Sentenza 11 luglio 2001
Massime • 1
In base a quanto dispone l'art. 1753 cod. civ., la disciplina degli agenti di assicurazione è contenuta negli usi e negli accordi collettivi del settore e solo in mancanza di questi è consentito applicare in via analogica le norme del codice civile in materia di agenti di commercio; pertanto, ove il rapporto dell'agente di assicurazione sia disciplinato da apposito accordo collettivo, è quest'ultimo ad essere applicabile in via esclusiva, prevalendo, in caso di contrasto, sulle correlative disposizioni codicistiche previste per l'agente di commercio (nella specie, la S.C. ha cassato sul punto la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità dell' art. 13, comma terzo, dell'accordo economico nazionale 28 luglio 1994, che, in materia di determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, prevedeva criteri di calcolo contrastanti con l'art. 1750 cod. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9386 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. ETTORE RAFFAELE GIANNANTONIO - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RAS SPA - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE TRIFIRÒ, BONAVENTURA MINUTOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POGGI ANACLETO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 08005/00 proposto da:
POGGI ANACLETO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCHI NUOVI 39, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE JANNETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO BALZARINI, NILO DE SIMONE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
SPA - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITT. EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE TRIFIRÒ, BONAVENTURA MINUTOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 10067/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 20/11/99 R.G.N. 293/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/01 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato MARIANI per delega DE SIMONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha conclusa per l'accoglimento del secondo motivo e rigetto del primo motivo del ricorso principale, assorbiti i motivi residui;
inammissibilità dei primi dei motivi e rigetto del terzo motivo nell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 agosto 1997 il signor TO GI conveniva in giudizio dinanzi al TO di Milano, quale giudice del lavoro, la Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore.
Esponeva, che nel mese di ottobre 1982, insieme con il signor TT, aveva concluso con la società convenuta un contratto di agenzia a tempo indeterminato;
che, alla fine dell'anno 1986, il TT aveva cessato la propria attività e che egli aveva proseguito da solo la gestione dell'agenzia; che successivamente, in data 14 aprile 1987, la AS aveva conferito a tempo indeterminato un nuovo mandato di agenzia a lui e al signor GI ON. Aggiungeva che, con lettera in data 30 giugno 1997, la AS aveva comunicato esclusivamente a lui il proprio recesso dal contratto;
e che egli aveva contestato la legittimità del recesso per la pretestuosità dei motivi.
Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la carenza di motivazione del recesso comunicato dalla AS in data 30 giugno 1997 e che la società fosse condannata al pagamento a suo favore della indennità prevista dall'art. 12 bis lettera c) dell'accordo economico collettivo degli agenti di assicurazione stipulato il 28 luglio 1994; che fosse dichiarata la nullità dell'art. 13 dell'accordo economico collettivo degli agenti delle imprese dell'assicurazione del 28 luglio 1994 per contrasto con l'art. 1750 del codice civile;
che fosse dichiarata l'inefficacia del recesso fino alla scadenza del termine di preavviso e, cioè, fino al primo gennaio 1998. In subordine chiedeva che la società fosse condannata al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e della indennità di scioglimento del rapporto, alla restituzione della rivalsa e, infine,. al risarcimento dei danni, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 1751 del codice civile. Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva l'incompetenza del giudice del lavoro in quanto l'agenzia era stata gestita non soltanto dal GI, ma da una società di fatto costituita dal signor GI e dal signor ON e pertanto la controversia non rientrava nel disposto dell'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile. Nel merito contestava la fondatezza della domanda.
Espletata l'istruttoria, con sentenza del 20 novembre 1998 il TO accoglieva parzialmente il ricorso e condannava la società a pagare al ricorrente la somma dovuta per ulteriori quote di indennità sostitutiva di preavviso, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dalla scadenza al saldo.
La decisione del TO è stata confermata dal Tribunale di Milano che, con sentenza depositata in cancelleria il 20 novembre 1999, ha rigettato sia l'appello principale della società, sia l'appello incidentale del signor GI.
Avverso la decisione del Tribunale la società propone ricorso articolato in quattro motivi e illustrato con memoria. Il signor GI resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale articolato in tre motivi.
La società resiste con controricorso al ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile deve innanzitutto essere disposta di ufficio la riunione in un solo processo dei due ricorsi proposti separatamente contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo la società denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile e degli articoli 1362, 2731 e 2733 del codice civile, nonché il vizio di insufficiente e incongrua motivazione. Lamenta che i giudici del merito abbiano ritenuto la competenza del giudice del lavoro nella controversia in esame ai sensi dell'art. 409 del codice di procedura civile, nonostante che risultasse dalla documentazione prodotta, e in particolare dalla dichiarazione dei redditi della società costituita tra il signor GI e il signor ON, che la gestione dell'agenzia era svolta non personalmente dal GI, ma da una società di fatto. Il motivo è infondato.
Come è noto l'agente di assicurazione assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione per conto di un'impresa assicurativa in una zona determinata. Può essere un agente in economia o un agente in gestione libera. Il primo è, in sostanza, un dipendente dell'impresa di assicurazione e ad esso si applicano le norme del rapporto di lavoro subordinato;
il secondo, invece, è un vero e proprio agente e, quindi, un lavoratore autonomo.
