Sentenza 16 dicembre 2010
Massime • 1
È abnorme per difetto di potere, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento del G.u.p. di revoca del decreto che dispone il giudizio.
Commentario • 1
- 1. Associazione in partecipazione o lavoro subordinatoAntonio Maroscia · https://www.lavoroediritti.com/ · 13 novembre 2014
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23931 dello scorso 10 novembre è intervenuta sullo spinosa tema della distinzione tra associazione in partecipazione e rapporto di lavoro subordinato. Nello specifico un contribuente è ricorso in Cassazione dopo che la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva respinto la sua opposizione, avverso i decreti ingiuntivi dell'Inps a titolo di contributi e somme aggiuntive, dovute all'Istituto dopo che lo stesso aveva riqualificato un rapporto di associazione in partecipazione in rapporto di lavoro subordinato. La Corte d'appello dava ragione all'Inps, concludendo che effettivamente il rapporto di lavoro era di tipo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2010, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2010 |
Testo completo
02 7 2 8 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 16/12/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
3072/2010- Dott. UMBERTO GIORDANO
-Presidente SENTENZA N.
Dott. ENZO IANNELLI
- Consigliere
- Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. ANGELA TARDIO
- Consigliere N. 29716/2010 Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Dott. PAOLA PIRACCINI
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TARANTO
nei confronti di:
1) LO PP n. il 06/07/1965
2) SC AR n. il 22/08/1958
avverso l'ordinanza n. 5313/2009 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO del 21/05/2010;
sentita la relazione del Consigliere dott. ANGELA TARDIO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. ANTONIO GIALANELLA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto
1. Con provvedimento adottato il 21 maggio 2010 alle ore 11.20 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha revocato il decreto emesso all'esito dell'udienza preliminare, svoltasi lo stesso giorno e conclusasi alle ore
9,11, con il quale era stato disposto il giudizio per l'udienza del 4 ottobre 2010 dinanzi al Tribunale di Taranto in composizione monocratica nei confronti di
LO EP e SC RI per i reati di cui all'art. 9 legge n. 1423 del
1956.
Detta revoca veniva disposta previa riapertura del verbale, su richiesta dei difensori di fiducia degli imputati, sul rilievo che "effettivamente alla data odierna l'apparecchiatura, solitamente adoperata per consentire l'accesso in aula delle persone interessate, non risulta funzionante".
Con lo stesso provvedimento il Giudice ha disposto procedersi ex novo alla celebrazione dell'udienza preliminare.
2. Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, il quale ne chiede l'annullamento, lamentandone la illegittimità con riguardo alla sua abnormità per essere extra ordinem e per avere determinato indebita regressione del procedimento.
Il ricorrente, in particolare, deduce che nell'ordinamento processuale penale non è prevista la possibilità di revoca del decreto che dispone il giudizio, la cui compiuta disciplina, come atto conclusivo di una fase processuale, è contenuta nell'art 429 cod. proc. pen.; eventuali nullità concernenti gli atti preliminari all'udienza devono farsi valere nel giudizio di merito, e con la revoca si determina "un'irrimediabile situazione di paralisi processuale", non avendo il giudice, che ha emesso il decreto che dispone il giudizio, alcuna ulteriore facoltà
d'iniziativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato, essendo abnorme il provvedimento adottato dal Giudice dell'udienza preliminare.
2. La categoria dei provvedimenti abnormi è stata elaborata dalla giurisprudenza con l'intento dichiarato di introdurre un correttivo al principio
2 della tassatività dei mezzi d'impugnazione e di apprestare il rimedio del ricorso per cassazione per rimuovere gli effetti di determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in nessuno schema legale (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Di Battista, Rv. A
209603; Sez. U, n. 7 del 26/04/1989, dep. 09/05/1989, Goria, Rv. 181304, e da ultimo, ex plurimis, Sez. 2, n. 18197 del 20/04/2010, dep. 13/05/2010, P.M. in proc. Palella, Rv. 247535).
In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha argomentato che il provvedimento abnorme si discosta e diverge non solo dalla previsione contenuta in specifiche norme, ma anche dall'intero sistema organico della legge processuale, tanto da costituire un atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (Sez. 3, n. 3010 del
09/07/1996, dep. 08/08/1996, P.M. in proc. Cammarata, Rv. 206060; Sez. 1, n.
