Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2025, n. 37238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37238 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
37238-25
Composta da ROSA PEZZULLO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
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CA DI ha pronunciato la seguente
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri identificativ a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
-Presidente Sent. n. sez. 1493/2025 CC - 08/10/2025 R.G.N. 24179/2025
- Relatore -
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
AP EL nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 25/03/2025 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, l'avvocato Francesco Iacopino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1.11 Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza impugnata, respingeva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di AP EL, interessata dal decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero avente ad oggetto la copia forense del telefono cellulare in uso all'indagata, nei confronti della quale era stato ritenuto sussistente il fumus di truffa aggravata e falso ideologico in atto pubblico, dopo essere risultata vincitrice in un concorso pubblico indetto dall'Accademia di Belle Arti di Catanzaro caratterizzato, secondo la prospettazione del P.M. procedente, da molteplici irregolarità, collegate anche alla non attestata situazione di incompatibilità del Presidente e di una componente della Commissione giudicatrice.
2. Sono stati proposti due ricorsi per cassazione, a firma dei difensori abilitati.
3. Il primo ricorso, a firma dell'avv. Iacopino, si articola in cinque motivi.
3.1.Con il primo, è denunciata violazione di legge in relazione agli artt. 309, 324, 253, 254 e 125 comma 3 cod. proc. pen.. In particolare, il collegio del Riesame avrebbe erroneamente sostenuto la presenza nel fascicolo digitale, alla data dell'udienza, degli atti relativi all'aggiornamento dell'iscrizione. In sede di discovery, tuttavia, il requirente aveva allegato il solo aggiornamento relativo all'iscrizione di Zotti Jonathan;
inoltre, l'inserimento del file, indicato nella motivazione, nel fascicolo digitale risulterebbe avvenuto solo in data 7 maggio 2025, oltre un mese e mezzo dopo la data di trattazione del procedimento di riesame. Ne conseguirebbe dunque l'evidente impossibilità per la difesa di conoscere l'atto alla data del 25 marzo 2025, quando si è svolta l'udienza, e tanto fonderebbe la nullità dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro, poiché sarebbe stato impedito un utile intervento difensivo, non essendo stati trasmessi tutti gli atti posti a fondamento della misura. Inoltre, non risulterebbe a carico della ricorrente (diversamente dagli altri indagati) l'aggiornamento dell'iscrizione per concorso in falso.
3.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 335-quater e 257 cod. proc. pen.; il mancato accoglimento della richiesta di retrodatazione dell'iscrizione, ritenuto inconferente non essendo stato iscritto a carico della Prof.ssa RA il delitto di falso, sarebbe viziato da errores in procedendo. Di contro, sarebbe proprio la mancata iscrizione a rafforzare l'eccezione sollevata in sede di riesame: un più attento scrutinio del motivo avrebbe infatti potuto condurre il collegio ad avvedersi del ritardo nell'iscrizione, ponendovi rimedio con tutte le conseguenze in termini di inutilizzabilità degli accertamenti compiuti dopo la scadenza del termine.
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3.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 587 e 257 cod. proc. pen. in relazione alla mancata estensione dell'accoglimento, pronunciato per motivi non strettamente personali, dell'impugnazione proposta dal co-indagato che ha portato all'annullamento dell'ordinanza del G.I.P. e dell'originario decreto di sequestro del dispositivo cellulare. In particolare, il P.M. avrebbe dovuto restituire le copie forensi dei dispositivi, estrapolate in assenza di convalida del decreto genetico e detenute dunque sine titulo, anche alla luce dell'intervenuta abolitio criminis, anziché svolgere sulle stesse gli accertamenti inutilizzabili - confluiti nel presente procedimento di riesame.
3.4. Con il quarto motivo è lamentato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura, essendo stato esteso il sequestro a tutti i dati contenuti nella copia forense senza idoneo parametro di ricerca, in assenza di spiegazione specifica delle esigenze investigative. La motivazione del Tribunale del Riesame, sul punto, sarebbe infatti puramente apparente, che non consente di comprendere perché rispetto alla necessità di acquisire solo alcuni scambi di
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chat (necessità emersa anche nella trama argomentativa dello stesso collegio) sia stata trattenuta l'intera copia forense.
