CASS
Sentenza 16 novembre 2023
Sentenza 16 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2023, n. 46372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46372 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ZO NA, nato a [...] il [...] 2. TE IS, nato a [...] il [...] 3. AL ZI, nato a [...] il [...] 4. TO ON ES, nato a [...] il [...] 5. CI CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2023 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi del TE e del CI, l'inammissibilità dei restanti ricorsi;
uditi per gli imputati: l'avv. Barbara De Gregori, difensore del ZO;
l'avv. SC FE e l'avv. Stefano Valenza, difensori del TE;
l'avv. Roberto Penale Sent. Sez. 6 Num. 46372 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 19/10/2023 Sacco, difensore del AL;
l'avv. ES Placanica, difensore del CI, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluni reati, rideterminando la pena per i relativi imputati, e revocando talune pene accessorie - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 22 dicembre 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato: - NA ZO in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 7 legge n. 203 del 1991 (capo 21); 110, 629, secondo comma, con riferimento all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. (capo 16); - IS TE in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 7 legge n. 203 del 1991 (capo 21); 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit. (capi 9), 10) e 12); - ZI AL in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 7 legge n. 203 del 1991 (capo 21); 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit. (capi 3), 9), 10), 11), 12), 14) e 15); 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. cit. (capo 6); 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. cit. (capo 8); 110, 629, secondo comma, con riferimento all'art. 628, terzo comma, n. 1, e 416-bis.1 cod. pen. (capo 19); - ON TO in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 7 legge n. 203 del 1991 (capo 21); 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit. (capo 4); 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. cit. (capo 7); 81, 110, 319, 321 e 615-ter cod. pen. (capo 20), con esclusione del fatto commesso il 20 luglio 2012); - CO CI in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 6, cit. (capi 25), 26), e 27); 73, comma 1, d.P.R. cit. (capi 28), 29) e 30). Rilevava la Corte territoriale come le emergenze processuali avessero dimostrato l'esistenza di una associazione per delinquere, diretta da UG Di VA, dedita alla detenzione illegale e alla cessione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana;
sodalizio armato operante a Roma e Napoli, dal 2011 fino a tutto il 2013, costituito da più di dieci persone ed anche da soggetti consumatori di droghe, del quale avevano fatto parte i cinque primi imputati innanzi elencati, resisi responsabili dei reati-fine sopra richiamati;
di delitti di analoga natura si era reso responsabile, a titolo di concorso, anche il CI. 2 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il ZO, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico motivo, ha dedotto il vizio di motivazione, in relazione all'imputazione del capo 21), per avere la Corte di appello omesso di considerare le censure che erano state formulate dalla difesa in ordine alla scarsa attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore EP LO e alla contraddittorietà dell'apparato argomentativo con riferimento al ruolo del ZO e alla sua posizione rispetto a quella del capo dell'associazione per delinquere de qua. 3. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso anche il TE, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la condanna per il reato associativo del capo 21), benché gli atti processuali non avessero dimostrato la effettiva partecipazione al sodalizio criminale del TE, talora confuso con altro imputato, e, comunque, resosi responsabile di cessioni di droga realizzate in appena otto giorni, con condotte cessate del tutto dal dicembre 2012; non essendo stato neppure provato che il prevenuto fosse consapevole di quanto detenuto dal coimputato CI, ovvero avesse avuto rapporti con soggetti diversi dal RO e dal AL. 3.2. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente confermato l'affermazione di responsabilità del TE per i reati dei capi 9), 10) e 12), nonostante non fosse stato sequestrato alcun quantitativo di droga, né , individuate, la reale natura e i quantitativi dello stupefacente asseritamente commercializzato;
nonché per avere ingiustificatamente disatteso le richieste con le quali la difesa aveva evidenziato che il reato del capo 12) fosse qualificato come di lieve entità e che i fatti dei tre capi d'imputazione dovessero essere considerati come un unico reato, perché aventi ad oggetto la medesima partita di droga. 4. Contro la sentenza ha presentato ricorso il AL, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 4.1. Vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di esaminare le questioni poste dalla difesa in ordine all'assenza di elementi di riscontro che potessero consentire di dare un significato al contenuto delle intercettazioni telefoniche o ambientali. 3 4.2. Vizio di motivazione, per illogicità, manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza, per avere la Corte territoriale confermato la condanna dell'imputato benché: per il capo 3) non fosse stata provata la ricezione del corrispettivo del rilevante quantitativo di cocaina asseritamente venduto e fosse stato dimostrato, invece, che in seguito il TU aveva acquistato droga leggera;
per il capo 6) fosse stato sostenuto che lo spostamento della droga era rimasto "inspiegabile"; per il capo 8) non fosse stato dimostrato che il AL aveva svolto il ruolo di mediatore contestatogli, né che la droga non fosse "leggera"; per i capi 9) e 10) non fossero stati accertate l'entità ponderale e la natura della droga, e fosse stato travisata la lettura di un passaggio di una conversazione captata. La Corte aveva, altresì, omesso di rispondere alla questione che la difesa aveva posto in ordine alla attribuzione della qualità di droga "leggera" alla sostanza oggetto della condotta del capo 10); aveva ricostruito in maniera contraddittoria l'episodio del capo 15) con riferimento all'entità della somma di denaro detenuta;
svalutando il fatto che il AL si era al più occupato occasionalmente di acquisto di droga, per un periodo di tempo limitato, senza partecipare al sodalizio criminale del capo 21). 4.3. Mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di rispondere alle doglianze formulate con l'atto di appello in ordine alla insussistenza della aggravante della disponibilità delle armi, contestata nel capo d'imputazione 21). 4.4. Violazione di legge, per avere la Corte di merito confermato la esistenza della aggravante del numero delle persone, addebitata nel capo 21), "conteggiando" a tal fine imputati la cui posizione era stata separata e sarebbe stata definita in altro processo, nel quale i predetti diversi imputati potrebbero anche essere mandati assolti. 5. Contro la sentenza ha presentato ricorso il TO, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 5.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte di appello confermato la condanna del TO per il reato associativo del capo 21), nonostante non fosse stato provato che lo stesso fosse divenuto partecipe di quel sodalizio criminale ovvero avesse aderito, con un ruolo specifico, ad un patto criminoso, stabile e permanente, con altri soggetti;
ciò tanto più considerando che il prevenuto era stato destinatario di un progetto omicidiario e vittima di una estorsione e di una rapina, per iniziativa di altro associato. 5.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 73 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte di secondo 4 grado confermato la responsabilità del TO per il reato del capo 4), benché le intercettazioni avessero escluso che lo stesso aveva ricevuto in consegna una partita di droga ovvero era consapevole del carattere illecito di quella dazione;
