Sentenza 19 gennaio 2010
Massime • 2
Non è abnorme l'ordinanza di improcedibilità pronunciata, ex art. 30 D.Lgs. n. 274 del 2000 - nel procedimento instaurato a seguito di ricorso immediato davanti al giudice di pace - a seguito di assenza del ricorrente avvenuta dopo il compimento di svariate attività (conciliazione non riuscita, ammissione testi ecc.) succedutesi nell'arco di svariate udienze (nella specie 4), in quanto, sotto il profilo strutturale, essa non è atto estraneo all'ordinamento giuridico - considerato che il potere del giudice di pace di dichiarare improcedibile il ricorso in caso di assenza del ricorrente all'udienza di comparizione non è tassativamente previsto dal legislatore, il quale, pertanto, non ha esplicitamente escluso ogni altra ipotesi - e, sotto il profilo funzionale, non determina un insolubile stasi del procedimento, non sussistendo alcun impedimento per la parte di presentare al giudice istanza di fissazione dell'udienza e di fare proseguire il procedimento.
Avverso l'ordinanza di improcedibilità pronunciata ex art. 30 D.Lgs. n. 274 del 2000 - nel procedimento instaurato a seguito di ricorso immediato davanti al giudice di pace - il ricorrente può presentare, ex art. 31 D.Lgs. n. 274 del 2000, istanza di fissazione di una nuova udienza ed ove questa non sia accolta proporre ricorso al tribunale in composizione monocratica, la cui ordinanza, inoppugnabile con gli ordinari mezzi di gravame, è ricorribile per cassazione, ex art. 111 Cost.. Ne deriva che, pronunciata l'ordinanza di improcedibilità, e attivato il percorso speciale previsto dalla disciplina del giudice di pace con l'istanza di fissazione di nuova udienza, qualora il ricorrente non lo porti a compimento con l'impugnazione del relativo decreto di reiezione davanti al giudice monocratico ma proponga ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di improcedibilità, detto ricorso deve essere rigettato, in quanto l'abbandono del percorso di impugnazione speciale e la intempestiva scelta del ricorso per cassazione determinano due effetti negativi: il passaggio in giudicato dell'ordinanza di improcedibilità del giudice di pace e la conseguente sua assoluta inoppugnabilità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2010, n. 18063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18063 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 19/01/2010
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 120
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 24601/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS CO C/ N. IL 14/01/1974;
1) MA OV TA N. IL 28/05/1945;
avverso l'ordinanza n. 140/2007 GIUDICE DI PACE di CREMONA, del 08/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
udito il P.G. in persona del Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Dott. Oliva Stefano.
FATTO E DIRITTO
Il difensore di FA ER, ricorrente nel procedimento instaurato a seguito di sua querela, dinanzi al giudice di pace di Cremona, ha presentato ricorso avverso l'ordinanza di improcedibilità, a norma del D.Lgs.. n. 274 del 2000, art. 30, con condanna al pagamento di Euro 3.500, di cui Euro 2.500 di rimborso di spese legali ed Euro 1000 per risarcimento dei danni in favore dell'imputato VA TT MA.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi:
1. violazione di legge in relazione al D.Lgs.. n. 274 del 2000, art. 30 e/o abnormità del provvedimento. Secondo il ricorrente, contro l'ordinanza, per la quale non è prevista espressamente alcuna impugnazione a causa della sua abnormità, è ammesso il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., comma 2, per appagare l'esigenza di giustizia che essa venga annullata, in quanto contrastante con l'ordinamento giuridico.
L'ordinanza è stata emessa alla quarta udienza del procedimento, dopo che nelle precedenti erano stati compiuti numerosi atti e adempimenti (tentativo di conciliazione, con esito negativo, apertura del dibattimento, ammissione di due testi su richiesta del ricorrente, riserva del giudice di acquisire prove documentali). All'udienza dell'8 aprile 2009, svoltasi in assenza del FA e del suo difensore, il giudice, dopo aver acquisito prove documentali, su richiesta della difesa dell'imputato, pronunciava ordinanza di improcedibilità, a norma dell'art. 30 citato.
