Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9386
CASS
Sentenza 11 luglio 2001

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In base a quanto dispone l'art. 1753 cod. civ., la disciplina degli agenti di assicurazione è contenuta negli usi e negli accordi collettivi del settore e solo in mancanza di questi è consentito applicare in via analogica le norme del codice civile in materia di agenti di commercio; pertanto, ove il rapporto dell'agente di assicurazione sia disciplinato da apposito accordo collettivo, è quest'ultimo ad essere applicabile in via esclusiva, prevalendo, in caso di contrasto, sulle correlative disposizioni codicistiche previste per l'agente di commercio (nella specie, la S.C. ha cassato sul punto la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità dell' art. 13, comma terzo, dell'accordo economico nazionale 28 luglio 1994, che, in materia di determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, prevedeva criteri di calcolo contrastanti con l'art. 1750 cod. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9386
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9386
    Data del deposito : 11 luglio 2001

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