e non erat 4i dimostrata né il peso né la natura dello stupefacente detenuto, non potendosi escludere che la droga era tWi"leggera" e non cocaina. 5.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 73 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte territoriale confermato l'affermazione di responsabilità del TO per il reato del capo 7), benché a suo carico fosse stata evidenziata solo una conversazione intercettata dal significato tutt'altro che univoco. 5.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 73 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale confermato l'affermazione di responsabilità del TO per il reato del capo 20), benché non fosse stata provata alcuna sinallagmaticità tra dazioni o promesse di denaro o altra utilità e la rivelazione di notizie, che allo TA erano state domandate dal TO solo per il loro rapporto di amicizia. 6. Infine, avverso la sentenza di secondo grado ha presentato ricorso il CI, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 6.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 73 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per illogicità e carenza, per avere la Corte di appello confermato la condanna per il reato del capo 25), nonostante gli atti del processo non avessero provato l'avvenuta cessione della droga, né la natura di tale sostanza, essendo il contenuto delle intercettazioni di conversazioni di scarsa intellegibilità. 6.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 73 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per illogicità e carenza, per avere la Corte territoriale confermato la condanna per il reato del capo 26), nonostante le emergenze processuali avessero valenza equivoca, non essendo state dimostrate l'esistenza di un accordo, l'avvenuta cessione di una partita di cocaina, l'entità del prezzo pagato e la consegna di campioni di droga da "assaggiare". 6.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 73 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per illogicità e carenza, per avere la Corte distrettuale confermato la condanna per il reato del capo 27), nonostante non fosséstat; provat alcuna cessione di droga né alcun sequestro di tale sostanza, né il quantitativo e la natura dello stupefacente, avendo il contenuto delle intercettazioni un significato criptico. 6.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 73 d.P.R. cit. e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per illogicità e carenza, per avere la Corte di merito confermato la condanna per il reato del capo 28), sulla base di una ricostruzione 5 della vicenda, basata su una errata lettura di indizi, incompatibile con la tesi del perfezionamento del delitto di offerta in vendita di stupefacente. 6.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 73 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per illogicità e carenza, per avere la Corte territoriale confermato la condanna per i reati dei capo 29) e 30), nonostante non fossero stati acquisiti riscontri oggettivi in ordine alla natura e quantità della sostanza ceduta, e alla identità del cessionario. 6.6. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte di appello disatteso la richiesta di riconoscimento della ipotesi attenuata del fatto di lieve entità per tutte le imputazioni di cui al suddetto art. 73, pur in mancanza di quantificazione della droga asseritannente ceduta, della consegna in un caso di mere dosi "campione", delle circostanze e delle modalità complessive delle condotte. 6.7. Violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per carenza, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente negato all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed omesso di motivare le ragioni della determinazione delle pene in aumento per i reati 'satellite' posti in continuazione con quello più grave. 6.8. Violazione di legge, in relazione all'art. 240 cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità e carenza, per avere la Corte distrettuale disatteso l'istanza difensiva diretta ad ottenere il dissequestro e la restituzione della somma di denaro, degli orologi e dei preziosi, di cui era stata invece disposta la confisca, pur in mancanza di prova di una correlazione con la presunta attività di spaccio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di NA ZO è inammissibile per la genericità del suo contenuto e, comunque, per la manifesta infondatezza delle questioni dedotte. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). 6 Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata. Pronuncia con la quale - anche per il richiamo al contenuto della conforme sentenza di primo grado (v. pag. 16 sent. impugn.) - erano state analiticamente indicate le ragioni per le quali, da un lato, le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia EP LO fossero risultate attendibili, in quanto intrinsecamente credibili e perché riscontrate dai dati di conoscenza desumibili dagli atti di indagine;
e, da altro lato, il ZO dovesse considerarsi pieno partecipe del sodalizio criminale dedito al narcotraffico capeggiato da UG Di VA, operante nel settore della commercializzazione di sostanze stupefacenti di varia natura e di rilevante entità ponderale, in particolare nella città di Roma. Al riguardo, va rammentato come rappresenti espressione di un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale ai fini del controllo di legittimità sul vizio di t motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (così, tra le molte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). In dettaglio ( la Corte territoriale ha congruamente spiegato che le precise indicazioni offerte dal LO in ordine alla struttura, alla organizzazione e alle modalità operative di quel gruppo criminale, nonché al ruolo del ZO - stabilmente e continuativamente partecipe nella compra-vendita, nella custodia e nello spaccio degli stupefacenti, nel recupero dei crediti nell'interesse dell'associazione; gruppo organizzato con mezzi e immobili, qualificato dalla distruzione di ruoli e dalla divisione di compiti tra i sodali, da una struttura verticistica, nonché da uno scopo solidaristico comprovato dalla garanzia del sostegno economico e legale assicurato a ciascun sodale - erano state corroborate dal preciso tenore delle conversazioni intercettate dagli inquirenti. La tenuta logica del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito non è neppure messa in discussione dalle accertate circostanze relative al contrasto personale che, nella seconda metà del 2012, era sorto tra il ZO e il capo dell'associazione, in quanto è stato chiarito come tale contrapposizione fosse 7 stata determinata dal tentativo del primo di acquisire una posizione egemonica all'interno di quel sodalizio criminale, ragione per la quale il Di VA lo aveva, infine, allontanato, continuando ad avvalersi di altri sodali più fidati (v. pag. 54, sent. innpugn.; pagg. 244-256, 282-288, sent. primo grado). 2. Il ricorso presentato nell'interesse di IS TE va accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2.1. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché proposto per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Così come è accaduto anche per le impugnazioni proposte per altri imputati di questo processo (per i quali valgono, perciò, le considerazioni generali qui esposte), il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivo della sua impugnazione, vizi della motivazione della decisione gravata, senza, però, prospettare alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni;
né il prevenuto ha lamentato una effettiva incompletezza nella descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come non corrispondenza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Roma aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante le indagini, divenute pienamente utilizzabili in ragione della ammissione al rito abbreviato. In tale ottica, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata prospettata dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un assetto motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto 8 permesso dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (in questo senso, tra le tante, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556). Né il discorso è destinato a mutare in relazione alla sollecitata rivalutazione del contenuto di conversazioni o colloqui captati dagli inquirenti: resta, infatti, un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle intercettazioni, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (così, ex multis, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Alla luce di tali premesse va rilevato come la motivazione contenuta nella sentenza impugnata possieda una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità. La Corte di merito ha analiticamente e convincentemente spiegato come il TE fosse divenuto stabile e consapevole partecipe dell'associazione per delinquere diretta dal Di VA, dapprima collaborando con il ZO nello spaccio della droga in uno specifico quartiere di Roma, poi svolgendo il delicato compito di individuare i locali dove custodire gli ingenti quantitativi di stupefacenti acquistati dal gruppo, nonché le armi a disposizione di quel sodalizio: contributo alla vita dell'associazione particolarmente qualificato, caratterizzato anche dalla presenza del TE alle riunioni organizzative dirette dal Di VA, al cui riconoscimento non era di ostacolo il fatto che la partecipazione del prevenuto fosse stata limitata nel tempo, perché il predetto era subentrato in un già definito organigramma di quel sodalizio, che, solo dopo il dicembre 2012, aveva visto "scemare" l'attuazione del proprio programma criminoso (v. pag. 53 sent. impugn.; pagg. 288-292, sent. primo grado). 