Dal punto di vista processuale, tuttavia, entrambi sono soggetti alle norme processuali speciali in materia di lavoro. Difatti, in base all'art. 409 del codice di procedura civile, così come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533, sono soggette alle norme in materia di lavoro le controversie relative ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e ad altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.
La norma è diretta a estendere l'applicazione del rito speciale a tutti i rapporti di lavoro, anche autonomo, che si risolvono in un'attività lavorativa a carattere continuativo a favore di terzi (Cass. 6 febbraio 1984 n. 901 e numerose altre). Non tutte le controversie in tema di agenzia assicurativa sono soggette dunque alle norme che regolano il processo del lavoro, ma solo quelle in cui l'attività dell'agente non soltanto è continuativa e coordinata (come del resto deve necessariamente essere perché si tratti di un rapporto di agenzia), ma è anche personalmente e prevalentemente destinata alla promozione degli affari;
non vi rientrano, invece, quelle in cui sussista impresa di assicurazione che, a causa del numero dei dipendenti e dei collaboratori, del capitale impiegato e del giro d'affari impedisca all'agente di dedicarsi personalmente alla promozione degli affari e lo costringa a dedicarsi all'impresa più come organizzatore dei capitali e del lavoro altrui che come prestatore d'opera (Cass. 20 marzo 1990 n. 2308). Il carattere della prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, si presume fino a prova contraria nell'opera professionale dell'agente, con la conseguenza che la mancanza di tale carattere deve essere specificamente provata da chi lo contesta.
Alcune decisioni di questa Corte hanno escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 409 del codice di procedura civile tutte le ipotesi di agente costituito in forma societaria, sia di persone che di capitali, sia regolare o irregolare, per la mancanza del carattere personale della prestazione (Cass. 23 gennaio 1990 n. 399; Cass. 18 aprile 1990 n. 3195; Cass. 18 novembre 1994 n. 9775; Cass. 21 gennaio 1995 n. 693; Cass. 26 marzo 1996 n. 2653; Cass. 21 marzo1997 n. 2509;
Cass. 17 giugno 1997 n. 5434; Cass. 27 febbraio 1998 n. 2157). Altre decisioni di questa Corte hanno ritenuto, invece, che l'uso da parte dell'agente di una ditta, ovvero lo svolgimento dell'attività di agenzia in forma societaria, non costituiscono elementi sufficienti, da soli, ad escludere che gli agenti abbiano eseguito la prestazione con lavoro prevalentemente personale. In tali ipotesi è stato ritenuto che, per stabilire la sussistenza o meno della competenza del giudice del lavoro, occorre accertare in concreto se assuma prevalente importanza la prestazione personale di opera svolta in modo continuativo e coordinato nell'ambito della struttura societaria, ovvero se la organizzazione societaria abbia assunto caratteri e dimensioni tali da escludere la prevalenza dell'attività personale dell'agente (Cass. 11 luglio 1979 n. 4012; Cass. 30 marzo 1983 n. 2333; Cass. 14 giugno 1983 n. 4073;Cass. 15 aprile 1997 n. 3208; Cass. 3 giugno 1997 n. 4928). Questo Collegio ritiene che debba essere seguito il secondo indirizzo giurisprudenziale in quanto più rispettoso della realtà concreta delle singole situazioni e più conforme al principio dell'art. 409 del codice di procedura civile diretto a tutelare con le forme del processo del lavoro l'attività dell'agente svolta in forma prevalentemente personale. Difatti, come è stato autorevolmente osservato, "l'elemento della prevalente attività personale quale agente si riflette su ciascun membro della società e la forma societaria è solo un modo di organizzare l'attività di più agenti persone fisiche, sempreché essi non siano coadiuvati da collaboratori".
Lo stesso principio deve essere applicato nel caso di società irregolari o di fatto, ovvero di associazioni in partecipazione;
e così anche nel caso di coagenzia, quando cioè l'incarico di promozione degli affari viene conferito congiuntamente e solidalmente a più agenti, pur con la facoltà di agire separatamente (art. 2, quarto comma dell'accordo nazionale degli agenti del 28 luglio 1994);
ovvero quando la compagnia di assicurazioni "affianchi" all'agente un altro agente per la gestione dell'agenzia (art. 36 dell'accordo nazionale). Nell'un caso e nell'altro, infatti, si ritiene che si realizzi una società di fatto, soggetta alla normativa delle società semplici, in cui ciascun agente può svolgere la propria attività di promozione degli affari in modo indipendente dall'altro e prevalente sugli oneri di gestione societaria.
L'accertamento del carattere prevalentemente personale dell'attività dell'agente rientra nei compiti del giudice del merito. Questi deve accertare se le prestazioni dell'agente siano meramente ausiliarie dell'attività imprenditoriale, e quindi tutelate dalla legge n. 533 del 1973 che riguarda anche il lavoro autonomo che graviti attorno all'impresa, oppure se integrino quell'autonomia di impresa estranea all'ambito di applicazione della legge.
