/1995 (capi 7 e 8); rapina aggravata in danno della Cassa di Risparmio di Bolzano, detenzione e porto illegali di armi, fatto commesso in Bolzano il 6/11/1996 (capi 11 e 12); detenzione e porto illegali di varie armi e munizioni, fatti commessi il 10/07/1997 (capo 13); detenzione di 52 candelotti esplosivi, fatto commesso l'11/07/1997 (capo 14). Con tale sentenza lo GG veniva condannato, applicata la diminuente ex art. 442 c.p.p. per tutti i reati ad eccezione dell'omicidio, alla pena di anni trenta di reclusione e L.. 6.500.000 di multa, così ridotta ai sensi dell'art. 78 c.p., la maggior pena di anni 33 e un mese di reclusione e L.
6.500.000 di multa, di cui anni ventuno di reclusione per il delitto di omicidio per il quale venivano concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2 c.p., anni otto di reclusione e L.. 4.000.000 di multa per i reati contestati ai capi 1, 2, 7, 8, 11 e 12 ritenuti in continuazione, anni quattro di reclusione e L.
2.000.000 di multa per i reati contestati ai capi 4, 6, 13 e 14 ritenuti in continuazione, un mese di reclusione e L. 500.000 di multa per il furto aggravato. A seguito di rituale appello proposto dall'imputato, con sentenza 05/06/2000 la Corte di Assise di Trento, preso atto della rinuncia dell'appellante ai motivi di impugnazione diversi da quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio e del conseguente accordo intervenuto tra le parti in ordine alla determinazione della pena, applicata la diminuente ex art. 442 c.p.p. anche in relazione al delitto di omicidio, riduceva la pena ad anni 21 di reclusione e L.
5.000.000 di multa (anni 21 per l'omicidio più anni sette per la continuazione, ridotta di un terzo ex art. 442 c.p.p.). A seguito di ricorsi proposti dal Procuratore Generale e dall'imputato, con sentenza n. 1489/2001 del 27/02/2001 la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso del P.G. e ritenuto assorbito il ricorso dell'imputato, annullava con rinvio la sentenza impugnata, osservando che la Corte di merito era incorsa in una duplice violazione di legge sia perché il convincimento della sussistenza di un unico disegno criminoso era stato ancorato al "semplice fatto della scelta dell'illegalità come stile di vita senza spiegarne le ragioni", sia perché nel caso di specie nel giudizio di appello non era possibile applicare la diminuente del rito abbreviato in relazione al delitto di omicidio punibile con la pena dell'ergastolo in mancanza della rinnovazione del dibattimento.
Con sentenza 16/11/2001 la Corte di Assise di Appello di Brescia, giudicando a seguito di rinvio, ritenuta la continuazione tra tutti i reati, determinava la pena in anni ventisette di reclusione (anni 21 per l'omicidio, anni 4 e mesi sei per le tre rapine, anni 1 e mesi 5 per i reati relativi alle armi, mesi uno per il furto), confermando nel resto la sentenza impugnata.
