Sentenza 12 aprile 2001
Massime • 1
L'errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 391 bis cod. proc. civ., presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, una delle quali emergente dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, purché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio; pertanto, non costituisce errore revocatorio, ma eventualmente frutto di una erronea interpretazione degli atti transattivi "inter partes", l'aver ritenuto che questi avessero definito in ogni sua parte la controversia con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2001, n. 5515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5515 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
SS CO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 70, presso l'avv. Roberto D'Atri, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FORTE HOTEL EDEN ROMA s.p.a., in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, sig. Marcel Levy, elettivamente domiciliato in Roma, via del Babuino n. 51 presso l'avv. Antonio Corrao, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso le sentenze del Tribunale di Civitavecchia del 27 novembre 1998 - 25 gennaio 1999 e 22 ottobre - 12 novembre 1999, nn. 30 e 710 del 1999, rese nelle cause n. 1166 del 1997 e 217 del 1999, cronologico nn. 446 e 6186 del 1999;
Udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. D'Atri e Corrao;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso, per il ricorso n. 5253 del 1999, per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e per l'inammissibilità del ricorso n. 3522 del 2000. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma, NC SI - per quanto ancora interessa - impugnava il licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro Società per azioni Forte Hotel Eden Roma (d'ora in poi società Forte).
Il Pretore rigettava la domanda. Il SI proponeva appello che il Tribunale di Roma dichiarava improcedibile.
Il SI proponeva ricorso per cassazione che questa Corte accoglieva, cassando la sentenza del Tribunale di Roma e designando giudice del rinvio il Tribunale di Civitavecchia.
Qust'ultimo, con sentenza non definitiva del 27 marzo 1998, dichiarava illegittimo il licenziamento, ordinava la reintegrazione del SI nel posto di lavoro e condannava la società al risarcimento del danno nella misura di cinque mensilità di retribuzione e con ordinanza disponeva la prosecuzione per l'accertamento dell'eventuale maggior danno, riguardo al quale la datrice aveva dedotto che il lavoratore nelle more aveva svolto altre attività percependo redditi.
Veniva raccolto giuramento decisorio deferito dalla società Forte al SI su diverse circostanze relative all'"aliunde perceptum";
giuramento positivo su alcune di queste, negativo su altre:
giuramento la cui veridicità veniva contestato dalla società. Con sentenza N. 30 del 27 novembre 1998/25 gennaio 1999, il Tribunale di Civitavecchia, in parziale riforma della decisione del locale Pretore del 13 marzo 1993, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti in data 7 ottobre 1998, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla causa iniziata con ricorso da SI NC, intesa ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato dalla società Forte Hotel Eden Roma s.p.a., con tutti i provvedimenti conseguenti.
Il Tribunale condannava la società al pagamento delle spese per tutti i gradi di giudizio.
I giudici di appello osservavano che "nel secondo dei verbali sopra menzionati, le parti definiscono completamente la controversia tra loro pendente, anche se per la verità specificano che la transazione tra loro intercorsa non dovrebbe aver avuto alcuna influenza sulla questione relativa alla liquidazione del danno rimessa a questo giudice, che deve valutare l'eventuale esistenza dell''aliunde perceptum'.
Il Tribunale ritiene comunque che l'accordo in questione non possa definirsi completo se non prendendo in esame anche l'aspetto della controversia ancora sub judice, dovendosi conferire massima portata all'accordo conciliativo stante la sua natura di composizione degli opposti interessi. È il caso poi di considerare che la cessazione della materia del contendere è rilevabile di ufficio dal giudice, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, che non possono farne oggetto di disciplina negoziale". Contro questa sentenza, (n. 710 del 1999) il SI proponeva ricorso per revocazione per errore di fatto, sostenendo che dai verbali di conciliazione risultava chiaramente che le parti avevano voluto far salva l'efficacia del giudizio in corso, in relazione alla determinazione dell'aliunde perceptum, sicché il Tribunale avrebbe dovuto procedere alla liquidazione delle spettanze sulla base del giuramento decisorio.
Il Tribunale dichiarava inammissibile la revocazione, in quanto quello indicato dal ricorrente non costituiva errore di percezione di un fatto decisivo, ma era eventualmente frutto di una interpretazione degli atti transattivi - secondo l'assunto del ricorrente - erronea. Avverso la sentenza n. 30 del 1999 del Tribunale di Civitavecchia, il SI ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre distinti motivi.
La società Forte resiste con controricorso, assumendo l'inammissibilità del ricorso per acquiescenza, desumibile dall'aver il SI notificato precetto per il pagamento delle spese processuali, come liquidate nella sentenza impugnata. Contro la sentenza n. 710 del 1999 (emessa in sede di revocazione) il SI ha proposto ricorso con un motivo. Anche a tale ricorso la società Forte resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie in tutti e due i ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, debbono essere riuniti (in applicazione analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) della norma di cui all'art. 335 codice di procedura civile, che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dalla norma citata, discende dalla stretta connessione esistente tra le due pronunce, in quanto l'esito della revocazione - dal cui carattere pregiudiziale deriva prima della modifica introdotta dalla legge 353 del 1990 (art. 68), sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 398, ultimo comma, codice di procedura civile - può risultare determinante ai fini della decisione dell'ordinaria impugnazione per cassazione (Cass. S.U. 7 novembre 1997 n. 10933, Cass. 16 marzo 1996 n. 2227, 4 novembre 1995 n. 11517, 22 giugno 1995 n. 700, 6 giugno 1994 n. 5742). Deve essere esaminato innanzitutto il ricorso proposto in sede di revocazione.