2.2. Considerazioni analoghe a quelle esposte nel punto che precede valgono anche per la valutazione del secondo motivo del ricorso, in gran parte inammissibile perché proposto solo per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Per le imputazioni dei capi 9), 10) e 12) le doglianze difensive, infatti, si sostanziano nella formulazione di rilievi che si muovono nella mera prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto alriter" argomentativo seguito dalla sentenza di 9 merito, nella quale, peraltro, vi è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale. La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, facendo pure rinvio all'analitica ricostruzione degli accadimenti contenuti nella sentenza di primo grado, con la quale la difesa ha omesso di confrontarsi (v. pagg. 37-38, sent. impugn.; pagg. 99-137, sent. primo grado). Lo stesso secondo motivo è, invece, fondato esclusivamente nella parte in cui è stata lamentata l'omessa motivazione in ordine ad una specifica questione posta con l'atto di appello a firma degli avv.ti FE e Valenza, i quali avevano chiesto di qualificare i reati dei capi 9), 10) e 12) come un unico reato, perché aventi ad oggetto la custodia da parte del TE di un'unica partita di droga. La sentenza impugnata va, dunque, annullata nei confronti del predetto imputato limitatamente ai reati di tali tre capi d'imputazione e alla questione della loro eventuale diversa qualificazione giuridica, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che, nel nuovo giudizio su tale punto, colmerà l'indicata lacuna motivazionale. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di ZI AL è inammissibile. 3.1. Il primo motivo del ricorso, con il quale la difesa si è doluta della mancata valutazione della specifica questione posta con l'atto di appello in ordine all'assenza di elementi di riscontro che potessero dare un senso e un significato al contenuto delle intercettazioni telefoniche o ambientali, è manifestamente infondato. Nel caso di specie non è affatto riconoscibile il denunciato vizio di mancanza di motivazione, in quanto la verifica del significato da attribuire al contenuto delle conversazioni captate dagli inquirenti è stata compiuta, volta per volta, dai giudici di merito in relazione a ciascun capo di imputazione. D'altro canto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento impugnato non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (così Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000, Gianfreda, Rv. 218590). 3.2. Il secondo motivo del ricorso, articolato con riferimento alle numerose specifiche ipotesi di reato di cui il AL è stato chiamato a rispondere, è 10 inammissibile perché, salvo rari casi, il ricorrente ha dedotta la mera illogicità e non la manifesta illogicità della motivazione, vizio così come previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La difesa, invero, in larga parte si è doluta della semplice "illogicità" ovvero della "implausibilità" o della "irragionevolezza" del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello nell'esame del materiale informativo inerente alle diverse imputazioni contestate, laddove è pacifico che il difetto di motivazione è valutabile in Cassazione solo se consista in una mancanza o in una manifesta illogicità della stessa motivazione,: il che significa che non può costituire vizio, comportante un controllo di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, alternativamente logica e per il ricorrente più favorevole, valutazione delle risultanze processuali. Esula dai poteri della Cassazione, cioè, quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, potendo e dovendo invece la Cassazione accertare se vi siano vizi di manifesta, ovvero di palese illogicità dell'iter argomentativo seguito e delle ragioni che hanno condotto il giudice di merito ad emettere la decisione. Solo in alcuni casi, inerenti ai capi d'imputazione 6), 9), 10), 11) e 12), il ricorrente ha lamentato la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, vizi formalmente deducibili a norma della richiamata lett. e) dell'art. 606, comma 1, del codice di rito. Ma tali doglianze appaiono generiche, in quanto non si confrontano con le analitiche e convincenti valutazioni degli elementi di prova esposte dai giudici sia di primo che di secondo grado, i quali avevano sottolineato che: a) in occasione della scoperta di una telecamera posta dalle forze dell'ordine in un capannone, acquisita la consapevolezza di "essere stati venduti" e di "poter essere arrestati", il AL, seguendo la direttiva del capo Di VA, si era precipitato in quell'immobile per occuparsi dello spostamento di una partita di 200 chili di hashish, essendo a tal fine irrilevante che non fossero state poi accertate le concrete modalità di quel trasferimento;
b) in altra occasione, il AL aveva effettuato la consegna a tal CI di due pacchetti, uno di "un chilo" e l'altro di "un chilo e duecentocinquanta", ed aveva ricevuto dapprima 8.000 euro e poi il corrispettivo di 41.500 euro, versati in parte in favore del Rea, che era uno degli abituali fornitori della cocaina acquistata dal gruppo del Di VA;
c) in una ulteriore circostanza, il AL aveva effettuato la consegna di una partita di 200 grammi di stupefacente, prelevandola dal locale dove il sodale TE custodiva la cocaina, sostanza per la quale l'acquirente si era poi lamentato con il Di VA perché asseritamente di valore ponderale inferiore a quello promesso;
d) in seguito, il AL aveva concorso nella cessione dapprima di un rilevante quantitativo di hashish a tal Di 11 Bisceglie, pagata 4.100 euro, e poi di un'altra partita di cocaina a tal Taglieri, in un pacchetto che era stato ugualmente preparato dall'associato TE (v. pagg. 20-29, sent. impugn.; pagg. 55-66, 99-137, sent. primo grado). 3.3. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte distrettuale congruamente chiarito che il gruppo associato capeggiato dal Di VA aveva la disponibilità di numerose armi, come comprovato dalla vicenda della mancata restituzione della pistola da parte del sodale TO (v. pag. 50, sent. impugn.); ma anche - con un rinvio al contenuto della sentenza appellata - dal fatto che, in esecuzione del programma criminoso di quel gruppo, il ZO aveva "gambizzato" con un'arma da fuoco tal CO per i debiti da questi contratti verso quell'associazione per l'acquisto di droga;
che la disponibilità di armi di cui aveva pure riferito il collaboratore di giustizia LO, era stata riscontrata dalle conversazioni nel corso delle quali gli affiliati avevano discusso degli arresti degli associati TR e CI, perché appunto trovati in possesso di armi;
nonché da quelle intercettazioni che avevano visto il IN comunicare al Di VA che stava per ricevere la consegna di "una pistola piccola"; mentre, in altra conversazione captata, due associati avevano commentato il rischio di essere "sparati alle gambe", che avrebbero corso coloro che si fossero permessi di spacciare droga senza il consenso del Di VA (v. pagg. 236-244, sent. primo grado). 3.4. Il quarto motivo del ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto un'asserita violazione di legge non dedotta con l'atto di appello. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 4. Il ricorso presentato nell'interesse di ON TO è inammissibile, perché i motivi dedotti, solo formalmente e genericamente declinati in termini di violazione di legge, contengono censure con riferimento ad asseriti vizi di motivazione, che - in presenza di un apparato argomentativo congruo e non manifestamente illogico - si traducono in altrettante, non consentite "incursioni" nel fatto, dunque nella mera sollecitazione a711 ,'-r-riett-ura delle emergenze processuali non consentita nel giudizio di legittimità. 