A seguito di ricorso dell'imputato, con sentenza n. 997 dell'1/10/2002 la Corte di Cassazione (sez. 5^) - pur dichiarando manifestamente infondato il motivo relativo alla richiesta del riconoscimento della diminuente ex art. 442 c.p.p., in quanto nel giudizio di appello non vi era stata rinnovazione del dibattimento - riteneva fondato il motivo con il quale si lamentava la mancata traduzione nella lingua italiana di alcuni atti acquisiti al processo in lingua tedesca. Pertanto la Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza impugnata per violazione dell'art. 109 c.p.p. stabilendo il principio che "poiché l'art. 109 co. 1 c.p.p. detta la regola generale che gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana, se, come previsto dall'art. 109 co. 2 c.p.p. dalle disposizioni speciali cui fa rinvio, in un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, gli atti sono compiuti in una lingua diversa, in caso di prosieguo del procedimento fuori di quel territorio, devono, senza alcun margine discrezionale, essere tradotti in lingua italiana a pena di nullità prevista dall'art. 109 co. 3 c.p.p.". Con sentenza 20/06/2003 la Corte di Assise di Appello di Milano, giudicando a seguito di rinvio, dopo aver disposto la traduzione degli atti non tradotti in lingua italiana, ritenuta l'equivalenza delle già concesse attenuanti generiche con le aggravanti contestate in relazione ai reati satelliti, ritenuta la continuazione tra tutti i reati, ritenuto più grave il reato di omicidio, riconosciuta la diminuente ex art. 442 c.p.p. per tutti i reati satelliti, rideterminava la pena in anni venticinque di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
In motivazione la Corte territoriale, dopo aver disatteso la richiesta di rinnovazione del dibattimento, procedeva ad una analitica disamina delle risultanze processuali, escludendo in particolare che al momento degli spari fosse in atto una colluttazione tra la vittima e l'imputato, tanto più che nessun teste aveva riferito una siffatta circostanza, ne' tantomeno di aver visto i due uomini per terra avvinghiati l'un con l'altro. Tale convincimento era ancorato a quanto riferito in dibattimento dalla teste IA EB, la quale aveva precisato che, mentre si trovava affacciata alla finestra, aveva visto i due uomini discutere uno di fronte all'altro ad una distanza di circa cm. 50 o un metro tra loro, ma senza che tra i due vi fosse un contatto, e che, dopo aver udito due spari in rapida successione, aveva visto la vittima accasciarsi al suolo, mentre l'altro uomo fuggiva alla guida di una bicicletta. Secondo la Corte la dichiarazione della EB doveva essere ritenuta credibile sia perché in parte confermata dal teste Raffaele Spolsino, che aveva visto l'imputato fuggire alla guida della bicicletta e la EB affacciata alla finestra, sia perché la stessa EB aveva chiarito in modo convincente le ragioni per le quali nella sua prima dichiarazione erano stati omessi alcuni particolari dell'episodio. Pertanto, una volta esclusa la circostanza che al momento in cui furono sparati i due colpi fosse in atto una colluttazione tra la vittima e lo sparatore, non trovava spazio la tesi difensiva secondo la quale la vittima era stata attinta accidentalmente durante la colluttazione, mentre la stessa si trovava sopra il corpo dello sparatore, che tentava di immobilizzare. Infatti, tenuto conto che i due colpi furono esplosi in rapida successione a distanza di qualche secondo l'uno dall'altro, non era possibile una ricostruzione dell'episodio così come prospettata dalla difesa, che avrebbe richiesto un tempo più lungo. Inoltre l'imbrattamento dell'imputato e della bicicletta con il sangue della vittima era spiegabile con un breve contatto tra i due uomini dovuti allo slancio della vittima verso lo sparatore, mentre la traiettoria dello sparo dall'alto verso il basso era spiegabile con il fatto che la vittima al momento dello sparo si trovava piegata in avanti proprio per rendere più efficiente la sua azione di forza verso lo sparatore, così come era spiegabile il colpo riscontrato al braccio sinistro dello sparatore, sparato dallo GG immediatamente dopo in un momento di concitazione e forse in condizioni di precario controllo. D'altra parte, secondo la Corte territoriale, anche a volere ritenere esatta la ricostruzione dell'omicidio fatta dalla difesa, il dolo omicidiario comunque non poteva essere escluso. Infatti, tenuto conto del tipo di arma adoperata, che prevedeva per lo sparo una pressione sul grilletto equivalente a circa 3,5 chilogrammi, si doveva escludere l'accidentalità dell'esplosione del colpo mortale, tanto più che l'imputato