3.5. Il quinto motivo deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. In particolare, in ordine al delitto di truffa aggravata, il requirente avrebbe errato nell'identificare l'artifizio e il raggiro richiesti ai fini di configurare il delitto, nell'indicazione, da parte della Prof.ssa AP, di opere non ancora pubblicate. Tali opere sarebbero infatti state pubblicate, come confermato dalle case editrici, e persino utilizzate per i corsi di studio dell'anno accademico 2018/2019, e a nulla varrebbe che l'abbinamento definitivo del codice ISBN, ad opera dell'editore, al libro pubblicato sia avvenuto in un momento successivo;
tale circostanza inoltre non sarebbe certamente attribuibile alla ricorrente. In ordine al concorso nel falso, la relazione sentimentale con il Prof. CA non dichiarata come causa di incompatibilità sarebbe negata dalle emergenze in atti, in quanto il trasferimento della residenza dei due al medesimo indirizzo risulterebbe avvenuto oltre 7 mesi dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva. In ordine al non dichiarato rapporto amicale con la Prof.ssa RA e con il Prof. CA, è richiamato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che nega la rilevanza dell'amicizia" sui social network, inidonea di per sé a dimostrare quella commensalità abituale" prevista dall'art. 51 cod. proc. civ.. Sul punto, il collegio sarebbe incorso in carenza grafica di motivazione avendo affrontato il tema del fumus solo rispetto alla natura dell'omessa dichiarazione.
4.Il secondo ricorso, sottoscritto dall'avv. Curcio, è articolato in due motivi.
4.1.Con il primo, sono dedotti i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen, poiché il collegio del Riesame avrebbe erroneamente integrato l'originario decreto di sequestro, sostenendo la sussistenza di "specifiche esigenze" idonee ad indagare l'intero contenuto del dispositivo mobile, anziché censurare detto decreto originario in quanto non correttamente perimetrato in modo da realizzare il "minor sacrificio necessario", poiché il coinvolgimento dell'intera copia forense avrebbe aggredito anche una serie di dati strettamente personali ed irrilevanti ai fini dell'indagine.
4.2.11 secondo motivo denuncia i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. per insussistenza del fumus commissi delicti. Difatti, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, trattandosi di manifestazione unilaterale assoggettata alla disciplina di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, non potrebbe essere considerata come un presupposto implicito dell'atto di cui si ritiene la falsità. La dichiarazione di assenza di cause di astensione poi, qualora confluisse nei verbali della procedura pubblica, potrebbe acquisire rilevanza penale, ma al più come condotta commissiva e non certo per omissione. Il Tribunale del Riesame, sul punto, si sarebbe limitato ad un generico richiamo agli obblighi d'astensione in capo ai dirigenti pubblici ex D.P.R. 62 del 2013, eludendo le censure difensive sul punto e considerando la procedura amministrativa in esame come un unicum giuridico e non piuttosto
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come una sequenza di singoli atti, ai quali soltanto, secondo il tenore letterale degli artt. 476 e 479 cod. pen., andrebbe circoscritta la condotta di falso.
Considerato in diritto
Il ricorso, a tratti affetto da inammissibilità, è nel complesso infondato.
1.Giova premettere che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di misure cautelari reali può essere ancorato, ai sensi dell'art. 325 comma 1 cod. proc. pen., letto in combinato con gli artt. 324 e 257 cod. proc. pen. per il sequestro probatorio, alla sola violazione di legge. Come noto, le lacune della motivazione possono essere attratte nell'alveo della violazione di legge soltanto nei casi di "assenza totale" o di c.d. mera "apparenza" di essa. Motivazione assente è quella che manchi fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, [...]; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, [...]) o che sia graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, [...]); motivazione apparente, invece, è solo quella che non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, [...]), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, [...]; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, [...]; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, ST;
Sez. 3, n. 20843, del 5 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, [...]; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, [...]) e, più in generale, quella che dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, [...]); ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione del provvedimenti giurisdizionali" (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, [...], Rv. 260246). Se, dunque, nella tematica in esame costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ne viene l'inammissibilità di un'impugnazione che, attraverso la deduzione della violazione di legge, mascheri in realtà una doglianza che afferisca ai profili di illogicità (peraltro necessariamente manifesta) del corpo motivo, riconducibile alla cornice del vizio di cui all'art.