Nel caso in esame i giudici del merito hanno ritenuto che, trattandosi di un rapporto di agenzia assicurativa cogestita, il così detto incarico coagenziale, la mera indicazione di una società di fatto, contenuta in un documento prodotto in giudizio non comporti necessariamente la sussistenza di un'attività economica organizzata tale da escludere la possibilità della prevalenza dell'attività meramente personale dell'agente; e che pertanto non vi sia una valida e sufficiente ragione normativa o probatoria per declinare la competenza del TO adito ex art. 409 n. 3 del codice di procedura civile. Si tratta di un accertamento di fatto che, adeguatamente motivato, non può essere oggetto del sindacato di questo giudizio di legittimità.
Con il secondo motivo la società ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1750 e 1753 del codice civile, nonché il vizio di incongrua ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che l'art. 13, terzo comma, dell'accordo nazionale agenti del 28 luglio 1994 sia nullo perché in contrasto con la norma inderogabile di cui all'art. 1750 del codice civile, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303. Il motivo è fondato.
L'agente di assicurazione in gestione libera è disciplinato nel nostro codice civile dall'art. 1753 e dall'art. 1903. In particolare l'art. 1753 dichiara che le norme sul contratto di agenzia, contenute negli articoli 1742-1752 del codice, sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme corporative, o dagli usi, e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa. L'art. 1903, invece, attribuisce agli agenti di assicurazione particolari poteri negoziali e processuali:
poteri che, come affermato espressamente nella relazione del Guardasigilli al codice civile, vanno ben oltre quelli di un normale agente, anche se munito della facoltà di concludere contratti, e si avvicinano a quelli caratteristici dell'institore. Il richiamo operato dall'art. 1753 alle norme in tema di agenzia e la stessa collocazione della norma potrebbero indurre l'interprete al facile errore di ritenere che l'agente di assicurazione costituisca una specie dell'agente di commercio e sia disciplinato dalle norme previste per quest'ultimo, salvo che si tratti di norme incompatibili. Una tale interpretazione non terrebbe conto del fatto che l'agente di assicurazione ha sempre avuto, sin dai tempi dei "mezzani di sigurtà" della Repubblica veneta, una propria organizzazione associativa e, connessa con questa, una propria disciplina che ha preceduto quella dell'agente di commercio e che da essa risulta nettamente distinta.
Difatti la figura dell'agente di commercio, fino all'emanazione del codice civile del 1942, era priva di una specifica normativa e la dottrina, per ragioni di inquadramento sistematico, ne mutuava la disciplina da istituti affini come il mandato, la commissione e la mediazione. Invece la figura del sensale di assicurazioni, già tra la fine del secolo XVI e la seconda metà del secolo XVII, è stata oggetto di usi e di prassi particolari, sviluppatisi spontaneamente e successivamente riconosciuti, determinati o limitati dall'intervento della legislazione statale. Una disciplina di rilievo anche pubblicistico in quanto l'agente di assicurazione, in mancanza di una regolamentazione del settore al assicurativo, svolgeva una funzione generale di garanzia che altrimenti sarebbe del tutto mancata. Come è stato incisivamente osservato, "da una parte stava il caso singolo di chi si voleva assicurare, dall'altra la disponibilità singola di chi era pronto a assicurare: chi trovava l'assicuratore, o l'assicurato, chi conosceva le condizioni del mercato e le clausole a cui quel determinato contratto poteva essere concluso, chi provvedeva a redigere la polizza, chi dava fiducia a entrambe le parti contro eventuali macchinazioni dolose era proprio il sensale". In effetti l'agente di assicurazione deve ancora oggi svolgere una attività diversa da quella dell'agente di commercio, e, per alcuni aspetti, più impegnativa. Prima ancora della promozione del singolo affare deve curare la promozione di una adeguata cultura assicurativa. Una cultura fondata su una logica diversa da quella, più immediata ed evidente, che sta alla base dei contratti a prestazioni corrispettive. Una cultura che porta l'assicurato a impegnarsi a pagare periodicamente somme di danaro augurandosi, nello stesso tempo, che non debbano mai verificarsi quegli eventi che lo hanno indotto ad assicurarsi;
augurandosi, in definitiva, di pagare somme di danaro all'altra parte senza ricevere alcuna somma come corrispettivo.