già in precedenza nel corso della rapina non aveva esitato a sparare un colpo contro una impiegata ad altezza d'uomo, dimostrando in tal modo il proposito di voler conseguire ad ogni costo l'impunità. Pertanto il fatto doveva essere qualificato come omicidio volontario non trovando spazio la tesi difensiva della accidentalità del colpo o delle prospettate ipotesi di omicidio colposo o preterintenzionale. Nè poteva essere accolta la richiesta diretta al riconoscimento del vizio parziale di mente, in quanto dalla stessa consulenza di parte del prof. HA era emerso che l'imputato era affetto da "depressione reattiva", di guisa che, trattandosi di un disturbo della personalità, non erano ravvisatali gli estremi per il riconoscimento della diminuente richiesta. La sentenza doveva essere confermata anche per tutti gli altri reati per i quali vi era stata condanna in primo grado, compresi quelli relativi ai capi 5 (furto di un motociclo) e 14 (detenzione di 52 candelotti esplosivi), la cui sussistenza era stata contestata con i motivi di appello dall'imputato, attese le attendibili dichiarazioni rese sui rispettivi punti dai testimoni specificamente indicati. Quanto al trattamento sanzionatone, la pena base per il reato più grave di omicidio andava determinata in anni 21 di reclusione con un aumento di anni quattro per tutti i reati satelliti riuniti in continuazione (anni sei ridotti ad anni quattro ex art. 442 c.p.p.). Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso i difensori, i quali ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, che possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si deducono la violazione di legge in relazione all'art. 4 ter L. 144/2000 e la carenza della motivazione sul rilievo che, poiché nel giudizio di rinvio era stata disposta di ufficio la rinnovazione del dibattimento con nomina dell'interprete per la traduzione di alcuni atti in lingua italiana, al ricorrente doveva essere riconosciuta la diminuente per il rito abbreviato, in quanto la relativa richiesta era stata tempestivamente presentata sin dall'udienza preliminare e reiterata successivamente nel corso del giudizio di appello.
Con il secondo motivo si deduce la carenza della motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione del dibattimento al fine di acquisire prove decisive, in quanto la rinnovazione riguardava l'ispezione giudiziale dei luoghi, l'escussione dei consulenti di parte (prof. Pelosi, geom. Romanini e prof. HA) e del P.M. (prof. Crestani), la disposizione di perizie medico legale-balistica e psichiatrica, l'audizione della giornalista Tonner Karin. Con il terzo motivo si deduce la carenza della motivazione in relazioni alle ordinanze dibattimentali del 26/05/1998 con la quale erano stati esclusi alcuni testi indicati nella lista della difesa, del 6/10/1998 con la quale era stata respinta l'eccezione di nullità dell'interrogatorio reso dall'imputato, del 14/10/1998 con la quale erano stati ammessi ai sensi dell'art. 507 c.p.p. solo alcuni testi indicati dalla difesa, dell'1/02/1999 con la quale non erano stati acquisiti gli atti del procedimento penale e la sentenza pronunciata a carico di NE EF riguardante un caso analogo. Con il quarto motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione sul rilievo che la Corte di merito, ancorando il proprio giudizio a circostanze di fatto contraddette dalle risultanze processuali, non aveva fornito una esauriente risposta agli specifici motivi di appello con i quali era stato evidenziato che il colpo mortale, che aveva attinto la vittima, era stato esploso accidentalmente. In particolare la Corte di merito, valorizzando esclusivamente la dichiarazione resa dalla teste IA EB, peraltro in contrasto con quanto riferito dalla stessa nella immediatezza del fatto, aveva proceduto alla ricostruzione della dinamica dell'omicidio non solo in modo diverso dalla sentenza di primo grado, ma anche in contrasto con gli elementi di generica risultanti dagli atti, dai quali era emerso che i due colpi erano stati esplosi con un intervallo di tempo superiore a pochi secondi, che il colpo che aveva attinto la vittima era stato sparato dall'alto verso il basso con inclinazione di 55 gradi, che lo sparatore aveva riportato una ferita da arma da fuoco al braccio e che lo sparatore e la sua bicicletta si imbrattarono del sangue della vittima. Da tali elementi si doveva desumere che la dinamica dell'omicidio fosse ben diversa da quella effettuata dalla Corte di merito, dovendosi invece ritenere esatta la tesi difensiva secondo la quale l'imputato, mentre fuggiva, era stato affrontato dalla vittima e, quindi, aveva sparato un primo colpo in aria per intimorirlo;
