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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3718/2023
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3718/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 dicembre 2025, innanzi al dott. EO PU, sono comparsi: l'avv. CASSI LEONARDO in sost. avv. ROMEO VINCENZO per parte ricorrente
[...]
Parte_2
, per parte resistente l'avv.
[...] Controparte_1
INNOCENTI MAURIZIO.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa.
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
EO PU
pagina 1 di 5 N. R.G. 3718/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EO PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3718/2023 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ROMEO VINCENZO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. INNOCENTI MAURIZIO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente agiva in giudizio contro la società resistente, evidenziando che, dopo aver sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato, l'azienda lo avrebbe licenziato oralmente nel mese di settembre, non avrebbe versato la retribuzione pattuita (in misura precisata da un patto aggiunto al contratto) e lo pagina 2 di 5 avrebbe offeso e raggirato, così determinandolo a rendere le dimissioni qualificate come per giusta causa.
II. In forza di quanto allegato, concludeva chiedendo di «accertare
l'inadempimento contrattuale della società resistente e la responsabilità della stessa per lo scioglimento del rapporto di lavoro intercorso con l'odierno ricorrente
e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore del sig. della Parte_1 somma di € 55.084,00 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia»
III. Si costituiva la parte datoriale contestando il ricorso, rilevando l'insussistenza del preteso recesso nuncupativo, l'infondatezza dei lamentati inadempimenti datoriali e la mancata stipula di un patto aggiunto al contratto di lavoro, incidente sulla retribuzione.
Svolto il tentativo di conciliazione senza esito positivo, la causa è stata decisa all'udienza odierna all'esito dell'espletamento di prova orale.
1. Nel merito della domanda, come anticipato, parte ricorrente lamenta e allega una serie di inadempimenti, che, a suo dire, avrebbe determinato le condizioni per le dimissioni per giusta causa.
Con riferimento al presunto licenziamento orale, la circostanza allegata è stata smentita dalla prova, da parte della resistente, di una condotta CP_2 completamente diversa.
È emerso, infatti, che la società avesse cessato la commessa alla quale il ricorrente risultava addetto e che, per detto motivo, il ricorrente sarebbe stato richiamato in sede dalla metà di settembre (cfr., teste – ud. 18.11.2025: Tes_1
«ricordo la telefonata tra il titolare e il ricorrente, ero presente materialmente, ricordo che il titolare sig. disse al ricorrente che la commessa con la Per_1 [...]
(in Calabria) era interrotta e poi, non ricordo se nella stessa Parte_3 telefonata, ovvero in una successiva, che, non avendo altri cantieri aperti in
Calabria, aveva un'altra commessa simile, nella zona di Modena. Non ho sentito la risposta, ma ho capito che non aveva accettato. Ricordo anche una chiamata
pagina 3 di 5 successiva, nella quale il titolare disse al ricorrente di venire a lavorare in sede da noi, ma non l'ho mai visto in sede»).
Al tempo stesso il ricorso non precisa quali fossero gli ulteriori inadempimenti datoriali, a cominciare dalle presunte offese (non circostanziate e specificate in atti).
Per quanto concerne l'inadempimento dell'obbligo retributivo, le dimissioni sono intervenute dopo il solo primo mese, con la conseguenza che, anche laddove il pagamento della retribuzione effettivamente non fosse avvenuto, sarebbe limitato sotto ogni profilo e dovrebbe considerarsi del tutto inidoneo a permettere di ritenere violato il vincolo fiduciario tra le parti e a legittimare il recesso del lavoratore per giusta causa.
Peraltro, dall'istruttoria svolta è emerso che, alla data delle dimissioni, non era ancora maturato il termine per il pagamento della mensilità di settembre, secondo le consuetudini aziendali (cfr., teste cit.: «Confermo che le Tes_2 mensilità vengono pagate dall'azienda dopo il 20 del mese successivo alla maturazione»; teste – ud. 18.11.2025: «confermo di ricevere i pagamenti Tes_3 delle retribuzione circa tra il 20 e il 25 del mese successivo»), mensilità che, in ogni modo, è stata saldata dal datore (cfr., doc. 3 e 4, fasc. ricorrente).
3. In definitiva, le domande così come proposte dalla parte ricorrente non possono essere accolte rispetto alla sussistenza di una giusta causa di recesso e, dunque, anche con riferimento alla domanda risarcitoria, considerando che l'unica prova orale chiesta è stata l'interrogatorio formale (attraverso il quale nessuna conferma delle allegazioni dello è derivata), mentre le Parte_4 successiva richieste probatorie svolte in corso di giudizio si presentavano tardive, in quanto vertenti su circostanze già allegate in ricorso.
In merito alla quantificazione delle spettanze del ricorrente, in effetti, non pare, poi, doversi ritenere che sussista un patto aggiunto al contratto di lavoro idoneo a prevedere una retribuzione diversa (e decisamente maggiore) in favore del ricorrente, in quanto il documento depositato, seppur sottoscritto dalla parte resistente, è un foglio separato rispetto al contratto, senza data e senza alcun pagina 4 di 5 riferimento al ricorrente quale parte del patto, ovvero al suo contratto di lavoro
(cfr., doc. 1, fasc. ricorrente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto in atti.