D'altra parte l'attività di promozione degli affari esaurisce l'attività dell'agente commerciale, ma non quella dell'agente di assicurazione. Questi, una volta concluso il contratto, non può disinteressarsi, ma deve seguire le vicende del rapporto assicurativo. Deve svolgere un'attività ulteriore, non meno importante, che da una parte implica spesso un'organizzazione imprenditoriale dotata di una certa struttura, dall'altra un rapporto di particolare fiducia con l'impresa di assicurazione per la delicatezza del servizio. Questa ulteriore attività differenzia in modo ancora più marcato l'agente di assicurazione dall'agente commerciale e lo qualifica non già come un intermediario nella circolazione dei beni, ma piuttosto come un prestatore di servizi. Due figure che le legislazioni moderne, e in particolare quella comunitaria, tendono a sottoporre a discipline sempre più differenziate. Sarà sufficiente ricordare al riguardo il diverso regime della responsabilità adottato in sede comunitaria per il produttore di beni materiali e per il prestatore di servizi. In sostanza l'agente di commercio e l'agente di assicurazione hanno costituito, e costituiscono tuttora, due figure che, benché simili, sono tuttavia distinte e soggette a una diversa disciplina. L'autonomia della figura dell'agente assicurativo ha indotto la dottrina più autorevole e assolutamente dominante a leggere l'articolo 1753 del codice come una norma non genericamente dispositiva, ma meramente suppletiva. La norma non estende all'agente di assicurazione la disciplina dell'agente di commercio, salvo il diverso disposto delle parti. Al contrario, afferma che la disciplina degli agenti di assicurazione è contenuta negli usi e negli accordi collettivi del settore e che solo in mancanza è possibile applicare, in via analogica, le norme contenute negli articoli 1742-1752 del codice civile in materia di agenti di commercio. Una disciplina particolare e autonoma dunque;
una disciplina che, come è stato autorevolmente osservato, inverte l'ordine di precedenza delle fonti normative stabilito dagli articoli 1, 7 e 8 delle preleggi e pone le norme del codice civile in una posizione subordinata rispetto alla disciplina collettiva, agli usi e alla natura dell'agenzia assicurativa.
Questa posizione subordinata riguarda non solo le norme di carattere dispositivo contenute nella disciplina codicistica degli agenti di commercio, ma anche quelle di carattere imperativo, non derogabili dalle parti. Ciò non significa, come vuole una parte della dottrina, che l'articolo 1753 degradi le norme del codice da norme imperative a norme dispositive;
e non significa neppure attribuire agli accordi collettivi e agli usi un valore superiore a quello della legge;
significa, più semplicemente, che, una volta accertata l'esistenza di una norma che disciplina l'attività dell'agente di assicurazione, non c'è posto per l'applicazione della disciplina dell'agente di commercio, qualunque carattere essa abbia, dispositivo o imperativo che sia.
Applicazione di tale principio, del resto, è già stata fatta in occasione della istituzione del ruolo presso gli agenti e rappresentanti di commercio mediante la legge 12 marzo 1968 n. 316. infatti la norma, nonostante il suo carattere imperativo, è stata ritenuta non applicabile agli agenti di assicurazione (precisazione del Ministro della Giustizia 27 ottobre 1971 e circolare del Ministro dell'industria del 26 febbraio 1972) ed è stato necessario l'accordo del 15 gennaio 1973 tra l'associazione nazionale delle imprese assicuratrici e l'associazione nazionale degli agenti di assicurazione per l'istituzione di un apposito albo per gli agenti di assicurazione.
La disciplina degli agenti di assicurazione e, quindi, autonoma e non subordinata rispetto a quella dell'agente di commercio ed è contenuta principalmente negli accordi collettivi che si sono succeduti nel tempo e, in particolare, nell'accordo nazionale del 1951. In sostanza il legislatore vuole che la figura dell'agente di assicurazione sia regolata non in modo generico e sfuocato dalle norme dettate per la diversa figura dell'agente di commercio, ma in modo più aderente alla realtà dell'istituto da quelle emanate specificamente per regolare la figura dell'agente di assicurazioni:
dalle norme dell'ordinamento corporativo e dagli usi, dunque, e, una volta abolito l'ordinamento corporativo, dagli accordi economici collettivi post corporativi, sia da quelli resi efficaci erga omnes dalla legge 14 luglio 1959 n. 741, sia da quelli successivi che vincolano soltanto gli iscritti Cass. 3 luglio 1981 n. 4331; Cass. 4 luglio 1981 n. 4378; Cass. 4 luglio 1981 n. 4379; Cass. 7 settembre 1981 n. 5055; Cass. 24 febbraio 1982 n. 1179). D'altra parte il legislatore ha sempre attribuito una posizione preminente agli accordi collettivi nei confronti degli usi e sarebbe quindi contraddittorio ritenere che, in base al disposto dell'articolo 1753 del codice civile, le norme dettate per il contratto di agenzia possano essere derogate dagli usi, ma non dagli accordi collettivi in materia di agenti di assicurazioni. Attualmente pertanto la figura dell'agente di assicurazioni è disciplinata:
a) in primo luogo dagli accordi collettivi che si sono succeduti nel tempo: dal concordato Brambilla del 25 giugno 1920 agli accordi cooperativi del 12 ottobre 1931 e del 5 luglio 1939 e a quello post corporativo del 10 ottobre 1951, che, per effetto del D.P.R. 18 marzo 1961 n. 387, ha acquistato efficacia erga omnes in applicazione della legge 14 luglio 1959 n. 751. La disciplina è completata dagli accordi nazionali per gli agenti in gestione libera successivamente stipulati dalle associazioni sindacali di categoria: dall'accordo 12 febbraio 1970 tra l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.), l'Associazione nazionale tra gli agenti di assicurazione (A.N.A.) e l'Associazione nazionale agenti generali dell'istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle Assicurazioni d'Italia (A.N.A.G.I.N.A.); dall'accordo 25 giugno 1975 tra l'A.N.I.A. e il Sindacato nazionale agenti di assicurazione (S.N.A.);
dall'accordo nazionale 16 settembre 1981 tra l'A.N.I.A. e lo S.N.A.;
e infine, ultimo in ordine di tempo, dall'accordo nazionale degli agenti di assicurazioni stipulato il 28 luglio 1994. Tali accordi hanno valore di pattuizione privata che vincola solo gli aderenti alle associazioni che lo hanno stipulato;
i rapporti delle parti non aderenti rimangono regolati dall'accordo del 1951; entrambi, comunque, costituiscono una fonte di deroga alle norme del codice civile. b) In secondo luogo, in mancanza di accordi collettivi, dagli usi;
c) infine, in mancanza di usi, dalla disciplina ordinaria del contratto di agenzia di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile, sempreché compatibile con i caratteri dell'attività
assicurativa. Peraltro tale disciplina ha avuto in pratica poche occasioni di applicazione sia per la natura meramente suppletiva del richiamo, sia per la completezza della disciplina contenuta negli accordi collettivi e negli usi;
una disciplina che regola i vari istituti del contratto e del rapporto dell'agente di assicurazione in modo quasi sempre esaustivo.
