Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2005, n. 14972
CASS
Sentenza 24 marzo 2005

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La sospensione del processo è un mezzo eccezionale cui il giudice deve fare ricorso solo quando la legge espressamente lo consenta e cioè quando la decisione dipende dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale ovvero civile o amministrativa, ai sensi dell'art. 3 cod. proc. pen., per cui fuori da tali casi il giudice è tenuto a risolvere ogni altra questione pregiudiziale, seppure con efficacia non vincolante. (Nella specie la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice, disposta la trasmissione alla procura della Repubblica degli atti relativi alle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, aveva contestualmente sospeso il dibattimento in attesa dell'esito del procedimento per falsa testimonianza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2005, n. 14972
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14972
    Data del deposito : 24 marzo 2005

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