Con l'unico motivo di ricorso, NC SI denuncia violazione dell'art. 395 n. 4 codice di procedura civile e censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile la revocazione. A riguardo, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata per revocazione è viziata da errore di fatto, in quanto il Tribunale, a fronte dell'esplicita dichiarazione delle parti, contenuta nel verbale di conciliazione, di voler far salvo il giudizio concernente l'aliunde perceptum, ha inopinatamente dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Il ricorso è inammissibile.
Infatti, l'errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395 n. 4, codice di procedura civile, richiamato dall'art. 391 bis codice di procedura civile, consiste nell'erronea percezione degli atti di causa, che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato (Cass. 30 agosto 2000 n. 11408, 28 ottobre 2000 n. 14256).
Rispetto all'unico motivo del ricorso, si è al di fuori dell'ambito dell'errore revocatorio.
Con la sentenza n. 710 del 1999, il Tribunale ha correttamente dichiarato inammissibile la revocazione, osservando che quello indicato dal ricorrente non costituiva errore di percezione di un fatto decisivo, ma era eventualmente frutto di una interpretazione degli atti transattivi (secondo l'assunto del ricorrente, erronea). In effetti, benché si deducano - da parte del ricorrente - formalmente errori di fatto, in concreto si prospettano censure alle valutazioni e interpretazioni effettuate nella sentenza impugnata in modo difforme dalle aspettative dell'attuale ricorrente. Da qui l'inammissibilità del ricorso n. 3522 del 2000. Con il primo motivo del ricorso n. 5253 del 1999, il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 100 codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 codice di procedura civile.
Dopo aver premesso che il verbale di conciliazione era stato versato in modo irrituale, senza però chiedere di trarre da tale affermazione alcuna conseguenza, il ricorrente critica la sentenza impugnata per avere apoditticamente ed illogicamente affermato che con la conciliazione era venuta a cessare la materia del contendere. A tale proposito, il ricorrente censura la sentenza per non aver tenuto conto del fatto che entrambe le parti, nelle conclusioni, avevano chiesto l'emissione di una pronuncia sul merito del danno, in considerazione dell'aliunde perceptum, e per avere attribuito alla conciliazione efficacia sul giudizio, pur in presenza di una espressa clausola che tale efficacia escludeva.
Il motivo è fondato.
La decisione del Tribunale appare illogica e contraddittoria, nella parte in cui - da un lato - la stessa dà atto della precisa volontà delle parti (contenuta nel verbale di conciliazione) di voler far salvo il giudizio concernente l'aliunde perceptum, e, dall'altro, ha dichiarato cessato la materia del contendere.
Tra l'altro la pronuncia di cessazione della materia del contendere (sulla quale, in genere, cfr. Cass. S.U. n. 1048 del 28 settembre 2000), che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia extra petita, possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente, idonei a privare essa e/o il contraddittorio di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza (Cass. nn. 622 del 1997 e 8607 del 2000). Tra l'altro, è appena il caso di sottolineare l'assoluta infondatezza del profilo di inammissibilità del ricorso del SI (sollevato dalla difesa della società Forte in controricorso pag. 1), per avere lo stesso accettato la sentenza del Tribunale, provvedendo anche alla notifica del dispositivo della stessa, unitamente all'atto di precetto.
Perché si abbia acquiescenza tacita, ai sensi dell'art. 329 codice di procedura civile, è necessario - infatti che la parte compia atti o fatti assolutamente incompatibili, in via logica e giuridica, con la volontà di avvalersi delle impugnazioni apprestate dalla legge ed univocamente dimostrativi della volontà di accettare la definizione della controversia nel grado di giudizio contrassegnato dalla soccombenza: requisiti, questi, non ravvisabili nel solo fatto della notifica della sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva effettuata dalla parte parzialmente vittoriosa.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli articoli 112 e 116 codice di procedura civile, in relazione agli articoli 2736 e 2738 codice civile - prova legale - (in riferimento all'art. 360 n. 3 violazione di legge). Il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per avere illegittimamente disatteso l'esito del giuramento decisorio deferito al ricorrente e da questi ritualmente prestato.
Il motivo è inammissibile.
Infatti, una volta ritenuto che fosse cessata la materia del contendere, non vi era spazio evidentemente - per una pronuncia sul merito.
Con l'ultimo motivo, il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione di legge (art. 306 codice di procedura civile, in relazione agli articoli 91 e 92 codice di procedura civile e D.M. 24 novembre 1990 n. 392) nonché per omessa motivazione.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere liquidato le spese in misura inadeguata in relazione al valore della causa ed all'importanza delle questioni trattate.
L'ultimo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando sui due ricorsi riuniti, nn. 5253 del 1999 e 3522 del 2000, dichiara inammissibile il ricorso n. 3522 del 2000. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso n. 5253 del 1999. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma anche per le spese di questo giudizio (di cui al ricorso n. 5253 del 1999)
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio n. 3522 del 2000, che liquida in lire 38.000 oltre a lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2001