In particolar modo, in materia di preavviso e di indennità sostitutiva di preavviso, l'articolo 13 dell'accordo nazionale degli agenti stipulato il 28 luglio 1994 dispone che nel caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso è dovuto un mese di preavviso. L'impresa può sostituire, in tutto o in parte, il preavviso dovuto all'agente con una indennità determinata con scaglioni differenziati in relazione all'anzianità dell'agente. L'articolo si pone in contrasto con l'articolo 1750 del codice civile, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303. Difatti, pur prevedendo termini di preavviso identici a quelli di cui all'articolo 1750, nel quarto comma inserisce un meccanismo di quantificazione dell'indennità sostitutiva basato su scaglioni decrescenti in relazione all'anzianità dell'agente e finisce così per ridurre notevolmente l'importo dovuto a titolo di indennità e, indirettamente, la stessa durata del preavviso. Come ha osservato il TO nel caso in esame, la indennità di preavviso calcolata secondo il criterio di cui all'articolo 1750 comporta una somma di circa novantasei milioni;
calcolata secondo il criterio di cui all'accordo economico per gli agenti di assicurazione la minor somma di trentotto milioni circa. Questo Collegio ritiene che la funzione meramente suppletiva del richiamo contenuto nell'articolo 1753 comporti la prevalenza della disciplina collettiva sulle norme, anche imperative, contenute negli articoli del codice civile che disciplinano l'agente di commercio;
che quindi, nel caso in esame, la disciplina dell'indennità sostitutiva del preavviso contenuta nell'art. 13 dell'accordo collettivo prevalga su quella contenuta nell'art. 1750 del codice civile. È vero infatti che il quarto comma dell'art. 1750 dispone espressamente che "le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente"; ed è vero, dunque, che la norma ha, perlomeno sotto questo aspetto, carattere imperativo, ossia non derogabile dalle parti. La norma, tuttavia, riguarda la disciplina dell'agente di commercio e non può essere presa in considerazione nella disciplina dell'agente di assicurazione per la funzione meramente suppletiva del richiamo contenuto nell'art. 1753 del codice civile;
funzione che non può essere svolta in questo caso per la presenza della particolare norma contenuta nella disciplina collettiva.
D'altra parte non può neppure ritenersi che la direttiva europea CEE 86/653, di cui il nuovo testo dell'art. 1750 costituisce attuazione, contenga un principio che debba essere applicato, oltre che agli agenti di commercio, anche agli agenti di assicurazione;
in altri termini non può dirsi che il legislatore comunitario, nel dettare la direttiva dell'agente commerciale in generale, abbia intenso comprendere in tale figura anche quella dell'agente di assicurazione. Al riguardo va osservato che la direttiva fa espresso riferimento solo all'agente commerciale e lo definisce come la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, chiamata preponente, la vendita o l'acquisto di merce, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente". Non è dubbio pertanto che la direttiva sia diretta ad assicurare una uniformità di trattamento degli agenti di vendita o di acquisto di merci, ossia degli agenti commerciali, e non degli agenti intermediari nella prestazione di servizi, come gli agenti di assicurazione.
L'oggetto della direttiva è, quindi, soltanto la disciplina dell'agente di commercio. Conforta tale interpretazione la lettura di alcuni consideranda come quello in cui si sottolinea la necessità di non pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il preponente e quello in cui si dà ampio risalto all'esigenza di un riavvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri per far sì che gli scambi di merci tra questi ultimi possano essere effettuati in condizioni analoghe a quelle di un mercato unico. E ulteriore motivo di conforto può essere dato dalla gestazione presso la Commissione europea di un altro progetto di direttiva destinato a disciplinare gli agenti e gli intermediari di assicurazione.
D'altra parte gli Stati europei che hanno attuato la direttiva hanno ritenuto che essa non comprendesse necessariamente l'agente di assicurazione. È vero, infatti, che il paragrafo 92 del codice di commercio tedesco prevede l'applicazione all'agente di assicurazione delle disposizioni dettate per l'agente di commercio, salvo alcune precisazioni relative alla provvigione. Tuttavia la legge olandese e quella austriaca escludono espressamente che le norme in esse contenute siano applicabili agli agenti di assicurazione;
e le leggi di altri paesi, come il Regno Unito, l'Irlanda, la Spagna, la Grecia nulla dicono al riguardo.
