Sentenza 19 ottobre 2000
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il GIP, dopo aver emesso decreto disponente il giudizio immediato, dichiari la nullità del decreto medesimo e ordini la restituzione degli atti al P.M., atteso che il giudice, spogliatosi ormai del procedimento, rimane competente in via eccezionale - e finché gli atti rimangono presso di lui - solo per i provvedimenti in materia di libertà, laddove un provvedimento di auto-annullamento non è previsto da alcuna norma processuale e si pone fuori dall'ordinamento.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite e i termini per la richiesta di giudizio immediato:Luca Carboni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Le Sezioni Unite della Cassazione, superando l'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza, hanno affermato, con la pronuncia in commento, che l'inosservanza dei termini per l'instaurazione del giudizio immediato è rilevabile dal giudice per le indagini preliminari. Le stesse, però, hanno anche specificato che la decisione del g.i.p. non può essere oggetto di ulteriore sindacato da parte del giudice del dibattimento. Si tratta di una pronuncia particolarmente attesa, che svolge un'approfondita analisi di tale rito alternativo. Per renderne più agevole la comprensione, appare necessario riassumere i punti fondamentali della vicenda. Il pubblico ministero presentava …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2000, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2000 |
Testo completo
In persona dei signori magistrati:
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente
Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere
Dott. STEFANO MONACI Consigliere
Dott. GIOVANNI GOGGI Consigliere
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dai Procuratore della Repubblica di Genova contro il decreto di restituzione degli atti al P.M., in data 28 gennaio 2000, del GIP del Tribunale di Genova,
sentita la relazione del Consigliere Dr. Stefano Monaci, letta la requisitoria scritta del P.G. che ha chiesto l'annullamento del provvedimento emesso il 28 gennaio dal GIP di Genova, e la restituzione degli atti al medesimo per l'ulteriore corso del procedimento,
FATTO e DIRITTO
1. La Procura della Repubblica di Genova ha aperto un indagine a carico del cittadino marocchino EL AL BO, arrestato il 31 ottobre 1999, per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma quarto, del D.P.R. n.309 del 1990. Al termine delle indagini preliminari il P.M. faceva notificare all'indagato l'avviso (emesso in data 7 gennaio 2000, ma notificato il 12 successivo) di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415-bis c.p.p., introdotto dalla legge 16.12.1999 n. 479, assegnandogli altresì il termine di venti giorni previsto dal terzo comma dello stesso articolo.
Tuttavia in pendenza del termine stesso il P.M. presentava al GIP, esattamente il 24 gennaio 2000, richiesta di giudizio immediato. Il GIP provvedeva in conformità ed emetteva, in data 25 gennaio 2000 decreto di giudizio immediato.
A seguito di un'apposita istanza presentata dalla difesa dell'interessato il GIP, con nuovo decreto del 28 gennaio 2000, dichiarava la nullità del precedente decreto di giudizio immediato sul presupposto dell'avvenuta violazione dei diritti dell'indagato, ed ordinava la restituzione degli atti al P.M.
Il 29 gennaio il GIP ordinava la scarcerazione per decorrenza dei termini dell'indagato.
2. La Procura della Repubblica di Genova ha proposto ricorso immediato per cassazione avverso il decreto del 28 gennaio sul presupposto che si trattasse di un provvedimento abnorme. L'Ufficio ricorrente argomentava, in particolare, che si trattava di un provvedimento estraneo alle previsioni sia delle singole norme che dell'intero sistema del processo penale, che i casi di regressione del procedimento alla fase delle indagine preliminari erano tassativi, che con l'emissione del decreto di giudizio immediato il GiP aveva esaurito i propri poteri.
Sosteneva, inoltre, che non era stato violato alcun diritto dell'indagato in quanto il termine di venti giorni non era previsto per il giudizio immediato.
Rilevava che - a suo parere - l'indagato non aveva subito comunque nessuna lesione concreta dei propri interessi e spiegava di aver dovuto modificare la propria impostazione processuale per l'ormai prossima scadenza dei termini di custodia cautelare in carcere. Il P.M. di Genova concludeva perciò chiedendo l'annullamento per abnormità del provvedimento del GIP del Tribunale di Genova che aveva annullato il decreto di giudizio immediato nei confronti dell'imputato EL AL, ed il ripristino nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere.
A sua volta la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta 15 maggio 2000, faceva sostanzialmente proprie le richieste e le argomentazioni della Procura di Genova, e concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento emesso il 28 gennaio 2000 dal GIP presso il Tribunale di Genova e la restituzione degli atti al medesimo per l'ulteriore corso del procedimento.
