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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/11/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1239/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dott. Davide Palmieri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta all'R.G. n. 1239/2025 del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 06.11.2025 e promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente, alla Strada provinciale MAna km. 10,935, ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Via della Sapienza n. 19, presso lo studio dell'avv. MA Brenciaglia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], ivi residente, in CP_1 C.F._2
Via dello Storcitoio n. 2/B, ed elettivamente domiciliato in Civita Castellana, Via Monsignor
Romero n. 1, presso lo studio dell'avv. Daniela Piunti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
1 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.06.2025 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 05.05.1991 (atto n. 2, parte II, Serie A, Ufficio 1, CP_1
Anno 1991) e che dall'unione coniugale nascevano i figli e AN, tutti Per_1 Per_2 maggiorenni, economicamente indipendenti ed allontanatisi da tempo, come il marito, dalla casa familiare, sita in MA, Via dello Storcitoio n. 2/B, ha dedotto l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale della coppia, il cui venir meno sfociava nella separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 04.02.2021 (R.G. 1452/2020).
La ricorrente, inoltre, ha ritenuto di essere titolare del diritto all'assegno divorzile nelle sue componenti assistenziale e perequativo-compensativa, in quanto, da un lato, è comproprietaria di due beni immobili e attualmente percepisce la Naspi pari a circa 700,00 euro mensili, essendo disoccupata a causa dell'inabilità da cui è affetta, dall'altro, durante il matrimonio si è occupata in via esclusiva dei figli della coppia, svolgendo saltuarie attività lavorative, ma rinunciando, esortata dal marito, ad ogni opportunità di crescita professionale;
il invece, svolgerebbe la professione CP_1 di idraulico, viaggerebbe frequentemente all'estero e sarebbe proprietario di diversi immobili, dei quali uno concesso in locazione a fronte del canone di € 300,00 mensili.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la ha chiesto, previa adozione dei provvedimenti Pt_1 temporanei e urgenti, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ponendo a carico di quest'ultimo l'importo di mensile di 500,00 euro, ovvero la maggior o CP_1 minor somma ritenuta congrua, a titolo di assegno divorzile, revocando l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore del in sede di separazione, nonché disponendo che i figli CP_1
e AN provvederanno autonomamente al proprio mantenimento. Per_1 Per_2
2. Si è costituito in giudizio , associandosi alla richiesta di revoca dell'assegnazione CP_1 della casa coniugale disposta in proprio favore in sede di separazione e aderendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la ma ritenendo che la Pt_1 medesima non avesse diritto all'assegno divorzile. Difetterebbero, infatti, da un lato, la componente assistenziale, in quanto la non solo avrebbe continuato a svolgere e svolgerebbe tuttora Pt_1 attività lavorativa dopo l'infortunio, anche come collaboratrice domestica, percependo
2 complessivamente circa 2.000,00 euro mensili, ma intratterrebbe una stabile relazione sentimentale con il suo nuovo compagno, con il quale sarebbe andata a convivere;
da altro lato, la componente perequativo-compensativa, giacché la avrebbe sempre provveduto autonomamente al Pt_1 proprio sostentamento anche prima della separazione e non risponderebbe al vero né che la Pt_1 stessa avesse sacrificato, spronata dal marito, le proprie prospettive di carriera, rinunciando ad occasioni lavorative, né che la medesima avesse contribuito all'incremento del patrimonio del coniuge.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio contratto con la rigettando la domanda di riconoscimento di un Pt_1 assegno divorzile, revocando l'assegnazione della casa familiare disposta in proprio favore, nonché
l'obbligo di mantenimento del figlio AN.
3. All'udienza di prima comparizione del 06.11.2025, revocato l'assegno di mantenimento previsto per il figlio AN e ammesse parzialmente le prove orali richieste dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia della presente sentenza sullo status.
4. I coniugi hanno chiesto al Collegio di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, per il venir meno dell'affectio coniugalis e quindi della comunione materiale e spirituale.
L'affectio coniugalis risulta effettivamente venuta meno e non potrebbe più essere ricostituita, non solo perché i coniugi non convivono più insieme da tempo, ma anche in quanto le parti hanno concordemente chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono, inoltre, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Dai documenti acquisiti risulta infatti che, dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale per la separazione al momento del deposito del ricorso per divorzio, sono decorsi i termini di legge.
Inoltre, non è stata eccepita l'interruzione della separazione per la sopravvenuta conciliazione delle parti.