Inoltre la stessa legge italiana di delega per l'attuazione della direttiva, la legge 29 dicembre 1990 n. 428, si limita a demandare al Governo ".. ...l'attuazione della direttiva del Consiglio 86/653/CEE in tema di agenti commerciali indipendenti....". Si deve dunque ritenere che la legge di attuazione abbia disciplinato la solo figura dell'agente commerciale e non quella dell'agente di assicurazione;
che altrimenti, se il Governo avesse voluto estendere all'agente di assicurazione la direttiva Comunitaria, avrebbe commesso un eccesso di delega e la legge dovrebbe pertanto essere, considerata costituzionalmente illegittima.
Con il terzo motivo la società ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1750 e 1753 del codice civile e dell'art. 13 dell'accordo nazionale agenti del 28 luglio 1994, nonché il vizio di incongrua ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la nullità dell'art. 13 dell'accordo nazionale agenti del 28 luglio 1994 perché in contrasto con l'art. 1750 del codice civile, senza tenere conto che sarebbe stata necessaria una valutazione complessiva delle varie indennità previste dall'accordo nazionale agenti del 1994 per verificare se, con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso, ci fosse stato un trattamento deteriore, oppure conforme o superiore, alle previsioni dell'art. 1750 del codice civile. Con il quarto motivo la società ricorrente denunzia il vizio di violazione e di falsa applicazione dell'art. 432 del codice di procedura civile, nonché il vizio di incongrua motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che il Tribunale abbia liquidato l'indennità sostitutiva del preavviso equitativamente, senza considerare che il GI era in condizione di dimostrare matematicamente quali fossero stati i compensi e le spese per la gestione della sua agenzia.
L'esame di questi due motivi deve essere considerato assorbito dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso.
Con il primo motivo il ricorrente incidentale lamenta che il Tribunale abbia liquidato equitativamente l'indennità sostitutiva del preavviso sulla base della media delle provvigioni dell'ultimo anno di attività, mentre, in base al disposto dell'art. 1750 del codice civile, sarebbe stato più corretto considerare le provvigioni percepite nel periodo di riferimento più prossimo e, nel caso di specie, nel semestre antecedente la risoluzione del rapporto (1 gennaio- 30 giugno 1997).
Anche l'esame di questo motivo deve essere considerato assorbito dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso.
Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denunzia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti del codice civile e dell'art. 12 bis, lettera c) dell'accordo economico collettivo del 28 luglio 1994. Lamenta che il Tribunale non abbia considerato che il recesso dell'azienda era arbitrario e non poteva certo dirsi ragionevolmente motivato.
Il motivo è infondato.
Lo scioglimento del contratto dell'agente di assicurazione è disciplinato dall'articolo 12 dell'accordo nazionale 16 settembre 1981. In particolare il secondo comma prevede che il contratto di agenzia può sciogliersi per il recesso dell'impresa o per il recesso dell'agente. La parte recedente deve dare un congruo termine di preavviso o corrispondere una indennità sostitutiva. Inoltre, nel caso di recesso dell'impresa, all'agente cessato che abbia compiuto almeno due anni di gestione e non abbia superato il 65^ anno di età, spetta una ulteriore somma calcolata percentualmente a scaglioni sull'ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate all'agente medesimo nell'esercizio precedente (articolo 12 quarto comma).
Il primo comma dell'articolo 12 prevede, invece, alcuni casi particolari di scioglimento del contratto: a) cancellazione dell'agente dall'albo nazionale degli agenti;
b) morte;
c) recesso per invalidità totale;
d) recesso per limiti di età; e) recesso per giusta causa. L'accordo non definisce la nozione di giusta causa, ma si ritiene che essa comprenda tutti i casi in cui l'inadempimento dell'agente o della società preponente ovvero un fatto esterno al contratto di agenzia impediscano il prosieguo del rapporto;
i casi, insomma, che nel rapporto di lavoro subordinato sono compresi nel concetto di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo o soggettivo di risoluzione del contratto.
