Sentenza 17 marzo 2015
Massime • 1
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il reato di cui all'art. 659 cod. pen. non può ritenersi abrogato per effetto della legge 28 aprile 2014 n. 67, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest'ultima, fino alla emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerata violazione amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2015, n. 23944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23944 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 17/03/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1813
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 50197/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL AO, nato il [...];
RB EL, nata il [...];
avverso la sentenza del tribunale di Como del 25 luglio 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione;
udito, per gli imputati, l'avv. Longo Lucio Filippo, in sostituzione dell'avv. Marco Franzini.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 25 luglio 2014, il Tribunale di Como ha - per quanto qui rileva - condannato gli imputati alla pena dell'ammenda in relazione al reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, per avere disturbato le occupazioni e il riposo di coloro che abitano nelle vicinanze della loro abitazione, non impedendo gli strepiti e gli abbai del loro cane (fino al 18 marzo 2010).
2. - Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il medesimo difensore, ricorsi per cassazione di contenuto analogo, chiedendone l'annullamento.
2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si rileva l'inosservanza dell'art. 2, comma 2, lettera b), n. 2), della legge n. 67 del 2014, la quale delega il governo a trasformare in illecito amministrativo il reato cui all'art. 659 cod. pen.. Ad avviso della difesa, tale delega legislativa avrebbe un immediato effetto di depenalizzazione della fattispecie.
2.2. - In secondo luogo, si rileva l'erronea individuazione del tempus commissi delicti, perché non si sarebbe considerato che, secondo i testimoni indotti dal pubblico ministero, i rumori sarebbero cessati nel 2009, con conseguente prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza impugnata.
2.3. - Si denunciano, infine, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni della difesa. Non si sarebbe considerato, in particolare, che questi ultimi avevano escluso l'intollerabilità di guaiti del cane e l'inerzia dei proprietari. In particolare, il medico veterinario incaricato dalla Asl aveva accertato che il cane era ben tenuto e che i proprietari erano consapevoli circa le corrette modalità della sua gestione ed educazione;
mentre altri testimoni avevano precisato che i rumori riguardavano solo la mattina e il primo pomeriggio, orari nei quali la maggior parte dei condomini del complesso residenziale erano fuori di casa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. - Il primo motivo di doglianza - con il quale si prospetta l'erronea applicazione della L. n. 67 del 2014, art. 2, comma 2, lett. b), n. 2), - è manifestamente infondato. La disposizione in questione non ha, infatti, l'effetto di depenalizzare le fattispecie incriminatrici previste dall'art. 659 cod. pen., perché reca semplicemente una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in tal senso. L'adozione di tali decreti legislativi costituisce, peraltro, come in ogni fattispecie di delegazione legislativa a norma dell'art. 76 Cost., una mera facoltà e non un obbligo per il Governo;
con la conseguenza che potrà aversi la depenalizzazione della fattispecie incriminatrice solo a seguito dell'intervento normativo del Governo stesso (cfr., in senso analogo, Cass. pen., sez. 1, 19 settembre 2014, n. 44977, rv. 261124). 3.2. - Il secondo motivo di doglianza - relativo al tempus commissi delicti - è formulato in modo non specifico. Infatti la difesa non tiene conto, neanche a fini di critica, delle dichiarazioni dei testimoni indotti dal pubblico ministero (in particolare, Conte e Segafredo), dalle quali emerge - secondo la corretta analisi svolta dal Tribunale - che gli stessi hanno percepito i rumori per tutto l'anno 2009. Ne consegue, che se anche la consumazione del reato fosse collocata alla fine dell'anno 2009 anziché, come nell'imputazione, al 18 marzo 2010, la prescrizione -eventualmente maturata alla fine del 2014, ovvero dopo la pronuncia della sentenza impugnata - non potrebbe comunque essere dichiarata, essendo preclusiva in tal senso l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
3.3. - Genericamente formulato e anche il terzo motivo di doglianza, relativo alla motivazione della sentenza circa la normale tollerabilità dei rumori e la gestione del cane da parte degli imputati. Quanto al primo profilo, è sufficiente qui richiamare le valutazioni di fatto contenute nella sentenza impugnata - del tutto coerenti e corrette e, dunque, non sindacabili in questa sede - secondo cui, da tutte le testimonianze raccolte, complessivamente valutate, è emerso che i rumori erano continui nell'arco di tutta la giornata e non erano limitati alla sola mattinata e che gli stessi disturbavano l'occupazione, lo studio, la vita quotidiana dei vicini, senza che i proprietari del cane provvedessero in alcun modo, pur essendo stati più volte e da più parti sollecitati. Quanto, poi, alle dichiarazioni rese dall'ispettore veterinario della Asl, le stesse sono irrilevanti ai fini della sussistenza del reato contestato, perché non si riferiscono ai rumori prodotti, ma solo alle generali condizioni nelle quali si trovava il cane. Nè dalle stesse è emerso che i proprietari si fossero in qualche modo adoperati per evitare i rumori in questione.
4. - Ne consegue che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2015