4.1. Quanto appena considerato vale per la conferma della condanna del TO per il reato associativo contestatogli al capo 21), in quanto la Corte di appello ha analiticamente e convincentemente spiegato, per un verso, come la 12 prova che il TO era entrato a far parte stabilmente dell'associazione dedita al narcotraffico diretta dal Di VA, fosse desumibile dal fatto - riferito dal collaboratore di giustizia LO e riscontrato dal tenore delle conversazioni intercettate dagli inquirenti - che allo stesso TO eratatpli affidatQ, oltre al ruolo di tramite con i "pusher" (tra i quali tali AS e SO incaricati dello spaccio al minuto dello stupefacente), i delicati compiti, tutt'altro che secondari, di procurare veicoli per gli altri sodali, con i quali manteneva costanti contatti, e di custodire all'interno del suo negozio di parrucchiere gli ingenti quantitativi di droga acquistati dal gruppo per l'ulteriore spaccio. E, per altro verso, come il prevenuto fosse stato fatto oggetto di un attentato ad opera del sodale ZO perché resosi responsabile di una grave violazione di una regola associativa, non avendo restituito una pistola che gli era stata affidata per la custodia: ZO che, peraltro, aveva "colpito" il TO perché "uomo fidato" del Di VA, del quale, in quel periodo, il primo aveva sperato di poter prendere il posto (v. pagg. 39-40, 49-54, sent. impugn.; pagg. 270-278, sent. primo grado). 4.2. Analoghe valutazioni valgono per le parti della sentenza gravata nelle quali è stata motivata la conferma della condanna del TO per i reati addebitatigli nei capi d'imputazione 4), 7) e 20), con riferimento ai quali il percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale resta esente da qualsivoglia censura di manifesta illogicità. In ordine alla consapevolezza della natura della sostanza custodita dal prevenuto nel suo negozio, è sufficiente richiamare quanto evidenziato dai giudici di merito in ordine alla sua piena e consapevole partecipazione al gruppo criminale diretto dal Di VA. Quanto alla natura e alla entità dello stupefacente volta per volta detenuto illegalmente dal TO, vi sono poi le precise ed inattaccabili valutazioni probatorie effettuate dalla Corte romana, la quale (anche rinviando per i dettagli alla sentenza appellata) ha rimarcato che: a) la vendita, il 28 giugno 2012, da parte del gruppo del Di VA, di una partita di due chili di cocaina, era avvenuta con modalità uguali a quelle di altre precedenti operazioni, ed aveva visto il TO, detto il "parrucchiere", come colui dal quale si sarebbe dovuto prelevare il pacchetto con lo stupefacente, presso il cui negozio il TR si era, infatti, recato;
b) il 23 luglio 2012 il Di VA aveva dato al TR il compito di cedere a tal IA una partita di sette chili di cocaina, custodita "in un negozio" nelle vicinanze, che era quello di "parrucchiere" dove il TR si era immediatamente dopo recato (cocaina poi trovata nella materiale disponibilità del IA, che era stato arrestato); c) il TO aveva in plurime occasioni chiesto all'amico TA, maresciallo dei carabinieri in servizio a Tivoli, informazioni di varia natura su autoveicoli (che il militare aveva acquisito con abusivi ingressi nel sistema 13 informatico dell'Arma ed aveva così rivelato), promettendo "i favori" sessuali di alcune ragazze che, per la concomitanza temporale, era ragionevole ritenere fossero i corrispettivi per il compimento da parte del pubblico ufficiale di quegli atti contrari ai doveri del suo ufficio (v. pagg. 40- 43, sent. impugn.; pagg. 42- 51, 66-82, 217-233, sent. primo grado). 5. Il ricorso presentato nell'interesse di CO CI è inammissibile. 5.1. Il quarto motivo del ricorso, nella parte in cui è stata denunciata la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che la violazione degli artt. 192, 530 o 546 cod. proc. pen., non comporta ex se la operatività di alcuna delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito;
mentre in presenza di censure che riguardano la ricostruzione del fatto e non anche una reale assenza della motivazione, le relative questioni refluiscono nell'esame dei prospettati vizi di motivazione (in questo senso, tra le tante, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04). 5.2. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso sono manifestamente infondati nella parte in cui è stata denunciata la violazione delle norme di diritto penale sostanziale contestate, perché non è stata prospettata alcuna effettiva rappresentazione errata del fatto corrispondente alle disposizioni addebitate, né una erronea interpretazione delle relative norme incriminatrici applicate. Quanto ai denunciati vizi di motivazione, escluso che nelle conformi pronunce di primo e di secondo grado vi sia una assenza o una apparenza di apparato argomentativo (v. pagg. 56-61, sent. impugn.; pagg. 292-323, sent. primo grado), il ricorrente ha dedotto mere "illogicità" e non anche "manifeste illogicità" della motivazione della sentenza impugnata, dunque ha proposto una semplice versione alternativa alla ricostruzione privilegiata dai giudici di merito: vizi diversi da quelli di cui è consentita la deduzione con il ricorso per cassazione, per le ragioni sopra esposte nel punto 3.2., da intendersi qui integralmente riprodotto. 5.3. Il sesto motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale in materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto, considerando in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre alla qualità e quantità 14 della sostanza, perché solo in questo modo è possibile formulare un concreto giudizio sulla lieve offensività del reato (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823; conf., in seguito, Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Abbruzzese, Rv. 282391; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615). Di tale principio di diritto la Corte di appello di Roma ha fatto corretta applicazione, replicando in maniera adeguata alle censure formulate con l'atto di impugnazione e sottolineando - con argomenti, nei quali non sono riconosdbili aspetti di manifesta illogicità, che sono stati criticati dalla difesa in forma alquanto indeterminata - come non potessero considerarsi di lieve entità, cioè di scarsa carica offensiva, condotte delittuose caratterizzate dalla cessione di quantitativi di cocaina di svariati grammi per un corrispettivo di 25.000 euro (così per il capo 25); dalla offerta di stupefacente del valore di 40.000 euro (così per il capo 26); dalla consegna di una partita di cocaina del valore di 10.000 euro (così per il capo 27); dalla offerta di un rilevante quantitativo di cocaina, di cui venivano consegnati tre campioni non accettati dai potenziali acquirenti (così per il capo 28); dalla vendita di cocaina del valore di 38.500 euro (così per i capi 29) e 30) (v. pagg. 56-61, sent. impugn.; pag. 326, sent. primo grado). 5.4. Anche il settimo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena da infliggere all'imputato anche in relazione ai reati 'satellite' posti in continuazione: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte territoriale, anche richiamando il contenuto della sentenza di primo grado, aveva ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e giustificativo della entità della pena irrogata la oggettiva gravità dei reati commessi (v. pag. 62, sent. innpugn;
pag. 327, sent. primo grado): trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. 5.5. L'ottavo motivo del ricorso è inammissibile per la indeterminatezza ovvero per la manifesta infondatezza del suo contenuto. Il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 240 cod. pen., per un'asserita mancata dimostrazione di una correlazione diretta tra i reati accertati e i beni a lui appartenenti, di cui è stata disposta l'ablazione: laddove la lettura della motivazione delle sentenze dei giudici di merito dà contezza del fatto che quella 15 applicata non è stata una confisca diretta del corpo del reato ovvero del prezzo o del profitto dei delitti accertati, bensì una confisca per sproporzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. Misura i cui presupposti applicativi - omessa giustificazione della provenienza del denaro e degli altri beni di cui il condannato aveva la disponibilità, nonché sproporzione tra il valore di tali beni e le capacità reddituali o le attività economiche dell'interessato - sono stati compiutamente verificati dalla Corte di appello (v. pag. 62, sent. impugn;
pag. 327, sent. primo grado), con valutazioni alle quali nel ricorso non vi è alcun riferimento. 6. Gli imputati i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili vanno condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma che per ciascuno si stima equo determinare nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TE IS relativamente ai capi 9), 10) e 12), rinviando per nuovo giudizio su tali capi, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del predetto imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di ZO NA, AL ZI, TO ON e CI CO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/10/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi del TE e del CI, l'inammissibilità dei restanti ricorsi;