606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, [...], Rv. 269119).
2.Il primo e il secondo motivo del ricorso dell'avv. Iacopino, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili, perché generici e manifestamente infondati.
2.1. La formalità dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato persegue finalità di tutela del diritto della persona indagata, quella di essere informata nel più breve tempo possibile dell'accusa mossa a suo carico dal pubblico ministero, nella prospettiva di potervi tempestivamente ed efficacemente interloquire e di apportare gli elementi idonei a contrastaria, in armonia con le fonti sovranazionali e, in particolare, l'art. 6 par. 3, lett. a) CEDU, l'art. 14 par. n. 3, lett. a) e b), del patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1966, l'art. 1 lett. b) d. lgs. 1° luglio 2014 n. 101, recante attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, con specifico richiamo al considerando 28, a cui va accomunato in ambito interno l'art. 111, comma 3 Cost.; e quella, strettamente correlata al diritto all'informazione, di garantire un controllo sui termini di durata delle indagini preliminari previsti dalla legge, vuoi nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, vuoi nella prospettiva di assicurare all'imputato il confronto effettivo sull'utilizzabilità delle fonti probatorie e, di conseguenza, sul merito delle incolpazioni che l'organo inquirente intenda formalizzare nei suoi confronti, in ossequio ai dettami dei medesimi vincoli sovranazionali e all'art. 111 comma 2 Cost.. 2.2.Essa, purtuttavia, è di natura prettamente ricognitiva, non produce alcun effetto costitutivo e il suo mancato adempimento è, di per sé, privo di sanzione, se non, eventualmente, di carattere disciplinare, ex art. 124 cod. proc. pen. (sez. 5, n. 12591 del 10/11/1995, [...], Rv. 203945).
2.3. Nell'argomento d'interesse, l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. della notitia criminis intanto assume rilevanza, alla luce dei principi interpretativi ricordati, in quanto si rifletta sul diritto della persona sottoposta alle indagini a reagire all'accusa mossa nei suoi confronti dal pubblico ministero;
ed interagisce soprattutto con il preminente diritto della persona indagata di verificare il rispetto del termine ultimo delle indagini preliminari e delle regole sulla utilizzabilità delle fonti di prova acquisite nella fase ad esse pertinente, che connota, però, il diverso profilo del diritto di accesso al materiale probatorio e di confutazione della sua validità in pregiudizio dell'interessato (cfr. in motivazione, sez. U n. 40538 del 24/09/2009, [...]).
2.4. Anche la giurisprudenza di questa Corte, intervenuta a scrutinare ricorsi in materia di misure cautelari, ha più volte avuto modo di affermare che le disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle notizie di reato tra le quali sono ora compresi gli artt. 335-ter e 335-quater cod. proc. pen., introdotti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ne condividono la logica di sistema - producono effetti solo sulla durata delle indagini e non condizionano
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l'efficacia delle misure medesime (sez.6, n. 604 del 20/11/2024, Luongo, Rv. 287417; sez.6, n. 36710 del 22/07/2015, Menduti, Rv. 264671). Orbene, come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, il provvedimento del pubblico ministero, che ha ordinato l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. di nuove fattispecie di reato, tra cui quella di cui all'art. 479 cod. pen., non ha interessato la posizione della ricorrente ma tale lacuna non refluisce sulla validità e sugli effetti del sequestro probatorio, fatte salve le problematiche attinenti alla collocazione della data dell'iscrizione della notizia di reato, che dovrà essere comunque determinata, tanto in relazione alla decorrenza del termine di durata delle indagini quanto alla utilizzabilità processuale delle fonti di prova raccolte, questione che è tuttavia aliud rispetto al tema della sussistenza dei presupposti e della legittimità del decreto di sequestro emesso sulla scorta di tale incolpazione.
3.11 terzo motivo del ricorso dell'avv. Iacopino è generico e manifestamente infondato.