Pertanto, dovrà essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e . Parte_1 CP_1
5. Le spese di lite saranno liquidate nella sentenza definitiva.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 1239/2025, vertente tra e , così Parte_1 CP_1 provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e in MA in data 05.05.1991 (atto n. 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno
[...] CP_1
1991);
2) Spese alla sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MA, affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze previste dal D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di consiglio del 06.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dott. Davide Palmieri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta all'R.G. n. 1239/2025 del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 06.11.2025 e promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente, alla Strada provinciale MAna km. 10,935, ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Via della Sapienza n. 19, presso lo studio dell'avv. MA Brenciaglia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], ivi residente, in CP_1 C.F._2
Via dello Storcitoio n. 2/B, ed elettivamente domiciliato in Civita Castellana, Via Monsignor
Romero n. 1, presso lo studio dell'avv. Daniela Piunti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
1 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.06.2025 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 05.05.1991 (atto n. 2, parte II, Serie A, Ufficio 1, CP_1
Anno 1991) e che dall'unione coniugale nascevano i figli e AN, tutti Per_1 Per_2 maggiorenni, economicamente indipendenti ed allontanatisi da tempo, come il marito, dalla casa familiare, sita in MA, Via dello Storcitoio n. 2/B, ha dedotto l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale della coppia, il cui venir meno sfociava nella separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 04.02.2021 (R.G. 1452/2020).
La ricorrente, inoltre, ha ritenuto di essere titolare del diritto all'assegno divorzile nelle sue componenti assistenziale e perequativo-compensativa, in quanto, da un lato, è comproprietaria di due beni immobili e attualmente percepisce la Naspi pari a circa 700,00 euro mensili, essendo disoccupata a causa dell'inabilità da cui è affetta, dall'altro, durante il matrimonio si è occupata in via esclusiva dei figli della coppia, svolgendo saltuarie attività lavorative, ma rinunciando, esortata dal marito, ad ogni opportunità di crescita professionale;
il invece, svolgerebbe la professione CP_1 di idraulico, viaggerebbe frequentemente all'estero e sarebbe proprietario di diversi immobili, dei quali uno concesso in locazione a fronte del canone di € 300,00 mensili.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la ha chiesto, previa adozione dei provvedimenti Pt_1 temporanei e urgenti, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ponendo a carico di quest'ultimo l'importo di mensile di 500,00 euro, ovvero la maggior o CP_1 minor somma ritenuta congrua, a titolo di assegno divorzile, revocando l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore del in sede di separazione, nonché disponendo che i figli CP_1
e AN provvederanno autonomamente al proprio mantenimento. Per_1 Per_2
2. Si è costituito in giudizio , associandosi alla richiesta di revoca dell'assegnazione CP_1 della casa coniugale disposta in proprio favore in sede di separazione e aderendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la ma ritenendo che la Pt_1 medesima non avesse diritto all'assegno divorzile. Difetterebbero, infatti, da un lato, la componente assistenziale, in quanto la non solo avrebbe continuato a svolgere e svolgerebbe tuttora Pt_1 attività lavorativa dopo l'infortunio, anche come collaboratrice domestica, percependo
2 complessivamente circa 2.000,00 euro mensili, ma intratterrebbe una stabile relazione sentimentale con il suo nuovo compagno, con il quale sarebbe andata a convivere;
da altro lato, la componente perequativo-compensativa, giacché la avrebbe sempre provveduto autonomamente al Pt_1 proprio sostentamento anche prima della separazione e non risponderebbe al vero né che la Pt_1 stessa avesse sacrificato, spronata dal marito, le proprie prospettive di carriera, rinunciando ad occasioni lavorative, né che la medesima avesse contribuito all'incremento del patrimonio del coniuge.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio contratto con la rigettando la domanda di riconoscimento di un Pt_1 assegno divorzile, revocando l'assegnazione della casa familiare disposta in proprio favore, nonché
l'obbligo di mantenimento del figlio AN.
3. All'udienza di prima comparizione del 06.11.2025, revocato l'assegno di mantenimento previsto per il figlio AN e ammesse parzialmente le prove orali richieste dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia della presente sentenza sullo status.
4. I coniugi hanno chiesto al Collegio di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, per il venir meno dell'affectio coniugalis e quindi della comunione materiale e spirituale.
L'affectio coniugalis risulta effettivamente venuta meno e non potrebbe più essere ricostituita, non solo perché i coniugi non convivono più insieme da tempo, ma anche in quanto le parti hanno concordemente chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono, inoltre, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Dai documenti acquisiti risulta infatti che, dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale per la separazione al momento del deposito del ricorso per divorzio, sono decorsi i termini di legge.
Inoltre, non è stata eccepita l'interruzione della separazione per la sopravvenuta conciliazione delle parti.
Pertanto, dovrà essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e . Parte_1 CP_1
5. Le spese di lite saranno liquidate nella sentenza definitiva.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 1239/2025, vertente tra e , così Parte_1 CP_1 provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e in MA in data 05.05.1991 (atto n. 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno
[...] CP_1
1991);
2) Spese alla sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MA, affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze previste dal D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di consiglio del 06.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
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