uditi per gli imputati: l'avv. Barbara De Gregori, difensore del ZO;
l'avv. SC FE e l'avv. Stefano Valenza, difensori del TE;
l'avv. Roberto Penale Sent. Sez. 6 Num. 46372 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 19/10/2023 Sacco, difensore del AL;
l'avv. ES Placanica, difensore del CI, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluni reati, rideterminando la pena per i relativi imputati, e revocando talune pene accessorie - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 22 dicembre 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato: - NA ZO in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 7 legge n. 203 del 1991 (capo 21); 110, 629, secondo comma, con riferimento all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. (capo 16); - IS TE in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 7 legge n. 203 del 1991 (capo 21); 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit. (capi 9), 10) e 12); - ZI AL in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 7 legge n. 203 del 1991 (capo 21); 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit. (capi 3), 9), 10), 11), 12), 14) e 15); 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. cit. (capo 6); 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. cit. (capo 8); 110, 629, secondo comma, con riferimento all'art. 628, terzo comma, n. 1, e 416-bis.1 cod. pen. (capo 19); - ON TO in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 7 legge n. 203 del 1991 (capo 21); 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit. (capo 4); 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. cit. (capo 7); 81, 110, 319, 321 e 615-ter cod. pen. (capo 20), con esclusione del fatto commesso il 20 luglio 2012); - CO CI in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 6, cit. (capi 25), 26), e 27); 73, comma 1, d.P.R. cit. (capi 28), 29) e 30). Rilevava la Corte territoriale come le emergenze processuali avessero dimostrato l'esistenza di una associazione per delinquere, diretta da UG Di VA, dedita alla detenzione illegale e alla cessione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana;
sodalizio armato operante a Roma e Napoli, dal 2011 fino a tutto il 2013, costituito da più di dieci persone ed anche da soggetti consumatori di droghe, del quale avevano fatto parte i cinque primi imputati innanzi elencati, resisi responsabili dei reati-fine sopra richiamati;
di delitti di analoga natura si era reso responsabile, a titolo di concorso, anche il CI. 2 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il ZO, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico motivo, ha dedotto il vizio di motivazione, in relazione all'imputazione del capo 21), per avere la Corte di appello omesso di considerare le censure che erano state formulate dalla difesa in ordine alla scarsa attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore EP LO e alla contraddittorietà dell'apparato argomentativo con riferimento al ruolo del ZO e alla sua posizione rispetto a quella del capo dell'associazione per delinquere de qua. 3. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso anche il TE, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la condanna per il reato associativo del capo 21), benché gli atti processuali non avessero dimostrato la effettiva partecipazione al sodalizio criminale del TE, talora confuso con altro imputato, e, comunque, resosi responsabile di cessioni di droga realizzate in appena otto giorni, con condotte cessate del tutto dal dicembre 2012; non essendo stato neppure provato che il prevenuto fosse consapevole di quanto detenuto dal coimputato CI, ovvero avesse avuto rapporti con soggetti diversi dal RO e dal AL. 3.2. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente confermato l'affermazione di responsabilità del TE per i reati dei capi 9), 10) e 12), nonostante non fosse stato sequestrato alcun quantitativo di droga, né , individuate, la reale natura e i quantitativi dello stupefacente asseritamente commercializzato;
nonché per avere ingiustificatamente disatteso le richieste con le quali la difesa aveva evidenziato che il reato del capo 12) fosse qualificato come di lieve entità e che i fatti dei tre capi d'imputazione dovessero essere considerati come un unico reato, perché aventi ad oggetto la medesima partita di droga. 4. Contro la sentenza ha presentato ricorso il AL, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 4.1. Vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di esaminare le questioni poste dalla difesa in ordine all'assenza di elementi di riscontro che potessero consentire di dare un significato al contenuto delle intercettazioni telefoniche o ambientali. 3 4.2. Vizio di motivazione, per illogicità, manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza, per avere la Corte territoriale confermato la condanna dell'imputato benché: per il capo 3) non fosse stata provata la ricezione del corrispettivo del rilevante quantitativo di cocaina asseritamente venduto e fosse stato dimostrato, invece, che in seguito il TU aveva acquistato droga leggera;
per il capo 6) fosse stato sostenuto che lo spostamento della droga era rimasto "inspiegabile"; per il capo 8) non fosse stato dimostrato che il AL aveva svolto il ruolo di mediatore contestatogli, né che la droga non fosse "leggera"; per i capi 9) e 10) non fossero stati accertate l'entità ponderale e la natura della droga, e fosse stato travisata la lettura di un passaggio di una conversazione captata. La Corte aveva, altresì, omesso di rispondere alla questione che la difesa aveva posto in ordine alla attribuzione della qualità di droga "leggera" alla sostanza oggetto della condotta del capo 10); aveva ricostruito in maniera contraddittoria l'episodio del capo 15) con riferimento all'entità della somma di denaro detenuta;
svalutando il fatto che il AL si era al più occupato occasionalmente di acquisto di droga, per un periodo di tempo limitato, senza partecipare al sodalizio criminale del capo 21). 4.3. Mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di rispondere alle doglianze formulate con l'atto di appello in ordine alla insussistenza della aggravante della disponibilità delle armi, contestata nel capo d'imputazione 21). 4.4. Violazione di legge, per avere la Corte di merito confermato la esistenza della aggravante del numero delle persone, addebitata nel capo 21), "conteggiando" a tal fine imputati la cui posizione era stata separata e sarebbe stata definita in altro processo, nel quale i predetti diversi imputati potrebbero anche essere mandati assolti. 5. Contro la sentenza ha presentato ricorso il TO, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 5.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte di appello confermato la condanna del TO per il reato associativo del capo 21), nonostante non fosse stato provato che lo stesso fosse divenuto partecipe di quel sodalizio criminale ovvero avesse aderito, con un ruolo specifico, ad un patto criminoso, stabile e permanente, con altri soggetti;
ciò tanto più considerando che il prevenuto era stato destinatario di un progetto omicidiario e vittima di una estorsione e di una rapina, per iniziativa di altro associato. 5.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 73 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte di secondo 4 grado confermato la responsabilità del TO per il reato del capo 4), benché le intercettazioni avessero escluso che lo stesso aveva ricevuto in consegna una partita di droga ovvero era consapevole del carattere illecito di quella dazione;