poi, essendo caduto con le spalle a terra a seguito dello slancio della vittima verso di lui, sia per l'azione di forza della vittima che gli stava sopra, sia per la tensione dei muscoli conseguente alla caduta, era partito accidentalmente un colpo, il quale, dopo aver trapassato il suo braccio sinistro, era penetrato nel petto della vittima con traiettoria dall'alto verso il basso, uscendo dalla parte opposta e disperdendosi nel terreno;
infine l'imputato, sfilandosi da sotto il corpo della vittima che gli stava sopra, si era imbrattato del suo sangue, dandosi poi alla fuga con la bicicletta. Solo sulla base di una tale ricostruzione dell'omicidio era spiegabile la traiettoria del colpo, la ferita riportata al braccio dall'imputato, il suo imbrattamento con il sangue della vittima, la posizione prona assunta dalla vittima, l'escoriazione riportata al mento dalla stessa, la mancanza di segni di tatuaggio o di affumicatura sul corpo della vittima e il ritrovamento di un solo bossolo nelle vicinanze, mentre l'altro bossolo fu ritrovato successivamente nella capanna dove si era rifugiato l'imputato, in quanto la pistola si era inceppata. Con il quinto ed il sesto motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 40 e 42 c.p. sul rilievo che, una volta accettata la ricostruzione dell'omicidio fatta dalla difesa come l'unica possibile, dovendosi ritenere che il colpo fosse stato esploso accidentalmente, difettava il nesso di causalità e, comunque, la volontarietà della condotta, di guisa che doveva essere accolta la richiesta di derubricazione dell'omicidio volontario nell'ipotesi colposa.
Con il settimo motivo si deduce la violazione dell'art. 584 c.p. sul rilievo che la Corte di merito non aveva considerato che il colpo aveva attinto la vittima all'altezza della spalla tra la prima e la seconda costola e quindi in zona normalmente non mortale. Con l'ottavo motivo si deduce la violazione dell'art. 89 c.p. sul rilievo che la Corte di merito, al fine di escludere l'esistenza di una malattia mentale tale da ridurre grandemente la capacità di intendere o di volere, aveva erroneamente qualificato "la depressione reattiva" come disturbo di personalità senza tenere conto che dalla consulenza del prof. HA era invece emerso che tale infermità aveva inciso sullo stato mentale dell'imputato, tanto da escludere o fortemente ridurre la sua capacità di volere.
Con il nono motivo si deduce la carenza della motivazione in ordine al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata.
Con il decimo motivo si deduce la carenza della motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena nel minimo edittale previa valutazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p.. Con l'undicesimo motivo si deduce la carenza della motivazione in ordine al reato di detenzione di 52 candelotti di dinamite sul rilievo che la Corte di merito non aveva tenuto conto che la semplice conoscenza da parte del ricorrente del luogo dove erano occultati i candelotti non comportava l'attribuzione allo stesso della detenzione degli esplosivi.
Con il dodicesimo motivo si lamenta la violazione degli artt. 81 cpv. e 132 c.p. sul rilievo che non erano stati determinati gli aumenti operati a titolo di continuazione per ciascun reato, di guisa che non era possibile procedere al relativo controllo sulla congruità della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Infondato deve ritenersi il primo motivo con il quale, sul presupposto che nel giudizio di appello vi è stata rinnovazione del dibattimento per procedere alla traduzione degli atti redatti in lingua tedesca, si lamenta la violazione dell'art. 4 ter L. 144/2000 per il mancato riconoscimento della diminuente ex art. 442 c.p.p. in relazione all'omicidio volontario.
Invero - a parte la considerazione che con la sentenza di annullamento la Corte di Cassazione, previa declaratoria di manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo diretto ad ottenere il riconoscimento della diminuente in esame - va rilevato che nel caso di specie la disposta traduzione di parte degli atti non costituisce rinnovazione del dibattimento in senso tecnico. Infatti la rinnovazione del dibattimento prevista dall'art. 603 c.p.p. - essendo finalizzata alla riassunzione di prove già acquisite o alla acquisizione di nuove prove - non si riferisce agli atti già formati e acquisiti al processo, di guisa che, poiché gli atti oggetto della traduzione erano già formati ed acquisiti ritualmente al processo, si deve escludere che nel caso di specie si sia verificata una ipotesi di rinnovazione del dibattimento.