3.1.L'art. 587 comma 1 cod. proc. pen. stabilisce che l'effetto estensivo dell'impugnazione si produce "nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato". Nulla è stato illustrato, in proposito, nell'atto di ricorso, a cui è stata allegata copia della sentenza di annullamento della sesta sezione di questa Corte, avente ad oggetto l'ordinanza ex art. 263 cod. proc. pen. del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in accoglimento delle doglianze avanzate da tale ST DO a cui era stato sequestrato il telefono cellulare nell'ambito dello stesso procedimento, senza chiarirne tuttavia posizione e ruolo nell'ambito del procedimento penale medesimo e, soprattutto, l'eventuale qualità di concorrente nel medesimo reato attribuito alla indagata.
3.2. Inoltre, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali e del decreto di sequestro l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati, ove non fondata su motivi esclusivamente personali, rimane condizionato allo svolgimento unitario e cumulativo del procedimento incidentale (sez. U n. 34623 del 26/06/2002, [...], Rv. 222261), dal momento che, sulla base dell'annullamento di cui altri abbia fruito, può essere sempre presentata, dall'indagato che non abbia proposto impugnazione, istanza di revoca del sequestro al giudice competente. L'indagata AP non ha presentato alcuna istanza di revoca del sequestro, giustificata dalla decisione della Corte di Cassazione sul ricorso di altro indagato.
4. Il quarto motivo del ricorso dell'avv. Iacopino e il primo motivo del ricorso dell'avv. Curcio sono inammissibili, perché generici ed esulanti dal perimetro d'intervento della Corte di Cassazione.
4.1.Il collegio condivide l'indirizzo ermeneutico recentemente espresso da questa sezione, secondo il quale <in tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili, l'obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio può dirsi adempiuto qualora, tenuto conto del momento processuale in cui è stato adottato, nonché
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delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio (sez.5, n.9797 del 04/03/2025, R., Rv.287778)>. Il principio di diritto così enunciato non confligge con il percorso interpretativo della giurisprudenza più attenta alle direttrici della Consulta (sent. n. 170 del 2023) e di estrazione sovranazionale, che ha comunque precisato che non si può escludere a priori la legittimità di un sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici che comporti l'acquisizione indiscriminata di un'intera categoria di informazioni ivi contenute, purchè l'imposizione del vincolo non assuma una direzione meramente esplorativa e sia caratterizzata da una motivazione che espliciti le ragioni per cui si renda necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro (Sez.6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139; Sez.6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 citata anche dal provvedimento tribunalizio;
Sez.6, n. 6623 del 09/12/2020, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, [...]). Il trattenimento dei dati non può essere protratto sine die, perché l'eventuale reintegrazione nella disponibilità della cosa il supporto sequestrato, fisicamente inteso - non elimina il pregiudizio, conseguente al mantenimento del vincolo sui "contenuti" del dispositivo contenitore (ottenibili attraverso la c.d. copia-mezzo destinata a scopo probatorio, o copia forense), che sono comunque oggetto del diritto alla riservatezza meritevole di tutela (sez.6, n. 32465 del 22/09/2020, Aleotti, cit., in motivazione;
sez. U n. 40963 del 20/07/2017, [...], in motivazione). Si è tuttavia sottolineato che la protrazione del vincolo, perché sia rispettosa dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, deve essere bensi limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, ma tale durata non può essere rigidamente predeterminata e può variare in relazione alle difficoltà incontrate nell'estrapolazione dei dati (sez.2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, Rv. 284393 e in motivazione).
4.2. Se, poi, il decreto di sequestro deve essere motivato (art. 253 cod. proc. pen.), il grado e il "quantum" della motivazione richiesta può essere calibrato sulla funzione probatoria delle cose da ricercare e da vincolare e, dunque, alla loro riconducibilità alla nozione di corpo del reato, di più immediato nesso con la sua commissione, o di cosa pertinente al reato, potendosi tener presente che, anche per le sentenze, di preminente pregnanza decisoria rispetto ai provvedimenti in forma di decreto, il legislatore ha previsto la redazione di una "concisa" esposizione dei motivi (così in motivazione sez. U n. 36072 del 19/04/2018, [...]).
