Art. 2.
Per l'esercizio finanziario 1959-60 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 100.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 , modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859 , e dalla legge 24 marzo 1958, n. 328 .
Per l'esercizio finanziario 1959-60 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 100.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 , modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859 , e dalla legge 24 marzo 1958, n. 328 .