Manifestamente infondati devono ritenersi il secondo ed il terzo motivo riguardanti il diniego di rinnovazione del dibattimento e la carenza della motivazione delle ordinanze impugnate. Invero tutte le censure dedotte sul punto sono essenzialmente dirette ad evidenziare il difetto di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel respingere le richieste di riassunzione di prove già acquisite o di ammissione di nuove prove o di disposizione di perizia psichiatrica e di perizia balistica. Ma in effetti la Corte di merito ha spiegato in modo specifico le ragioni per le quali non vi era necessità di rinnovazione del dibattimento, trattandosi di accertamenti e di mezzi di prova non indispensabili ai fini della decisione. Orbene - poiché la Corte di merito, facendo buon uso del suo potere discrezionale derivante dall'art. 603 c.p.p. in tema di rinnovazione del dibattimento, ha già fornito una puntuale e adeguata risposta, ritenendo di poter decidere allo stato degli atti senza ravvisare la necessità di assumere le nuove prove dedotte dal ricorrente - la sentenza e le ordinanze impugnate sotto tale profilo non meritano alcuna censura.
Quanto alla nullità dell'interrogatorio, è sufficiente rilevare che l'atto è stato assunto nella lingua scelta dall'imputato, di guisa che eventuale nullità non può essere eccepita ai sensi dell'art. 182 c.p.p., in quanto lo stesso imputato concorse a darvi causa e comunque non aveva interesse all'osservanza della disposizione violata.
Infondato deve ritenersi il quarto motivo relativo alla erronea valutazione degli elementi di prova. Invero nel caso di specie la Corte di merito ha fornito una convincente spiegazione circa la dinamica dell'omicidio, ancorando il proprio giudizio a specifici elementi risultanti dagli atti, logicamente raccordati tra loro, tanto da trarre il convincimento che i due colpi furono sparati dall'imputato non accidentalmente o per colpa, ma con l'intenzione di uccidere lo RI, che coraggiosamente aveva tentato di opporsi alla sua fuga. In particolare la Corte di merito, sulla base della dichiarazione della teste EB presente al fatto, ha escluso che nell'occasione vi fu una colluttazione tra i due uomini con conseguente caduta a terra dei due corpi avvinghiati tra loro, fornendo una logica spiegazione circa la traiettoria del colpo mortale dall'alto verso il basso, l'imbrattamento dello sparatore con il sangue della vittima, il ferimento dello sparatore al braccio sinistro, ecc. Ne consegue che le censure dedotte dal ricorrente sul punto devono ritenersi al limite dell'ammissibilità, essendo tutte dirette a prospettare una diversa ricostruzione della dinamica dell'omicidio sulla base di circostanze di fatto già valutate in modo diverso nella sentenza impugnata. Infatti, qualora si deduca con il ricorso per Cassazione la mancanza, l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione, il ricorrente ha l'onere di dimostrare che il testo del provvedimento impugnato è carente di motivazione o manifestamente illogico, non essendo sufficiente contrapporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una propria ricostruzione della vicenda. A tal proposito è opportuno ricordare che - secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide (Cass. Sez. Un. n. 24 del 24/11/1999, rv. 214794; Sez. Un. n. 16 del 19/6/1996, rv. 205621) - "l'illogicità della motivazione, censurabile ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali". Inammissibili per la loro manifesta infondatezza devono ritenersi il quinto, il sesto ed il settimo motivo riguardanti la mancanza del nesso di causalità e del dolo omicidiario. Invero la Corte di merito ha svolto sul punto una adeguata motivazione, escludendo da un lato l'accidentalità del colpo, tenuto conto del tipo di arma adoperata, che prevedeva per lo sparo una pressione sul grilletto equivalente a circa 3,5 chilogrammi, e evidenziando dall'altro che la traiettoria del colpo mortale sparato ad altezza d'uomo e la parte del corpo attinta, sede di organi indubbiamente vitali, lasciavano desumere la volontà omicidiaria, tanto più che il ricorrente già in