4.3.Pertanto, i parametri della necessità, dell'adeguatezza e della proporzionalità, anche "temporali", in definitiva, non possono ritenersi precostituiti e devono essere modulati caso per caso, in relazione alla vicenda concreta, e correlati, a titolo esemplificativo, alla tipologia e alla gravità del reati per i quali si procede;
alla natura della cosa di cui si ritiene indispensabile l'apprensione al procedimento penale se, dunque, corpo di reato, ovvero cosa sulla quale o
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mediante la quale il reato è stato commesso o cosa pertinente al reato, ovvero semplicemente utile all'assicurazione della prova;
alla figura del destinatario del provvedimento di vincolo, se persona indagata del reato per cui si procede o terzo estraneo. alla sua consumazione e al livello di tutela della riservatezza predicabile in relazione alla professione svolta;
alla quantità e qualità delle fonti di prova disponibili nel momento in cui una perquisizione sia disposta dal pubblico ministero alla ricerca degli oggetti o delle informazioni di rilievo;
all'interesse, dedotto o deducibile, della persona privata di un bene proprio a rientrare il più rapidamente in possesso;
all'evoluzione e alla complessità dell'attività investigativa. Si tratta, del resto, dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza europea, che ha costantemente fatto leva sul "giusto equilibrio tra i diritti dell'individuo e le esigenze dell'inchiesta penale (da ultimo, Corte EDU, Reznik
contro
Ucraina, del 23/01/2025).
4.4.11 Tribunale del riesame ha affrontato le ragioni del gravame cautelare ed ha osservato, con proposizioni plausibili ed appropriate rispetto al caso concreto, che il decreto di sequestro del pubblico ministero non si è posto in contrasto con i canoni di adeguatezza e proporzionalità tracciati dalla giurisprudenza costituzionale, convenzionale e di legittimità in materia di sequestri;
non potendo prevedere ex ante l'esito dello strumento di ricerca della prova, il pubblico ministero ha dato conto della necessità "dell'ablazione di tutti i dati informatici. contenuti nel dispositivo mobile dell'indagata", collegandola all'accertamento dell'esistenza di elementi che diano prova del rapporto sentimentale e di convivenza tra gli indagati CA e AP nonché del rapporto professionale e di frequentazione abituale tra AP e RA, posti a fondamento dell'ipotesi accusatoria di falso in atto pubblico". D'altro canto, anche il provvedimento genetico di sequestro soddisfa i parametri evidenziati, dal momento che contiene l'enunciazione del capo d'accusa provvisorio, la citazione sommaria delle fonti di prova a fondamento dell'adozione dello strumento di ricerca degli ulteriori elementi probatori, l'esplicitazione sintetica delle risultanze assicurate sino a quel momento al lume dei contenuti dell'esposto dei privati e delle investigazioni di polizia giudiziaria, rappresentate dalle accertate - da parte della AP, n.d.r., in veste di concorrente morale "relazioni sentimentali ovvero amicali con PI e MI e, quanto alla supposta fattispecie di truffa aggravata, dall'indicazione tra le pubblicazioni, da parte della candidata medesima, di "opere in realtà" inconferenti o non sue. Ha poi aggiunto, il collegio della impugnazione incidentale, che "risulta dagli accertamenti in atti non solo che, dal 5/7/2022 [...] il CA e la AP stabilivano la propria residenza al medesimo indirizzo [...] ma anche che i due intrattenessero rapporti confidenziali in data antecedente all'indizione del concorso pubblico, risultando due controlli su strada [...], diverse e univoche pubblicazioni sui canali social a supporto [...] nonché plurimi contatti telefonici", taluni dei quali riportati in annotazione di polizia giudiziaria nelle forme di conversazioni telefoniche indicative "della relazione sentimentale [...] quantomeno dall'anno 2021". Non si versa, dunque, in un caso di occasionali fotografie "caricate" sui social network, di "amicizie" social o di sporadici contatti professionali, ma di frequentazione abituale e di rapporti confidenziali e/o sentimentali, tali da suggerire l'obbligo di astensione.
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Si tratta insomma di provvedimenti giurisdizionali tutt'altro che privi di motivazione o connotati da motivazione meramente apparente, singolare o stravagante e dei quali, in realtà, il ricorrente si duole quanto ad esaustività e logicità di argomentazioni.