e non erat 4i dimostrata né il peso né la natura dello stupefacente detenuto, non potendosi escludere che la droga era tWi"leggera" e non cocaina. 5.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 73 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte territoriale confermato l'affermazione di responsabilità del TO per il reato del capo 7), benché a suo carico fosse stata evidenziata solo una conversazione intercettata dal significato tutt'altro che univoco. 5.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 73 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale confermato l'affermazione di responsabilità del TO per il reato del capo 20), benché non fosse stata provata alcuna sinallagmaticità tra dazioni o promesse di denaro o altra utilità e la rivelazione di notizie, che allo TA erano state domandate dal TO solo per il loro rapporto di amicizia. 6. Infine, avverso la sentenza di secondo grado ha presentato ricorso il CI, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 6.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 73 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per illogicità e carenza, per avere la Corte di appello confermato la condanna per il reato del capo 25), nonostante gli atti del processo non avessero provato l'avvenuta cessione della droga, né la natura di tale sostanza, essendo il contenuto delle intercettazioni di conversazioni di scarsa intellegibilità. 6.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 73 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per illogicità e carenza, per avere la Corte territoriale confermato la condanna per il reato del capo 26), nonostante le emergenze processuali avessero valenza equivoca, non essendo state dimostrate l'esistenza di un accordo, l'avvenuta cessione di una partita di cocaina, l'entità del prezzo pagato e la consegna di campioni di droga da "assaggiare". 6.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 73 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per illogicità e carenza, per avere la Corte distrettuale confermato la condanna per il reato del capo 27), nonostante non fosséstat; provat alcuna cessione di droga né alcun sequestro di tale sostanza, né il quantitativo e la natura dello stupefacente, avendo il contenuto delle intercettazioni un significato criptico. 6.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 73 d.P.R. cit. e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per illogicità e carenza, per avere la Corte di merito confermato la condanna per il reato del capo 28), sulla base di una ricostruzione 5 della vicenda, basata su una errata lettura di indizi, incompatibile con la tesi del perfezionamento del delitto di offerta in vendita di stupefacente. 6.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 73 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per illogicità e carenza, per avere la Corte territoriale confermato la condanna per i reati dei capo 29) e 30), nonostante non fossero stati acquisiti riscontri oggettivi in ordine alla natura e quantità della sostanza ceduta, e alla identità del cessionario. 6.6. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte di appello disatteso la richiesta di riconoscimento della ipotesi attenuata del fatto di lieve entità per tutte le imputazioni di cui al suddetto art. 73, pur in mancanza di quantificazione della droga asseritannente ceduta, della consegna in un caso di mere dosi "campione", delle circostanze e delle modalità complessive delle condotte. 6.7. Violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per carenza, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente negato all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed omesso di motivare le ragioni della determinazione delle pene in aumento per i reati 'satellite' posti in continuazione con quello più grave. 6.8. Violazione di legge, in relazione all'art. 240 cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità e carenza, per avere la Corte distrettuale disatteso l'istanza difensiva diretta ad ottenere il dissequestro e la restituzione della somma di denaro, degli orologi e dei preziosi, di cui era stata invece disposta la confisca, pur in mancanza di prova di una correlazione con la presunta attività di spaccio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di NA ZO è inammissibile per la genericità del suo contenuto e, comunque, per la manifesta infondatezza delle questioni dedotte. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). 6 Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata. Pronuncia con la quale - anche per il richiamo al contenuto della conforme sentenza di primo grado (v. pag. 16 sent. impugn.) - erano state analiticamente indicate le ragioni per le quali, da un lato, le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia EP LO fossero risultate attendibili, in quanto intrinsecamente credibili e perché riscontrate dai dati di conoscenza desumibili dagli atti di indagine;
e, da altro lato, il ZO dovesse considerarsi pieno partecipe del sodalizio criminale dedito al narcotraffico capeggiato da UG Di VA, operante nel settore della commercializzazione di sostanze stupefacenti di varia natura e di rilevante entità ponderale, in particolare nella città di Roma. Al riguardo, va rammentato come rappresenti espressione di un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale ai fini del controllo di legittimità sul vizio di t motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (così, tra le molte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). In dettaglio ( la Corte territoriale ha congruamente spiegato che le precise indicazioni offerte dal LO in ordine alla struttura, alla organizzazione e alle modalità operative di quel gruppo criminale, nonché al ruolo del ZO - stabilmente e continuativamente partecipe nella compra-vendita, nella custodia e nello spaccio degli stupefacenti, nel recupero dei crediti nell'interesse dell'associazione; gruppo organizzato con mezzi e immobili, qualificato dalla distruzione di ruoli e dalla divisione di compiti tra i sodali, da una struttura verticistica, nonché da uno scopo solidaristico comprovato dalla garanzia del sostegno economico e legale assicurato a ciascun sodale - erano state corroborate dal preciso tenore delle conversazioni intercettate dagli inquirenti. La tenuta logica del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito non è neppure messa in discussione dalle accertate circostanze relative al contrasto personale che, nella seconda metà del 2012, era sorto tra il ZO e il capo dell'associazione, in quanto è stato chiarito come tale contrapposizione fosse 7 stata determinata dal tentativo del primo di acquisire una posizione egemonica all'interno di quel sodalizio criminale, ragione per la quale il Di VA lo aveva, infine, allontanato, continuando ad avvalersi di altri sodali più fidati (v. pag. 54, sent. innpugn.; pagg. 244-256, 282-288, sent. primo grado). 2. Il ricorso presentato nell'interesse di IS TE va accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2.1. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché proposto per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Così come è accaduto anche per le impugnazioni proposte per altri imputati di questo processo (per i quali valgono, perciò, le considerazioni generali qui esposte), il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivo della sua impugnazione, vizi della motivazione della decisione gravata, senza, però, prospettare alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni;
né il prevenuto ha lamentato una effettiva incompletezza nella descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come non corrispondenza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Roma aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante le indagini, divenute pienamente utilizzabili in ragione della ammissione al rito abbreviato. In tale ottica, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata prospettata dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un assetto motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto 8 permesso dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (in questo senso, tra le tante, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556). Né il discorso è destinato a mutare in relazione alla sollecitata rivalutazione del contenuto di conversazioni o colloqui captati dagli inquirenti: resta, infatti, un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle intercettazioni, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (così, ex multis, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Alla luce di tali premesse va rilevato come la motivazione contenuta nella sentenza impugnata possieda una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità. La Corte di merito ha analiticamente e convincentemente spiegato come il TE fosse divenuto stabile e consapevole partecipe dell'associazione per delinquere diretta dal Di VA, dapprima collaborando con il ZO nello spaccio della droga in uno specifico quartiere di Roma, poi svolgendo il delicato compito di individuare i locali dove custodire gli ingenti quantitativi di stupefacenti acquistati dal gruppo, nonché le armi a disposizione di quel sodalizio: contributo alla vita dell'associazione particolarmente qualificato, caratterizzato anche dalla presenza del TE alle riunioni organizzative dirette dal Di VA, al cui riconoscimento non era di ostacolo il fatto che la partecipazione del prevenuto fosse stata limitata nel tempo, perché il predetto era subentrato in un già definito organigramma di quel sodalizio, che, solo dopo il dicembre 2012, aveva visto "scemare" l'attuazione del proprio programma criminoso (v. pag. 53 sent. impugn.; pagg. 288-292, sent. primo grado). 