precedenza nel corso della rapina non aveva esitato a sparare un colpo contro una impiegata ad altezza d'uomo, dimostrando in tal modo il proposito di voler conseguire ad ogni costo l'impunità. Pertanto correttamente il fatto è stato qualificato come omicidio volontario non trovando spazio la tesi difensiva della accidentalità del colpo o delle prospettate ipotesi di omicidio colposo o preterintenzionale. Infondato deve ritenersi l'ottavo motivo relativo al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente. Invero, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale, la malattia di mente rilevante per l'esclusione o per la riduzione della imputabilità è solo quella medico-legale, dipendente da uno stato patologico veramente serio, che comporti una degenerazione della sfera intellettiva o volitiva dell'agente. Ne consegue che deve ritenersi sussistente la capacità di intendere e di volere del soggetto affetto non da infermità mentale, intesa in senso patologico, ma solo da anomalie psichiche o da disturbi della personalità, che come tali non sono idonei ad escludere o a ridurre l'imputabilità. Non vi è dubbio che rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito la valutazione degli elementi di fatto, dai quali viene desunta l'esistenza della infermità mentale rilevante ai fini della esclusione o della riduzione della imputabilità, di guisa che il relativo giudizio non può essere censurato in sede di legittimità, qualora lo stesso sia sorretto da una logica e puntuale motivazione. Orbene nel caso di specie la Corte di merito, pur prendendo atto che il consulente di parte prof. HA aveva concluso che il ricorrente era affetto da "depressione reattiva" tale da escludere la sua capacità di volere, ha chiarito che i disturbi di cui era affetto l'imputato non erano tali da poter integrare una condizione di infermità psichica, tanto più che, trattandosi di meri disturbi della personalità non sfociati in una situazione patologica di tipo psicotico, gli stessi non erano tali da potere incidere, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, sulla capacità di intendere e di volere.
Manifestamente infondati devono ritenersi i motivi nono, decimo e dodicesimo relativi al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. Invero la Corte di merito ha adeguatamente motivato sui rispettivi punti, ancorando il proprio giudizio a specifici elementi, costituiti dall'accettata pericolosità sociale del ricorrente, desunta dalla reiterazione delle condotte, da precedenti penali e dalle modalità del fatto, la cui gravità emerge in modo evidente da tutto il contesto motivazionale. Ne consegue che la sentenza impugnata sotto tale profilo non merita alcuna censura, trattandosi di giudizio adeguatamente motivato sulla base dei parametri fissati dall'art. 133 c.p., tanto più che la pena è stata inflitta nel minimo edittale in relazione all'omicidio e in limiti alquanto modesti in relazione agli aumenti per la continuazione. A tal proposito è appena il caso di rilevare che gli aumenti di pena inflitti a titolo di continuazione sono stati già determinati con la motivazione della sentenza della Corte di Assise di Appello di Brescia, cui la sentenza impugnata fa esplicito rinvio, di guisa che non vi era bisogno di una specifica motivazione sul punto, in quanto nella motivazione della citata sentenza l'aumento di pena a titolo di continuazione è stato specificato in relazione a gruppi di reati della stessa natura (anni quattro e mesi sei per i tre delitti di rapina, anni uno e mesi cinque per le violazioni in materia di armi e mesi uno per il furto). Inammissibile infine deve ritenersi l'undicesimo motivo relativo alla detenzione illegale di 52 candelotti esplosivi (capo 14), tenuto conto che la Corte di merito ha ancorato il proprio convincimento circa la disponibilità degli esplosivi da parte del ricorrente a specifiche circostanze (dichiarazioni testi e esistenza del nascondiglio dove venivano custoditi gli esplosivi), la cui valutazione si sottrae con tutta evidenza al sindacato di legittimità.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2004