Secondo il ricorrente, l'ordinanza è espressione, da parte del giudice, di un potere non riconosciutogli dall'ordinamento processuale, che all'art. 30 citato limita la possibilità di dichiarazione di improcedibilità alla sola udienza di comparizione. Il legislatore ha cioè messo in evidenza che questa è l'unica udienza in cui l'assenza del ricorrente è sanzionata in maniera così grave, volendo punire chi, dopo aver presentato ricorso immediato, dando impulso all'azione penale, se ne sia totalmente disinteressato, omettendo di presentarsi dinanzi al giudice di pace per confermare la propria volontà di perseguire il responsabile dei fatti reato denunciati. Secondo il ricorrente, sarebbe irrazionale e incostituzionale ritenere che il legislatore, nel procedimento speciale, pretenda una presenza assidua e costante della persona offesa/parte civile ne, che non è obbligatoria nel procedimento ordinario, nel corso del quale l'unico onere della parte civile, per non decadere dalle proprie pretese, è quello di depositare le proprie conclusioni per iscritto. A sostegno del ricorso è stata richiamata la decisione di questa Corte (sez. 5^, n. 10156 del 17.2.2005), secondo la quale l'ordinanza di improcedibilità, prevista dal D.Lgs.. n. 274 del 2000, art. 30, è da ritenere di natura decisoria, in quanto può contenere condanna alla rifusione delle spese processuali, al risarcimento dei danni, ed è suscettibile di acquisire forza di giudicato, ponendo definitivamente fine al procedimento, salva la possibilità di provare, dinanzi al giudice di pace, che la mancata comparizione è stata determinata da caso fortuito o forza maggiore (art. 31). Da questa premessa deriva la conseguenza della ricorribilità per cassazione, ex art. 111 Cost., dell'ordinanza in virtù di queste caratteristiche e della mancata previsione di altro mezzo di impugnazione (sotto quest'ultimo profilo, v. S.U. 28.5.2003, Pellegrino, in Cass. pen. 2003, p. 3003). Il difensore dell'imputato ha presentato memoria, rilevando che:
1. Nel titolo del D.Lgs.. n. 274 del 2000, art. 30, si fa menzione dell'udienza di comparizione, ma nel testo si fa riferimento genericamente a "udienza".
2. Per il ricorso immediato - in cui l'esercizio dell'azione penale è affidato direttamente alla persona offesa - non è irrazionale la previsione di un onere di presenza assidua e senza soluzione di continuità in tutte le udienze.
3. argomento centrale della tesi difensiva è costituito dall'affermazione che la parte ricorrente ha errato nell'individuazione del provvedimento da impugnare: a seguito dell'ordinanza di improcedibilità, il FA, a norma del D.Lgs.. n. 241 del 2000, art. 31, ha presentato istanza di rifissazione della nuova udienza, senza però provare che la mancata comparizione all'udienza dell'8.4.2009 fosse stata determinata da caso fortuito o forza maggiore. Di conseguenza, il giudice ha respinto l'istanza, con provvedimento impugnabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, il quale avrebbe dovuto decidere con ordinanza, essa sì ricorribile in Cassazione, a norma dell'art. 111 Cost.. Secondo la difesa dell'imputato, questo provvedimento supera, da un punto di vista logico e sistematico, quello di accertamento di improcedibilità e rappresenta il momento conclusivo del giudizio di merito, da ritenersi definito con atto passato in giudicato. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, perché diretto contro un atto non avente efficacia decisoria definitiva, proprio perché superato e sostituito dal successivo provvedimento di rigetto dell'istanza di nuova fissazione di udienza.
La ricostruzione proposta è confermata, secondo il difensore, dalla sentenza sez. 5^ n. 10156/05, che ha ritenuto l'ordinanza di improcedibilità "suscettibile di acquisire forza di giudicato" e di porre fine al giudizio, "salvo il caso in cui il ricorrente provi che la mancata comparizione è stata dovuta a caso fortuito e forza maggiore." Non è vero quindi che il ricorso per cassazione rappresentava l'unico strumento di impugnazione consentito, in quanto il FA aveva già scelto una strada diversa, costituita dal mezzo di impugnazione previsto dalla disciplina speciale (che non era stato però condotto all'esito conclusivo previsto dall'ordinamento processuale).
