Sentenza 24 marzo 2005
Massime • 1
La sospensione del processo è un mezzo eccezionale cui il giudice deve fare ricorso solo quando la legge espressamente lo consenta e cioè quando la decisione dipende dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale ovvero civile o amministrativa, ai sensi dell'art. 3 cod. proc. pen., per cui fuori da tali casi il giudice è tenuto a risolvere ogni altra questione pregiudiziale, seppure con efficacia non vincolante. (Nella specie la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice, disposta la trasmissione alla procura della Repubblica degli atti relativi alle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, aveva contestualmente sospeso il dibattimento in attesa dell'esito del procedimento per falsa testimonianza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2005, n. 14972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14972 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 24/03/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE RE - Consigliere - N. 415
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1191/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nicosia;
avverso il provvedimento emesso il 27-11-03 dal Tribunale di Nicosia;
nel procedimento a carico di:
LA LF GI nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 27-11-03 il Giudice di pace di Leonforte, nell'ambito di un procedimento a carico di La DE GI RE, disponeva ex art. 207 c.p.p. la immediata trasmissione alla Procura della Repubblica degli atti relativi alle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza dibattimentale da CI NI, TO SA e Di ST IC: contestualmente sospendeva il dibattimento in attesa dell'esito del procedimento sulle ipotizzate false testimonianze. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendone l'anbormità siccome estraneo nostro ordinamento e tale da impedire qualsiasi progressione processuale.
La Corte osserva.
La sospensione del procedimento è un mezzo eccezionale cui il giudice, secondo i casi, deve o può fare ricorso solo quando la legge espressamente lo prevede e cioè quando la decisione dipende dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale ovvero civile o amministrativa: in ogni altro caso il giudice è tenuto a risolvere, pur con efficacia non vincolante, ogni questione pregiudiziale (Cass. 11-6-98 n. 00 503 RV. 210767). Alla luce dell'enunciato principio deve ritenersi non solo illegittimo, ma altresì caratterizzato da assoluta anomalia un provvedimento che sospenda il dibattimento in attesa della definizione di una pregiudiziale penale: ciò in quanto esso determina, in contrasto con la disciplina dettata dall'art. 3 c.p.p. e con l'esigenza della durata ragionevole del processo tutelata dall'art. 11 Cost, una situazione di stallo non rimediabile se non attraverso la sua rimozione.
S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Leonforte per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Leonforte per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2005