2.2. Considerazioni analoghe a quelle esposte nel punto che precede valgono anche per la valutazione del secondo motivo del ricorso, in gran parte inammissibile perché proposto solo per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Per le imputazioni dei capi 9), 10) e 12) le doglianze difensive, infatti, si sostanziano nella formulazione di rilievi che si muovono nella mera prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto alriter" argomentativo seguito dalla sentenza di 9 merito, nella quale, peraltro, vi è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale. La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, facendo pure rinvio all'analitica ricostruzione degli accadimenti contenuti nella sentenza di primo grado, con la quale la difesa ha omesso di confrontarsi (v. pagg. 37-38, sent. impugn.; pagg. 99-137, sent. primo grado). Lo stesso secondo motivo è, invece, fondato esclusivamente nella parte in cui è stata lamentata l'omessa motivazione in ordine ad una specifica questione posta con l'atto di appello a firma degli avv.ti FE e Valenza, i quali avevano chiesto di qualificare i reati dei capi 9), 10) e 12) come un unico reato, perché aventi ad oggetto la custodia da parte del TE di un'unica partita di droga. La sentenza impugnata va, dunque, annullata nei confronti del predetto imputato limitatamente ai reati di tali tre capi d'imputazione e alla questione della loro eventuale diversa qualificazione giuridica, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che, nel nuovo giudizio su tale punto, colmerà l'indicata lacuna motivazionale. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di ZI AL è inammissibile. 3.1. Il primo motivo del ricorso, con il quale la difesa si è doluta della mancata valutazione della specifica questione posta con l'atto di appello in ordine all'assenza di elementi di riscontro che potessero dare un senso e un significato al contenuto delle intercettazioni telefoniche o ambientali, è manifestamente infondato. Nel caso di specie non è affatto riconoscibile il denunciato vizio di mancanza di motivazione, in quanto la verifica del significato da attribuire al contenuto delle conversazioni captate dagli inquirenti è stata compiuta, volta per volta, dai giudici di merito in relazione a ciascun capo di imputazione. D'altro canto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento impugnato non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (così Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000, Gianfreda, Rv. 218590). 3.2. Il secondo motivo del ricorso, articolato con riferimento alle numerose specifiche ipotesi di reato di cui il AL è stato chiamato a rispondere, è 10 inammissibile perché, salvo rari casi, il ricorrente ha dedotta la mera illogicità e non la manifesta illogicità della motivazione, vizio così come previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La difesa, invero, in larga parte si è doluta della semplice "illogicità" ovvero della "implausibilità" o della "irragionevolezza" del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello nell'esame del materiale informativo inerente alle diverse imputazioni contestate, laddove è pacifico che il difetto di motivazione è valutabile in Cassazione solo se consista in una mancanza o in una manifesta illogicità della stessa motivazione,: il che significa che non può costituire vizio, comportante un controllo di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, alternativamente logica e per il ricorrente più favorevole, valutazione delle risultanze processuali. Esula dai poteri della Cassazione, cioè, quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, potendo e dovendo invece la Cassazione accertare se vi siano vizi di manifesta, ovvero di palese illogicità dell'iter argomentativo seguito e delle ragioni che hanno condotto il giudice di merito ad emettere la decisione. Solo in alcuni casi, inerenti ai capi d'imputazione 6), 9), 10), 11) e 12), il ricorrente ha lamentato la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, vizi formalmente deducibili a norma della richiamata lett. e) dell'art. 606, comma 1, del codice di rito. Ma tali doglianze appaiono generiche, in quanto non si confrontano con le analitiche e convincenti valutazioni degli elementi di prova esposte dai giudici sia di primo che di secondo grado, i quali avevano sottolineato che: a) in occasione della scoperta di una telecamera posta dalle forze dell'ordine in un capannone, acquisita la consapevolezza di "essere stati venduti" e di "poter essere arrestati", il AL, seguendo la direttiva del capo Di VA, si era precipitato in quell'immobile per occuparsi dello spostamento di una partita di 200 chili di hashish, essendo a tal fine irrilevante che non fossero state poi accertate le concrete modalità di quel trasferimento;
b) in altra occasione, il AL aveva effettuato la consegna a tal CI di due pacchetti, uno di "un chilo" e l'altro di "un chilo e duecentocinquanta", ed aveva ricevuto dapprima 8.000 euro e poi il corrispettivo di 41.500 euro, versati in parte in favore del Rea, che era uno degli abituali fornitori della cocaina acquistata dal gruppo del Di VA;
c) in una ulteriore circostanza, il AL aveva effettuato la consegna di una partita di 200 grammi di stupefacente, prelevandola dal locale dove il sodale TE custodiva la cocaina, sostanza per la quale l'acquirente si era poi lamentato con il Di VA perché asseritamente di valore ponderale inferiore a quello promesso;
d) in seguito, il AL aveva concorso nella cessione dapprima di un rilevante quantitativo di hashish a tal Di 11 Bisceglie, pagata 4.100 euro, e poi di un'altra partita di cocaina a tal Taglieri, in un pacchetto che era stato ugualmente preparato dall'associato TE (v. pagg. 20-29, sent. impugn.; pagg. 55-66, 99-137, sent. primo grado). 3.3. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte distrettuale congruamente chiarito che il gruppo associato capeggiato dal Di VA aveva la disponibilità di numerose armi, come comprovato dalla vicenda della mancata restituzione della pistola da parte del sodale TO (v. pag. 50, sent. impugn.); ma anche - con un rinvio al contenuto della sentenza appellata - dal fatto che, in esecuzione del programma criminoso di quel gruppo, il ZO aveva "gambizzato" con un'arma da fuoco tal CO per i debiti da questi contratti verso quell'associazione per l'acquisto di droga;
che la disponibilità di armi di cui aveva pure riferito il collaboratore di giustizia LO, era stata riscontrata dalle conversazioni nel corso delle quali gli affiliati avevano discusso degli arresti degli associati TR e CI, perché appunto trovati in possesso di armi;
nonché da quelle intercettazioni che avevano visto il IN comunicare al Di VA che stava per ricevere la consegna di "una pistola piccola"; mentre, in altra conversazione captata, due associati avevano commentato il rischio di essere "sparati alle gambe", che avrebbero corso coloro che si fossero permessi di spacciare droga senza il consenso del Di VA (v. pagg. 236-244, sent. primo grado). 3.4. Il quarto motivo del ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto un'asserita violazione di legge non dedotta con l'atto di appello. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 4. Il ricorso presentato nell'interesse di ON TO è inammissibile, perché i motivi dedotti, solo formalmente e genericamente declinati in termini di violazione di legge, contengono censure con riferimento ad asseriti vizi di motivazione, che - in presenza di un apparato argomentativo congruo e non manifestamente illogico - si traducono in altrettante, non consentite "incursioni" nel fatto, dunque nella mera sollecitazione a711 ,'-r-riett-ura delle emergenze processuali non consentita nel giudizio di legittimità. 