3. Il ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova appare fondato e deve essere accolto,
Effettivamente si tratta di un provvedimento abnorme, come tale ricorribile direttamente per cassazione.
Nella sostanza quello qui impugnato è un provvedimento di auto- annullamento, posto in essere dal GIP, del proprio precedente decreto che fissava il giudizio immediato.
È di immediata evidenza che un provvedimento di questo genere non è previsto da nessuna norma positiva. Del resto neppure una ricostruzione sistematica del processo penale, e dei suoi principi generali, consente di attribuire al GIP il potere di emettere un simile provvedimento di auto-annullamento (peraltro - come è facile rilevare - in concreto assai succinto, a differenza di quello, ampiamente motivato, del 25 gennaio 2000 che veniva annullato). Già questi sono indici evidenti dell'abnormità del provvedimento.
4. Ma il motivo di abnormità di più immediata evidenza è costituito dal fatto che con l'emissione del decreto di giudizio immediato (quello del 25 gennaio) il GIP si era ormai spogliato del procedimento, della decisione sostanziale sul caso, e non poteva più modificare il proprio provvedimento. Anche se, in ipotesi non concessa, quest'ultimo fosse stato nullo o comunque viziato, ogni vizio avrebbe potuto, e dovuto, essere fatto valere nel giudizio di merito successivo, non più dinanzi al GIP.
Dopo la sua decisione sul rinvio a giudizio il GIP rimane competente in via eccezionale, fino a che gli atti rimangono presso di lui, solo per alcuni provvedimenti accessori, e specificamente per quelli che concernono la libertà dell'imputato.
3. Nè può dirsi che con la richiesta di giudizio immediato siano stati violati diritti della difesa.
È stata adottata piuttosto una diversa strategia processuale, che comporta una modificazione (del resto parziale) delle regole del gioco;
in particolare - per quanto interessa in questa sede - non è più previsto il termine di venti giorni, stabilito dal nuovo art. 415 bis per il giudizio ordinario, ma non per quello direttissimo o per il procedimento per decreto penale.
Ogni forma di procedimento ha un suo punto di equilibrio tra le varie esigenze delle parti, e non può dirsi che le facoltà concesse all'indagato dal predetto art. 415 bis debbano essere necessariamente estese anche al giudizio direttissimo ed al procedimento per decreto, caratterizzati entrambi da una particolare celerità.
4. Non sussiste, per la verità, nessun impedimento logico o giuridico che impedisca al P.M., organo delegato all'esercizio dell'azione penale, di modificare nel corso del procedimento, prima che sia stato disposto il dibattimento, la propria strategia processuale, eventualmente proponendo appunto richiesta di giudizio immediato pur dopo avere proceduto nelle forme del giudizio ordinario.
Nè questo modo di procedere comporta alcuna lesione dei diritti dell'imputato, proprio perché il nuovo rito processuale prescelto non prevede più l'applicazione dell'art. 415 bis.
Se fosse altrimenti si dovrebbe giungere alla conclusione che il giudizio direttissimo comporta di per se stesso la lesione dei diritti della difesa, ma una simile conclusione non appare esatta e condivisile perché anche all'interno del giudizio direttissimo la difesa usufruisce dei propri spazi difensivi di cui avvalersi per far valere le ragioni dell'imputato.
Non rileva, invece, la ragione per cui il Pubblico Ministero ritenga di modificare la propria strategia processuale, se lo faccia, come nel caso di specie, nel tentativo di prevenire una scarcerazione dell'indagato per decorrenza dei termini (scarcerazione avvenuta invece, come suggerisce la concatenazione delle date, per pochissimi giorni), o per altre ragioni.
A questo proposito deve essere affermato perciò il seguente principio di diritto:
Prima che sia stato disposto il dibattimento, il Pubblico Ministero, quale organo incaricato dell'esercizio dell'azione penale, ha piena facoltà di scegliere, e di modificare, la propria strategia processuale, eventualmente chiedendo un procedimento immediato dopo aver proceduto nelle forme del procedimento ordinario.
5. Il provvedimento impugnato, quello emanato il 28 gennaio 2000 dal GIP del Tribunale di Genova deve essere annullato senza rinvio, e gli atti debbono essere trasmessi l'ulteriore corso allo stesso Tribunale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta Sezione Penale, il 19 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2000