Firenze, il 19/12/2025
Il Giudice
EO PU
pagina 5 di 5
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3718/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 dicembre 2025, innanzi al dott. EO PU, sono comparsi: l'avv. CASSI LEONARDO in sost. avv. ROMEO VINCENZO per parte ricorrente
[...]
Parte_2
, per parte resistente l'avv.
[...] Controparte_1
INNOCENTI MAURIZIO.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa.
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
EO PU
pagina 1 di 5 N. R.G. 3718/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EO PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3718/2023 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ROMEO VINCENZO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. INNOCENTI MAURIZIO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente agiva in giudizio contro la società resistente, evidenziando che, dopo aver sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato, l'azienda lo avrebbe licenziato oralmente nel mese di settembre, non avrebbe versato la retribuzione pattuita (in misura precisata da un patto aggiunto al contratto) e lo pagina 2 di 5 avrebbe offeso e raggirato, così determinandolo a rendere le dimissioni qualificate come per giusta causa.
II. In forza di quanto allegato, concludeva chiedendo di «accertare
l'inadempimento contrattuale della società resistente e la responsabilità della stessa per lo scioglimento del rapporto di lavoro intercorso con l'odierno ricorrente
e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore del sig. della Parte_1 somma di € 55.084,00 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia»
III. Si costituiva la parte datoriale contestando il ricorso, rilevando l'insussistenza del preteso recesso nuncupativo, l'infondatezza dei lamentati inadempimenti datoriali e la mancata stipula di un patto aggiunto al contratto di lavoro, incidente sulla retribuzione.
Svolto il tentativo di conciliazione senza esito positivo, la causa è stata decisa all'udienza odierna all'esito dell'espletamento di prova orale.
1. Nel merito della domanda, come anticipato, parte ricorrente lamenta e allega una serie di inadempimenti, che, a suo dire, avrebbe determinato le condizioni per le dimissioni per giusta causa.
Con riferimento al presunto licenziamento orale, la circostanza allegata è stata smentita dalla prova, da parte della resistente, di una condotta CP_2 completamente diversa.
È emerso, infatti, che la società avesse cessato la commessa alla quale il ricorrente risultava addetto e che, per detto motivo, il ricorrente sarebbe stato richiamato in sede dalla metà di settembre (cfr., teste – ud. 18.11.2025: Tes_1
«ricordo la telefonata tra il titolare e il ricorrente, ero presente materialmente, ricordo che il titolare sig. disse al ricorrente che la commessa con la Per_1 [...]
(in Calabria) era interrotta e poi, non ricordo se nella stessa Parte_3 telefonata, ovvero in una successiva, che, non avendo altri cantieri aperti in
Calabria, aveva un'altra commessa simile, nella zona di Modena. Non ho sentito la risposta, ma ho capito che non aveva accettato. Ricordo anche una chiamata
pagina 3 di 5 successiva, nella quale il titolare disse al ricorrente di venire a lavorare in sede da noi, ma non l'ho mai visto in sede»).
Al tempo stesso il ricorso non precisa quali fossero gli ulteriori inadempimenti datoriali, a cominciare dalle presunte offese (non circostanziate e specificate in atti).
Per quanto concerne l'inadempimento dell'obbligo retributivo, le dimissioni sono intervenute dopo il solo primo mese, con la conseguenza che, anche laddove il pagamento della retribuzione effettivamente non fosse avvenuto, sarebbe limitato sotto ogni profilo e dovrebbe considerarsi del tutto inidoneo a permettere di ritenere violato il vincolo fiduciario tra le parti e a legittimare il recesso del lavoratore per giusta causa.
Peraltro, dall'istruttoria svolta è emerso che, alla data delle dimissioni, non era ancora maturato il termine per il pagamento della mensilità di settembre, secondo le consuetudini aziendali (cfr., teste cit.: «Confermo che le Tes_2 mensilità vengono pagate dall'azienda dopo il 20 del mese successivo alla maturazione»; teste – ud. 18.11.2025: «confermo di ricevere i pagamenti Tes_3 delle retribuzione circa tra il 20 e il 25 del mese successivo»), mensilità che, in ogni modo, è stata saldata dal datore (cfr., doc. 3 e 4, fasc. ricorrente).
3. In definitiva, le domande così come proposte dalla parte ricorrente non possono essere accolte rispetto alla sussistenza di una giusta causa di recesso e, dunque, anche con riferimento alla domanda risarcitoria, considerando che l'unica prova orale chiesta è stata l'interrogatorio formale (attraverso il quale nessuna conferma delle allegazioni dello è derivata), mentre le Parte_4 successiva richieste probatorie svolte in corso di giudizio si presentavano tardive, in quanto vertenti su circostanze già allegate in ricorso.
In merito alla quantificazione delle spettanze del ricorrente, in effetti, non pare, poi, doversi ritenere che sussista un patto aggiunto al contratto di lavoro idoneo a prevedere una retribuzione diversa (e decisamente maggiore) in favore del ricorrente, in quanto il documento depositato, seppur sottoscritto dalla parte resistente, è un foglio separato rispetto al contratto, senza data e senza alcun pagina 4 di 5 riferimento al ricorrente quale parte del patto, ovvero al suo contratto di lavoro
(cfr., doc. 1, fasc. ricorrente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto in atti.
Firenze, il 19/12/2025
Il Giudice
EO PU
pagina 5 di 5