4.1. Quanto appena considerato vale per la conferma della condanna del TO per il reato associativo contestatogli al capo 21), in quanto la Corte di appello ha analiticamente e convincentemente spiegato, per un verso, come la 12 prova che il TO era entrato a far parte stabilmente dell'associazione dedita al narcotraffico diretta dal Di VA, fosse desumibile dal fatto - riferito dal collaboratore di giustizia LO e riscontrato dal tenore delle conversazioni intercettate dagli inquirenti - che allo stesso TO eratatpli affidatQ, oltre al ruolo di tramite con i "pusher" (tra i quali tali AS e SO incaricati dello spaccio al minuto dello stupefacente), i delicati compiti, tutt'altro che secondari, di procurare veicoli per gli altri sodali, con i quali manteneva costanti contatti, e di custodire all'interno del suo negozio di parrucchiere gli ingenti quantitativi di droga acquistati dal gruppo per l'ulteriore spaccio. E, per altro verso, come il prevenuto fosse stato fatto oggetto di un attentato ad opera del sodale ZO perché resosi responsabile di una grave violazione di una regola associativa, non avendo restituito una pistola che gli era stata affidata per la custodia: ZO che, peraltro, aveva "colpito" il TO perché "uomo fidato" del Di VA, del quale, in quel periodo, il primo aveva sperato di poter prendere il posto (v. pagg. 39-40, 49-54, sent. impugn.; pagg. 270-278, sent. primo grado). 4.2. Analoghe valutazioni valgono per le parti della sentenza gravata nelle quali è stata motivata la conferma della condanna del TO per i reati addebitatigli nei capi d'imputazione 4), 7) e 20), con riferimento ai quali il percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale resta esente da qualsivoglia censura di manifesta illogicità. In ordine alla consapevolezza della natura della sostanza custodita dal prevenuto nel suo negozio, è sufficiente richiamare quanto evidenziato dai giudici di merito in ordine alla sua piena e consapevole partecipazione al gruppo criminale diretto dal Di VA. Quanto alla natura e alla entità dello stupefacente volta per volta detenuto illegalmente dal TO, vi sono poi le precise ed inattaccabili valutazioni probatorie effettuate dalla Corte romana, la quale (anche rinviando per i dettagli alla sentenza appellata) ha rimarcato che: a) la vendita, il 28 giugno 2012, da parte del gruppo del Di VA, di una partita di due chili di cocaina, era avvenuta con modalità uguali a quelle di altre precedenti operazioni, ed aveva visto il TO, detto il "parrucchiere", come colui dal quale si sarebbe dovuto prelevare il pacchetto con lo stupefacente, presso il cui negozio il TR si era, infatti, recato;
b) il 23 luglio 2012 il Di VA aveva dato al TR il compito di cedere a tal IA una partita di sette chili di cocaina, custodita "in un negozio" nelle vicinanze, che era quello di "parrucchiere" dove il TR si era immediatamente dopo recato (cocaina poi trovata nella materiale disponibilità del IA, che era stato arrestato); c) il TO aveva in plurime occasioni chiesto all'amico TA, maresciallo dei carabinieri in servizio a Tivoli, informazioni di varia natura su autoveicoli (che il militare aveva acquisito con abusivi ingressi nel sistema 13 informatico dell'Arma ed aveva così rivelato), promettendo "i favori" sessuali di alcune ragazze che, per la concomitanza temporale, era ragionevole ritenere fossero i corrispettivi per il compimento da parte del pubblico ufficiale di quegli atti contrari ai doveri del suo ufficio (v. pagg. 40- 43, sent. impugn.; pagg. 42- 51, 66-82, 217-233, sent. primo grado). 5. Il ricorso presentato nell'interesse di CO CI è inammissibile. 5.1. Il quarto motivo del ricorso, nella parte in cui è stata denunciata la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che la violazione degli artt. 192, 530 o 546 cod. proc. pen., non comporta ex se la operatività di alcuna delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito;
mentre in presenza di censure che riguardano la ricostruzione del fatto e non anche una reale assenza della motivazione, le relative questioni refluiscono nell'esame dei prospettati vizi di motivazione (in questo senso, tra le tante, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04). 5.2. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso sono manifestamente infondati nella parte in cui è stata denunciata la violazione delle norme di diritto penale sostanziale contestate, perché non è stata prospettata alcuna effettiva rappresentazione errata del fatto corrispondente alle disposizioni addebitate, né una erronea interpretazione delle relative norme incriminatrici applicate. Quanto ai denunciati vizi di motivazione, escluso che nelle conformi pronunce di primo e di secondo grado vi sia una assenza o una apparenza di apparato argomentativo (v. pagg. 56-61, sent. impugn.; pagg. 292-323, sent. primo grado), il ricorrente ha dedotto mere "illogicità" e non anche "manifeste illogicità" della motivazione della sentenza impugnata, dunque ha proposto una semplice versione alternativa alla ricostruzione privilegiata dai giudici di merito: vizi diversi da quelli di cui è consentita la deduzione con il ricorso per cassazione, per le ragioni sopra esposte nel punto 3.2., da intendersi qui integralmente riprodotto. 5.3. Il sesto motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale in materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto, considerando in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre alla qualità e quantità 14 della sostanza, perché solo in questo modo è possibile formulare un concreto giudizio sulla lieve offensività del reato (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823; conf., in seguito, Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Abbruzzese, Rv. 282391; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615). Di tale principio di diritto la Corte di appello di Roma ha fatto corretta applicazione, replicando in maniera adeguata alle censure formulate con l'atto di impugnazione e sottolineando - con argomenti, nei quali non sono riconosdbili aspetti di manifesta illogicità, che sono stati criticati dalla difesa in forma alquanto indeterminata - come non potessero considerarsi di lieve entità, cioè di scarsa carica offensiva, condotte delittuose caratterizzate dalla cessione di quantitativi di cocaina di svariati grammi per un corrispettivo di 25.000 euro (così per il capo 25); dalla offerta di stupefacente del valore di 40.000 euro (così per il capo 26); dalla consegna di una partita di cocaina del valore di 10.000 euro (così per il capo 27); dalla offerta di un rilevante quantitativo di cocaina, di cui venivano consegnati tre campioni non accettati dai potenziali acquirenti (così per il capo 28); dalla vendita di cocaina del valore di 38.500 euro (così per i capi 29) e 30) (v. pagg. 56-61, sent. impugn.; pag. 326, sent. primo grado). 5.4. Anche il settimo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena da infliggere all'imputato anche in relazione ai reati 'satellite' posti in continuazione: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte territoriale, anche richiamando il contenuto della sentenza di primo grado, aveva ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e giustificativo della entità della pena irrogata la oggettiva gravità dei reati commessi (v. pag. 62, sent. innpugn;
pag. 327, sent. primo grado): trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. 5.5. L'ottavo motivo del ricorso è inammissibile per la indeterminatezza ovvero per la manifesta infondatezza del suo contenuto. Il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 240 cod. pen., per un'asserita mancata dimostrazione di una correlazione diretta tra i reati accertati e i beni a lui appartenenti, di cui è stata disposta l'ablazione: laddove la lettura della motivazione delle sentenze dei giudici di merito dà contezza del fatto che quella 15 applicata non è stata una confisca diretta del corpo del reato ovvero del prezzo o del profitto dei delitti accertati, bensì una confisca per sproporzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. Misura i cui presupposti applicativi - omessa giustificazione della provenienza del denaro e degli altri beni di cui il condannato aveva la disponibilità, nonché sproporzione tra il valore di tali beni e le capacità reddituali o le attività economiche dell'interessato - sono stati compiutamente verificati dalla Corte di appello (v. pag. 62, sent. impugn;
pag. 327, sent. primo grado), con valutazioni alle quali nel ricorso non vi è alcun riferimento. 6. Gli imputati i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili vanno condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma che per ciascuno si stima equo determinare nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TE IS relativamente ai capi 9), 10) e 12), rinviando per nuovo giudizio su tali capi, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del predetto imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di ZO NA, AL ZI, TO ON e CI CO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/10/2023