4. Il provvedimento impugnato non è comunque abnorme e il ricorso propone censure del tutto generiche.
Il ricorso presentato nell'interesse di FA ER non merita accoglimento. Innanzitutto va rilevato che l'ordinanza di improcedibiità emessa dal giudice di pace non costituisce atto extra legem: non realizza un'ipotesi di abnormità strutturale, in quanto non è espressione dell'esercizio, da parte del giudice, di un potere disconosciutogli dall'ordinamento processuale. Il potere del giudice di pace di dichiarare improcedibile il ricorso in caso di assenza nell'udienza di comparizione non è previsto dal legislatore in maniera tassativa, non avendo escluso ogni altra ipotesi in maniera esplicita.
Nè si versa in un'ipotesi di abnormità funzionale, in quanto l'atto non determina un' insolubile stasi del procedimento, non sussistendo alcun impedimento per la parte di presentare al giudice istanza di rifissazione dell'udienza e di far proseguire il procedimento. Se si consentisse il ricorso per cassazione, al di fuori delle ipotesi previste dall'ordinamento si renderebbe possibile l'elusione del principio della tassatività delle impugnazioni, di cui all'art. 568 c.p.p.. Vi è poi da considerare l'argomento della natura decisoria dell'ordinanza D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 30, in base al quale il ricorrente ha sostenuto la propria legittimazione a proporre la presente impugnazione alla luce della decisione di questa Corte (sez. 5^, n. 10156 del 17.2.2005), Questo argomento della natura decisoria dell'ordinanza di improcedibilità D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 30 deve tener conto del fatto che - secondo la convincente tesi prospettata dalla difesa del MA - la disciplina speciale del gravame prevista per il giudice di pace prevede un ulteriore sviluppo, all'esito del quale è emesso l'atto conclusivo del giudizio di merito. Avverso l'ordinanza D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 30, l'art. 31, u.c. prevede infatti una successiva procedura di impugnazione, attivata la quale non è invocabile il ricorso ex art.111 Cost.. Contro il decreto motivato del giudice di pace, che,
successivamente all'ordinanza di improcedibilità, respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza può essere proposto ricorso al tribunale in composizione monocratica, "che decide con ordinanza inoppugnabile".
Nel caso in esame, risulta dagli atti che FA ha iniziato il percorso di gravame previsto dalla disciplina sul giudice di pace, ma non lo ha condotto fino al suo momento conclusivo: a seguito del rigetto della richiesta di fissazione di nuova udienza presentata al giudice di pace, non ha presentato ricorso al giudice monocratico, la cui ordinanza, in quanto inoppugnabile con gli ordinari mezzi di gravame, è ricorribile per cassazione, secondo l'indirizzo interpretativo, di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite. Non è vero quindi che il ricorso per cassazione rappresentava l'unico strumento di impugnazione per il FA. Questo abbandono del percorso di impugnazione speciale e la intempestiva scelta del ricorso per cassazione hanno determinato due effetti negativi: il passaggio in giudicato dell'ordinanza di improcedibilità del giudice di pace (v. Cass. sez. 5^ 10156/2005, citata) e la conseguente sua assoluta inoppugnabilità.
La natura decisoria dell'ordinanza di improcediblità D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 30 - per la quale è prevista l'ulteriore procedura ex art. 31 - è superata, ai fini della legittimazione al ricorso per cassazione - dalla successiva ordinanza del tribunale monocratico, ex art. 31, che costituisce l'atto conclusivo del giudizio di merito nella special procedura del giudice di pace e che, in assenza di espresso mezzo di gravame, è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.. Il ricorso presentato avverso l'ordinanza di improcedibilità,
emessa D.Lgs. n. 241 del 2000, ex art. 30 dal giudice di pace di Cremona, va quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010