Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2010, n. 18063
CASS
Sentenza 19 gennaio 2010

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Non è abnorme l'ordinanza di improcedibilità pronunciata, ex art. 30 D.Lgs. n. 274 del 2000 - nel procedimento instaurato a seguito di ricorso immediato davanti al giudice di pace - a seguito di assenza del ricorrente avvenuta dopo il compimento di svariate attività (conciliazione non riuscita, ammissione testi ecc.) succedutesi nell'arco di svariate udienze (nella specie 4), in quanto, sotto il profilo strutturale, essa non è atto estraneo all'ordinamento giuridico - considerato che il potere del giudice di pace di dichiarare improcedibile il ricorso in caso di assenza del ricorrente all'udienza di comparizione non è tassativamente previsto dal legislatore, il quale, pertanto, non ha esplicitamente escluso ogni altra ipotesi - e, sotto il profilo funzionale, non determina un insolubile stasi del procedimento, non sussistendo alcun impedimento per la parte di presentare al giudice istanza di fissazione dell'udienza e di fare proseguire il procedimento.

Avverso l'ordinanza di improcedibilità pronunciata ex art. 30 D.Lgs. n. 274 del 2000 - nel procedimento instaurato a seguito di ricorso immediato davanti al giudice di pace - il ricorrente può presentare, ex art. 31 D.Lgs. n. 274 del 2000, istanza di fissazione di una nuova udienza ed ove questa non sia accolta proporre ricorso al tribunale in composizione monocratica, la cui ordinanza, inoppugnabile con gli ordinari mezzi di gravame, è ricorribile per cassazione, ex art. 111 Cost.. Ne deriva che, pronunciata l'ordinanza di improcedibilità, e attivato il percorso speciale previsto dalla disciplina del giudice di pace con l'istanza di fissazione di nuova udienza, qualora il ricorrente non lo porti a compimento con l'impugnazione del relativo decreto di reiezione davanti al giudice monocratico ma proponga ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di improcedibilità, detto ricorso deve essere rigettato, in quanto l'abbandono del percorso di impugnazione speciale e la intempestiva scelta del ricorso per cassazione determinano due effetti negativi: il passaggio in giudicato dell'ordinanza di improcedibilità del giudice di pace e la conseguente sua assoluta inoppugnabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2010, n. 18063
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18063
    Data del deposito : 19 gennaio 2010

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