In sostanza, in materia di agente di assicurazione, vige il principio di libera recedibilità dal contratto. A differenza del rapporto di lavoro subordinato, sia l'agente, sia l'impresa preponente possono decidere liberamente di interrompere il contratto o mediante un recesso ad nutum, ovvero mediante un recesso per giusta causa. Il recesso ad nutum costituisce una libera manifestazione di volontà dell'agente dell'impresa preponente. Il recesso per giusta causa, invece, può essere intimato soltanto nei casi in cui l'inadempienza dell'altra parte o anche eventi esterni impediscono la prosecuzione del rapporto o, quanto meno, determinano il venir meno della necessaria fiducia tra agente e impresa preponente. Peraltro l'accordo del 1981 ha ritenuto opportuno disciplinare in qualche modo anche il procedimento con il quale una parte comunica all'altra il recesso ad nutum. Difatti l'articolo 12 bis dispone che nel caso di recesso ad nutum, l'altra parte, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, può chiedere per iscritto che le vengano specificate, sempre per iscritto, i motivi del recesso, se non precedentemente comunicati. La parte cedente, con lettera raccomandata da spedirsi entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, deve comunicare per iscritto i motivi del recesso e, in difetto, la comunicazione di recesso si intende revocata. Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, o della successiva richiesta di specificazione dei motivi, è ammesso il ricorso a un arbitrato irrituale. La richiesta dei motivi del recesso, salvo che la parte recedente abbia omesso di comunicare entro i termini i motivi al richiedente, e il ricorso all'arbitrato non sospendono l'efficacia del recesso (articolo 12 bis lettera a). Qualora il recesso dell'impresa venga dichiarato dal collegio arbitrale non validamente motivato, l'impresa, ferma l'efficacia del recesso, è tenuta a corrispondere all'agente cessato, entro 15 giorni dalla pronunzia arbitrale, una indennità supplementare (articolo 12 bis lettera b).
Scopo della norma non è quello di eliminare il potere di recesso ad nutum delle parti o trasformarlo in un recesso per giusta causa, ma quello di assicurare la trasparenza del procedimento di recesso ad nutum in modo da agevolare un'eventuale accordo tra le parti o comunque assicurare un controllo arbitrario o giudiziario dei motivi che hanno indotto la parte a recedere. Tale controllo non è diretto ad accertare se sussista una causa idonea a impedire la prosecuzione del rapporto, ovvero se l'inadempimento dell'altra parte sia talmente grave da far venir meno il necessario presupposto della fiducia. Esso tende invece, più semplicemente, ad accertare che il recesso, sia pure ad nutum, non sia evidentemente pretestuoso o esclusivamente emulativo, ma corrisponda a un interesse, o a un ritenuto interesse, dell'impresa recedente. E diverse sono le conseguenze dell'accertamento della mancanza di una giusta causa ovvero della mancanza di una valida motivazione.
Sia l'accertamento della giusta causa, sia l'accertamento di un recesso validamente motivato spettano ai giudici del merito e non possono essere sindacati dinanzi a questa Corte di legittimità, se non sotto il profilo dell'evidente errore logico giuridico o del difetto di motivazione.
Nel caso in esame i giudici del merito hanno ritenuto che il recesso ad nutum della RAS fosse stato validamente motivato in base alla "pluriennale conflittualità dell'agente GI con il coagente ON;
conflittualità che aveva richiesto più volte l'intervento della Compagnia con oggettivo pregiudizio commerciale e operativo della gestione dell'agenzia, nonché l'inesistenza di sviluppo dell'attività nell'ultimo triennio".
In sostanza i giudici del merito hanno accertato che sussisteva ed era stato comunicato all'agente un motivo del recesso ad nutum non del tutto arbitrario o pretestuoso;
e pertanto la decisione non può essere sindacata, sotto questo profilo in questo giudizio di legittimità.
La sussistenza invece dell'effettiva riduzione dell'attività, l'accertamento se tale riduzione fosse dipesa o meno dalla conflittualità tra i due agenti, l'accertamento della colpa dell'uno o dell'altro dei due agenti e l'effettivo pregiudizio subito dall'impresa preponente sono accertamenti di fatto che non possono essere compiuti in questa sede.
Parimenti esula dai compiti di questo giudizio il sindacare i motivi dei quali l'impresa ha ritenuto di dover intimare il recesso al solo agente GI e non anche al coagente NE. Si tratta in effetti di scelte riservate al potere discrezionale dell'imprenditore e, in base al disposto dell'articolo 12 bis dell'accordo nazionale, il controllo giudiziario di esse non può andare oltre l'accertamento della comunicazione di motivi non manifestamente pretestuosi o semplicemente emulativi.
Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denunzia la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto e il vizio di omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
in particolare denunzia la nullità dell'art. 37 del l'accordo economico collettivo del 1994 perché contrario a norme imperative e privo di causa. Lamenta che il Tribunale abbia erroneamente escluso che l'agente abbia diritto alla rivalsa previsto dall'art. 37 dell'accordo nazionale degli agenti del 16 settembre 1991.
il motivo è infondato.
L'accordo nazionale 16 settembre 1981 per gli agenti di assicurazione iscritti all'albo nazionale dispone che, in caso di risoluzione del rapporto, spettano all'agente per i rami Furti, Incendio, Infortuni, Malattie, Responsabilità civile, Veicoli e Natanti, Automobili rischi diversi, Vetri e cristalli, Rischi diversi tre indennità cumulativamente: la prima è costituita da una percentuale sull'incremento del monte premi (art. 25), la seconda da una percentuale sugli incassi (art. 26) e la terza da una percentuale sulla media annua delle provvigioni liquidate all'agente negli ultimi tre esercizi (art. 27).
Specifiche disposizioni disciplinano l'indennità per il ramo vita (art. 28), il ramo capitalizzazione (art. 29), il ramo bestiame (art. 30), il ramo grandine (art. 31), il ramo trasporto (art. 32) e i rami non previsti dagli articoli da 24 a 32 (art. 33).