2383 del 19/05/1993, dep. 19/07/1993, La Ruffa ed altro, Rv. 195510; Sez. 6,
n. 4121 del 19/11/1992, dep. 26/01/1993, Bosca, Rv. 192943; Sez. 5, n. 1338 del 22/06/1992, dep. 03/08/1992, P.M. in proc. Zinno, Rv. 191559).
Si è anche osservato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, di là da ogni ragionevole limite. Si è, inoltre, precisato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, quando l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere dell'organo che l'ha prodotto, determini una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo o un'indebita regressione ad una fase anteriore del procedimento, che deve avere, viceversa, un ordinato svolgimento progressivo per assicurare la ragionevole durata al processo (Sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010,
dep. 05/07/2010, Ghiglione, Rv. 247844; Sez. 5, n. 18063 del 19/01/2010, dep. 12/05/2010, P.O. in proc. Mazzola, Rv. 247137; Sez. 3, n. 8330 del
11/01/2008, dep. 22/02/2008, P.M. in proc. Mocavero, Rv. 239278; Sez. 5, n.
41366 del 20/09/2004, dep. 25/10/2004, P.M. in proc. Personale PP.TT.
Avigliano, Rv. 230007; Sez. 2, n. 31430 del 28/04/2003, dep. 24/07/2003,
Calcopietro, Rv. 226446 Sez. 2, n. 27716 del 05/06/2003, dep. 26/06/2003,
P.O. in proc. Biagia, Rv. 225857; Sez. 1, n. 12568 del 05/03/2002, dep. 29/03/2002, P.M. in proc. De Tata, Rv. 221081; Sez. U, n. 26 del
3 24/11/1999, dep. 26/01/2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del
10/12/1997, dep. 12/02/1998, Di Battista, Rv. 209603).
3. Il provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Taranto, impugnato con l'osservanza delle forme e dei termini ordinari prescritti :
dalla legge processuale per l'ammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. U, n.
11 del 09/07/1997, dep. 31/07/1997, P.M. in proc. Quarantelli, Rv. 208221), può farsi rientrare in detta categoria.
Il potere di revoca del decreto che dispone il giudizio, esercitato nel caso di specie dal Giudice dell'udienza preliminare, non è, infatti, previsto da alcuna norma processuale, e non è ricavabile da una ricostruzione sistematica del processo penale.
Ed invero, a differenza della sentenza di non luogo a procedere, che il giudice può deliberare all'esito dell'udienza preliminare, soggetta ad impugnazione (art. 428 cod. proc. pen.) e suscettibile di revoca (artt. 434/437 cod. proc. pen), il decreto che dispone il giudizio, disciplinato anche come provvedimento che il giudice può adottare all'esito dell'udienza preliminare (artt.
424 e 429 cod. proc. pen), non è impugnabile dinanzi al giudice superiore né revocabile da parte del giudice che l'ha emesso.
Pertanto, il giudice, che per previsione normativa esaurisce il suo potere con la sua decisione sul rinvio a giudizio e rimane competente in via eccezionale, fino a che gli atti rimangono presso di lui, solo per alcuni provvedimenti accessori, e specificamente per quelli che concernono la libertà dell'imputato (Sez. 6, n. 3860 del 19/10/2000, dep. 21/12/2000, P.M. in proc. El Khalili, Rv. 217637), non può intervenire sul suo provvedimento, annullandolo, revocandolo, modificandolo o rettificandolo neppure per sanare eventuali nullità, che possono essere dedotte o rilevate in sede di giudizio di merito, ai sensi degli artt. 177 e segg. cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 32 del 08/01/1998, dep. 17/02/1998, Zumpano, Rv. 210165).
4. Il provvedimento impugnato si pone, quindi, come atto non solo strutturalmente abnorme per essere espressione di un potere non attribuito al giudice dell'udienza preliminare, ma anche funzionalmente abnorme per aver determinato un'indebita regressione del processo, con distorsione della prevista sequenza procedimentale in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
L'abnormità, strutturale e funzionale, del provvedimento ne impone l'annullamento senza rinvio, dovendo essere ristabilita la situazione processuale antecedente alla sua adozione e dovendo, conseguentemente, riprendere vigore il decreto che ha disposto il rinvio a giudizio di LO EP e SC RI.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2010.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LA Tardio Umberto Giordano
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DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
26 GEN. 2011
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