4.5. Né i motivi di ricorso hanno illustrato quali specifici pregiudizi l'ablazione della copia forense abbia cagionato all'indagata e alla sua sfera privata, con particolare riferimento ad eventuali dati sensibili ivi contenuti, beneficiari di protezione privilegiata e non hanno indicato la stringente necessità di recupero dell'oggetto sequestrato (in senso analogo, con riferimento alla necessità di esplicitazione nell'impugnazione di un interesse alla celere restituzione delle cose, anche di quelle "dematerializzate", in sequestro, sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, [...], in parte motiva).
5.Il quinto motivo del ricorso dell'avv. Iacopino e il secondo motivo dell'avv. Curcio sono infondati.
5.1. Come correttamente rimarcato dall'ordinanza impugnata, in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (sez.3, n. 3465 del 03/10/2019, Pirlo, Rv. 278542; sez.2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007; sez.3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053).
5.2.Non è indispensabile, in questa fase, la perfetta corrispondenza dell'addebito provvisorio alla condotta realizzabile in rerum natura. Nel corso delle indagini preliminari la base probatoria è fluida, flessibile ed editabile (cfr. ad es. per il principio espresso, sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, [...], in motivazione) ed il suo potenziale arricchimento, con lo sviluppo degli accertamenti, può influire sulla modulazione e sul perfezionamento descrittivo dell'accusa che confluirà poi nell'eventuale atto di esercizio dell'azione penale. Non assume portata dirimente, pertanto, che il comportamento censurato possa assumere contorni commissivi piuttosto che omissivi, ovvero che abbia inficiato le attestazioni di un verbale d'esame "in senso stretto" piuttosto che di un atto pubblico di diversa natura che ne rappresenti presupposto di legittimità o che si inserisca nella relativa sequenza, perché ciò che rileva, e ben inteso nell'attuale stadio del procedimento penale, è che il medesimo sia riconducibile ad un fatto storico conforme al "tipo" il cui rimprovero sia compiutamente intellegibile e in relazione al quale l'indagato sia posto in condizioni di difendersi. Del resto, in tema di falso ideologico, hanno natura di atti pubblici anche gli atti cd. interni, sia che siano destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia che si collochino nel contesto di un complesso "iter" - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi
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(sez.5, n. 10398 del 14/02/2025, Duca, Rv. 287780). Ne viene che la dichiarazione di assenza di incompatibilità, ove falsa (o l'assenza di una dichiarazione di incompatibilità) può riverberarsi sulla veridicità delle attestazioni successive, funzionali a dare la prova della regolarità delle operazioni svolte dalla commissione esaminatrice, nel rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza che devono caratterizzare l'agire della pubblica amministrazione. Orbene, l'ordinanza del giudice del riesame, con incedere giustificativo logico ed immune da censure di legittimità entro i limiti del sindacato previsto e consentito, ha messo in rilievo che "il dovere di astensione che avrebbe dovuto indurre il CA e la RA a dichiarare la causa di incompatibilità trova fondamento nell'art. 7 dpr 62/13 (codice di comportamento del dipendenti pubblici), il quale esclude espressamente che il dipendente possa partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri o tra l'altro, di conviventi ovvero di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale". Quanto, infine, all'incolpazione provvisoria di truffa aggravata, si deve soltanto sottolineare che il motivo di ricorso è orientato esclusivamente a proporre una ricostruzione alternativa del fatti apprezzati dal Tribunale del riesame, che ha evocato, con percorso logico in quanto poggiato sulle emergenze investigative, le condotte decettive realizzate dalla prevenuta a riguardo della indicazione, nel "curriculum" di partecipazione al concorso, di opere mai pubblicate o di cui non era stata autrice. È esclusa, nel giudizio di Cassazione, la possibilità di una verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali o di una "rilettura" degli elementi di fatto, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (ex multis, con specifico riferimento alla materia delle impugnazioni di misure cautelari reali, sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, [...], Rv. 211027).
6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oget Così è deciso, 08/10/2025
Il Consigliere estensore Tiziano Masini
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi
14 NOV 2025 IL CANCELLIERE ESPERTO AB TE
Il Presidente
Rosa ZU ZU
Perill