L'art. 12, quarto comma, dell'accordo dispone, inoltre, che, in caso di recesso dell'impresa, all'agente cessato che abbia compiuto almeno due anni di gestione e non abbia superato il 65^ anno d'età, spetta, oltre alle indennità previste dagli articoli da 25 a 33 per specifici settori, una ulteriore indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate all'agente nell'esercizio precedente.
Sono pertanto dovute all'agente, in caso di risoluzione del rapporto, due diversi tipi di indennità: quelle riconosciute dagli articoli 24 e seguenti e quella prevista dall'art. 12.
La distinzione è rilevante in quanto l'art. 37 dello stesso accordo riconosce all'impresa assicuratrice il diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per le indennità dovute all'agente cessato o ai suoi eredi;
mentre la rivalsa non è riconosciuta per le somme previste dall'art. 12, quarto, quinto e sesto comma. La diversa disciplina è giustificata dalla diversa funzione dei due tipi di indennità considerati. Come da tempo ha posto in evidenza la migliore dottrina, l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia ha una duplice funzione: una risarcitoria del danno subito dall'agente per la perdita della clientela, danno che potrà essere ancora maggiore nel caso di un patto di non concorrenza per il periodo di tempo successivo allo scioglimento del rapporto;
l'altra compensativa per l'incremento dell'avviamento della società preponente e per il godimento dell'avviamento già costituito da parte del nuovo agente.
Le indennità di cui all'art. 12, quarto, quinto e sesto comma costituiscono il corrispettivo dovuto per l'incremento dell'attività della società preponente: sono dovute solo da questa che non può rivalersi nei confronti del nuovo agente.
Le altre indennità sono dovute, invece, come corrispettivo dell'avviamento goduto del nuovo agente sui. quale gravano esclusivamente e al quale la società preponente è estranea. Tuttavia l'accordo prevede che la società preponente provveda al pagamento delle indennità dovute al vecchio agente o ai suoi eredi e le riconosce un diritto di rivalsa nei confronti del nuovo secondo un determinato piano di ammortamento;
e ciò sia per assicurare al vecchio agente l'immediato pagamento di tutto il dovuto, sia per agevolare l'ingresso del nuovo agente.
La giustificazione causale di queste indennità è, dunque, non il compenso per l'avviamento di cui viene a godere la società preponente, ma l'avviamento goduto dal nuovo agente. Ciò giustifica il diritto di rivalsa da parte della società nei confronti di quest'ultimo.
Il diritto di rivalsa previsto dall'art. 37 si applica anche nel caso di coagenzia o comunque di variazione, in aumento del numero dei titolari di un'agenzia prevista dall'art. 36; anche nel caso, cioè, in cui l'impresa, senza esserne richiesta dall'agente in carica, decida di affiancargli uno o più coagenti. (Cass. 24 aprile 1998 n. 10501). Difatti l'art. 36 dell'accordo, dopo avere riconosciuto alla società preponente il diritto potestativo di affiancare uno o più coagenti all'agente in carica, dispone che quest'ultimo conserva la sua anzianità, ma può ottenere l'immediata corresponsione delle indennità di cui agli artt. da 25 a 33. In questo caso, precisa la norma, "si considera iniziato anche nei suoi confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti". E con una nota a verbale le associazioni stipulanti hanno espressamente confermato con riferimento all'art. 36 la possibilità per l'agente di ottenere l'immediata corresponsione dell'indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33, con il conseguente inizio anche nei suoi confronti di un rapporto nuovo a tutti gli effetti, ivi compreso l'obbligo della rivalsa". L'estinzione del vecchio rapporto comporta che l'agente ha diritto all'indennità di risoluzione del vecchio rapporto per l'intero; la costituzione del nuovo rapporto comporta il diritto di rivalsa della società nei confronti dei due coagenti per il 50 per cento ciascuno. Ne consegue che, come ha esattamente ritenuto il Tribunale, il sig. GI ha diritto nei confronti della RAS al pagamento dell'indennità di risoluzione del vecchio rapporto per l'intero; e la società ha, a sua volta, diritto alla rivalsa nella misura del 50 per cento nei suoi confronti, come coagente del nuovo rapporto.
Giustamente pertanto, nel caso in esame, la RAS, dopo avere liquidato all'agente GI tutte le indennità di risoluzione del vecchio rapporto di agenzia, ha esercitato il diritto di rivalsa ex art. 37 nella misura del 50 per cento a suo carico, come coagente del nuovo rapporto.
Devono pertanto essere riuniti in un solo processo i due ricorsi proposti separatamente contro la stessa sentenza, deve essere accolto il secondo motivo e devono essere dichiarati assorbiti il terzo e il quarto motivo del ricorso principale. Devono essere rigettati il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, pronunziando nel merito ai sensi dell'art. 384 del codice di procedura civile, così come modificato dall'art. 66 della legge 26 novembre 1990 n. 353, devono essere rigettate le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio.
Si ritiene equo dichiarare integralmente compensate tra le parti costituite in giudizio le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo del ricorso principale. Rigetta il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunciando nel merito, rigetta le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio. Dichiara integralmente compensate tra le parti costituite in giudizio le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2001